apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Transcript
apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Sentenza n. 1024/2016 pubbl. il 26/01/2016 RG n. 3746/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Vincenzo Perozziello Presidente dott. Guido Vannicelli giudice relatore dr.ssa Maria Antonietta Ricci giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 3746/2014 R.g. promossa da: HELIOS S.R.L. (c.f. 12923250158), con i procuratori e difensori avv. Raffaele RISPOLI e Alessandro FRIGERIO attice, opponente contro BENI STABILI DEVELOPMENT MILANO GREENWAY S.p.A. (c.f. 05843780965), con il procuratore e difensore avv. Fabio DE ANGELIS convenuta, opposta CONCLUSIONI Per l'attrice: Piaccia al Tribunale ill.mo, previa declaratoria della tardività ex artt. 166 e 167 cod.proc.civ. della costituzione in giudizio della convenuta opposta Beni Stabili Development Milano Greenway S.p.A. come ritualmente eccepita in occasione della prima udienza del 13 maggio 2014 e della conseguente intervenuta decadenza ed inammissibilità delle relative domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio: 1) in via preliminare, dichiarare nullo, invalido e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni esposte al paragrafo n. 1 dell’atto di citazione in opposizione a d.i., attinenti 1 http://bit.ly/1SNF5ew Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 Sezione specializzata in materia di impresa all’eccezione di compromesso in arbitri; 2) in subordine, nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Helios s.r.l. a Beni Stabili Development Milano Greenway S.p.A. in accoglimento (alternativamente e/o cumulativamente fra loro) delle argomentazioni difensive sollevate ai paragrafi nn. 2.1, 2.2, e 2.3 dell’atto di citazione in opposizione a d.i., e comunque revocando l’ingiunzione per cui è causa; 3) in via ulteriormente gradata, per la non creduta ipotesi di rigetto dei capi di domanda che precedono e di conseguente condanna di Helios s.r.l., ridurre l’importo oggetto della condanna in ragione di quanto esposto al paragrafo n. 2.4., previa assunzione in causa di specifica CTU volta a determinare l’effettivo risparmio fiscale di cui ha goduto Telma s.r.l. per effetto dell’anticipata estinzione dei due mutui e previa, in ogni caso, revoca del decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso: 4) respingere tutte le eccezioni, preliminari, pregiudiziali e di merito, nonché le domande tutte formulate da parte convenuta opposta, in quanto inammissibili perché tardive (per effetto della tardiva costituzione in giudizio) ovvero, in subordine, perché comunque manifestamente infondate in fatto e diritto; 5) emettere tutte le pronunce e statuizioni connesse o dipendenti dall’accoglimento delle domande che precedono; 6) con vittoria di spese, competenze ed onorari e con condanna di controparte per responsabilità aggravata ex art. 96, comma III, cod.proc.civ. Come da autorizzazione del Giudice ill.mo di cui all’ordinanza emessa in data 14 ottobre 2014, si produce (come ns.doc. 12) copia della sentenza n. 1504/2015 emessa dal Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, collegio composto dai signori Giudici dott. Vincenzo Perozziello, dott. Angelo Mabriani e dott. Guido Vannicelli, nella causa r.g. n. 88943/2013 fra Interimmobiliare s.r.l. e Beni Stabili Development Milano Greenway S.p.A. Doc. 12) Sentenza n. 1504/2015 Tribunale di Milano. Per la convenuta: “Voglia l’Ecc.mo Tribunale Civile di Milano adito, contrariis rejectis, - in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare inammissibile e/o quantomeno tardiva la proposta opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 44595/2013 -reso nella Procedura R.G. 66993/2013, dal Tribunale Civile di Milano, in persona del Giudice Unico, Dott. Vincenzo Perrozziello, e portante l’ordine di pagamento della somma di € 163.019,00 oltre gli interessi come da domanda nonchè le spese per € 1.830,00 per compenso ed € 338,00 per spese oltre i.v.a. e c.a.p.- per mancata notifica dell’opposizione e/o, in ogni caso, per i motivi tutti dedotti nel presente atto e per quanto ulteriormente emergerà in corso di causa e, per l’effetto, dichiarare l’opposto Decreto Ingiuntivo irretrattabile; - in via subordinata preliminare e/o pregiudiziale, accordare la provvisoria esecutività al Decreto Ingiuntivo n. 44595/2013 -reso nella Procedura R.G. 66993/2013, dal Tribunale Civile di Milano, in persona del Giudice Unico, Dott. Vincenzo Perrozziello, e portante l’ordine di pagamento della somma di € 163.019,00 oltre gli interessi come da domanda nonchè le spese per € 1.830,00 per compenso ed € 338,00 per spese oltre i.v.a. e c.a.p. - opposto con il presente Giudizio, stante la ricorrenza dei presupposti di legge per la sua concessione; - in via principale, dichiarare inammissibile e/o quantomeno tardiva la proposta opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 44595/2013 -reso nella Procedura R.G. 66993/2013, dal Tribunale Civile di Milano, in persona del Giudice Unico, Dott. Vincenzo Perrozziello, e portante l’ordine di pagamento della somma di € 163.019,00 oltre gli interessi come da domanda nonchè le spese per € 1.830,00 per compenso ed € 338,00 per spese oltre i.v.a. e c.a.p.- per mancata notifica dell’opposizione e/o, in ogni caso, per i motivi tutti dedotti nel presente atto e per quanto ulteriormente emergerà in corso di causa, e, per l’effetto, dichiarare l’opposto Decreto Ingiuntivo irretrattabile; 2 http://bit.ly/1SNF5ew Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 Sentenza n. 1024/2016 pubbl. il 26/01/2016 RG n. 3746/2014 - in via subordinata, rigettare l’avversa opposizione, perché non determinata, infondata in fatto ed in diritto e/o, comunque, non provata per le ragioni tutte esposte in narrativa nonché per quanto emergerà in corso di causa e, per l’effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 44595/2013 -reso nella Procedura R.G. 66993/2013, dal Tribunale Civile di Milano, in persona del Giudice Unico, Dott. Vincenzo Perrozziello, e portante l’ordine di pagamento della somma di € 163.019,00 oltre gli interessi come da domanda nonchè le spese per € 1.830,00 per compenso ed € 338,00 per spese oltre i.v.a. e c.a.p.; - in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare essere la Società Helios S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, debitrice della “Beni Stabili Development Milano Greenway S.p.A.”, in persona del suo legale rappresentante pro tempore - codice fiscale 05843780965 e registro imprese di Milano Mi-1853247, con sede legale in Milano, Via Carlo Ottavio Cornaggia n.10- dell'importo di € 163.019,00 - e/o del diverso importo che verrà accertato e/o risulterà dovuto di Giustizia, occorrendo anche attraver so c.t.u. contabile, oltre interessi convenzionali -nei limiti del tasso soglia e/o, in subordine, legali dalla data di maturazione del diritto e fino al suo effettivo soddisfo, per i motivi tutti dedotti nella narrativa del presente atto e per quanto ulteriormente emergerà in corso di causa; - il tutto, con vittoria di tutte le spese competenze ed onorari, ivi compresi eventuali accertamenti tecnici ove disposti, oltre i.v.a. e c.a.p. del presente Giudizio” RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO PREMESSO A. che il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi; che tale canone è stato ulteriormente sottolineato, per il processo civile telematico, dalla recente disposizione dell'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), che ha aggiunto il comma 9-octies all’art. 16bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), tale per cui “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”; B. che la HELIOS s.r.l. ha proposto opposizione al decreto n. 44595/2013 emesso dal Tribunale di Milano il 29 - 30/11/2013, col quale 3 http://bit.ly/1SNF5ew Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 Sentenza n. 1024/2016 pubbl. il 26/01/2016 RG n. 3746/2014 Sentenza n. 1024/2016 pubbl. il 26/01/2016 RG n. 3746/2014 - nella sua qualità di covenditrice con altri alla BENI STABILI DEVELOPMENT MILANO GREENWAY S.p.A.1 delle quote della TELMA s.r.l. (divenuta dopo la cessione, a seguito di due fusioni, SVILUPPO RIPAMONTI s.r.l.) - ed in forza delle pattuizioni di cui alla premessa G e alle clausole 3.01 & 13.01 del contratto preliminare di cessione concluso il 7/11/20072 (afferenti l'obbligo assunto pro quota dalle venditrici di tenere indenne l'acquirente, al netto del risparmio fiscale, dalle penalità per l'estinzione anticipata dei mutui fondiari ed ipotecari contratti dalla - (pattuizioni ultrattive rispetto all'intervenuta stipulazione delle cessioni definitive per espressa previsione della clausola 19.12 del contratto stesso3), le si era ingiunto di pagare alla BSDMG la somma di € 163.019,00 oltre interessi commerciali di mora dal 19/1/2010; C. che la opponente HELIOS s.r.l. ha dedotto in limine litis l'incompetenza del Tribunale in virtù della clausola di cui all'art. 20 del medesimo contratto azionato dalla BSDMG, con cui le parti avevano compromesso nell'arbitrato rituale ivi previsto "le eventuali controversie che dovessero (...) insorgere in merito alla (...) interpretazione [ed] esecuzione (...) del presente contratto"; D. la convenuta opposta, costituendosi il 22/4/20144, ha richiamato l'intestazione del ricorso monitorio ove essa, pur dichiarandosi "elettivamente domiciliata presso lo studio professionale Dott. Davide Mirra in Milano, Corso di Porta Romana n. 54", aveva anzitutto affermato di esser "rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio De Angelis" 1 Di seguito, per acronimo, BSDMG. V.ne il testo sub doc. 5 conv. 3 Tale per cui promittenti e promissaria avevano convenuto "che i rapporti fra di esse, anche dopo l'esecuzione del presente contratto, continueranno (...) ad essere regolamentati, in via esclusiva, da quanto previsto in questo contratto e relativi allegati, salvo quanto nel frattempo già eseguito". 4 E quindi, effettivamente e come subito eccepitole dall'attrice, oltre il termine di cui al combinato disposto degli artt. 166 e 167 coi. 2° c.p.c., atteso che la prima udienza era stata fissata da HELIOS s.r.l. per l'8/5/2014 e il differimento al 13/5/2014 era stato espressamente disposto dal G.I. ai sensi dell'art. 168bis co. 4° c.p.c. (v. decreto del 9/4/2014). 2 4 http://bit.ly/1SNF5ew Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 società ceduta), Sentenza n. 1024/2016 pubbl. il 26/01/2016 RG n. 3746/2014 il quale ultimo aveva espressamente chiesto di "ricevere (...) le notificazioni all'indirizzo p.e.c." ivi indicato; D).1 che su tale fondamento BSDMG ha a sua volta eccepito in via pregiudiziale, la "- mancata notifica dell’opposizione tentata ad un terzo presso lo studio professionale del domiciliatario e non al procuratore costituito ex art. 170 c.p.c. - (la) violazione dell’art. 638 c.p.c. - (e l')inammissibilità e/o quantomeno tardività della opposizione", propria opposizione nel domicilio eletto nel circondario del Tribunale adito escludendo, invece, la notifica al procuratore nominato dall’opposto", e che ciò aveva reso "evidentemente, nullo l’operato tentativo di notifica ed inammissibile e/o quantomeno tardivo l’atto di opposizione"; D).2 che la convenuta ha inoltre contestato la competenza arbitrale eccepita dalla HELIOS s.r.l., sostenendo che nella specie non si trattava "di interpretare il contratto ma di procedere al pagamento di una spesa (rectius di un ristoro) preconcordata e predeterminata sulla base di una previsione contrattuale di cui “a monte” era stata stabilita l’ultrattività"; RILEVATO E. che il giudice, disposto in prima udienza lo scambio di memorie limitate alla trattazione delle questioni preliminari, alla successiva udienza del 14/10/2014 -"anche alla luce del disposto dell'art. 187 co. 2° e 3° c.p.c. e visto l'ampio contraddittorio già svoltosi su tutte le questioni preliminari rilevanti"- ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni all'udienza del 13/10/2015, autorizzandole altresì 'ora per allora' a documentare la sorte dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo parallelamente insorti fra la BSDMG e le altre covenditrici; che precisate a quell'udienza le conclusioni come in epigrafe e depositate dall'attrice due sentenze emesse da questa sezione specializzata nelle parallele opposizioni proposte, contro decreti ingiuntivi fondati sulla stessa pretesa creditoria, da 5 http://bit.ly/1SNF5ew Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 sostenendo che l'opponente non era "in nessun caso (...)legittimato a notificare la Sentenza n. 1024/2016 pubbl. il 26/01/2016 RG n. 3746/2014 INTERIMMOBILIARE s.r.l. e dalla POLIS FONDI S.G.R. p.A., la causa è pervenuta il 5/1/2016 al Tribunale per la decisione; RITENUTO F. che l'atto di opposizione è stato notificato alla BSDMG il 17/1/2014 "in forza di quanto disposto dagli artt. 638 e 645 cod. proc. civ., al domicilio eletto presso lo studio professionale Dott. Davide Mirra, in Milano (...) Corso di Porta Romana n. 54", e che il domiciliatario ha ricevuto l'atto senza nulla eccepire; - da un lato tale soggetto, proprio per l'elezione di domicilio presso di lui fatta dalla ricorrente qui convenuta nel ricorso monitorio (e come confermato dall'accettazione senza riserve del plico), deve ritenersi certamente 'connesso' con la BSDMG, onde in nessun modo detta notificazione può considerarsi 'mancata' o inesistente, - e dall'altro che l'ipotetica irritualità della notificazione a soggetto diverso dal procuratore e difensore può quindi, per la stessa ragione, esser al più riguardata alla stregua di una nullità relativa ex art. 160 c.p.c., che la BSDMG è decaduta dall'eccepire essendosi costituita tardivamente per l'equivoco, ad essa imputabile5, occorsole nell'interpretare il decreto di differimento del giudice istruttore del quale pure aveva dichiaratamente ricevuto comunicazione telematica6 e che deve in ogni caso ritenersi sanata secondo il principio generale sancito dall'art. 156 co. 3° c.p.c. per avere l'atto partecipativo comunque raggiunto il proprio scopo; F).2 che il principio di diritto processuale affermato nel precedente di legittimità invocato al riguardo dalla difesa della convenuta7 non appare comunque pertinente alla 5 Avendo lei stessa indicato lo studio del dr Mirra quale proprio domicilio eletto. Cfr. pag. 10 della comparsa di costituzione e risposta. 7 Trattasi di Cass. SS.UU., Sentenza n. 10143 del 20/6/2012 (Rv. 622883): "L'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita - trova applicazione in ogni caso di esercizio 6 6 http://bit.ly/1SNF5ew Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 F).1 che appare nella specie dirimente la circostanza che Sentenza n. 1024/2016 pubbl. il 26/01/2016 RG n. 3746/2014 fattispecie, poiché il caso lì in esame aveva riguardo ad una ipotesi di procuratore extra districtum non domiciliato nel circondario del Tribunale, laddove qui per definizione la domiciliazione è avvenuta, essendo -piuttosto, e verosimilmente- semmai difettato il coordinamento fra domiciliata e domiciliatario; F).3 che va infine ribadito quanto già osservato, a rigetto di identica eccezione processuale anche lì sollevata dalla BSDMG, nella sentenza n. 1504/2015 emessa da questo stesso Tribunale e sezione, secondo cui "una diversa (non strettamente formalistica) inequivocabile correlazione sostanziale tra il soggetto che ha materialmente ricevuto la notifica (lo studio Mirra domiciliatario) e il “naturale” destinatario della stessa (l’avv De Angelis) per cui la notifica in parola dovrebbe al più reputarsi nulla e non già inesistente e come tale senz’altro sanata ex art 156 comma 3° cpc dalla successiva costituzione in termini della convenuta opposta (ex plurimis v Cass 1184/01; 10119/06; 6470/11)"; G. che è invece fondata, come già ritenuto sia nel precedente testé citato che nella successiva sentenza emessa in altra causa parallela (n. 88870/2013 R.g., opponente POLIS FONDI S.G.R. p.A.), l'eccezione di competenza arbitrale fondata dalla HELIOS s.r.l. sull'art. 20 del contratto concluso fra le parti il 7/11/2007, attesa (i) da un lato l'indubbia esistenza di controversia attestata: - dal rifiuto delle supposte debitrici (e fra essa, della HELIOS s.r.l.) di ottemperare alla diffida inviata loro dalla BSDMG sin dal 19/1/20108 - fondato sulle ragioni da ultimo esposte dall'odierna opponente alle pagine da 9 a 17 della citazione, dell'attività forense fuori del circondario di assegnazione dell'avvocato, come derivante dall'iscrizione al relativo ordine professionale, e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto all'ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d'appello, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest'ultima. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 cod. proc. civ., apportate dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione "ex lege" presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 cod. proc. civ. per gli atti di parte e dall'art. 366 cod. proc. civ. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine". 8 Cfr. doc. 9 conv. 7 http://bit.ly/1SNF5ew Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 lettura della richiamata elezione di domicilio fa indiscutibilmente emergere una stretta ed Sentenza n. 1024/2016 pubbl. il 26/01/2016 RG n. 3746/2014 e (ii) dall'altro la competenza esclusiva del collegio arbitrale rituale contrattualmente previsto dalle parti a dirimere ogni controversia afferente -come quella sottostante al presente giudizio- l'esecuzione di una qualsiasi delle pattuizioni del contratto cui la clausola compromissoria accede; H. che il decreto ingiuntivo opposto va pertanto dichiarato nullo senz'altra statuizione, e la BSDMG condannata a rifondere all'attrice le spese del giudizio di opposizione, da liquidarsi -giusta il d.m.G. n. 140 del 20/7/2012 come modificato dal d.m. n. 55 del - al rimborso del contributo forfettario delle spese generali nella misura del 15% - e, sull'imponibile complessivo di € 11.270,00, al rimborso contributo previdenziale di categoria al 4% ed alla rivalsa dell'I.v.a. all'aliquota vigente; I. che la società convenuta, raccogliendo l'istanza proposta dall'attrice nella sua memoria conclusionale di replica e comunque nell'esercizio dei poteri officiosi attribuiti al giudice dall'art. 96 co. 3° c.p.c., va infine condannata a risarcire alla HELIOS s.r.l. per aver ingiustificatamente insistito nelle proprie infondate difese anche dopo l'emissione a suo carico -nella medesima vicenda contrattual/processuale- delle ben due sentenze sfavorevoli citate supra9, liquidando equitativamente il risarcimento nella misura capitale di € 9.800,00; P. Q. M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla HELIOS s.r.l. nei confronti della BENI STABILI DEVELOPMENT MILANO GREENWAY S.p.A. con citazione notificata in opposizione il 17/1/2014, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, 1. dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 44595/2013 emesso dal Tribunale di Milano il 29 - 30/11/2013; 2. condanna la BENI STABILI DEVELOPMENT MILANO GREENWAY S.p.A. a rimborsare alla HELIOS s.r.l. le spese del giudizio di opposizione, che liquida 9 E ad essa certamente note quantomeno dall'udienza del 13/10/2015, cui sono ciò nonostante seguite sia la memoria conclusionale che la memoria di replica. 8 http://bit.ly/1SNF5ew Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 10/3/2014 medio tempore pubblicato in G.U.- nella misura di € 9.800,00 oltre Sentenza n. 1024/2016 pubbl. il 26/01/2016 RG n. 3746/2014 in complessivi € 9.800,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria (C.p.A.) ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge; 3. condanna altresì la società convenuta a pagare alla HELIOS s.r.l., ai sensi dell'art. 96 co. 3° c.p.c., la somma di € 9.800,00. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2016 Vincenzo Perozziello il giudice est. Guido Vannicelli Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 il Presidente 9 http://bit.ly/1SNF5ew