Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Milano

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Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Milano
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
- Sezione IV civile –
in composizione monocratica nella persona del dott. FEDERICO ROLFI, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 51836/2012, promossa con atto di citazione
notificato in data 5 luglio 2012 a ministero dell’Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio
Notifiche presso la Corte d’Appello di Milano
DA
MITTSU SRL IN LIQUIDAZIONE [C.F. 03727160271], in persona del legale rappresentante pro
tempore, con sede in Mirano ed elettivamente domiciliata a CORSO PORTA ROMANA, 87/A
20122 MILANO, presso lo studio dell’avv. PACI ALESSANDRA, rappresentata e difesa dall’avv.
COIN LUCIA del Foro di Venezia, come da procura a margine dell’atto di citazione
PARTE ATTRICE
CONTRO
UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA [C.F. 02217430343], in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in Lainate ed elettivamente domiciliata a VIA MELZI
D’ERIL, 27 20154 MILANO, presso lo studio dell’avv. ZERBONI ANNALISA, che la rappresenta
e difende, unitamente all’avv. BARILLA’ SAMUELE del Foro di Bologna, e come da procura
redatta sul ricorso per ingiunzione
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di compravendita beni mobili
CONCLUSIONI: all’udienza di discussione in data 22/01/2013 i procuratori delle parti precisavano
come da verbale d’udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 05/07/2012 la società MITTSU s.r.l. in LIQUIDAZIONE si
opponeva al decreto ingiuntivo n. 13036/2012, RG 10515/2012 emesso dal Tribunale di Milano in
data 22 marzo – 6 aprile 2012 in favore della società Unico La Farmacia dei Farmacisti S.p.A.
In particolare, con il predetto decreto, la società Unico La Farmacia dei Farmacisti S.p.A. veniva
riconosciuta creditrice della Mittsu s.r.l. dell'importo di € 95.078,00 - oltre interessi e spese di
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- Allegata al verbale d’udienza del 22/01/2013 -
TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE IV CIVILE
Sentenza R.G. 51836/2012
procedimento - in forza di n. 12 fatture asseritamente non saldate ed emesse a seguito della
fornitura di specialità medicinali.
Il creditore provvedeva alla notifica del decreto ingiuntivo mediante raccomandata del 02/05/2012,
cui faceva seguito, causa l’assenza temporanea del destinatario, la comunicazione di avvenuto
deposito a mezzo raccomandata dell'11/05/2012.
Con atto di citazione del 04/07/2012, la Mittsu s.r.l. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo
prima descritto, ritirato presso l'ufficio postale in data 25/05/2012, disconoscendo l'esistenza del
credito ingiunto ed eccependo la carenza dei requisiti di legge per la formazione del titolo.
Con comparsa del 14/01/2013 si costituiva in giudizio l'opposta Unico La Farmacia dei Farmacisti
S.p.A. la quale, oltre a contestare nel merito le istanze di parte opponente, eccepiva in via
preliminare l'improcedibilità dell'opposizione per violazione del termine di cui all'art. 641 c.p.c. per
l’impugnazione del decreto.
Più specificamente, deduceva l'opposta che, causa l'assenza del destinatario, la spedizione del
decreto ingiuntivo avvenuta il 02/05/2012 con raccomandata 765789171372 non si era
immediatamente perfezionata per cui, non avendo il destinatario provveduto al ritiro, correttamente
l'agente postale lo aveva notiziato della giacenza mediante comunicazione di avvenuto deposito
immessa nella cassetta postale dell'opponente in data 11/05/2012.
Perdurante la giacenza del plico anche dopo tale formalità, asseriva l'opposta che ex art. 8 l.
890/82, la relativa notifica doveva considerarsi perfezionata il giorno 21/05/2012 per compiuta
giacenza.
Da tale data, pertanto, secondo l'opposta, sarebbe iniziata la decorrenza del termine di legge per
l'opposizione, il cui dies ad quem andrebbe fatto coincidere con la data del 02/07/2012, antecedente
al 04/07/2012 data di proposizione dell'opposizione da parte dell'ingiunta Mittsu.
Sempre in via preliminare, eccepiva la società opposta l'inesistenza della notifica dell'atto di
citazione, essendo stata effettuata da mero domiciliatario e non dal procuratore della opponente.
All’udienza di prima comparizione, svoltasi il 17/01/2013 alla presenza di entrambe le parti, la
difesa di parte opponente rappresentava (documentando l’affermazione con visura camerale) che il
17/05/2012 veniva deliberata la liquidazione della società Mittsu, e che tale delibera veniva iscritta
solo in data 25/05/2012 presso il registro delle imprese.
Secondo la difesa dell'opponente, pertanto, solo dalla data di iscrizione il liquidatore - quale nuovo
l.r. - avrebbe acquisito la legittimazione al ritiro del plico postale. Da qui la conclusione per cui il
termine ex art. 641 c.p.c. sarebbe decorso dal 25/05/2012, con conseguente tempestività
dell'opposizione presentata il 04/07/2012.
Analizzati gli atti di causa e le difese delle parti svolte in udienza, l'opposizione deve essere
dichiarata inammissibile.
In via preliminare ed assorbente, infatti, occorre rilevare che dalla documentazione prodotta dalla
società opposta, il decreto ingiuntivo risulta spedito in data 02/05/2012 e, causa la temporanea
assenza del destinatario, in data 11/05/2012 l'agente postale ha provveduto ad inviare la
comunicazione di avvenuto deposito previsto dall'art. 8 c. 2 l. 890/82.
A norma del c. 3 del medesimo articolo, decorsi 10 giorni da tale formalità, la notifica si intende
eseguita indipendentemente dal ritiro del plico da parte del destinatario.
Nel caso di specie, risultando la CAD inviata il 11/05/2012, deve ritenersi pacifico che da tale data
decorra il termine di 10 giorni ai fini della notifica per compiuta giacenza, non senza osservare
ulteriormente, che le stesse deduzioni svolte dall’opponente al verbale della scorsa udienza,
costituiscono ammissione sia del fatto che la notifica a mezzo posta è stata effettuata regolarmente
alla sede della società (e che la mancata consegna diretta del plico non è stata determinata da vizi
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della notifica medesima), sia del fatto che l’opponente medesima ha regolarmente e
tempestivamente ricevuto la CAD.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo deve considerarsi legalmente notificato in data 21/05/2012 e
che tale data costituisce il dies a quo per la decorrenza del termine ex art. 641 c.p.c. per
l'impugnazione.
Ciò ritenuto, deve rilevarsi che il termine di 40 giorni per l’impugnazione veniva a scadere in data
02/07/2012 e che quindi l'opposizione risulta presentata tardivamente, con sua conseguente
inammissibilità .
Neppure vale ad impedire tale effetto la circostanza, rappresentata dalla difesa dell'opponente in
udienza, per cui lo stato di liquidazione della società avrebbe impedito la tempestiva impugnazione.
Infatti, come desumibile in via generale dall'art. 2484 c. 3 c.c., la messa in liquidazione della società
produce i suoi effetti dal giorno di iscrizione della relativa delibera nel registro delle imprese, con
conseguente inopponibilità di tale status a terzi, con l’ulteriore puntualizzazione che le vicende
interne della compagine non valgono a costituire concreto fattore impeditivo, idoneo a giustificare il
ritardo o inerzia nel rispetto dei termini processuali.
Nel caso in esame, dalla visura camerale prodotta dall’opponente risulta che la deliberazione
assembleare di liquidazione e la successiva iscrizione nel registro delle imprese risalgono,
rispettivamente, al 17/05/2012 ed al 25/05/2012.
A norma dell’art. 2846 c.c.: “al verificarsi di una delle cause di scioglimento e fino al momento
della consegna di cui all’art. 2847 bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società,
ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale”.
L’art. 2847 bis c.c. richiamato dispone invece che la nomina dei liquidatori assume efficacia a far
data dall’iscrizione nel registro delle imprese e che, avvenuta l’iscrizione, gli amministratori
cessano dalla carica.
Nel caso di specie, essendo avvenuta l’iscrizione solo in data 25/05/2012, deve trarsi la
conseguenza che sino a tale data gli organi sociali hanno conservato il potere gestorio e, quindi, la
facoltà di ricevere corrispondenza.
L’omesso ritiro del plico postale, pertanto, deve essere addebitato esclusivamente alla negligenza
degli organi sociali, mentre non assume valore esimente la pendenza del termine di
perfezionamento della procedura di liquidazione volontaria.
La priorità logica dell'acclarata inammissibilità dell'opposizione non rende superfluo tuttavia altresì
l'esame dell'ulteriore eccezione preliminare formulata dalla società opposta, relativa alla inesistenza
della notifica dell'atto di citazione in opposizione, in quanto effettuata da mero domiciliatario.
L'eccezione deve ritenersi fondata, in quanto come sostenuto dalla Suprema Corte: “la
legittimazione a presentare l’istanza di notificazione di un atto spetta, ai sensi dell’art. 137 c.p.c.
alla parte e, quindi, ad un procuratore della medesima, ovvero in via meramente alternativa, al
difensore munito di mandato; con la conseguenza che è affetta da inesistenza – e non soltanto da
nullità – esclusivamente la notificazione effettuata ad istanza del semplice domiciliatario, privo, in
quanto tale, di poteri di impulso e di rappresentanza e munito solo della funzione di sostituire le
parti nella ricezione degli atti ad esse notificati” (Cass. S.U. 9972\96; Cass. Sez. I 10268\2004).
Come rilevabile dalla procura rilasciata a margine dell’atto di citazione, il mandato ad litem risulta
conferito all’Avv. Lucia Coin, seppur con “facoltà di farsi sostituire e nominare procuratori cui
vengono concesse le stesse facoltà” .
Come si evince dal tenore della predetta procura, la sostituzione del difensore non può ritenersi un
effetto automatico del mandato stesso, ed anzi, perché essa operi, necessita di un apposito atto di
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nomina/delega da parte del procuratore stesso, che investa propri sostituti di facoltà ad esso solo
riconosciute in via diretta dall’assistito.
Nel caso di specie, se risulta incontroverso che l’atto di citazione è stato presentato per la notifica
dall’Avv. Alessandra Paci - indicata quale mera domiciliataria nell’atto introduttivo - dagli atti di
causa nessuna specifica delega alla notificazione della citazione risulta rilasciata alla predetta
domiciliataria dal titolare del mandato ad litem.
Del resto, a sostegno dell’esattezza di tale ricostruzione, occorre rilevare che per la partecipazione
all’udienza del 17/01/2013, il difensore avv. Laura Coin ha rilasciato apposita delega all’avv.
Alessandra Paci, in tal modo palesando l’inesistenza di un originario mandato conferito dal cliente
a tale soggetto.
In assenza di un’apposita subdelega conferita dal procuratore ad litem della Mittsu s.r.l. all’avv.
Alessandra Paci - mero domiciliatario - la notificazione avvenuta a richiesta di quest’ultima deve
pertanto rilevarsi come inesistente, risultando, anche per questo profilo, del tutto inammissibile
l’opposizione.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo.
La liquidazione avviene secondo i nuovi parametri del D.M. 1 agosto 2012 (in attuazione del D.L.
1/2012) entrato in vigore – ex art. 42 - il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 195 del 22 agosto 2012), e per espressa previsione normativa applicabile
alle LIQUIDAZIONI effettuate dopo l’entrata in vigore della disciplina.
In particolare, la liquidazione avverrà per fasi (art. 4, c. 1); tenendo conto del valore e della natura e
complessità della controversia; del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate
(art. 4, c. 2); nonché del pregio dell'opera prestata; dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche
non patrimoniali, conseguiti dal cliente (art. 4, c. 3); e dando applicazione al principio per cui nei
giudizi per pagamento di somme il valore della controversia viene determinato sulla scorta della
somma effettivamente attribuita alla parte vincitrice, e non della somma domandata (art. 5).
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione
rigettata, così provvede:
1) dichiara inammissibile l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13036/2012 emesso in data
22 marzo – 6 aprile 2012 dal Tribunale di Milano nei confronti di MITTSU SRL IN
LIQUIDAZIONE [C.F. 03727160271] ed in favore della società UNICO LA FARMACIA DEI
FARMACISTI SPA [C.F. 02217430343] e per l’effetto;
2) conferma e dichiara esecutivo il decreto stesso;
3) condanna MITTSU SRL IN LIQUIDAZIONE al pagamento in favore di UNICO LA
FARMACIA DEI FARMACISTI SPA delle spese processuali che liquida in € 5.500,00 per
compensi, oltre I.V.A. (ove non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e
C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e deposito
telematico immediato per l’allegazione al verbale.
Milano 22/01/2013 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Milano.
il Giudice
Dott. FEDERICO ROLFI
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