schema contratto affitto frantoio comunale

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schema contratto affitto frantoio comunale
COMUNE DI MONTE ISOLA
Provincia di Brescia
Allegato “B” a determinazione del Responsabile Amm.vo n.71 in data 09.05.2011
SCHEMA CONTRATTO D’AFFITTO DEL FRANTOIO COMUNALE
Art.1
Oggetto del contratto
Il presente contratto regola le modalità di conduzione dell’affitto del frantoio
comunale. L’ affitto concerne:
a. il fabbricato comunale sito loc. Carzano n.28 b come meglio individuato
nell’allegata planimetria in colore giallo e così identificato catastalmente:
Catasto Fabbricati – Sezione NCT Foglio 8 Mappale 86 sub.3 Censuario
Monte Isola - Cat.C/2 Cl.2 Consistenza 118 mq.
b. gli impianti ed arredi annessi nel fabbricato, destinati nel loro insieme alla
molitura delle olive ed imbottigliamento dell’olio di oliva, meglio descritti
nell’allegato elenco.
L’affitto è concesso dal Comune all’esclusivo fine di sfruttare il frantoio, sia per la
molitura delle olive raccolte da tutti i produttori montisolani, sia per la produzione e
commercializzazione dell’ olio prodotto dalle olive raccolte nel territorio comunale,
attraverso l’esercizio dell’attività d’impresa dell’affittuario.
Art.2
Obblighi dell’ affittuario
L’ affittuario dovrà godere del complesso dei beni affittati secondo la diligenza del
buon padre di famiglia, conservando la destinazione d’uso a frantoio, sfruttandoli
secondo regole della buona tecnica ed impegnandosi a restituirli, al termine del
contratto, nello stato di efficienza, salvo il normale deperimento derivante dall’uso.
In particolare, la conduzione dei locali ed impianti dovrà avvenire svolgendo
l’attività d’impresa così come specificata nella proposta presentata il … ed accettata
dal Comune, con la determinazione di aggiudicazione, quale condizione essenziale
per la conclusione del presente contratto.
Nello svolgimento della predetta attività d’impresa, l’ affittuario dovrà osservare le
leggi a tutela dei lavoratori dal medesimo impiegati ed assolvere agli obblighi
contributivi e fiscali conseguenti.
Spetta all’affittuario provvedere a propria cura e spese:
a) alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi ed impianti, procedendo
alla loro reintegrazione in caso di distruzione o guasto non più riparabile.
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Le riparazioni straordinarie non imputabili all’omessa manutenzione ordinaria
saranno rimborsate dal Comune previa sua approvazione del preventivo di spesa;
b) al pagamento dell’energia elettrica, telefono, acqua e gas consumati per la
conduzione dell’affitto, intestandosi a tal fine i relativi contratti;
c) alla manutenzione ordinaria dell’immobile, intendendosi per tali opere quelle
elencate all’art.1005 del codice civile;
d) ad assicurare le risorse umane e strumentali necessari al funzionamento degli
impianti nella loro piena capacità produttiva;
L’affittuario non potrà mai pretendere compensi di sorta per opere o migliorie
apportate al complesso dei beni comunali che costituiscono il frantoio, anche diverse
da quelle previste a suo carico, e sarà in facoltà del Comune ritenere gratuitamente
quelle effettuate o chiederne la rimozione.
Art.3
Canone di affitto
Per l’ affitto oggetto del presente contratto, l’ affittuario dovrà pagare al Comune un
canone annuo nella misura di Euro ………
Il pagamento dovrà avvenire in due rate fisse anticipate semestrali, la prima entro il
dieci del mese di gennaio, la seconda entro il dieci del mese di luglio di ogni anno.
In caso di ritardato pagamento si applicheranno gli interessi moratori nella misura
stabilita dalla legge per i ritardi nei pagamenti di corrispettivi contrattuali.
Con effetto dal mese di settembre del 2012 così ogni anno per tutta la durata dell’
affitto, la misura del canone verrà aggiornata applicando l’indice Istat sul costo della
vita così come determinato al 31agosto di ogni anno.
Art. 4
Garanzie e penali
A garanzia del buon adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto,
l’affittuario si obbliga a presentare al Comune entro la data di stipula del presente
contratto, polizza fideiussoria bancaria o assicurativa di valore pari ad € …… e di
durata pari a quella del presente contratto maggiorata di ulteriori sessanta giorni.
La polizza dovrà contenere la clausola dell’esclusione della preventiva escussione del
debitore e il suo pagamento a semplice richiesta del beneficiario entro il termine
massimo di 15gg.
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento o di danneggiamenti ai beni
locati non risarciti, il Comune procederà all’escussione della fideiussione, con
riserva di ogni ulteriore richiesta di risarcimento danni se di valore superiore a quello
garantito dalla fidejussione.
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In caso di ingiustificato ritardo nello svolgimento dell’attività d’impresa o di sua
sospensione nel periodo di produzione dell’olio di oliva, previa contestazione scritta,
il Comune comminerà al concessionario una penale di € 100,00 per ogni giorno di
ritardo.
In caso di mancato pagamento della penale da parte del affittuario, il Comune potrà
richiedere l’escussione parziale della fidejussione, con obbligo di reintegro del suo
valore a carico del concessionario.
Le penali non saranno dovute quando le infrazioni accertate risulteranno imputabili a
causa di forza maggiore o ad eventi eccezionali non imputabili al affittuario.
L affittuario, inoltre, all’atto della stipula del presente contratto, dovrà documentare
al Comune l’avvenuta sottoscrizione di un contratto di assicurazione per un
massimale di almeno € 10.000.000,00, con compagnia di primaria importanza,
contro i rischi per danni a persone o cose conseguenti dallo svolgimento dell’attività,
intendendosi tra le cose anche il fabbricato e gli impianti ed arredi comunali oggetto
dell’ affitto.
Art.5
Controlli
Nel corso di durata del contratto, il Comune, per il tramite del responsabile del
servizio tecnico o suo delegato, potrà accedere in qualsiasi momento e senza
preavviso al frantoio, per verificare lo svolgimento dell’attività produttiva e che la
stessa sia conforme alle obbligazioni assunte con il presente contratto.
Art. 6
Risoluzione del contratto
Si procederà in ogni caso alla risoluzione del contratto in danno dell’affittuario nei
seguenti casi:
a) mancato avvio nel termine previsto e nonostante espressa diffida del Comune,
dell’attività d’impresa;
b) interruzione dell’attività di cui al punto precedente per più di 10 giorni consecutivi,
senza giustificato motivo o per violazioni di leggi;
c) pagamento di penali per oltre il 50% del valore della cauzione;
d) mancato reintegro del valore della polizza fideiussoria a seguito di escussione
parziale per mancato pagamento di penali da parte del affittuario, se il valore residuo
di garanzia risulti inferiore del 50% rispetto a quello originario;
e) mancato pagamento di due rate di canone di affitto;
g) riduzione della capacità produttiva del frantoio di oltre la metà rispetto alla media
del triennio, per cause imputabili all’organizzazione d’impresa;
h) subaffitto;
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i) cessazione per qualsiasi motivo dell’attività dì impresa;
Ove ricorra una delle predette ipotesi, si procederà alla risoluzione di diritto del
contratto.
Art. 7
Durata dell’ affitto
Il presente contratto avrà durata di anni sei, eventualmente prorogabili di ulteriori
anni sei, con decorrenza dal primo settembre 2011, fino al 30-9-2017. Il contratto
andrà pertanto a risolversi all’indicata data del 30.09.2017, senza la necessità di
preventiva disdetta, e a tal data l’affittuario si obbliga a riconsegnare l’immobile ed
annessi impianti ed arredi, libero e vuoto di persone o cose, senza necessità alcuna di
costituzione in mora.
E’ vietata la proroga o il rinnovo tacito del contratto.
Art. 8
Controversie
Le controversie che dovessero insorgere tra le parti durante la conduzione della
affitto, verranno risolte in via bonaria od in alternativa con ricorso al giudice,
individuandosi quale foro competente quello di Brescia.
Art. 9
Forma del contratto
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.
Le spese contrattuali faranno carico all’ affittuario.
Art.10
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente atto si fa rinvio alle disposizioni contenute agli
articoli 1615 e ss. del codice civile.
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