capitolato affitto fondo petrulo
Transcript
capitolato affitto fondo petrulo
AFFITTO FONDO RUSTICO PETRULO CAPITOLATO SPECIALE art. 1 – Oggetto del capitolato Il presente capitolato disciplina l’affidamento a soggetto terzo del fondo rustico di proprietà comunale denominato Petrulo, mediante contratto di affitto in deroga da stipularsi innanzi all’Ispettorato Agrario. Il contenuto del presente capitolato dovrà essere recepito nel contratto a stipularsi con l’affittuario, come sarà individuato all’esito della relativa gara di affidamento. Al contratto deve essere allegato apposito piano di sicurezza. art. 2 – Descrizione del fondo Il fondo Petrulo ha una estensione complessiva di ha 1.00.41, è riportato in catasto terreni di Sorrento, foglio 2. p.lla 1785, e presenta al suo interno due comodi rurali da accertare, allo stato riportati rispettivamente in catasto terreni di Sorrento, foglio 2, p.lle 1294 e 1295 (superfici ha 00.22 e 00.13). Il fondo, con andamento pianeggiante e con viali pedonali, è attualmente investito prevalentemente ad agrumeto e più precisamente – come attestato nella relazione agronomica prot. 29253 del 16.6.2015 a firma della dott.ssa Linda Guarracino - il suo patrimonio arboreo è costituito da circa 607 piante di agrume, di cui n. 66 sono a fine ciclo produttivo e quindi da sostituire, da circa 30 piante di viti, da alcune piante da frutto, oltre diverse zone utilizzabili per la coltivazione di ortaggi. Il fondo è protetto da pergolato nella zona nord per una superficie di circa 3.400 mq. e nella zona sud per una superficie di circa 1.900 mq.; la zona centrale è invece scoperta e sul lato est sono presenti le vestigia di un vecchio pergolato. Art. 3 - Obblighi di coltivazione e manutenzione. Utenze. L’affittuario è tenuto alla manutenzione ordinaria del fondo, a sue esclusive cure e spese, direttamente e/o tramite terzi incaricati regolarmente assunti ed assicurati, provvedendo alla sua coltivazione secondo la diligenza del buon padre di famiglia e conservandone la natura e la destinazione agricola, anche per ciò che concerne le piantagioni ora in essere, essendo responsabile di tutti gli eventuali danni da lui arrecati al bene. L’affittuario è responsabile, in particolare, di disseccamenti e/o malattie di piante per difetto di coltivazione e/o manutenzione o per altre cause a lui imputabili. Resta salva, nei casi di cui ai commi precedenti, l’applicazione di penalità o di risoluzione anticipata oltre al risarcimento dei danni. Tutte le utenze relative al fondo devono essere intestate all’affittuario. art. 4 – Progetto di riqualificazione L’affittuario è obbligato, nell’ambito della manutenzione ordinaria del fondo a lui spettante, ad eseguire un progetto di riqualificazione, sempre a sue esclusive cure e spese, mediante le opere e con le tempistiche di seguito specificate: a) eliminazione delle piante disseccate e/o malate, con rimozione delle ceppaie, preparazione di buca di impianto e piantagione delle nuove piante, il tutto entro e non oltre un mese dalla consegna da parte del Comune delle piante da sostituire; b) comunicazione all’Ente proprietario di eventuali disseccamenti e/o malattie di piante per cause non imputabili all’affittuario stesso nonché di altri danni al bene, parimenti a lui non imputabili, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi dell’evento; c) rimozione dei pali del vecchio pergolato sito nel lato est del fondo entro e non oltre tre mesi dalla sottoscrizione del contratto; le gramaglie e gli altri materiali ingombranti ora presenti all’interno del fondo dovranno essere rimossi dal precedente affittuario al momento del rilascio del fondo, ove questi non eserciti la prelazione, ovvero da lui stesso entro e non oltre tre mesi dalla sottoscrizione del contratto, in caso di esercizio avvenuto della prelazione; d) puntuale pulizia del terreno, dei viali e dei muri dalle erbe infestanti; e) manutenzione del fondo per tutta la durata del contratto con particolare e costante cura, in maniera conforme alla sua importanza sia paesaggistica che turistica, effettuando nei tempi dovuti tutte le lavorazioni agronomiche all’uopo necessarie anche ai fini del decoro e della fruibilità del bene da parte di cittadini e turisti, quali, a titolo esemplificativo, lavorazioni del terreno, concimazioni, trattamenti fitosanitari, potature, cura del roseto sito sul lato nord e di altre essenze ornamentali fornite dall’Amministrazione Comunale; f) tempestivo allontanamento dal fondo di ramaglie e legna derivanti da operazioni di taglio e potatura, da accantonare per il minimo tempo necessario in aree distanti dai viali di passaggio. art. 5 – Obblighi di guardiania e di apertura del fondo L’affittuario è obbligato a garantire, a sue esclusive cure e spese, direttamente e/o tramite terzi incaricati regolarmente assunti ed assicurati, la guardiania e l’apertura del fondo ai visitatori (residenti e non), che hanno il diritto di accedervi e di sostare a titolo gratuito, nei seguenti orari: dalle ore 10.00 alle ore 17.00 (dal 1 novembre al 28 febbraio); dalle ore 10.00 alle ore 18.00 (dal 1 marzo al 31 marzo e dal 1 ottobre al 31 ottobre); dalle ore 10.00 alle ore 21.00 (dal 1 aprile al 30 settembre). Per motivi di conservazione, rispetto e salvaguardia del fondo e delle piante ivi presenti, l’accesso e la sosta dei visitatori potranno aver luogo esclusivamente sui viali pubblici, da individuare in apposita planimetria; a riguardo le parti potranno, ove ritenuto, redigere un disciplinare di comportamento che dovrà essere rispettato dai visitatori. I predetti viali pubblici dovranno essere puliti quotidianamente dall’affittuario. art. 6 – Percezione e commercializzazione dei frutti L’affittuario ha diritto a percepire e far propri i frutti e i raccolti del fondo e a commercializzarli all’esterno e/o anche in sito con punto vendita all’interno del fondo previa comunicazione al Comune, nel rispetto della pertinente normativa commerciale e senza alterare comunque la destinazione agricola del fondo. art. 7 – Manutenzione straordinaria La manutenzione straordinaria del fondo ed i relativi interventi restano a carico del Comune, che potrà effettuarli senza alcuna opposizione dell’affittuario, e ciò anche se dovessero comportare limitazioni temporali alla piena fruizione del fondo, essendo escluso alcun tipo di rimborso per l’affittuario. art. 8 – Divieto di subaffitto e/o cessione E’ fatto divieto all’affittuario di subaffittare, anche parzialmente, il fondo e/o di cedere il contratto, a pena di risoluzione del contratto e salvo il risarcimento del danno. art. 9 – Pagamento del canone Il pagamento del canone dovrà essere effettuato dall’affittuario in rate mensili anticipate entro il 5 del mese. art. 10 – Durata del contratto La durata del contratto è di sette anni, non rinnovabili. Il contratto pertanto avrà termine alla scadenza dei sette anni senza bisogno di disdetta. art. 11 – Obbligo di rilascio e rinuncia migliorie Alla scadenza del contratto l’affittuario è tenuto a rilasciare il fondo libero da persone e cose in buono stato manutentivo, rinunciando espressamente fin d’ora a indennizzi e/o compensi per eventuali migliorie. art. 12 – Utilizzo per manifestazioni pubbliche Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare il fondo per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche con modalità non pregiudizievoli alla coltivazione del fondo ed alle piante ivi presenti, dandone previa comunicazione all’affittuario, al quale non è dato opporsi. art. 13 – Visite e/o ispezioni Il Comune si riserva la facoltà di accedere in qualsiasi momento al fondo tramite incaricato/i per visite e/o ispezioni, senza che l’affittuario possa opporsi. In modo particolare con cadenza annuale il Comune verificherà tramite personale tecnico interno e/o esterno il rispetto degli obblighi manutentivi e di conservazione da parte dell’affittuario. art. 14 – Inadempienze e penalità In caso di accertate inadempienze si procederà alla relativa contestazione all’affittuario con assegnazione di un termine per la giustifica; le stesse potranno dar luogo, a seconda della gravità, ad applicazioni penali da euro 100,00 ad euro 1.000,00 per ogni inadempienza ovvero alla risoluzione del contratto, salvo sempre il maggior danno. art. 15 – Responsabilità Tutte le attività a cui è tenuto l’affittuario sono eseguite da questi sotto la sua esclusiva responsabilità e nel rispetto della vigente normativa, con obbligo di provvedere ad idonee coperture assicurative e con esonero espresso di questo Ente da ogni e qualsivoglia responsabilità a riguardo. art. 16 – Spese Le spese contrattuali nonché quelle comunque relative alla procedura di affidamento per pubblicità e relazione tecnica sono a carico esclusivo dell’affittuario. art. 17 – Rinvio Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla relazione agronomica prot. 29253 del 16.6.2015 a firma della dott.ssa Linda Guarracino nonché alla vigente normativa in materia applicabile in materia.