capitolato affitto fondo petrulo

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capitolato affitto fondo petrulo
AFFITTO FONDO RUSTICO PETRULO
CAPITOLATO SPECIALE
art. 1 – Oggetto del capitolato
Il presente capitolato disciplina l’affidamento a soggetto terzo del fondo rustico di
proprietà comunale denominato Petrulo, mediante contratto di affitto in deroga da
stipularsi innanzi all’Ispettorato Agrario.
Il contenuto del presente capitolato dovrà essere recepito nel contratto a stipularsi
con l’affittuario, come sarà individuato all’esito della relativa gara di affidamento. Al
contratto deve essere allegato apposito piano di sicurezza.
art. 2 – Descrizione del fondo
Il fondo Petrulo ha una estensione complessiva di ha 1.00.41, è riportato in catasto
terreni di Sorrento, foglio 2. p.lla 1785, e presenta al suo interno due comodi rurali da
accertare, allo stato riportati rispettivamente in catasto terreni di Sorrento, foglio 2,
p.lle 1294 e 1295 (superfici ha 00.22 e 00.13).
Il fondo, con andamento pianeggiante e con viali pedonali, è attualmente investito
prevalentemente ad agrumeto e più precisamente – come attestato nella relazione
agronomica prot. 29253 del 16.6.2015 a firma della dott.ssa Linda Guarracino - il suo
patrimonio arboreo è costituito da circa 607 piante di agrume, di cui n. 66 sono a fine
ciclo produttivo e quindi da sostituire, da circa 30 piante di viti, da alcune piante da
frutto, oltre diverse zone utilizzabili per la coltivazione di ortaggi. Il fondo è protetto
da pergolato nella zona nord per una superficie di circa 3.400 mq. e nella zona sud
per una superficie di circa 1.900 mq.; la zona centrale è invece scoperta e sul lato est
sono presenti le vestigia di un vecchio pergolato.
Art. 3 - Obblighi di coltivazione e manutenzione. Utenze.
L’affittuario è tenuto alla manutenzione ordinaria del fondo, a sue esclusive cure e
spese, direttamente e/o tramite terzi incaricati regolarmente assunti ed assicurati,
provvedendo alla sua coltivazione secondo la diligenza del buon padre di famiglia e
conservandone la natura e la destinazione agricola, anche per ciò che concerne le
piantagioni ora in essere, essendo responsabile di tutti gli eventuali danni da lui
arrecati al bene.
L’affittuario è responsabile, in particolare, di disseccamenti e/o malattie di piante per
difetto di coltivazione e/o manutenzione o per altre cause a lui imputabili.
Resta salva, nei casi di cui ai commi precedenti, l’applicazione di penalità o di
risoluzione anticipata oltre al risarcimento dei danni.
Tutte le utenze relative al fondo devono essere intestate all’affittuario.
art. 4 – Progetto di riqualificazione
L’affittuario è obbligato, nell’ambito della manutenzione ordinaria del fondo a lui
spettante, ad eseguire un progetto di riqualificazione, sempre a sue esclusive cure e
spese, mediante le opere e con le tempistiche di seguito specificate:
a) eliminazione delle piante disseccate e/o malate, con rimozione delle ceppaie,
preparazione di buca di impianto e piantagione delle nuove piante, il tutto entro
e non oltre un mese dalla consegna da parte del Comune delle piante da
sostituire;
b) comunicazione all’Ente proprietario di eventuali disseccamenti e/o malattie di
piante per cause non imputabili all’affittuario stesso nonché di altri danni al
bene, parimenti a lui non imputabili, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi
dell’evento;
c) rimozione dei pali del vecchio pergolato sito nel lato est del fondo entro e non
oltre tre mesi dalla sottoscrizione del contratto; le gramaglie e gli altri materiali
ingombranti ora presenti all’interno del fondo dovranno essere rimossi dal
precedente affittuario al momento del rilascio del fondo, ove questi non eserciti
la prelazione, ovvero da lui stesso entro e non oltre tre mesi dalla sottoscrizione
del contratto, in caso di esercizio avvenuto della prelazione;
d) puntuale pulizia del terreno, dei viali e dei muri dalle erbe infestanti;
e) manutenzione del fondo per tutta la durata del contratto con particolare e
costante cura, in maniera conforme alla sua importanza sia paesaggistica che
turistica, effettuando nei tempi dovuti tutte le lavorazioni agronomiche all’uopo
necessarie anche ai fini del decoro e della fruibilità del bene da parte di cittadini
e turisti, quali, a titolo esemplificativo, lavorazioni del terreno, concimazioni,
trattamenti fitosanitari, potature, cura del roseto sito sul lato nord e di altre
essenze ornamentali fornite dall’Amministrazione Comunale;
f) tempestivo allontanamento dal fondo di ramaglie e legna derivanti da
operazioni di taglio e potatura, da accantonare per il minimo tempo necessario
in aree distanti dai viali di passaggio.
art. 5 – Obblighi di guardiania e di apertura del fondo
L’affittuario è obbligato a garantire, a sue esclusive cure e spese, direttamente e/o
tramite terzi incaricati regolarmente assunti ed assicurati, la guardiania e l’apertura
del fondo ai visitatori (residenti e non), che hanno il diritto di accedervi e di sostare a
titolo gratuito, nei seguenti orari:
dalle ore 10.00 alle ore 17.00 (dal 1 novembre al 28 febbraio);
dalle ore 10.00 alle ore 18.00 (dal 1 marzo al 31 marzo e dal 1 ottobre al 31 ottobre);
dalle ore 10.00 alle ore 21.00 (dal 1 aprile al 30 settembre).
Per motivi di conservazione, rispetto e salvaguardia del fondo e delle piante ivi
presenti, l’accesso e la sosta dei visitatori potranno aver luogo esclusivamente sui viali
pubblici, da individuare in apposita planimetria; a riguardo le parti potranno, ove
ritenuto, redigere un disciplinare di comportamento che dovrà essere rispettato dai
visitatori.
I predetti viali pubblici dovranno essere puliti quotidianamente dall’affittuario.
art. 6 – Percezione e commercializzazione dei frutti
L’affittuario ha diritto a percepire e far propri i frutti e i raccolti del fondo e a
commercializzarli all’esterno e/o anche in sito con punto vendita all’interno del fondo
previa comunicazione al Comune, nel rispetto della pertinente normativa commerciale
e senza alterare comunque la destinazione agricola del fondo.
art. 7 – Manutenzione straordinaria
La manutenzione straordinaria del fondo ed i relativi interventi restano a carico del
Comune, che potrà effettuarli senza alcuna opposizione dell’affittuario, e ciò anche se
dovessero comportare limitazioni temporali alla piena fruizione del fondo, essendo
escluso alcun tipo di rimborso per l’affittuario.
art. 8 – Divieto di subaffitto e/o cessione
E’ fatto divieto all’affittuario di subaffittare, anche parzialmente, il fondo e/o di cedere
il contratto, a pena di risoluzione del contratto e salvo il risarcimento del danno.
art. 9 – Pagamento del canone
Il pagamento del canone dovrà essere effettuato dall’affittuario in rate mensili
anticipate entro il 5 del mese.
art. 10 – Durata del contratto
La durata del contratto è di sette anni, non rinnovabili.
Il contratto pertanto avrà termine alla scadenza dei sette anni senza bisogno di
disdetta.
art. 11 – Obbligo di rilascio e rinuncia migliorie
Alla scadenza del contratto l’affittuario è tenuto a rilasciare il fondo libero da persone
e cose in buono stato manutentivo, rinunciando espressamente fin d’ora a indennizzi
e/o compensi per eventuali migliorie.
art. 12 – Utilizzo per manifestazioni pubbliche
Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare il fondo per lo svolgimento di manifestazioni
pubbliche con modalità non pregiudizievoli alla coltivazione del fondo ed alle piante ivi
presenti, dandone previa comunicazione all’affittuario, al quale non è dato opporsi.
art. 13 – Visite e/o ispezioni
Il Comune si riserva la facoltà di accedere in qualsiasi momento al fondo tramite
incaricato/i per visite e/o ispezioni, senza che l’affittuario possa opporsi.
In modo particolare con cadenza annuale il Comune verificherà tramite personale
tecnico interno e/o esterno il rispetto degli obblighi manutentivi e di conservazione da
parte dell’affittuario.
art. 14 – Inadempienze e penalità
In caso di accertate inadempienze si procederà alla relativa contestazione
all’affittuario con assegnazione di un termine per la giustifica; le stesse potranno dar
luogo, a seconda della gravità, ad applicazioni penali da euro 100,00 ad euro 1.000,00
per ogni inadempienza ovvero alla risoluzione del contratto, salvo sempre il maggior
danno.
art. 15 – Responsabilità
Tutte le attività a cui è tenuto l’affittuario sono eseguite da questi sotto la sua
esclusiva responsabilità e nel rispetto della vigente normativa, con obbligo di
provvedere ad idonee coperture assicurative e con esonero espresso di questo Ente da
ogni e qualsivoglia responsabilità a riguardo.
art. 16 – Spese
Le spese contrattuali nonché quelle comunque relative alla procedura di affidamento
per pubblicità e relazione tecnica sono a carico esclusivo dell’affittuario.
art. 17 – Rinvio
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla relazione agronomica prot.
29253 del 16.6.2015 a firma della dott.ssa Linda Guarracino nonché alla vigente
normativa in materia applicabile in materia.