capitolato speciale affitto montagna s.salvatore

Transcript

capitolato speciale affitto montagna s.salvatore
COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
Provincia di Perugia
CAPITOLATO SPECIALE
AFFITTO MONTAGNA S.SALVATORE
L affitto del pascolo estivo della montagna S.Salvatore è subordinato alle seguenti condizioni:
ART.1) L affitto del pascolo estivo della Montagna S.Salvatore è fatto in base al presente
capitolato.
ART.2) La riserva dell affittuario è costituita dalle zone di terreno comprese entro i seguenti
confini: al di sopra della Fonte Santa, incominciando dal campo di Graziano e proseguendo ai beni
della Cappella SS.Innocenti; da capo ai beni di Francesco Bernardini fu Giuseppe (Bernardini
Leonardo) prosegue con linea diretta fino al pozzo della Valle delle mela e da questo passo per la
strada dei balzi di Monte Maggiore passa per i beni dei fratelli Prioreschi e Pacifici, e sempre per
linea diretta fino al termine dei tre confini di Monte Maggiore, Acera e Cerreto. Dall affitto e dalla
riserva rimane escluso il prato della montagna, cioe il piccolo appezzamento prativo che dà anche
una produzione di foraggio.
ART.3) Il pascolo promiscuo cioè la parte di terreno il cui pascolo è concesso tanto all affittuario
quanto agli abitanti del Comune (Frazioni limitrofe), è quello compreso entro i seguenti confini: dal
fosso dell Eremita, lungo la Valle di Casamariangela al termine del Casalino di Ser Nestore Pontani
(ora Creta), poi seguendo strada di Valle Stretta e passando ai piedi dei beni dei f.lli Campana
(oggi Eredi) seguita la linea diretta alla erta dei fratelli Gio Sanre (oggi Argentieri) a piedi di val
Forcare e per dirittura al Pietro Pizzyta e piedi della strada di Fonte Santa che conduce al campo
Graziano, da capo ai beni di Felice Bernardini (oggi fratelli Pacifici) fino a quelli della Cappella
degli Innocenzi e da capo ai beni di Francesco Bernardini ed alla lista del Teodoro, per la linea
diretta al pozzo della Valle delle Mele e da li a irittura della strada che viene dal capo dei balzi della
Costa del peccato e da capo della strada scrino di Monte Maggiore sino al termine dei confini della
parte inferiore limitati al di sopra della Villa della Macchia, dei boschi a piedi costa del peccato,
delle Pianelle, Papacqua ed i cosiddetti Sassirossi.
ART.4) I proprietari non possono introdurre il proprio bestiame nella riserva dal 16 maggio 2009 a
tutto il tempo che l aggiudicatario dell affitto si tratterra col suo bestiame, cosi pure resta vietato
all affittuario di introdurre il suo bestiame nella riserva dei comunisti.
ART.5) Rimane pure vietato ai proprietari di introdurre in qualsiasi epoca dell anno, a scopo di
pascolo, suini nella riserva dell affittuario, mentre invece è permesso ai proprietari dei terreni
soggetti a servitu e compresi nella predetta riserva di condurre il pascolo anche nell epoca dal 16
maggio in avanti, le sole bestie aratore con poppanti che debbono servire esclusivamente alla
PIAZZA PONTANO N. 18 06041 CERRETO DI SPOLETO TELEFONO 0743/91231-91307 FAX 0743/91412
lavorazione agricola, nonche le bestie da soma assolutamente necessarie in occasione della
falciatura o per il trasporto del medesimo.
ART.6) La permanenza del bestiame dell affittuario nei beni compresi nel presente contratto, non
puo protrarsi oltre il 30 settembre 2009 salvo la concessione di un u1teriore permesso, Ridarella,
che dovra essere preventivamente accordato previo consenso del Sindaco.
ART.7) L affittuario non potra mandare a pascolare il suo bestiame nella proprieta privata
compresa nella riserva prima che si avvenuta la falciatura del fieno, il quale di regola non potra
protrarsi oltre il 22 luglio a meno che causa la siccita o stagione tardiva, per detto giorno i fieni non
fossero giunti a maturazione completa, in questo caso gli interessati potranno ottenere dal sindaco
una proroga di tempo per la falciatura, impegnandosi l affittuario a rispettare questo breve periodo
di proroga purche regolarmente concesso.
ART.8) E vietato all affittuario di affidare bestiame ad altri proprietari specialmente dei paesi
limitrofi, senza espressa licenza da parte dell Amministrazione Comunale.
ART.9) L affittuario dovra ritenere costantemente il suo bestiame a pascolare nel territorio del
Comune e non potra ricusarsi alle richieste dei singoli proprietari di terreni soggetti a servitu per
effettuare arredamento nei fondi stessi purche la richiesta sia proporzionale alla estensione del
fondo e purche venga effettuato a cura dei richiedenti il pagamento anticipato del compenso.
ART.10) Gli abbeveratoi della Bastia, della Romita e Fonte debbono essere di uso comodo e
promiscuo, per l affittuario, i comunisti e gli altri come di consueto.
ART.11) E fatto divieto all affittuario di tenere racchiuso il bestiame nella rete durante la notte
sempre nel medesimo sito. E fatto obbligo allo stesso di spostare la rete ogni 2 sere al fine di
permettere la concimazione nei prati come di consuetudine.
ART.12) L affitto avra la durata di anni sette. L Amministrazione si riserva la facolta di
rescindere il contratto in caso di mancata osservanza da parte dell affittuario delle norme contenute
nel presente capitolato.
ART.13) La somma per la quale sara concesso il pascolo estivo di cui si tratta dovra essere pagata
presso la Tesoreria Comunale in una unica rata alla stipula del contratto e per gli anni successivi
dovra essere pagata entro il 15 maggio di ogni anno.
ART.14) Tutte le infrazioni del presente capitolato oltre a poter determinare la risoluzione
anticipata del contratto, saranno possibili delle applicazioni delle pene stabilite nel regolamento
vigente comunale e provinciale oltre le disposizioni contemplate dal codice penale .
ART.15) L affittuario è tenuto ad osservare le disposizioni di legge, regolamenti e prescrizioni di
massima in confronto di questi territori che sono e possono essere colpiti dal vincolo forestale
nonche dalle disposizioni vigenti sulla tutela economica dei blocchi esonerando l amministrazione
comunale da ogni possibile responsabilita civile e penale.
ART. 16) L affittuario è pure tenuto alla stretta osservanza delle disposizioni vigenti relative al
pascolo delle capre.
ART.17) E fatto divieto assoluto all affittuario di raccogliere il primo fiore del prato di proprieta
comunale Valle delle mela nonche il secondo fiore e le erbe di qualsiasi genere utilizzabili per il
pascolo, a meno che non intervenga un accordo diretto tra lui e il conduttore del prato medesimo
nominato dall Amministrazone comunale.
PIAZZA PONTANO N. 18 06041 CERRETO DI SPOLETO TELEFONO 0743/91231-91307 FAX 0743/91412
ART.18) Tutte le spese inerenti al presente contratto nessuna esclusa od eccettuata sono a carico
dell affittuario.
ART.19) Per tutti gli effetti del presente contratto le parti contraenti eleggono il rispettivo domicilio
presso la segreteria di questo Comune.
PIAZZA PONTANO N. 18 06041 CERRETO DI SPOLETO TELEFONO 0743/91231-91307 FAX 0743/91412
This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.