Aspetti penali della diffamazione a mezzo stampa

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Aspetti penali della diffamazione a mezzo stampa
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752
Direttore responsabile: Antonio Zama
Aspetti penali della diffamazione a mezzo stampa
Nota a Corte di Cassazione - Sezione Quinta Penale, Sentenza 13 giugno 2008 – depositata 29 luglio
2008, n. 31619
02 dicembre 2008
Valeria Falcone
“Per l’individuazione del soggetto passivo del reato di diffamazione a mezzo stampa, in mancanza di
indicazione specifica, è sufficiente il riferimento inequivoco a fatti e circostanze di notoria conoscenza,
attribuibili ad un determinato soggetto. Non occorre che dell’offeso sia indicato specificamente il nome,
bastando che questi sia individuabile, per esclusione e in via deduttiva, tra una categoria di persone, a nulla
rilevando che sia un ristretto gruppo di persone”.
Con sentenza del 29 luglio 2008 n. 31619, la Cassazione penale rigetta il ricorso presentato da una redattrice
di un quotidiano locale avverso la sentenza della Corte di appello di Milano 31 ottobre 2007, che
confermando quella di primo grado aveva accertato la sua penale responsabilità per diffamazione a mezzo
della stampa.
L’accusa mossa alla redattrice era di aver offeso la reputazione del sig. TIZIO, scrivendo su un articolo di
stampa che costui, guardia giurata, a seguito di un tamponamento era uscito dalla propria auto in stato di
shock e aveva preso a insultare il conducente del mezzo che seguiva, minacciandolo di usare la pistola di
ordinanza.
Quanto all’individuazione del sig. TIZIO come soggetto passivo del reato di diffamazione a mezzo stampa, la
Cassazione penale condivide il ragionamento della Corte di merito, secondo cui i parametri descrittivi usati
nell’articolo giornalistico (luogo dell’incidente, data, ora, tipo di automobile coinvolta, qualifica lavorativa
del soggetto) erano più che idonei ad individuare il protagonista della vicenda quantomeno nell’ambito dei
colleghi e dei conoscenti dello stesso, tenuto anche conto del carattere “locale” della cronaca.
Nella sentenza in esame, la Cassazione penale sostiene, altresì, che correttamente i giudici dei primi gradi
hanno motivato la falsità della notizia data nell’articolo di stampa, relativamente alla minaccia esplicita
dell’uso della pistola a fini intimidatori e che “tale giudizio, di natura squisitamente fattuale, è riservato al
giudice del merito senza che, in assenza di indicatori di manifeste lacune o irrazionalità di motivazione, la
Corte di legittimità possa metterlo in discussione o censurarlo”. Anche in tema di verità putativa, la
Cassazione sottolinea come l’erronea convinzione circa la rispondenza al vero del fatto riferito non può mai
comportare l’applicazione della scriminante del diritto di cronaca “quando l’autore dello scritto diffamante
non abbia proceduto a verifica, compulsando la fonte originaria”.
Con riguardo alla responsabilità del direttore responsabile, la Cassazione penale ricorda che l’aggravante
speciale dell’attribuzione di un fatto determinato, di cui all’art. 13 legge sulla stampa n. 47/1948, è prevista
specificamente per il reato di diffamazione. Pertanto, posto che il delitto di omesso controllo, di cui all’art. 57
c.p., ha natura autonoma rispetto al delitto di diffamazione, “non può ritenersi che la suddetta aggravante sia
contestabile anche in relazione alla posizione del direttore responsabile”.
La Cassazione analizza, infine, l’art. 12 della legge n. 47/1948 secondo cui “Nel caso di diffamazione
commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi
dell’art. 185 del codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla
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gravità dell’offesa ed alla diffusione dello stampato”. L’elemento della diffusione dello stampato può essere
dedotto, secondo i giudici di legittimità, dall’ampiezza del territorio al quale attengono i fatti dei quali il
giornale a diffusione locale si occupa ed è destinato ad occuparsi.
Si fa presente, per completezza, che la giurisprudenza attribuisce alla riparazione pecuniaria natura di
sanzione civile, la quale si aggiunge e non si sostituisce al risarcimento del danno patrimoniale o non
patrimoniale causato dall’illecito diffamatorio. Essa presuppone la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi
del delitto di diffamazione, sicché non può essere comminata alla società editrice, mentre può essere irrogata
nei confronti del direttore responsabile, purché la sua responsabilità sia dichiarata per concorso doloso nel
reato di diffamazione (art. 595 c.p.) e non per omesso controllo colposo della pubblicazione diffamatoria ai
sensi dell’art. 57 c.p. (tra le altre, Cass. civ., sez. III, 8 agosto 2007 n. 17395; Cass. pen., sez. V, 26 ottobre
2001, n. 1188; Cass. civ., sez. III, 7 novembre 2000, n. 14485; contra: Cass. pen., sez. V, 15 marzo 2002, n.
15114).
Articolo pubblicato in: Diritti della persona, Diritto della responsabilità civile e del risarcimento danni, Diritto penale, Procedura penale,
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