Aspetti penali della diffamazione a mezzo stampa
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Aspetti penali della diffamazione a mezzo stampa
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Aspetti penali della diffamazione a mezzo stampa Nota a Corte di Cassazione - Sezione Quinta Penale, Sentenza 13 giugno 2008 – depositata 29 luglio 2008, n. 31619 02 dicembre 2008 Valeria Falcone “Per l’individuazione del soggetto passivo del reato di diffamazione a mezzo stampa, in mancanza di indicazione specifica, è sufficiente il riferimento inequivoco a fatti e circostanze di notoria conoscenza, attribuibili ad un determinato soggetto. Non occorre che dell’offeso sia indicato specificamente il nome, bastando che questi sia individuabile, per esclusione e in via deduttiva, tra una categoria di persone, a nulla rilevando che sia un ristretto gruppo di persone”. Con sentenza del 29 luglio 2008 n. 31619, la Cassazione penale rigetta il ricorso presentato da una redattrice di un quotidiano locale avverso la sentenza della Corte di appello di Milano 31 ottobre 2007, che confermando quella di primo grado aveva accertato la sua penale responsabilità per diffamazione a mezzo della stampa. L’accusa mossa alla redattrice era di aver offeso la reputazione del sig. TIZIO, scrivendo su un articolo di stampa che costui, guardia giurata, a seguito di un tamponamento era uscito dalla propria auto in stato di shock e aveva preso a insultare il conducente del mezzo che seguiva, minacciandolo di usare la pistola di ordinanza. Quanto all’individuazione del sig. TIZIO come soggetto passivo del reato di diffamazione a mezzo stampa, la Cassazione penale condivide il ragionamento della Corte di merito, secondo cui i parametri descrittivi usati nell’articolo giornalistico (luogo dell’incidente, data, ora, tipo di automobile coinvolta, qualifica lavorativa del soggetto) erano più che idonei ad individuare il protagonista della vicenda quantomeno nell’ambito dei colleghi e dei conoscenti dello stesso, tenuto anche conto del carattere “locale” della cronaca. Nella sentenza in esame, la Cassazione penale sostiene, altresì, che correttamente i giudici dei primi gradi hanno motivato la falsità della notizia data nell’articolo di stampa, relativamente alla minaccia esplicita dell’uso della pistola a fini intimidatori e che “tale giudizio, di natura squisitamente fattuale, è riservato al giudice del merito senza che, in assenza di indicatori di manifeste lacune o irrazionalità di motivazione, la Corte di legittimità possa metterlo in discussione o censurarlo”. Anche in tema di verità putativa, la Cassazione sottolinea come l’erronea convinzione circa la rispondenza al vero del fatto riferito non può mai comportare l’applicazione della scriminante del diritto di cronaca “quando l’autore dello scritto diffamante non abbia proceduto a verifica, compulsando la fonte originaria”. Con riguardo alla responsabilità del direttore responsabile, la Cassazione penale ricorda che l’aggravante speciale dell’attribuzione di un fatto determinato, di cui all’art. 13 legge sulla stampa n. 47/1948, è prevista specificamente per il reato di diffamazione. Pertanto, posto che il delitto di omesso controllo, di cui all’art. 57 c.p., ha natura autonoma rispetto al delitto di diffamazione, “non può ritenersi che la suddetta aggravante sia contestabile anche in relazione alla posizione del direttore responsabile”. La Cassazione analizza, infine, l’art. 12 della legge n. 47/1948 secondo cui “Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 185 del codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla Filodiritto (Filodiritto.com) " un marchio di InFOROmatica S.r.l 1 Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama gravità dell’offesa ed alla diffusione dello stampato”. L’elemento della diffusione dello stampato può essere dedotto, secondo i giudici di legittimità, dall’ampiezza del territorio al quale attengono i fatti dei quali il giornale a diffusione locale si occupa ed è destinato ad occuparsi. Si fa presente, per completezza, che la giurisprudenza attribuisce alla riparazione pecuniaria natura di sanzione civile, la quale si aggiunge e non si sostituisce al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale causato dall’illecito diffamatorio. Essa presuppone la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, sicché non può essere comminata alla società editrice, mentre può essere irrogata nei confronti del direttore responsabile, purché la sua responsabilità sia dichiarata per concorso doloso nel reato di diffamazione (art. 595 c.p.) e non per omesso controllo colposo della pubblicazione diffamatoria ai sensi dell’art. 57 c.p. (tra le altre, Cass. civ., sez. III, 8 agosto 2007 n. 17395; Cass. pen., sez. V, 26 ottobre 2001, n. 1188; Cass. civ., sez. III, 7 novembre 2000, n. 14485; contra: Cass. pen., sez. V, 15 marzo 2002, n. 15114). Articolo pubblicato in: Diritti della persona, Diritto della responsabilità civile e del risarcimento danni, Diritto penale, Procedura penale, Diritto dell’informazione Avvertenza La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. 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