v “fatto ed effetto giuridico ”

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v “fatto ed effetto giuridico ”
INSEGNAMENTO DI
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO I
LEZIONE V
“FATTO ED EFFETTO GIURIDICO”
PROF. DOMENICO RUGGIERO
Istituzioni di Diritto Privato I
Lezione V
Indice
1
Fatto, effetto, situazione soggettiva, rapporto ------------------------------------------------------ 3
2
Rilevanza ed efficacia del fatto giuridico.------------------------------------------------------------ 4
3
Fatto, atto, negozio --------------------------------------------------------------------------------------- 6
4
Dichiarazione e comportamento concludente------------------------------------------------------- 7
5
Liceità e meritevolezza ---------------------------------------------------------------------------------- 8
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
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Lezione V
1 Fatto, effetto, situazione soggettiva, rapporto
Il Fatto è un evento dal quale può derivare un effetto giuridico; l’effetto e la conseguenza
giuridica che è collegata al fatto giuridicamente rilevante. Il nesso tra fatto ed effetto è praticoargomentativo: nel senso che il fatto è il fondamento di quell’effetto. Gli effetti sono di tre specie:
costitutivi, modificativi, estintivi. La situazione soggettiva è ciò che si costituisce o si modifica, o è
estinto. Il fatto è ciò che ha come effetto la nascita, la modifica o l’estinzione di una situazione
soggettiva. Prendiamo ad esempio un fatto costitutivo: contratto di compravendita, disciplinato
dagli artt. 1470 e seguenti del c.c.: il contratto di compravendita determina il trasferimento del
diritto su di un bene da un soggetto ad un altro; è quindi titolo costitutivo del diritto di proprietà in
capo all’acquirente. Così nel caso della delegazione cumulativa in cui si assiste alla modifica del
rapporto obbligatorio dal lato passivo; in tal caso al creditore viene assegnato un altro debitore, vi è
quindi una modifica del rapporto obbligatorio, perché all’originario debitore, si aggiunge un altro
debitore: si è dunque realizzato un effetto modificativo del lato passivo del rapporto obbligatorio;
così come ad esempio nella rinunzia all’eredità, disciplinata dagli artt. 519 e seguenti del c.c., in tale
ipotesi si verifica un fatto estintivo, perché la rinunzia all’eredità estingue il diritto ad essere vocato
a titolo di erede, di legato. In tutti e tre i casi il fatto agisce su di una situazione giuridica soggettiva,
determinando la nascita, la modifica o l’estinzione di essa. Nel primo caso costituisce la proprietà,
nel secondo caso modifica la situazione giuridica passiva del rapporto obbligatorio, nel terzo
estingue la situazione giuridica di chiamato all’eredità.
La situazione giuridica soggettiva consente di qualificare i comportamenti umani come
dovuti o permessi. Poiché il comportamento umano è sempre sociale, il concetto di situazione
soggettiva è inseparabile da quello di rapporto giuridico: se un soggetto ha il potere (situazione
attiva) di pretendere un comportamento, vi è necessariamente chi ha il dovere (situazione passiva)
di tenere quel comportamento. La situazione soggettiva è categoria generale della quale fanno parte
il diritto soggettivo, la potestà, l’obbligo, l’interesse legittimo. La relazione che unisce diverse
situazioni giuridiche riferibili a soggetti diversi descrive il cosiddetto rapporto giuridico.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
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2 Rilevanza ed efficacia del fatto giuridico.
Fatto giuridico è qualsiasi evento che, secondo l’ordinamento giuridico, è giuridicamente
rilevante. La norma prevede l’ipotesi del verificarsi dell’evento e la possibilità che questo, una volta
venuta ad esistere, abbia rilevanza giuridica. I due concetti di rilevanza ed efficacia vanno tenuti
distinti. Il fatto è rilevante nell’ipotesi in cui sia qualificato, ovvero sia preso in considerazione dalle
regole e dai principi che costituiscono il nostro ordinamento. Efficace invece è il fatto al quale sono
collegabili effetti giuridici, cioè la nascita, la modificazione o l’estinzione di situazioni soggettive.
Nessun fatto può essere efficace se non è rilevante, un fatto può essere rilevante ma non efficace.
Ogni fatto della realtà sociale ha giuridicità, ma c’è una parte della dottrina che asserisce che vi
sarebbero fatti giuridicamente irrilevanti, ma è questa una teoria retaggio del passato: i cd. fatti
“giuridicamente irrilevanti” in realtà o sono fatti rilevanti ma non preordinati all’efficacia, oppure
non sono fatti: il respiro di una formica non è un fatto giuridicamente irrilevante ma semplicemente
non è un fatto. Il fatto concreto è sempre giuridicamente rilevante ma non sempre è produttivo di
effetti. Vi sono nel nostro ordinamento fatti rilevanti che sono preordinati all’efficacia e fatti
rilevanti che invece sono fisiologicamente inefficaci. Pensiamo ad esempio al passeggiare del
proprietario sul proprio fondo, certamente quest’evento è giuridicamente rilevante ma non è
efficace, perché non è altro che l’esercizio di un diritto del proprietario stesso, non è determinativo
di nessun’altra conseguenza: si tratta quindi di un fatto non preordinato all’efficacia ma
fisiologicamente inefficace. Diverso è il caso del contratto di compravendìta, ci troviamo di fronte
ad un caso giuridicamente rilevante, ovvero è un fatto preordinato sin dalla sua nascita alla
produzione di un effetto, ma efficace perché ha come obiettivo quello di produrre come effetti il
trasferimento di un diritto sul bene e il trasferimento del prezzo.
Bisogna distinguere tra effetti definitivi ed effetti preliminari. Il fatto è rilevante ma non
ancora efficace quando l’interesse – che costituisce la ragione giustificativa dei comportamenti che
devono essere qualificati dalla situazione soggettiva – richiede un’ulteriore evento per la sua
attuazione. Il contratto sottoposto a condizione sospensiva (ti do la penna se la nave viene
dall’Africa) è rilevante ma inefficace fino a quando non si verifichi l’evento futuro ed incerto
(l’arrivo della nave dall’Africa) dedotto in condizione, il quale rende attuale l’interesse al
trasferimento. Ciò fa si che il contratto produca i cd. “effetti preliminari”, poiché se non è attuale
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l’interesse al trasferimento è invece attuale l’interesse a proteggere l’aspettativa del trasferimento, a
preservare questa possibilità da eventi che potrebbero rendere irrealizzabile il trasferimento quando
l’evento futuro ed incerto si sia realizzato. (ad esempio la vendita della penna prima dell’arrivo
della nave dall’Africa).
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3 Fatto, atto, negozio
I fatti giuridici si distinguono in naturali e umani. Sono naturali gli eventi non ascrivibili alla
volontà dell’uomo: un temporale, la morte (non provocata). I fatti umani sono detti atti giuridici e si
distinguono in atti giuridici in senso stretto e negozi giuridici. Nei primi conta la volontà e la
consapevolezza dell’atto, non l’intenzione di produrre gli effetti; nei negozi giuridici invece la
volontà è assunta dall’ordinamento in quanto diretta a produrre effetti. Pertanto, nell’atto giuridico,
la volontà è determinante del comportamento dell’atto e l’effetto non dipende dalla volontà, perché
è riconnesso a quell’atto dall’ordinamento; nel negozio giuridico invece, la volontà è determinante
sia per quanto riguarda il compimento dell’atto che per le conseguenze che da quell’atto
discendono. In entrambe le ipotesi la dichiarazione è volontaria, ma la differenza è nella
volontarietà o meno degli effetti: negli atti in senso stretto gli effetti sono preordinati dalla legge e
non rileva se l’autore dell’atto ne sia consapevole; nei negozi gli effetti giuridici devono essere
voluti.
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4 Dichiarazione e comportamento concludente
I fatti umani (atti in senso stretto e negozi) devono essere manifestati all’esterno attraverso
dichiarazioni o comportamenti concludenti.
La dichiarazione è l’atto comunicativo attraverso il quale si trasmette un significato, essa
può essere di scienza e di volontà. Nella prima ipotesi il soggetto comunica ciò che sa, sono
dichiarazioni di scienza le testimonianze, le perizie, nella seconda ipotesi, il soggetto comunica la
volontà. Il comportamento comunicativo non deve essere necessariamente verbale; vi è
dichiarazione di volontà ogni volta che il comportamento realizza un atto traducibile in termini
linguistici: può essere sufficiente un gesto del capo o un linguaggio a gesti (per i sordomuti) o il
silenzio.
Il comportamento concludente non deve essere intenzionalmente comunicativo e si ha
nell’ipotesi in cui la volontà dell’atto giuridico in senso stretto e del negozio giuridico, sia
manifestata attraverso un atteggiamento dal quale è possibile desumere un fatto giuridicamente
produttivo di determinate conseguenze. Chi ad esempio dopo aver scritto, datato e sottoscritto il
testamento, volontariamente lo distrugge, da attuazione ad un comportamento e non manifesta una
dichiarazione :la legge ascrive a tale comportamento il significato di revoca del testamento.
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5 Liceità e meritevolezza
E’ lecito ciò che non è illecito per l’ordinamento. Il contratto è illecito se è contrario a
norme imperative, ordine pubblico e buon costume (art. 1343 c.c.). In tema di responsabilità
extracontrattuale, si definisce illecito qualsiasi fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un fatto
ingiusto (art. 2043 c.c.). La valutazione di un atto implica non solo un giudizio di liceità ma anche
di meritevolezza di tutela
e tale giudizio deve essere espresso dai principi e dal valori
dell’ordinamento giuridico. Non ogni atto lecito è meritevole di tutela.
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