l`evoluzione dei diritti fondamentali nel sistema dell `unione europea

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l`evoluzione dei diritti fondamentali nel sistema dell `unione europea
“L’EVOLUZIONE DEI DIRITTI
FONDAMENTALI
NEL SISTEMA DELL’UNIONE
EUROPEA”
PROF.SSA MARIA TERESA STILE
L’evoluzione dei diritti fondamentali
nel sistema dell’Unione europea
Università Telematica Pegaso
Indice
1
IL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI FONDAMENTALI --------------------------------------------------------- 3
2
LA TITOLARITÀ DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA----------------------------- 6
3
L’INQUADRAMENTO DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UE----------------------- 7
4
L’ARCHITETTURA DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI POST LISBONA ----------------- 8
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
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L’evoluzione dei diritti fondamentali
nel sistema dell’Unione europea
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1 Il riconoscimento dei diritti fondamentali
In tema di tutela dei diritti umani, i Trattati istitutivi non contenevano originariamente
alcuna disposizione.
Ciò sia per motivi economici (l’originario obiettivo dei trattati era orientato alla realizzazione del
mercato comune), sia per motivi politici (la mancata adesione della Francia alla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – CEDU – rendeva
difficile ottenere il consenso dello Stato transalpino).
In quest’ambito, pertanto, il ruolo della Corte di giustizia è stato determinante.
Mediante una serie di sentenze la Corte ha progressivamente affermato che i diritti fondamentali
dell’uomo vanno tutelati e considerati parte integrante dei principi generali dell’ordinamento
europeo.
Prima di giungere a tale posizione, però, negli anni ’50 e ’60, la Corte di Lussemburgo ha più volte
respinto la possibilità di tener conto di tali diritti nello svolgimento della sua attività.
Nelle sentenze emanate in quegli anni, la Corte, in particolare, aveva sottolineato che la propria
competenza si limitava all’interpretazione del diritto dell’Unione e aveva su questa base escluso di
dover applicare, oltre ai principi sanciti nei trattati, anche i diritti sanciti dalle Costituzioni degli
Stati membri (sentenza Stork del 1959).
Con il tempo, tuttavia, la Corte di giustizia ha mutato il suo orientamento sino ad affermare che i
diritti umani fanno parte dei principi generali del diritto UE di cui la Corte garantisce l’osservanza
(sentenza Stauder del 1969).
In risposta a quest’atteggiamento, ancora cauto della Corte di giustizia, le Corti costituzionali
italiana e tedesca avevano cominciato a porsi il problema della necessità di sottoporre a giudizio di
costituzionalità gli atti comunitari, al fine di garantire il rispetto dei diritti umani.
La Corte costituzionale italiana (sentenza Frontini del 1973) e quella tedesca (sentenza Solange I
del 1974) ipotizzavano, infatti, nello specifico, la possibilità di effettuare un controllo di legittimità
costituzionale sugli atti comunitari, allo scopo di verificare che questi ultimi non contenessero
violazioni dei diritti fondamentali garantiti dalle rispettive costituzioni nazionali.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
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Ciò indusse la Corte di giustizia a mutare la sua originaria posizione e giungere ad un ampio e
generalizzato riconoscimento dei diritti umani quali principi generali del diritto comunitario di
cui la Corte garantisce l’osservanza.
Bisogna, tuttavia, attendere il Trattato di Maastricht per la piena affermazione del ruolo dei diritti
umani; in quest’occasione fu approvato l’art. 6 F (ora art. 6 TUE) nel quale si affermava che
“l’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione di Roma del 1950
sui diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, oltre che dalle tradizioni costituzionali comuni
degli Stati membri, come principi generali di diritto comunitario”.
Il Trattato di Amsterdam ha successivamente introdotto nuove norme in tema di tutela dei diritti
umani, in particolare agli artt. 6 e 7 TUE.
L’art. 6 TUE sanciva che “l’Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati
membri”.
L’art. 7 TUE istituiva, invece, una procedura di accertamento di una violazione grave e persistente
da parte di uno Stato membro dei principi di cui all’art. 6, par. 1 TUE, nonché sanzioni nei
confronti dei Paesi che non rispettavano tali principi.
Il Trattato di Nizza ha poi introdotto la previsione di un dispositivo di avviso preventivo,
completando la procedura di cui all’art. 7 TUE, in virtù del quale su proposta di un terzo degli Stati
membri, del Parlamento europeo o della Commissione e, previo parere conforme del Parlamento, il
Consiglio poteva constatare l’esistenza di un chiaro rischio di violazione grave dei diritti
fondamentali da parte di uno Stato membro e rivolgergli adeguate raccomandazioni.
Con la riforma introdotta dal Trattato di Lisbona, infine, il nuovo art. 2 TUE prevede che
“l’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia,
dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone
appartenenti a minoranze.
Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non
discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini”.
Conformemente a tale previsione, il successivo art. 6 TUE dispone che l’Unione riconosce i diritti,
le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre
2000, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.
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E’ prevista, inoltre, con la riforma, l’adesione dell’Unione alla CEDU, per cui i diritti in essa
garantiti, insieme a quelli risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno
parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali.
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2 La titolarità dei diritti fondamentali dell’Unione
europea
E’ il nuovo art. 6 TUE a consacrare l’importanza per l’Unione, da sempre impegnata su
questo tema, dei diritti fondamentali.
In tre successivi paragrafi si ha il richiamo espresso alla Carta, rendendosi vincolante il codice dei
diritti in cui essa si traduce; la previsione dell’adesione dell’Unione alla CEDU; la conferma quali
parti del diritto dell’Unione, in quanto principi generali, dei diritti fondamentali garantiti dalla
CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.
Quest’ultimo richiamo alle due fonti esterne, sussidiarie e complementari, dei diritti fondamentali,
dovrebbe valere a dare flessibilità al sistema dei diritti consentendo un margine di manovra
maggiore alla giurisprudenza.
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3 L’inquadramento della Carta dei diritti
fondamentali dell’UE
Al fine di un corretto inquadramento della Carta nel sistema normativo dell’Unione e della
portata della sua vincolatività giuridica sono necessarie alcune precisazioni.
Un primo ordine di questioni riguarda l’obbligo del rispetto della Carta, e, quindi, la possibilità per
gli individui di rivolgersi all’autorità giudiziaria lamentando la violazione dei loro diritti,
esclusivamente per gli atti dell’Unione, specificamente per gli atti di istituzioni, organi e organismi
UE e per gli atti adottati dagli Stati membri in esecuzione del diritto dell’Unione.
Conseguentemente, fuori dall’ambito di applicazione della Carta restano gli atti nazionali estranei al
diritto dell’Unione, applicandosi per essi la legislazione nazionale in materia.
Un secondo ordine di precisazioni attiene ai casi in cui i diritti riconosciuti dalla Carta siano previsti
anche da disposizioni dei trattati o risultino dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati
membri: questi diritti sono esercitati alle condizioni e nei limiti definiti dalle norme dei trattati
ovvero in armonia con le tradizioni nazionali; nell’ipotesi, invece, di diritti corrispondenti a quelli
sanciti nella Carta è contemplata in modo espresso la possibilità che “il diritto dell’Unione conceda
una protezione più estesa”.
Non meno rilevante dei primi due è un terzo ordine di questioni che si sviluppa, peraltro, secondo
due risvolti.
L’uno attiene alla necessità di tenere distinti i “diritti” dai “principi”, in quanto i primi vanno
senz’altro rispettati mentre i secondi acquistano rilevanza per i giudici solo ai fini
dell’interpretazione e del controllo di atti – dell’Unione o degli Stati membri – che abbiano dato
loro esecuzione.
L’altro risvolto attiene, invece, alla necessità che i giudici – dell’Unione e degli Stati membri –
abbiano “nel debito conto” le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per
l’interpretazione della Carta.
L’intensità e la pluralità dei livelli in cui si realizza la tutela dei diritti in questione caratterizza,
dunque, il lungo percorso, che, muovendo dalla cittadinanza di un paese alla cittadinanza
universale, assume concreti ed originali elementi di un’estesa identità.
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4 L’architettura della Carta dei diritti fondamentali
post Lisbona
Quella della Carta è un’architettura semplice ed essenziale.
Impiantata su una base snella nella composizione - caratterizzata da poche e rapide frasi – ma
robusta nei principi e valori, innesta in successione sul piano formale e sostanziale, sei categorie di
diritti ancorate, ciascuna, a un valore di riferimento e di sintesi.
Con alcuni adeguamenti tecnici e poche modifiche al preambolo e a determinati articoli delle
disposizioni generali, la Carta mantiene prevalentemente la struttura della sua originaria
proclamazione, risultando composta di:
-
un preambolo, che richiama la decisione dei popoli d’Europa di condividere un futuro di
pace fondato su valori comuni;
-
sei titoli, che riguardano, nell’ordine, la dignità, la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà, la
cittadinanza, la giustizia;
-
un settimo ed ultimo titolo, contenete le disposizioni generali per la sua corretta
interpretazione ed applicazione.
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