Sentenza del Tribunale di Rovereto del 19 marzo 2013
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Sentenza del Tribunale di Rovereto del 19 marzo 2013
TRIBUNALE DI ROVERETO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa con ricorso depositato il 1.2.2012 sub nr. 19/2012 da: S. C. rappresentata e difesa dagli avv.ti L. S. S. e S. S. del Foro di Rovereto giusta delega a margine del ricorso RICORRENTE contro F. O. C. D. C. con sede in Rovereto rappresentata e difesa dall’avv. B. F. del Foro di Trento e dall’avv. S. B. del Foro di Rovereto giusta delega a margine della memoria difensiva CONVENUTA In punto: impugnazione licenziamento; differenze retributive; risarcimento danni CONCLUSIONI Ricorrente: “ogni contraria istanza , domanda anche riconvenzionale, eccezione reietta, 1– accertato e dichiarato che la ricorrente ha svolto l’orario di lavoro eccedente le 40 ore come descritto nei conteggi di ricorso nel periodo aprile 2006 — aprile 2010 e quindi che ha maturato il diritto al percepimento della maggior retribuzione per straordinario, condannarsi la F. convenuta al pagamento della somma di € 36.035,70 ( di cui € 29.519,55 in relazione al lavoro straordinario svolto presso il bar/ servizio di 1 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 ristoro , ed € 6.619,67 per mancati riposi nonché € 4.408,62 per apertura della biglietteria dalle 21 alle 22 nei periodi estivi , detratta la somma di € 4.920,72 percepita per lo stesso titolo) nonché la somma di € 113.774,00 per il lavoro di pulizia e altre attività come descritte in ricorso svolte al di fuori dell’orario di conduzione del bar descritte, o comunque anche delle diverse somme che il Giudice riterrà di giustizia anche in applicazione degli arti. 36 Cost. e 2099 c.c., 2— accertato e dichiarato che il licenziamento intimato alla ricorrente con lettera di data 11 ottobre 2011 è da considerarsi nullo in quanto ritorsivo e quindi assimilabile al licenziamento con carattere discriminatorio, o comunque accertarsi e dichiararsi che il licenziamento è illegittimo per , pretestuosità, intempestività, infondatezza, contraddittorietà, difetto di potere o comunque alterità rispetto alle motivazioni espresse dal Cda nel verbale doc. 20 della convenuta, possibilità di occupazione in ognuna delle mansioni come descritte nella lettera di assunzione , violazione della normativa per il diritto dei disabili al lavoro, violazione dei criteri di cui alla legge 223/91 e ogni altro motivo come dedotto in ricorso e memoria 6 aprile 2012, in via principale : condannarsi la convenuta alla reintegra della dipendente nel posto di lavoro e alla corresponsione in via principale alle retribuzioni tutte dalla data della cessazione del rapporto alla reintegra o in subordine di cinque mensilità, il tutto sulla base di una retribuzione mensile di € 1.703,98 oltre alle mensilità aggiuntive ( 13° e 14°), in via subordinata in applicazione della legge 604/66 condannare la convenuta al pagamento della indennità nella misura massima prevista e quindi al pagamento della somma di € 11.927,85 ( 1.703,98 + inc. 13 e 14° x 6), 2 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 3 -accertato e dichiarato che la ricorrente non ha effettuato il riposo settimanale nei periodi dedotti in narrativa, così come non ha goduto delle ferie per i periodi descritti, condannare la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi equitativamente, 4— accertato e dichiarato che l’aggravamento delle condizioni psicofisiche della ricorrente come accertato alla data dell’ottobre 2010 è da imputarsi alle condizioni lavorative, così come da imputarsi alle stesse le multiple fratture delle coste di cui agli infortuni rispettivamente del 07 ottobre 2009 e del 3 maggio 2010, nonchè il peggioramento della espressione sintomatologica della fibromalgia da porsi in stretta correlazione con lo stress lavorativo, condannarsi la convenuta al risarcimento del danno nella misura che verrà accertata dal Ctu medico legale, misura che comunque si indica in € 70.000,00 salvo diversa e anche maggiore quantificazione all’esito della Ctu stessa, 5— In ogni caso di condanna al pagamento di somme da maggiorarsi le stesse di rivalutazione ed interessi. 6Condannarsi la convenuta alla rifusione delle competenze e spese di causa. In via istruttoria ribadite le eccezioni alle prove richieste dalla convenuta per i motivi e sulle circostanze come specificato nella memoria 6 aprile 2012, si insiste A)nella richiesta di Ctu medico legale delle condizioni psico fisiche della ricorrente come descritte in ricorso quanto ad aggravamento del grado di invalidità e del peggioramento della espressione sintomatologica della 3 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 fibromalgia e per la riconducibilità delle stesse alla situazione lavorativa descritta, in via subordinata: B) nel completamento delle prove con la assunzione di tutti i testi indicati nonché delle persone elencate sub doc. 33 della convenuta, sia sulle circostanze di ricorso che su quelle di memoria 6.4.2012 nonché su quelle verbalizzare alla udienza del 29 gennaio 2013 e per quanto necessario anche a prova contraria, C) ordinarsi alla convenuta la produzione del progetto, della lettera di assunzione, della copia della documentazione attestante le modalità di pagamento della prestazione del signor C. D) prova a mezzo i testi indicati suindicati sul seguente ulteriore capitolo 63) vero che il signor C. lavora a tempo pieno in mansioni impiegatizie, E) ordinarsi alla convenuta e/o alla Cooperativa S. di depositare il contratto stipulato con la F.; F) ordinarsi all’avv. P. E. L. e alla convenuta di depositare la corrispondenza intercorsa in relazione alla posizione della ricorrente. Convenuta: “Voglia Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare in via principale respingere ogni domanda formulata nei confronti della F. C. d. C. da parte di C. S., perché indimostrata, infondata e parzialmente prescritta, per tutti i motivi di cui in narrativa; in via riconvenzionale accertata la concessione alla signora S., a far data dal 1 gennaio 2006, in comodato gratuito dell’appartamento, sito al primo piano dell’edificio in C.C. 4 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 193 L., p.ed 223/1, sub 2, foglio 5., nel complesso della F. in Rovereto, …, nonché l’avvenuta richiesta di restituzione dello stesso, condannare la ricorrente al rilascio nello stato in cui era al momento della consegna, nelle forme dell’esecuzione per consegna o rilascio di cui al titolo III del libro III del Cod. Proc. Civ.; − accertata, altresì, la concessione alla signora S. in comodato gratuito del pastore tedesco codice n. …, nonché l’avvenuta richiesta di restituzione dello stesso, condannare la ricorrente alla restituzione; in ogni caso condannare la ricorrente al pagamento delle spese di lite in via istruttoria: come in memoria difensiva”. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 1/2/2012 S. C. esponeva: • di essere stata assunta dalla F. O. C. d. c. di Rovereto in data 9 settembre 2003; • di essere stata inquadrata al sesto livello retributivo con un orario di 45 ore nel periodo da aprile a settembre e di 35 ore da ottobre a marzo con varie mansioni attinenti alla pulizia dei locali, all'annaffiatura delle piante del verde, all'esposizione e manutenzione delle bandiere e similari; • di avere spesso ricoperto il ruolo di addetto alla biglietteria, sia in qualità di "jolly" in sostituzione degli addetti fissi, sia in loro aiuto nei momenti di massimo afflusso dei visitatori; • di essersi vista accrescere i compiti a seguito dell'inaugurazione, intervenuta al 19 luglio 2004, della nuova sede della F.; 5 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 • di avere assunto a decorrere dal 2005 - a seguito della sistemazione dell'appartamento destinato al custode - anche l'attività di custodia, finendo con l'essere stabilmente a disposizione; • di essere stata addetta, a decorre dal 14 aprile 2006, alla gestione di un bar situato all'interno della struttura che restava aperto per tutto l'orario di accesso dei visitatori; • di essere stata sgravata di alcuni compiti relativi alla pulizia a decorrere dal 2008/2009; • di avere goduto in modo saltuario delle ferie e dei riposi; • di essersi lamentata nel 2010, anche con l'ausilio di un sindacalista, dell'insostenibilità dell'orario lavorativo e dell'inadeguata retribuzione; • di avere subito un aggravamento delle condizioni di salute con riduzione permanente della capacità lavorativa al 75% e di essere, per l'effetto, stata conteggiata come unità nell'ambito degli obblighi di riserva per i lavoratori disabili; • di essere stata licenziata per asserito giustificato motivo oggettivo durante il periodo di malattia; • di avere subito condotte ritorsive e vessatorie che ne hanno determinato un'ulteriore peggioramento delle condizioni di salute, anche sotto il profilo psichico conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale la citata f. per sentirla condannare: a) al pagamento di vari importi a titolo di straordinario e mancati riposi; b) alla reintegra nel posto di lavoro; c) al risarcimento dei danni per mancata fruizione dei riposi e delle ferie; 6 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 d) al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all'aggravamento delle condizioni psicofisiche. Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso la convenuta negava fermamente di aver mai posto in essere condotte vessatorie nei confronti della ricorrente; eccepiva ad ogni buon conto la prescrizione delle pretese attoree anteriori al quinquennio dalla data di costituzione in mora (20.10.2011); evidenziava come le mansioni svolte dalla ricorrente fossero significativamente inferiori rispetto a quelle descritte in ricorso; negava che la ricorrente avesse svolto il lavoro straordinario dalla stessa affermato o non avesse regolarmente fruito delle ferie e dei riposi; evidenziava come l'alloggio le fosse stato dato in comodato gratuito senza che vi fosse un connesso obbligo di custodia; ribadiva la legittimità del licenziamento intimato in data 18 ottobre 2011 osservando come esso fosse giustificato dalla significativa riduzione dei contributi provinciali riconosciuti alla F.; in via riconvenzionale chiedeva la condanna della ricorrente a restituire l'immobile dalla stessa abitato con la sua famiglia nonché il pastore tedesco dalla stessa detenuto in comodato. Esperito senza esito il prescritto tentativo di conciliazione, venivano sentiti numerosi testi sui capitoli di prova articolati dalle parti ed ammessi dal giudice; veniva, altresì, disposto ordine di esibizione nei confronti del centro per l'impiego di Rovereto. All'udienza odierna, precisate dalle parti le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente e veniva depositata la sentenza. **** Differenze retributive a titolo di straordinario e di mancati riposi. 7 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 La ricorrente chiede il pagamento di euro 36.035,70 (di cui euro 29.519,55 in relazione al lavoro straordinario svolto presso il bar/servizio di ristoro, euro 6619,67 per mancati riposi ed euro 4408,62 per apertura della biglietteria dalle 21 alle 22 nei periodi estivi, detratta la somma di euro 4920,72 percepite per lo stesso titolo), nonché la somma di euro 13.774 per il lavoro di pulizia ed altre attività asseritamente svolte al di fuori dell'orario di conduzione del bar. La convenuta nega lo svolgimento di lavoro straordinario o la mancata fruizione dei riposi ed eccepisce ad ogni buon conto la prescrizione delle pretese per il periodo anteriore al 20 ottobre 2006 (ossia ai cinque anni anteriori alla prima data di costituzione in mora da individuarsi nella lettera del 20 ottobre 2011 depositata dalla ricorrente sub doc. 23). Va, in primo luogo, affermata la fondatezza della eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta, atteso che la ricorrente non ha dato prova di aver inviato ulteriore costituzione in mora in data anteriore rispetto al 20 ottobre 2011. Né può ovviarsi a tale carenza di prova attraverso l'ordine di esibizione nei confronti dell’avv. L. richiesto dalla S., visto e considerato che la mancata risposta da parte del citato legale alla lettera di pari data inviatagli dall'attuale legale della ricorrente (doc. 21) dimostra indirettamente come non vi fossero stati atti interruttivi del corso della prescrizione anteriori rispetto a quello già evidenziato. La pretesa attorea non merita accoglimento neppure per il periodo successivo. Il nucleo principale delle pretese di parte ricorrente in relazione al preteso svolgimento di lavoro straordinario nel periodo successivo all’accertata prescrizione ruota attorno alla sua attività di gestione del piccolo bar/punto di ristoro situato all'interno della struttura (aperto nell’aprile 2006 e chiuso 8 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 nell’agosto 2010). Ella sostiene, invero, come tale attività la impegnasse per tutto l'orario di accesso dei visitatori, con la conseguenza che i suoi restanti compiti dovevano fatalmente essere svolti al di fuori dell'orario lavorativo. Tale assunto è rimasto indimostrato, essendo ampiamente emerso in causa come il “bar”: a) fosse estremamente piccolo (circa 20-30 mq: teste M.) e niente più che un punto di ristoro aperto ai soli visitatori della C. (testi B., B. e C.); b) fosse aperto in via non continuativa ed a sostanziale discrezione della ricorrente. Si confrontino sul punto le in equivoche testimonianze delle addette alla biglietteria M. M. (“il bar veniva gestito dalla ricorrente, la quale per altro non rispettava un orario fisso e lo pariva e chiudeva quando voleva, senza darci alcun avviso, con la conseguenza che non eravamo in grado di dare risposte attendibili ai visitatori”) e P. M. (“non sono in grado di sapere gli orari del bar non essendoci lo stesso mai stato comunicato. Ci accorgevamo se era o meno aperto a seconda del fatto che sentivamo o meno dei rumori. A volte i visitatori ci chiedevano se era aperto e noi non riuscivamo a dare risposte attendibili. In nessun caso la ricorrente è uscita per aprire il bar a noi o ai visitatori nei momenti in cui era in pausa”). In senso contrario quanto sin qui esposto non può attribuirsi eccessivo rilievo alle testimonianze di M. S. - dal momento che egli ha svolto compiti di segretario il collaboratore della convenuta solo fino all'anno 2007 e, quindi, fino a un periodo di poco posteriore all'ottobre 2006 qui in considerazione – e di M. A., dal momento che ella non lavorava presso la C. ed aveva solo l'occasione di 9 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 visitare ogni tanto la ex compagna di classe S. Alla luce di quanto sin qui sintetizzato deve ritenersi che la ricorrente poteva portare avanti in contemporanea sia la saltuaria attività di gestione del bar che le rimanenti mansioni che le erano attribuite, senza alcuna necessità di espletare queste ultime al di fuori dell’orario di lavoro. La S. sostiene, poi, che vi sarebbe stato un notevole incremento delle sue attività lavorative a seguito della profonda ristrutturazione delle strutture della F.. Anche tale assunto non è condivisibile, avendo la convenuta ampiamente dimostrato come ad un incremento degli spazi espositivi sia conseguita una correlativa diminuzione delle prestazioni richieste alla lavoratrice, visto e considerato che: a) la stessa è stata affiancata nei lavori di pulizia dei locali interni da C. Z. e di quelli esterni da E. M. (collaboratore saltuario a partire dal 2007 e dipendente dal giugno 2009): ; b) in occasione di eventi importanti le pulizie venivano eseguite da ditte esterne; c) la tenuta del la verde era del pari assicurata da ditte esterne specializzate (testimonianze M. e M.M.) d) venne acquistata una macchina professionale “lavasciuga” idonea a semplificare i lavori (testimonianza M. M.); e) la pulizia degli spazi antistanti alla biglietteria veniva eseguita direttamente dagli addetti alla stessa. Per quanto riguarda lo svolgimento di attività presso la biglietteria va rilevato come quella relativa all'apertura serale sia già stata retribuita attraverso il 10 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 pagamento di euro 4920,72 (come riconosciuto dalla stessa ricorrente che ha ritratto tale importo totale di straordinario richiesto) e come non sono risultate dimostrate prestazioni lavorative al di fuori dell'orario di lavoro presso la biglietteria stessa, avuto anche riguardo al fatto che a partire dal 2003 – e, quindi, da un periodo ben anteriore a quello qui in esame - il servizio biglietteria risultava assicurato dalla Cooperativa S.. Del pari indimostrata deve ritenersi la mancata fruizione dei riposi, visto e considerato che il bar rimaneva chiuso nella giornata di lunedì e difettano elementi attendibili per ritenere che la ricorrente non potesse fruire con regolarità dei riposi spettantile. Si impone, pertanto, il rigetto della pretesa attorea relativa alle differenze retributive per straordinario e riposi. Licenziamento. La ricorrente è stata licenziata "per giustificato motivo oggettivo" in data 11 ottobre 2011 sulla base della seguente motivazione: "il Consiglio ha ritenuto non più sostenibile, economicamente e giuridicamente, l'ammontare della retribuzione complessiva che le viene riconosciuta in rapporto alle ridottissime prestazioni lavorative da lei svolte in favore della F.. Il denunciato divario di cui sopra si evidenzia in un periodo di particolari ristrettezze economicofinanziarie che impongono alla F. una rigorosa gestione delle risorse disponibili. A ciò si aggiunge l'intendimento del Consiglio di adibire l'entità immobiliare da lei attualmente abitata a sede di studio e di ricerca per conto della F.". L'illegittimità del licenziamento discende in tutta evidenza dalla fumosità dei motivi addotti dalla convenuta. In primo luogo va osservato come la F. non abbia soppresso il posto di lavoro 11 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 cui la ricorrente era addetta, ma si è limitata ad affermare che le sue mansioni sarebbero sproporzionate per difetto rispetto all'ammontare della retribuzione ed alla situazione economico finanziaria della F. conseguente alla riduzione dei trasferimenti da parte della Provincia Autonoma di Trento. Da ciò consegue che non si verte dinanzi ad una tipica risoluzione del rapporto per ragioni oggettive – e tale da escludere la possibilità di sindacare nel merito la scelta da parte dell’A.G. se non a fronte di evidente pretestuosità del licenziamento -, bensì ad una “combinazione” di motivazioni di tipo soggettivo ed oggettivo, non adeguatamente supportate sotto il profilo probatorio. Anche il riferimento alle causali di tipo economico-finanziario appare particolarmente generico, non essendovi alcuna evidenza certa che la riduzione del finanziamento da parte della PAT abbia riguardato il medesimo capitolo di spesa utilizzato per la retribuzione dei dipendenti, né che ad essa sia conseguito un analogo calo delle complessive disponibilità finanziarie della F. (la quale può fruire in base all’art. 3, punto 2 dello statuto anche di lasciti e donazioni). La convenuta, infine, non ha minimamente dimostrato di avere assolto al cd. obbligo di repechage, con la conseguenza che anche sotto questo profilo il licenziamento appare ampiamente illegittimo. Non può, invece, accedersi alla richiesta della S. di considerare il licenziamento nullo in quanto ritorsivo (e, come tale, assimilabile al licenziamento discriminatorio), non essendo stato fornito alcun elemento convincente in tal senso ed essendo, anzi, emerso dal complesso dell’istruttoria testimoniale come sia stata la S. a porsi con grande frequenza in contrasto con altro personale (si confrontino deposizioni M. e P. M.) o con la stessa direttrice B. (si veda testimonianza di quest’ultima). 12 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 Affermata, quindi, la mera illegittimità del licenziamento, si tratta di stabilire se si verta in ipotesi di tutela reale o obbligatoria. La ricorrente sostiene la prima tesi e fa riferimento alla documentazione acquisita dall’Agenzia del Lavoro di Trento a seguito dell’ordine di esibizione disposto all’udienza del 23.10.2012.. La convenuta patrocina, invece, la seconda tesi e si richiama allo scopo al doc. 2 redatto dal suo consulente del lavoro G., dal quale emerge che alla data del licenziamento (ottobre 2011) il personale alle dipendenze della F. – operati i necessari ragguagli relativamente agli addetti part-time – ammontava a 14,48 dipendenti ed era, quindi, inferiore al minimo fissato dall’art. 18 st.lav. La tesi di parte convenuta appare corretta. La documentazione trasmessa dall’Agenzia del Lavoro (indicante un numero complessivo di diciassette addetti): a) fa riferimento ad un periodo successivo rispetto a quello qui rilevante; b) non opera alcuna rettifica per i dipendenti part-time; c) considera anche semplici lavoratori a progetto quali il C., i quali, invece, non rientrano nel computo dei lavoratori rilevanti ai sensi dell’art. 18. Né tale circostanza appare superabile attraverso l’affermazione di parte ricorrente secondo la quale egli sarebbe un lavoratore dipendente a tutti gli effetti e non un lavoratore a progetto, visto e considerato che le evidenze probatorie non depongono affatto in tal senso. Deve, in conclusione, affermarsi che si verte in ipotesi di semplice tutela obbligatoria. A ciò consegue l’obbligo per la convenuta di riassumere la ricorrente o di risarcirle il danno versandole un’indennità che si stima equo quantificare – 13 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 avuto riguardo principalmente all’anzianità di servizio della lavoratrice e del comportamento complessivo delle parti - in quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori. Alla luce della quantificazione operata dalla ricorrente e non oggetto di specifica censura da parte della convenuta la retribuzione globale di fatto va fissata nell’importo lordo mensile di € 1.987,97, per un totale riferito agli indicati quattro mesi di € 7.952. Risarcimento danni per asserita mancata fruizione dei riposi e delle ferie. Si è già visto al precedente punto 1) come la ricorrente non abbia adeguatamente dimostrato la mancata fruizione dei riposi o delle ferie. La direttrice B. - rispondendo affermativamente ai capitoli 53 (“risulta che tutti gli anni la signora S. della sua famiglia godessero di 15 giorni di vacanza, nel mese di luglio, anche se non se ne trova riscontro in busta paga") e 58 della convenuta (“nella giornata di lunedì la signora S. ha sempre goduto del suo giorno di riposo. Ove fosse capitata qualche apertura di lunedì …. la signora S. ha sempre goduto di altrettanti giorni di riposo compensativo in un'altra giornata”) - ha confermato la cosa in termini inequivoci, sottolineando come ella non avesse alcuna voce in capitolo sul punto posto che la ricorrente concordava direttamente con altra persona - da individuarsi verosimilmente nel Reggente sia le ferie che i permessi. Ne discende che la pretesa attorea relativa a questa voce di danno va rigettata. Risarcimento danni per asserito aggravamento delle condizioni di salute. La tesi di parte ricorrente secondo la quale ella sarebbe stata oggetto di condotte vessatorie da parte dei superiori o dei colleghi, tanto prima che dopo il licenziamento, non è risultata dimostrata in modo adeguato, essendo al 14 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 contrario emerso in causa – secondo quanto già sopra osservato - come fosse proprio la S. a tenere spesso e volentieri comportamenti sopra le righe nei confronti di altri dipendenti e della stessa direttrice. La vicenda relativa alla sostituzione delle chiavi non va enfatizzata, essendo emerso dalla testimonianza del teste C. come la ricorrente potesse accedere liberamente alla centralina di controllo dell'abitazione e come i disagi possono al più essere durati per una sera. Del pari infondata deve ritenersi la richiesta di danni per eccessivo carico di lavoro, essendosi già vista al precedente punto 1) la totale infondatezza delle richieste attoree relative allo svolgimento di lavoro straordinario. Domanda riconvenzionale relativa alla restituzione del cane e della casa. Parte convenuta ha chiesto in via riconvenzionale la condanna della convenuta alla restituzione di un cane pastore tedesco e della casa abitata dalla ricorrente e dalla sua famiglia. Quanto al cane, il marito della ricorrente ha riferito che esso era stato oggetto di dono da parte del reggente della F. il quale, interpellato “sul se intestare il microchip alla S. o alla F.” ebbe a rispondere alla ricorrente: “intestalo a te perché te l'ho regalato”. Tenuto conto del fatto che non si verte in tema di donazione richiedente la forma dell'atto pubblico e che il cane si è certamente affezionato alla famiglia della S., appare conforme a giustizia respingere la domanda riconvenzionale della convenuta sul punto. A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi con riferimento all’appartamento (p.ed. 223/1 C.C. L.), chiaro essendo come esso sia stato messo a disposizione della ricorrente in base ad un semplice comodato gratuito e come la F. abbia ora 15 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 titolo per pretenderne la restituzione. Tenuto conto del fatto che la restituzione è già stata una prima volta richiesta sin dall'ottobre 2011 e che la ricorrente non ha ottemperato all'ordine di restituzione, non vi è alcuna ragione per concedere in questa sede un termine dilatorio per il rilascio. Spese. L'esito della vertenza – che ha visto la soccombenza reciproca delle parti – giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio. P.Q.M. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede: 1. accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente in data 11 ottobre 2011 e, ritenuto vertersi in ambito di cd. tutela obbligatoria, condanna la convenuta a riassumere la ricorrente ovvero a corrisponderle a titolo di risarcimento danni l’importo lordo di € 7.952 (corrispondente a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al saldo; 2. in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta, condanna la ricorrente a restituire immediatamente alla D., libero da persone e cose, l'appartamento contraddistinto dalla p.ed. 223/1 C.C. L.; 3. respinge nel resto il ricorso e la domanda riconvenzionale; 4. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio; 5. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. Così deciso in Rovereto il 19 marzo 2013 16 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 Il Giudice - dott. Michele Cuccaro - 17 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011