Decisione N. 6516 del 02 settembre 2015
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Decisione N. 6516 del 02 settembre 2015
Decisione N. 6516 del 02 settembre 2015 COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) CARRIERO Presidente (NA) MAIMERI Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) BLANDINI Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) ROTONDO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (NA) QUARTA Membro designato da rappresentativa dei clienti Associazione Relatore PARROTTA DOMENICO Nella seduta del 15/06/2015 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO La ricorrente, premesso di essere unica erede universale della sig.ra A.A., deceduta il 17.5.2014, in forza di testamento olografo pubblicato il 10.6.2014, afferma in ricorso che: - il 4.6.2010 il Giudice Tutelare aveva originariamente nominato, a beneficio della signora A.A., ultranovantenne ricoverata presso una struttura protetta ed incapace, come Amministratore di Sostegno («Ads») la sig.ra F.C.; - nel decreto di nomina, l’Ads era stato autorizzato, tra l’altro, “a compiere in sostituzione del beneficiario, in nome e per conto dello stesso i seguenti atti: riscuotere pensione e/o indennità di cui goda e versarla in un conto corrente, postale o bancario, intestato al beneficiario e vincolato all’ordine del Giudice con autorizzazione permanente a prelevare, ogni mese, le somme necessarie per il pagamento delle esigenze della beneficiaria … della retta dell’Istituto che la ospita” e “vincolare all’ordine del Giudice tutti conti correnti, i libretti e i depositi titoli di cui sia titolare il beneficiario”; - il 14.7.2010 il giudice tutelare presso il Tribunale competente autorizzava la vendita dell’unico immobile dell’anziana, disponendo che la somma fosse accreditata sul conto in essere presso un istituto di credito diverso da quello dell’odierno resistente; - tale somma veniva dall’Ads F.C. in gran parte distratta; Pag. 2/5 Decisione N. 6516 del 02 settembre 2015 - l’intermediario convenuto, “omettendo qualsivoglia controllo”, ha consentito all’Ads “infedele” di aprire (in data 27.11.2010) un ulteriore conto corrente, intestato alla beneficiaria, non vincolato all’ordine del giudice, versando in tale conto parte del prezzo della vendita, pari a € 105.000,00, e di prelevare, tra il 3.12.2010 e il 15.12.2010, l’intera somma in esame a mezzo n. 10 assegni. In base agli accertamenti condotti dall’ l’Autorità Inquirente, tali assegni sono stati negoziati direttamente dall’Ads “con evidente violazione degli obblighi derivanti dal suo Ufficio e delle rigide prescrizioni rivenienti dai summenzionati provvedimenti autorizzativi e di nomina”… “addirittura per contanti, prassi che, oltre ad essere in generale biasimevole e contraria alle norme in materia tributaria, appare già prima facie del tutto inopportuna per chi operi quale rappresentante di un incapace”. - a seguito della scoperta di questi (e altri) fatti, l’odierna ricorrente è divenuta Ads della sig.ra A.A., in sostituzione della sig.ra F.C. La ricorrente, assistita da un avvocato, premettendo che «per i fatti di cui sopra» è stata presentata dall’odierno ricorrente «apposita denuncia penale» e riservandosi «l’esercizio di ogni ulteriore azione nelle competenti nei confronti [dell’intermediario]», ha chiesto con ricorso la condanna di quest’ultimo alla restituzione «della somma di € 99.999,99 ingiustamente sottratta [dall’Ads infedele] – nel periodo 27/11/2010-15/12/2010 – per la negligenza ed imperizia del personale operante nella filiale [XXX]» dell’istituto di credito convenuto. L’intermediario non soltanto non ha negato i fatti rappresentati dal ricorrente, ma ha altresì ammesso di aver conosciuto, fin dal momento dell’apertura del conto da parte della sig.ra F.C., del decreto con cui giudice nominava la sig.ra F.C. quale amministratore di sostegno della sig.ra A.A., con tutti i limiti inerenti all’incarico. Si è tuttavia lamentato di non essere mai venuto a conoscenza dell’altro decreto con cui il giudice autorizzava la vendita dell’immobile e disponeva che il prezzo fosse versato in altro conto sotto il controllo dell’Autorità. Così, ha chiesto il rigetto del ricorso e, in ogni caso, la sua irricevibilità sul presupposto che il reclamo formale sarebbe stato dall’odierno ricorrente inoltrato a distanza di più di 13 mesi dal 27.11.2010, in violazione dell’art. 9, comma 1, d.lg. 27 Gennaio 2010, n. 11. DIRITTO L’eccezione d’irricevibilità sollevata dall’intermediario non merita di essere presa in considerazione, costituendo un malaccorto tentativo di dare attuazione nel presente procedimento a una prescrizione normativa – il limite temporale previsto dall’art. 9, comma 1, d.lg. n. 11 del 2010 – che evidentemente si riferisce a tutt’altra materia. Nel caso di specie sono in contestazione i danni imputati alla banca per aver malamente protetto il patrimonio del titolare del conto corrente dall’attività furtiva asseritamente posta in essere da un rappresentante che ha agito ultra vires. Non c’è dubbio che l’intermediario, in possesso fin dall’inizio di ogni informazione necessaria a cogliere i limiti del potere rappresentativo conferito dal giudice tutelare all’Ads, fosse il soggetto meglio posizionato a bloccare sul nascere ogni condotta lesiva in danno del patrimonio della disabile, titolare del conto e beneficiaria dell’amministrazione di sostegno, anche in ragione della specifica diligenza professionale richiesta nell’esecuzione del contratto di conto corrente, che si rifà, come è noto, in larga parte alla disciplina dettata dal codice civile per il mandato. Il livello di diligenza richiesto in quest’àmbito è quello «dell’accorto banchiere», su cui si è espresso, proprio in tema di assegni, il Coll. coord. ABF, con decisione n. 85 del 10 gennaio 2014; sempre in tema di assegni, v pure ABF Pag. 3/5 Decisione N. 6516 del 02 settembre 2015 Roma, decisione n. 142 del 22 marzo 2010; in tema di responsabilità della banca per non aver prontamente evitato che il curatore “infedele” eseguisse prelievi illegittimi dal deposito fallimentare, v. Trib. Lecce, 1° ottobre 2008; più in generale, v. Cass. 15 febbraio 2007 n. 3462). Si colloca decisamente al di sotto dello standard comportamentale atteso dalla banca l’aver consentito all’amministratore di sostegno della disabile di aprire un conto corrente intestato a quest’ultima in sfregio alla prescrizione giudiziale, nota fin dall’inizio, di «vincolare all’ordine del Giudice tutti conti correnti, i libretti e i depositi titoli di cui sia titolare il beneficiario», salva l’autorizzazione permanente al prelievo di somme per far fronte all’ordinaria amministrazione; incomprensibile è poi il comportamento dell’Istituto di credito per non essersi nemmeno insospettito di fronte al deposito di una somma così ingente su quel conto appena aperto e al conseguente prelievo dell’intero, nell’arco di soli diciotto giorni (€ 80.000,00 nella sola giornata del 4/12/2010!). Tuttavia, non ogni questione può essere sottoposta alla cognizione dell’ABF. Le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari di Banca d’Italia (spec. sez. I, par. 4) impediscono al Collegio di giungere a una decisione su fatti che siano già stati sottoposti all’attenzione dell’autorità giudiziaria e sui quali sia pendente un accertamento giudiziale. È vero che nei confronti dell’intermediario resistente non è stata intentata finora alcuna azione, ma resta il fatto, expressiis verbiis affermato dalla difesa della ricorrente, che «per i fatti di cui sopra» è stata presentata «apposita denuncia penale» (v. integrazione della denuncia-querela) da cui è scaturito l’esercizio dell’azione penale da parte delle autorità competenti con costituzione di parte civile della ricorrente. Il che basta al Collegio per decidere nel senso della pendenza di un procedimento giudiziale, in attesa del completamento del quale all’Arbitro è preclusa ogni pronuncia sul merito dei medesimi fatti. Corre altresì l’obbligo di chiarire che il ricorso non può essere conosciuto dell’ABF anche per ragioni attinenti al valore della controversia: dagli atti di causa emerge che il danno asseritamente imputabile alla negligenza della banca è superiore al limite dei centomila euro entro cui è ammessa la competenza dell’Arbitro. La difesa della ricorrente, ben consapevole di tale limite cogente, ha scelto di limitare la pretesa risarcitoria a € 99.999,99, riservandosi «l’esercizio di ogni ulteriore azione nelle competenti nei confronti [dell’intermediario]». È da osservare che il caso in esame si mostra in larga parte assimilabile a un altro già deciso da questo Collegio con pronuncia di irricevibilità per ragioni di incompetenza per valore (ABF Napoli, decisione N. 391 del 20 gennaio 2015). In quella occasione, la richiesta reputata irricevibile in rito era stata avanzata da non consumatore ed era rivolta all’«accreditamento della somma di € 100.000,00 su conto corrente [...] con riserva per il resto». La riserva dell’odierna ricorrente di agire in altra sede contro il medesimo convenuto rafforza il senso della similitudine. Infine, è utile ricordare che, in argomento, si è espresso pure il Collegio di coordinamento (con decisione n. 3169/2014), invitando i Collegi territoriali a non arrestarsi all’apparenza di domande soltanto formalmente entro-soglia. P.Q.M. Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile. IL PRESIDENTE Pag. 4/5 Decisione N. 6516 del 02 settembre 2015 firma 1 Pag. 5/5