il collegio di milano - Arbitro Bancario Finanziario

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il collegio di milano - Arbitro Bancario Finanziario
Decisione N. 856 del 13 febbraio 2013
IL COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
- Prof. Avv. Antonio Gambaro
Presidente
- Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d’Italia
(Estensore)
- Prof. Avv. Mauro Orlandi
Membro designato dalla Banca d’Italia
- Avv. Giuseppe Spennacchio
Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario
- Prof. Avv. Andrea Tina
Membro designato dal C.N.C.U.
nella seduta del 20 dicembre 2012 dopo aver esaminato:
x il ricorso e la documentazione allegata;
x le controdeduzioni dell’intermediario;
x la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.
FATTO
Il ricorso verte sulla lamentata tardiva esecuzione da parte dell’intermediario della chiusura
di due conti correnti e trasferimento dei relativi dossier titoli, e sul conseguente aggravio di
oneri. Il ricorrente lamenta, inoltre, addebiti ingiustificati sul proprio c/c dei quali chiede
spiegazioni.
Più precisamente, il ricorrente ha esposto di aver richiesto, in data 30.11.11, la chiusura
dei seguenti c/c e il trasferimento dei relativi dossier titoli presso altra Banca (con
disposizione di completare le operazioni entro il 31.12.11):
- c/c n. 100*** e dossier titoli 201****;
- c/c 111**** e dossier titoli 200****.
In merito al trasferimento dossier titoli, il ricorrente ha rappresentato che:
1. in data 7.12.11, il ricorrente concordava con l’intermediario che i Titoli emessi dalla
convenuta non fossero oggetto di trasferimento;
2. la Banca informava il 12.12.11 di aver trasferito una parte dei titoli (eccetto quelli sopra
esclusi);
3. in data 16.12.11, la parte attrice revocava la richiesta di mantenere presso la convenuta
i titoli emessi da quest’ultima e tornava a chiedere che tutti i titoli fossero trasferiti;
4. il trasferimento dei restanti titoli sarebbe avvenuto in data 2.1.12. Tale circostanza
avrebbe dato luogo ad un addebito per “versamento del fissato bollato” di € 340 per
ciascun dossier. In particolare, in merito alle tempistiche di trasferimento del [Titolo 1] il
ricorrente ha descritto che:
- in data 13.12.11 risultava “scaricato”;
- in data 23.12.11 lo “scarico” era stato stornato;
- in data 23.01.12 era stato nuovamente “scaricato”.
In merito alla chiusura dei conti correnti, il ricorrente ha rappresenta quanto segue:
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il c/c n. 111**** veniva estinto in data 23.02.12 con un saldo negativo di € 145,51, coperto
tramite giroconto dall’altro conto corrente 100***, avente saldo attivo capiente a tale data.
Il conto corrente 100*** veniva estinto in data 20.04.12, circostanza appresa dal ricorrente
in data 27.04.12, in occasione della consegna del “Promemoria movimenti” richiesto allo
sportello.
Il ricorrente ha concluso esponendo di aver appreso dal “promemoria” un addebito di €
557,64 del 30.09.11, circostanza in merito alla quale ha chiesto spiegazioni.
Con le controdeduzioni del 23.05.12, la convenuta si è così difesa, illustrando e
domandando:
In via pregiudiziale:
- “la "improcedibilità" del ricorso, trattandosi di controversia relativa a servizi e attività di
investimento, espressamente estranea alla competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario”;
- “In subordine, […] il difetto di legittimazione attiva, da parte del sig. [ricorrente], a
ricorrere a tale Ill.mo Collegio, per contestare operazioni relative a rapporti bancari intestati
a soggetti terzi. Più precisamente, si eccepisce la carenza di legittimazione ad agire
relativamente al rapporto di dossier titoli n. 200****, intestato alla sig.ra […]e al rapporto di
conto corrente n. 111****, intestato sempre alla sig.ra […], posto che alcuna delega a
ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario risulta rilasciata dalla sig.ra […] al ricorrente.
A tal fine, si chiede a Codesto Collegio di voler respingere il ricorso o in subordine di
ridurre l'oggetto del medesimo entro i limiti di legittimazione attiva del sig. […] e quindi
pronunciarsi con riguardo alle sole contestazioni aventi ad oggetto il dossier titoli n.
201**** e il conto corrente n. 100***”.
Nel merito – riguardo alla richiesta di trasferimento dossier titoli:
- “Alla data del 30/11/11, […] perveniva la richiesta di trasferire, presso altro intermediario,
tutti i titoli di cui ai dossier n. 201**** e n. 200****”;
- “la nostra filiale […] proponeva ai clienti un incontro che veniva concordato per il giorno
7/12/12. In occasione dell'incontro citato, i clienti, revocando l'ordine di trasferimento del
30/11/12, disponevano il non trasferimento degli strumenti finanziari emessi da[lla
convenuta] e depositati nei dossier in questione e a tal fine Il ricorrente sottoscriveva
nuova disposizione di trasferimento, in data 9/12/11”;
- “In data 19/12/12 il cliente mutava nuovamente il proprio orientamento, facendo
pervenire una nuova lettera in cui chiedeva il trasferimento di tutti i titoli e, a tal fine, in data
20/12/11 venivano sottoscritti nuovi ordini di trasferimento”.
- “Mentre alcuna problematica viene lamentata con riguardo al trasferimento dei titoli di cui
al dossier n. 200****, intestato alla sig.ra […], relativamente al dossier titoli n. 201****, il
ricorrente contesta ritardi, nel trasferimento del [Titolo 1], nominali € 145.000,00 (cod. int.
4641670), che si perfezionava solo in data 20/1/12 “.[…] “Nello specifico, il [titolo 1],
oggetto di contestazione, veniva dapprima trasferito e poi richiamato, a seguito revoca
ordine. Purtroppo, quando il cliente disponeva di nuovo il trasferimento, in data 20/12/11,
la procedura di richiamo non si era ancora conclusa e il titolo non era ancora stato
riaccreditato nel dossier titoli del ricorrente, cosa che avveniva in data 31/12/11.
Successivamente al riaccredito del titolo sul dossier n. 201****, la banca provvedeva ad
eseguire nuovamente l'operazione di trasferimento, che si perfezionava in data 20/1/12”.
- “AI riguardo, si ritiene opportuno precisare che, contrattualmente, non è stabilito alcun
termine entro il quale la banca è obbligata a perfezionare il trasferimento dei titoli, mentre
nei Fogli Informativi Analitici si precisa unicamente che, dal momento in cui non vi sono
prodotti (titoli) collegati al rapporto, l'estinzione del medesimo avverrà in giorni 15
lavorativi. Alla luce di quanto sopra, è evidente che alcun ritardo è imputabile a[lla Banca],
posto che, dopo le molteplici e contrastanti disposizioni del sig. […], i titoli sono ritornati
alla banca in data 31/12/2011 e solo a partire da tale data gli stessi potevano essere
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trasferiti in conformità all'ultimo e definitivo ordine del ricorrente dd. 20/12/12, operazione
che, tenuto conto del periodo e delle relative festività, è avvenuta in un tempo ragionevole.
Ad ogni modo, non risulta provato alcun danno da parte del [ricorrente], in conseguenza
del tempo resosi necessario al perfezionamento del trasferimento del [titolo 1].
Nel merito – riguardo alla problematica della chiusura dei conti correnti e compesanzione
dei saldi attivi/passivi:
- “Per quanto riguarda l'operazione di chiusura del conto corrente n. 111**** intestato alla
sig.ra […], mediante giro, in data 23/2/12, del saldo debitore di € 145,51 sul conto corrente
n. 100***, cointestato alla sig.ra […], [al ricorrente e ad altri soggetti terzi] si evidenzia che
la banca si è avvalsa del diritto di compensazione sancito dall'art. 5 del contratto di conto
corrente. L'articolo citato, al comma 3, stabilisce che "Quando esistono tra la banca ed il
correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere ( ... omissis ... ) ha luogo in ogni
caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. (omissis .. .) Se il conto è intestato a
più persone, la banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, fino a concorrenza dell'intero
credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza
di alcuni soltanto dei cointestatari. Tanto premesso, preso atto della volontà della sig.ra
[…] di chiudere i rapporti in essere con [la convenuta], ivi compreso Il rapporto di conto
corrente n. 111****; che lo stesso presentava un saldo debitore di € 145,51, che non ne
consentiva l'estinzione; che la sig.ra […] non comunicava a questa Banca Istruzioni circa
le modalità di ripianamento del saldo negativo; la Banca, richiamandosi al principio di
compensazione suddetto, provvedeva a chiudere il conto corrente n. 111**** addebitando,
In compensazione, il saldo negativo di tale rapporto sul conto corrente n. 100***”.
Nel merito – riguardo all’addebito di € 557,64:
- “per quanto riguarda "l'addebito improprio di € 557,64" citato dal ricorrente in calce al
ricorso, peraltro in alcun modo chiarito e dettagliato, lo stesso potrebbe riferirsi all'addebito
di spese, commissioni e interessi passivi per saldo negativo del conto corrente n. 100***,
del 30/9/11”;
- “Il saldo negativo è stato dovuto al fatto che il cliente, dopo aver impartito un ordine di
acquisto titoli (Fiat 2014), emetteva un assegno bancario, nella convinzione che, essendo
decorsi alcuni giorni dall'ordine senza aver ricevuto conferma dell'eseguito, l'ordine in titoli
non fosse più valido. La banca, oltre ad aver autorizzato lo sconfino di conto per
consentire il pagamento dell'assegno, nonostante la mancanza di provvista e la validità
dell'ordine in titoli, autorizzava il rimborso della somma citata in data 4/4/12, con valuta
30/9/12, al solo fine di assecondare le ragioni del cliente. Sul punto si chiede pertanto che
venga dichiarata la cessazione della materia del contendere”;
- “AI riguardo, si evidenzia che, ripetutamente, in passato la banca ha autorizzato a favore
del cliente storni, rimborsi e condizioni agevolate o in deroga a quelle contrattuali (doc.
21), al solo fine di assecondare le sue esigenze. Purtroppo, l'ultima richiesta avanzata dal
sig. […], di ottenere un contributo dalla banca che attenuasse il peso dell'imposta
patrimoniale alla quale andava soggetto non poteva tuttavia essere accolta e ciò
comportava, […] che il [ricorrente] si determinava nuovamente alla chiusura di tutti i
rapporti”.
La resistente ha, quindi, “chiesto […]
In rito:
- Di dichiarare l'inammissibilità per materia del ricorso, per difetto dei requisiti oggettivi di
competenza deIl'ABF, avendo ad oggetto la materia dei servizi di investimento, esclusa
appunto alla cognizione di Codesto Collegio;
- In subordine di dichiarare il ricorso irricevibile per difetto di legittimazione attiva del
ricorrente, in quanto il ricorso ha ad oggetto rapporti non a lui intestati;
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- Ad ogni modo dichiarare l'irricevibilità del ricorso per mancanza di preventivo reclamo,
relativamente alle contestazioni tutte aventi ad oggetto le condizioni economiche applicate
ai rapporti in essere con [la convenuta], nonché la contestazione relativa all'addebito di €
557,64, per la quale per altro va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nel merito, con riguardo all'operazione di trasferimento titoli:
- rigettare il ricorso in quanto infondato, perché alcun ritardo è stato riscontrato
nell'esecuzione dell'ordine di trasferimento titoli;
- in subordine, rigettare il ricorso in quanto eventuali ritardi nel perfezionamento
dell'operazione di trasferimento titoli non sono imputabili alla Banca;
- ad ogni modo respingere la richiesta di risarcimento danni in quanto infondata e non
provata.
Nel merito, con riguardo all'operazione di chiusura del conto corrente n. 111**** mediante
addebito del saldo negativo sul conto corrente n. 100***:
- respingere il ricorso in quanto infondato, per aver la banca agito in conformità agli
accordi contrattuali e alla normativa vigente in tema.
Nel merito, per quanto riguarda le condizioni, spese e commissioni addebitate sul c/c n.
100***:
- respingere il ricorso in quanto il ricorrente non ha formulato alcuna specifica e chiara
contestazione, con ciò impedendo alla banca di formulare adeguate verifiche e difese;
- in subordine, respingere il ricorso nel punto in quanto tali materie non hanno costituito
oggetto del precedente reclamo in violazione pertanto delle Disposizioni di Banca D'Italia
in tema di ABF;
- infine, respingere il ricorso sul punto, perché le condizioni applicate al c/c n. 100*** sono
quelle previste dal relativo contratto e pubblicate nei Fogli Informativi Analitici, come
prescritto dalla normativa sulla trasparenza.
Ad ogni modo, si chiede a Codesto Collegio di respingere eventuali richieste di
risarcimento danni peraltro non formulate né idoneamente documentate”.
Le controdeduzioni sono state inoltrate via raccomandata in data 22.06.12, ricevute il
28.06.12.
DIRITTO
Prima di esaminare nel merito la controversia devono affrontarsi le plurime eccezioni
preliminari sollevate dall’intermediario resistente, il quale ha chiesto:
- di dichiarare l'inammissibilità per materia del ricorso, per difetto dei requisiti oggettivi di
competenza deIl'ABF, avendo ad oggetto la materia dei servizi di investimento, esclusa
appunto alla cognizione di Codesto Collegio;
- in subordine, di dichiarare il ricorso irricevibile per difetto di legittimazione attiva del
ricorrente, in quanto il ricorso ha ad oggetto rapporti non a lui intestati;
- in ogni caso, di dichiarare l'irricevibilità del ricorso per mancanza di preventivo reclamo,
relativamente alle contestazioni tutte aventi ad oggetto le condizioni economiche applicate
ai rapporti in essere con [la convenuta], nonché la contestazione relativa all'addebito di €
557,64, per la quale per altro, andrebbe dichiarata la cessazione della materia del
contendere.
Quanto alla prima eccezione, l’obiezione sollevata dall’intermediario resistente non pare
cogliere nel segno in quanto, come sostenuto anche dalla dottrina in materia, il contratto di
deposito titoli in amministrazione rientra tra i contratti bancari, presenta una causa tipica e
può avere rilevanza e finalità autonoma.
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Non a caso, la disciplina di trasparenza delle operazioni bancarie contempla il servizio di
custodia e amministrazione tra quelle cui la stessa si applica. Tale contratto, peraltro,
riveste spesso una funzione ancillare rispetto alla prestazione di servizi d’investimento.
Nella prassi si assiste, infatti, in prima battuta alla stipulazione di un contratto c.d. quadro –
che il TUF chiama “contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento“ – con cui
l’intermediario assume l’obbligo di attivarsi per conto e nell’interesse del cliente, prestando
tutti i servizi necessari o utili per l’investimento. A servizio del contratto da ultimo
menzionato, si accompagna normalmente la stipulazione di altri contratti bancari collegati,
di norma individuabili in un contratto di conto corrente e/o di deposito titoli.
Poiché, quindi, ci si trova innanzi ad un’ipotesi di rapporto contrattuale complesso, viene in
rilievo il “criterio della prevalenza delle finalità” (di investimento o meno) previsto dalle
Disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia del 29.7.09, utilizzato per l’individuazione
della disciplina di trasparenza – quella recata dal TUB in alternativa a quella del TUF –
applicabile al “prodotto composto”.
La citata disciplina (sez.1, punto 1.1.) dispone che “secondo quanto previsto dall'articolo
23, comma 4, del T.U.F., le disposizioni [di trasparenza della Banca d’Italia] non si
applicano ai servizi e alle attività di investimento né al collocamento di prodotti finanziari e
alle operazioni e servizi che siano componenti di prodotti finanziari, sottoposti alla
disciplina della trasparenza prevista dal medesimo T.U.F., salvo che si tratti di operazioni
di credito al consumo disciplinate ai sensi del titolo VI, capo II, del T.U.
Conseguentemente, le presenti disposizioni:
- non si applicano ai servizi e alle attività di investimento come definiti dal T.U.F. e al
collocamento di prodotti finanziari aventi finalità di investimento, quali, ad esempio,
obbligazioni e altri titoli di debito, certificati di deposito, contratti derivati, pronti contro
termine;
- in caso di prodotti composti la cui finalità esclusiva o preponderante non sia di
investimento si applicano:
- all’intero prodotto se questo ha finalità, esclusive o preponderanti, riconducibili a quelle di
servizi o operazioni disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U. (ad esempio, finalità di
finanziamento, di gestione della liquidità, ecc.);
- alle sole componenti riconducibili a servizi o operazioni disciplinati ai sensi del titolo VI
del T.U. negli altri casi.
In caso di prodotti composti la cui finalità esclusiva o preponderante sia di investimento, si
applicano le disposizioni del T.U.F. sia al prodotto nel suo complesso sia alle sue singole
componenti, a meno che queste non costituiscano un’operazione di credito al consumo
(alle quali si applica quanto previsto dalle presenti disposizioni)”.
Ciò chiarito, deve ora rilevarsi che la doglianza avanzata dal ricorrente si riferisce ad una
fattispecie che riguarda aspetti relativi non tanto alla prestazione di servizi di investimento,
quanto all’esistenza di un contratto di deposito titoli in amministrazione ed alle istruzioni
impartite in merito al trasferimento degli strumenti finanziari ivi presenti verso altro
deposito titoli; può conseguentemente concludersi che la questione in esame rientra tra
quelle di competenza dell’ABF.
E’, invece, fondata la seconda eccezione sollevata dall’intermediario resistente.
Il ricorrente, infatti, secondo quanto risulta dal modulo del ricorso, risulta agire in proprio
anche relativamente alle istanze relative a rapporti di cui erano titolari altri soggetti: il conto
corrente n° 111**** e il connesso dossier titoli 200**** risultano, infatti, intestati ad un
soggetto differente dal ricorrente, mentre il conto corrente n° 100*** e il connesso dossier
titoli 201**** risulta cointestato tra il ricorrente ed altri soggetti, delegati ad operare
disgiuntamente.
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Ciò chiarito, da un lato viene in rilievo il disposto dell’art. 81 c.p.c. secondo il quale “Fuori
dai casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome
proprio un diritto altrui” e, dall’altro lato, non si può non tener conto di quanto previsto dalle
“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di
operazioni e servizi bancari e finanziari” emanate dalla Banca d’Italia il 18 giugno 2009 e
successive modifiche, Sezione I, par. 3, ove si esplicita che il cliente è il soggetto che ha o
ha avuto con un intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di
servizi bancari e finanziari, ivi compresi i servizi di pagamento.
Ebbene – come questo Collegio ha già avuto occasione di rilevare (decisione n. 1017/10 e
decisione n. 526/10) – è sempre necessario accertare la sussistenza della legittimazione
attiva della ricorrente ad adire l’Arbitro Bancario Finanziario, al fine di far valere il diritto
dedotto. La legitimatio ad causam è, infatti, espressione del principio dettato dall’art. 81
c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome
proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. In coerenza con i principi di diritto
sanciti dalla Suprema Corte, dunque, ciò comporta la verifica della sussistenza del
presupposto, anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo e in via preliminare al
merito, dell’astratta coincidenza dell’attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la
legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della
pronuncia richiesta (cfr., in tema, Cass. Civ., sez. III, 30 maggio 2008, n. 14468, secondo
al quale “la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del
dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in
causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato,
secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto
dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni
stato e grado del procedimento […]”; in senso conforme cfr. altresì Cass. Civ., 10 gennaio
2008, n. 355, nonché Cass. Civ., sez. II, 28 ottobre 2002, n. 15177).
Nel caso che ne occupa è di assoluta evidenza che il ricorrente, con specifico riferimento
alle istanze avanzate in relazione ai rapporto dei quali non era titolare, difetta di
legittimazione attiva e che, pertanto, questa parte del ricorso non può essere presa in
considerazione.
Per ciò che riguarda, infine, l’ultima eccezione deve rilevarsi che questa risulta in parte
fondata – laddove si riferisce alle condizioni economiche applicate ai rapporti in essere
con l’intermediario resistente – posto che dall’esame della copia del reclamo
all’intermediario si evince chiaramente che le doglianze del ricorrente fanno riferimento al
ritardo nell’esecuzione della richiesta di trasferimento titoli (e conseguenti oneri derivanti)
ed in parte del tutto superata dal fatto che, essendo stata già soddisfatta la pretesa del
ricorrente relativa all’addebito di € 557,64, non è necessario entrare nel merito della
questione.
Dopo questa non breve ma necessaria premessa, deve ora essere esaminato il merito
della controversia, ricordando alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione.
Va, anzitutto, ricordata la tempistica relativa alla richiesta ed esecuzione di trasferimento
dei titoli:
- 30.11.11: Richiesta estinzione c/c e trasferimento dossier titoli (Cfr All. 4 e All. 5 alle
controdeduzioni):
- 7.12.11: Modifica/Integrazione alla richiesta trasferimento titoli – annotate e sottoscritte
autografe sulle richieste del 30.11.11. Le richieste sono formalizzate nei moduli del
9.12.11.
- 19.12.11: Revoca integrazione del 7.12.11. La richiesta di trasferimento dei titoli rimasti
nel dossier, viene formalizzata nei moduli del 20.12.11
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Non è controverso che il definitivo trasferimento dei titoli emessi dalla convenuta sia
avvenuto in data 20.01.12.
A questo proposito, l’intermediario ha affermato che il ritardo nel trasferimento sarebbe
dovuto ad un “disguido” generato dalle molteplici e contrastanti disposizioni del ricorrente:
“quando il cliente disponeva di nuovo il trasferimento, in data 20/12/11, la procedura di
richiamo non si era ancora conclusa e il titolo non era ancora stato riaccreditato nel
dossier titoli del ricorrente, cosa che avveniva in data 31/12/11. Successivamente al
riaccredito del titolo sul dossier n. 330/2016984, la banca provvedeva ad eseguire
nuovamente l'operazione di trasferimento, che si perfezionava in data 20/1/12”.
Ora, appare a questo Collegio assolutamente ragionevole la giustificazione formulata
dall’intermediario resistente, posto che l’aver impartito, in un breve periodo, istruzioni
contrastanti può verosimilmente aver generato maggiori difficoltà nell’esecuzione, da parte
dell’intermediario, degli ordini impartiti dal cliente, con una conseguente dilatazione dei
tempi normalmente necessari per procedere ad operazioni analoghe.
La relativa doglianza risulta, pertanto, infondata.
Passando all’esame della diversa doglianza relativa alla mancata tempestiva estinzione, a
seguito di richiesta dell’odierno ricorrente, dell’unico rapporto per il quale il medesimo
risulta avere legittimazione attiva e posto che il completamento del trasferimento dei titoli
fosse condizione necessaria per finalizzare l’estinzione del conto e che tale condizione si
sia realizzata il 20.1.12, deve osservarsi che la chiusura del conto corrente conto 100*** è
avvenuta a distanza di mesi, ovvero il 20.04.12, periodo che appare, invero, eccessivo
rispetto alla norma.
Pur tuttavia, il ricorrente non ha allegato e/o documentato alcunché a supporto della
propria richiesta risarcitoria, ragione che induce senz’altro a concludere per la non
meritevolezza di accoglimento dell’istanza avanzata.
Venendo ora all’esame dell’ultima doglianza di cui questo Collegio è chiamato a valutare
la fondatezza – ovvero quella relativa alla compensazione tra saldi attivi/passivi dei due
conti correnti oggetto di ricorso al momento dell’esecuzione della richiesta di estinzione –
deve preliminarmente osservarsi che il conto corrente n° 111**** e il connesso dossier titoli
200**** risultano intestati ad un soggetto che era, contestualmente, cointestatario, con
firma disgiunta, del conto corrente n° 100*** e del connesso dossier titoli 201****.
In merito deve richiamarsi l’articolo 5 delle condizioni contrattuali relative al conto corrente
in questione, il quale prevedeva testualmente quanto segue:
Ora, considerando che l’art. 1853 cod. civ. stabilisce che, se tra la banca ed il correntista
esistono più conti correnti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente salvo
patto contrario e che nei due contratti di conto corrente all’origine della presente
controversia non esiste alcun patto contrario alla suddetta compensazione, essendo, ben
diversamente, espressamente consentita dall’art. 5 sopra richiamato, deve concludersi
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che nessun rimprovero può essere mosso alla banca per aver posto in essere l’operazione
de qua.
Per i motivi esposti, il ricorso non appare degno di accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio, preso atto di quanto già operato dall’intermediario, non accoglie la parte
residua del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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