Sentenza del Tribunale di Trento del 6 ottobre 2010
Transcript
Sentenza del Tribunale di Trento del 6 ottobre 2010
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TRENTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il dott. Giorgio Flaim, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data 2.10.2009 d a C. N. rappresentato e difeso dall’avv. G. G. e dall’avv. V. L. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. E. P., … ricorrente c o n t r o T. s.r.l. rappresentata e difesa dagli avv.ti T. F., S. T. ed A. C. ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, in … convenuto CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE “In via pregiudiziale e preliminare: disporre la chiamata in causa dell’ I.N.P.S., essendo la presente causa comune all’Istituto di Previdenza stante la richiesta di regolarizzazione contributiva. Nel merito: 1) Accertare e dichiarare che il licenziamento intimato da T. s.r.l. a C. N. in data 15.1.2009 è totalmente illegittimo per carenza di giusta causa e/o giustificato motivo sia oggettivo che soggettivo e come tale dichiararlo nullo e/o inefficace e/o pronunciare il suo annullamento; per l’effetto: Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 1 condannare la resistente a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno per licenziamento illegittimo, la somma di € 11.787,84, oltre interessi legali dalla data della presente domanda al saldo effettivo. 2) Accertare e dichiarare che non risultano corrisposti al ricorrente gli importi per gli straordinari (compresi i contributi) e l'indennità sostitutiva del preavviso pari ad € 14.287,63; per l’effetto: condannare la resistente a corrispondere al ricorrente la somma di € 14.287,63. 3) Accertare e dichiarare che in data 30 luglio 2007, in località Borgo Valsugana, via Alpruni, il ricorrente C. N. ha subito un infortunio sul lavoro in conseguenza del quale riportava la rottura di n. 3 denti; accertare e dichiarare che in esito al sinistro, al ricorrente non veniva riconosciuto alcun giorno di malattia, né gli veniva risarcito il danno materiale e biologico derivante dal predetto; per l'effetto: condannare la società resistente a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno per il sinistro descritto in premesse, la somma complessiva di € 17.955,00 (di cui € 7.955,00 quale costi stimati per la costruzione della protesi), salva diversa somma maggiore o minore che il tribunale vorrà liquidare in via equitativa. 4) In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari”. CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “Rigettare tutte le domande proposte del ricorrente C. N. nei confronti della convenuta T. s.r.l., con condanna del ricorrente alla rifusione di spese, diritti ed Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 2 onorari di causa, oltre al 12,5% per spese generali e CNPA ed IVA come per legge”. PREMESSA Il ricorso risulta depositato in data 2.10.2009. Ne consegue che: 1) Trova applicazione la novella dell’art. 429 co.1 cod.proc.civ. introdotta dall’art. 53 co.2 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con L. 6.8.2008, secondo cui “nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre solo “in caso di particolare complessità della controversia” (certamente non ricorrente nella fattispecie in esame) “il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza”; infatti l’art. 56 D.L. 112/2008 prescrive che il novellato 429 cod. proc. Civ. “si applica ai giudizi instaurati dalla data della sua entrata in vigore” ossia, alla luce del disposto ex art. 86 D.L. cit., a decorrere dal 25 giugno 2008. Secondi i primi commenti dottrinali il modello di sentenza delineato dal nuovo art. 429 co.1 cod.proc.civ. è riconducibile a quello descritto dall’art. 281-sexies cod.proc.civ., il quale dispone che “il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un’udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria”. 2) Trova, altresì, applicazione la novella dell’art. 118 disp.att. c.p.c., introdotta dall’art. 52 co.5 L. 18.6.2009, n. 69, secondo cui “La motivazione della sentenza di cui Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 3 all’articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”; infatti l’art. 58 L. 69/2008 prevede: “Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”. MOTIVAZIONE 1) in ordine all’istanza di chiamata in causa dell’I.N.P.S. Il ricorrente ha chiesto (nelle sole conclusioni) la chiamata in causa dell’I.N.P.S. “essendo la presente causa comune all’Istituto di Previdenza stante la richiesta di regolarizzazione contributiva”. L’istanza non è fondata alla luce della risalente, ma non più contraddetta, giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 23.1.1986, n. 442; Cass. 22.6.1985, n. 3782; Cass. 12.7.1984, n. 4087;), secondo cui l'esigenza dell'estensione del contraddittorio a tutti i soggetti del rapporto previdenziale - e quindi anche all'INPS, nel giudizio instaurato dal lavoratore contro il datore di lavoro per la regolarizzazione della posizione assicurativa - non sussiste qualora venga effettivamente in contestazione soltanto il rapporto di lavoro o qualche elemento del medesimo. 2) in ordine all’impugnazione del licenziamento intimato al ricorrente in data 15.1.2009 Alla luce del tenore letterale dell’intimazione di data 15.1.2009 (“La sottofirmata ditta… Le comunica la presente che per motivi tecnico- organizzativi il camion aziendale è stato venduto, il trasporto merci viene delegato a ditte esterne, per questo motivo la Sua figura professionale di autista viene a mancare. Non essendo disponibile in azienda un'altra figura professionale alla quale poterla adibire, per esigenze di riorganizzazione aziendale, è costretta a licenziarla per riduzione di Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 4 personale…”) è indubbio che il licenziamento de quo debba essere sussunto nella fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo prevista dall’art. 3 L.15.7.1966, n.604 (“inerente all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed alla regolare funzionamento di essa”). Secondo l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (ex plurimis, di recente, Cass. 2.10.2006, n. 21282; Cass. 14.7.2005, n. 14815; Cass. 3.7.2003, n.10554; Cass. 9.7.2001, n.9310; Cass. 14.6.1999, n.5893; Cass. 17.8.1998, n.8057; Cass. 3.8.1998, n.7620; Cass. 27.11.1996, n.10527; Cass. 26.10.1996, n.9369;) la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo è subordinata ad un triplice presupposto: 1) la sopravvenuta impossibilità per il datore di utilizzare le prestazioni del lavoratore, 2) la dipendenza causale di questa impossibilità da effettive ragioni inerenti l’attività produttiva o l’organizzazione del lavoro od il regolare funzionamento di essa, 3) l’impossibilità di un diverso impiego del lavoratore nell’azienda; ad 1) e 2) La società convenuta allega che, a seguito della segnalazione del proprio consulente C., alla fine del primo semestre 2008, di un aggravamento del trend economico negativo con conseguente necessità di intervenire sui costi ed in particolare su quello afferente il servizio di trasporto con camion nei cantieri che comportava una spesa annua di € 60.000,00 del tutto sproporzionata rispetto alle dimensioni aziendali, ha proceduto ad esternalizzare detto servizio, “cedendo l’autocarro con gru a terzi e sopprimendo il posto di autista” e quindi procedendo al licenziamento del ricorrente che occupava quel posto ed utilizzava quel veicolo. Il ricorrente contesta tali circostanze, adducendo che successivamente al licenziamento, in data 18.2.2009, la società datrice ha proceduto all’acquisto del veicolo medesimo “che era oggetto di leasing”. In proposito la società convenuta ha così replicato in memoria di costituzione: Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 5 “L’autocarro…era stato acquistato dalla convenuta in leasing, per cui, per poterne effettuare il trasferimento al PRA a favore dell'acquirente, era necessario provvedere al riscatto, intestare il veicolo alla convenuta riscattante e quindi effettuare il passaggio di proprietà all'acquirente. Per questo nel contratto di compravendita dell’autocarro è stata prevista la consegna del mezzo dopo la firma del passaggio di proprietà, entro il luglio 2009, e la custodia del veicolo sino a tale data da parte della convenuta nel proprio magazzino. Dopo la vendita pattuita nel dicembre 2008 l'autocarro in questione è stato spostato dal magazzino solo un paio di volte per eseguire revisioni in officina. Una volta pagato il riscatto dell'autocarro, la società di leasing, nel febbraio del 2009, ha ceduto l'autocarro alla convenuta e la convenuta, in data 5.8.2009, ne ha trasferito la proprietà alla B. G. s.n.c. di Borgo Valsugana… La società convenuta, a partire dal gennaio 2009, sino a settembre 2009, ha sostenuto per spese di trasporto attrezzature con camion e gru effettuati da terzi costi pari ad € 4.025,44.”; inoltre in sede di interrogatorio libero il legale rappresentante della società convenuta ha ulteriormente precisato: “Il fatto che l'intestazione della proprietà dell'autocarro alla ditta B. sia avvenuta in data 5.8.2009 e quindi a molti mesi di distanza sia dalla stipula del contratto di vendita (4.12.2008), sia dall'emissione della fattura di riscatto da parte della società di leasing (17.12.2008) è imputabile alla volontà della ditta Battisti, la quale solo nel luglio- agosto 2009 ha avuto a disposizione la liquidità necessaria per pagare il prezzo convenuto con la mia società”. Le circostanze, allegate dalla società convenuta in ordine alla soppressione del posto di lavoro occupato dal ricorrente prima del suo licenziamento, hanno trovato riscontro nell’istruttoria testimoniale svolta. In proposito C. F., commercialista della società convenuta, ha confermato i cap. 39 (“Alla fine del primo semestre 2008 il commercialista e consulente finanziario della convenuta dott. F. C. di Trento ha segnalato ai soci della convenuta stessa Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 6 l'aggravamento del trend economico negativo e la necessità di intervenire sui costi, anche ai fini del mantenimento della certificazione di qualità ISO 9000”) e 40 (“Effettuata un'analisi approfondita dei costi più o meno necessari al miglior funzionamento di andare, il predetto dott. F. C. ha rilevato che la convenuta, a fronte delle sue dimensioni di piccola impresa edile, subiva un'incidenza di costo per l'uso in conto proprio dell'autocarro con relativo autista eccessiva e sproporzionata rispetto alle dimensioni aziendali, e ciò nell'ordine di circa 60.000,00 annui”); inoltre il teste ha dichiarato di aver evidenziato alla ditta che il servizio di trasporto presso i cantieri “poteva essere esternalizzato con un costo inferiore a quello fino ad allora sopportato, con conseguente diminuzione della perdita d'esercizio” in quanto “le esigenze dell'azienda non richiedevano prestazioni di autista per un numero pari a quelle svolte da un lavoratore subordinato a tempo pieno”; inoltre Battisti Enrico, legale rappresentante della società B. G. s.n.c., ha dichiarato: “Confermo di aver stipulato in data 4.12.2008 il contratto di compravendita… Io ero interessato all'acquisto del camion, ma non disponevo della liquidità necessaria a pagare il prezzo; venne stipulato un accordo per iscritto in modo da fissare il chilometraggio del veicolo e le ore di utilizzo della gru, installati sul camion stesso; evidenzio che nel documento sono stati indicati entrambi i due dati; l'accordo raggiunto con il venditore era nel senso che, essendo stato convenuto il prezzo anche in relazione al chilometraggio, il veicolo non sarebbe stato utilizzato dal venditore per l'attività ordinaria fino alla consegna ed al pagamento del prezzo; la vendita è stata formalizzata nell'agosto 2009; non ho ricordi precisi in proposito, ma, avendo proceduto alla stipula formale dell'atto di vendita ed al pagamento del prezzo, è del tutto verosimile che il patto circa il non utilizzo del mezzo successivamente all'atto del 4.12.2008 sia stato rispettato dal venditore”; B. P., dipendente della società convenuta con mansioni di capocantiere, ha dichiarato: “Dopo la cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente io ho sempre visto l'autocarro, che egli utilizzava per svolgere le sue prestazioni, fermo in magazzino; Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 7 escludo sia stato utilizzato da qualcun’ altro nell'esercizio dell'attività d'impresa della convenuta o quanto meno io personalmente non ho mai notato la circostanza”; C. N., dipendente della società convenuta con mansioni di muratore, ha dichiarato: “E’ vero che dopo la cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente l'autocarro con gru che egli utilizzava non venne più usato per lo svolgimento della normale attività d'impresa, ma venne lasciato fermo in magazzino fino alla vendita; per quanto so tra i dipendenti non vi era qualcuno in possesso della patente C necessaria alla guida del mezzo”. A. B., dipendente della società convenuta con mansioni di muratore, ha dichiarato: “Dopo la cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente l'autocarro, che egli utilizzava, è rimasto fermo in magazzino; infatti nessuno di noi dipendenti è in possesso della patente C necessaria per la guida di detto mezzo; ricordo che in azienda si diceva che l'autocarro era stato venduto a terzi”. Nelle note finali autorizzate la difesa del convenuto ritiene inverosimile che l’acquisto del veicolo, utilizzato dal ricorrente in costanza del rapporto di lavoro, sia avvenuto nel dicembre 2008 ; in proposito rileva che il contratto apparentemente stipulato il 4.12.2008 è privo di data certa ed inoltre considera implausibile che le parti (a pag, 2 si riferisce all’acquirente, a pag. 3 al venditore) abbiano lasciato deperire l’autocarro inutilizzato per otto mesi. Tuttavia, ai fini della presente causa, occorre accertare se, come ha allegato la società convenuta, il posto occupato dal ricorrente (autista addetto ai trasporti presso i cantieri) sia stato effettivamente soppresso in epoca prossima all’intimazione del licenziamento; la risposta deve essere positiva in quanto la società datrice ha provato che successivamente al licenziamento del ricorrente non ha utilizzato l’autocarro prima messo a disposizione del ricorrente, che al fine di effettuare i trasporti presso i cantieri si è avvalso dei servizi di terzi e che il veicolo è stato definitivamente dismesso. Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 8 a 3) Nulla ha allegato in proposito il ricorrente, come sarebbe stato suo onere alla luce dell’ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis Cass. 22.10.2009, n. 22417; Cass. 19.2.2008, n. 4068; Cass. 2.4.2004, n. 6556;), secondo cui il lavoratore che impugni il licenziamento è tenuto ad una collaborazione nell'accertamento di un possibile reimpiego mediante l'indicazione di altri posti in cui poteva essere collocato, cui corrisponde l'onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità dei posti predetti (da intendersi assolto anche mediante la dimostrazione di circostanze indiziarie, come la piena occupazione negli altri cantieri e l’assenza di altre assunzioni in relazione alle mansioni del dipendente da licenziare). Nelle note finali autorizzate la difesa del ricorrente sostiene che avrebbe potuto svolgere le mansioni di muratore dato che nel corso del rapporto veniva “all’occorrenza” utilizzato in quelle prestazioni; sennonché quest’ultima circostanza è stata contestata dalla società convenuta già in memoria di costituzione (pag. 2-3) ed il ricorrente non ha offerto alcuna prova della sua allegazione. In definitiva la domanda afferente l’impugnazione del licenziamento va rigettata in quanto è stata accertata la sussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto nell’atto di intimazione. --Non è fondata neppure la domanda di corresponsione dell’indennità sostituiva del preavviso, la quale risulta per tabulas (doc. 12 di parte convenuta e doc. 9 di parte ricorrente) essere già stata versata. 3) in ordine alla domanda di corresponsione del compenso per lavoro straordinario Nel proprio atto introduttivo il ricorrente ha allegato che in costanza del rapporto con la società convenuta osservava l’orario di lavoro 6,30/7 – 19 senza mai percepire il compenso per il lavoro straordinario svolto; Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 9 in particolare afferma che egli “quotidianamente redigeva, scaricava e consegnava al datore di lavoro” due rapportini orari al giorno, “uno relativo agli orari contrattuali e l'altro alle prestazioni dello straordinario”. Tale circostanza non ha trovato riscontri nell'istruttoria svolta, ma anzi è stata smentita dai testi escussi; in proposito F. F., ex dipendente della società convenuta con mansioni di fronte di cantiere, ha dichiarato: “Escludo che il datore di lavoro abbia dato disposizione di redigere un doppio rapportino”; parimenti C. N., dipendente della società convenuta con mansioni di muratore, ha dichiarato: “Escludo che il datore di lavoro abbia dato la disposizione di redigere un secondo rapportino nel caso di svolgimento di lavoro straordinario”; così anche B. P., alle dipendenze della società convenuta con mansioni di capocantiere, ha dichiarato: “Io redigo giornalmente un rapportino circa l'attività svolta da me e dai componenti la squadra che dirigo; nell'ipotesi di svolgimento di lavoro straordinario le relative annotazioni vengono effettuate sul rapportino redatto giornalmente; escludo venga compilato un secondo rapportino specificamente dedicato allo svolgimento di lavoro straordinario… ho ricevuto il relativo compenso nella busta paga ”; infine A. B., dipendente della società convenuta con mansioni di muratore, ha dichiarato: “Quando svolgo il ruolo di caposquadra redigo un rapportino circa l'attività svolta; nel caso di prestazione di lavoro straordinario la circostanza viene annotata nello stesso rapportino; escludo che il datore di lavoro mi abbia dato la disposizione di redigere un secondo rapportino specifico per il lavoro straordinario… i relativi compensi vengono inseriti in busta paga”. Può aggiungersi che il ricorrente, in sede di interrogatorio libero, ha preso atto che “in alcuni rapportini prodotti dall'azienda è effettivamente indicato un numero di ore di lavoro superiore a quell'ordinario” e che “nei prospetti paga prodotti dalla convenuta in alcuni mesi appare l'inserimento del compenso per lavoro straordinario”; Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 10 quindi appare assai remota l’ipotesi che la società datrice tenesse per il lavoro straordinario una doppia contabilità, una regolare ed una in nero, tant'è vero che lo stesso ricorrente ha affermato, sempre nel corso del suo interrogatorio libero, di non essere “in grado di riferire in base a quale criterio venisse ripartito lo straordinario indicato nei rapportini del primo tipo e quelle indicato nei rapportini del secondo tipo”. Quanto all’orario concretamente svolto il teste F. F., ex dipendente della società convenuta con mansioni di fronte di cantiere, ha dichiarato: “Il ricorrente osservava l'orario 7,30-8 fino alle 16,30-17, con una pausa pranzo di un'ora; per quanto mi consta non lavorava di sabato; sempre per quanto mi possa ricordare non svolgeva, quanto meno in modo rituale, lavoro straordinario”; parimenti C. N., dipendente della società convenuta con mansioni di muratore, ha dichiarato: “I dipendenti dalla convenuta osservano l'orario 7,30 fino alle 17,30, con un'ora di pausa; ogni tanto lavoriamo di sabato”; così anche B. P., alle dipendenze della società convenuta con mansioni di capocantiere, ha dichiarato: “L’orario ordinario osservato dai dipendenti è il seguente: 8,00-12 e 13-17; solo saltuariamente si lavora di sabato; per quanto mi consta, il ricorrente non lavorava al di fuori di detti orari; ciò non è di certo avvenuto nei cantieri da me diretti”; infine A. B., dipendente della società convenuta con mansioni di muratore, ha dichiarato: “Solitamente osserviamo l'orario 7,30-12,00 e 13-17, con una pausa di un'ora; solo saltuariamente lavoriamo di sabato”. Nelle note finali autorizzate la difesa del ricorrente evidenzia la non perfetta sovrapposizione degli orari di lavoro riferiti dai testi; tuttavia le discrepanze non sono eccessive e come tali accrescono e non già inficiano l’attendibilità dei testi. Neppure dalle risultanze dei dischi cronotachigrafici, acquisiti con l’ordinanza di esibizione pronunciata all’udienza del 22.12.2009, emergono apprezzabili conferme Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 11 dell’allegazione del ricorrente, secondo cui egli abitualmente iniziava a lavorare alle 6,30-7 e terminava alle 19; in allegato alle note finali autorizzate la difesa del ricorrente ha depositato dei prospetti in cui afferma di aver indicato “le ore risultanti dall’esame dei dischi e quelle riportate sull’agenda del C.”; ne evince che “dal raffronto dei dati appare di tutta evidenza la correttezza e l’assoluta attendibilità delle annotazioni contenute nelle agende del C.”. Tali assunti non possono essere condivisi: a prescindere dalla consueta opinabilità che comporta la lettura dei dischi cronotachigrafici, le annotazioni confermano che il ricorrente assai raramente ha iniziato il lavoro prima delle 7,00 e lo ha terminato dopo le 18 (mentre nel ricorso introduttivo ha allegato di essere solito lavorare “dalle 6,30/7 alle 19”); inoltre, anche considerando le annotazioni effettuate dal ricorrente, molto numerose sono le discrepanze tra i dati ricavati dai dischi e quelli desunti dalla agende, specie se viene computata, contrariamente a quanto fatto dal ricorrente, la pausa pranzo (che nell’edilizia solitamente non è inferiore all’ora). Quanto alle annotazioni contenute nelle agende del ricorrente, sono di per sé soli documenti privi di valore probatorio nei confronti della società convenuta attesa la provenienza dallo stesso ricorrente. In definitiva la domanda, proposta dal ricorrente, di corresponsione dei compensi per lavoro straordinario deve essere rigettata. 4) in ordine alla domanda di risarcimento dei danni conseguenti all’infortunio assertamente occorso al ricorrente in data 30.7.2007 Nell’atto introduttivo il ricorrente ha allegato: “In data 30.7.2007, presso il cantiere sito in via A. di Borgo Valsugana, ove il ricorrente prestava la propria attività lavorativa, a causa del malfunzionamento della gru (circostanza già all'epoca più volte fatta presente alla resistente), che sbalzava improvvisamente venendo a cozzare contro il viso del ricorrente, questi riportava la rottura di n. 3 denti, senza che il Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 12 sinistro fosse in alcun modo denunciato e senza che il ricorrente potesse beneficiare del riposo post infortunio e del risarcimento del danno (nonostante le continue promesse della resistente)… Un episodio simile di cattivo funzionamento della gru accadeva anche in data 20 settembre 2007, allorquando, nel cantiere di Caldonazzo (della ditta L. di Borgo Valsugana), la gru sobbalzava improvvisamente, venendo a cozzare contro il vetro del camion, lasciando illeso il ricorrente per pura fortuna… A riprova della veridicità della circostanza del malfunzionamento, il successivo 10 gennaio 2008 il titolare della resistente inviava il C. presso l'officina M. di Fonzaso (BL) a svolgere la revisione della gru (obbligatoria di anno in anno), nella quale circostanza venivano sostituite 2 elettro-valvole in quanto difettose…”. Anche in proposito il ricorrente è caduto, nel corso del suo interrogatorio libero, in alcune vistose contraddizioni rispetto alle allegazioni dell’atto introduttivo: a) a fronte dell’eccezione di parte convenuta, secondo cui “in data 30.7.2007 il cantiere di via Alpruni era già stato chiuso per ultimazione dei lavori”, il ricorrente ha indicato un diverso cantiere (via G.), senza dare alcuna giustificazione dell’errore; b) peraltro anche questa nuova allegazione appare scarsamente verosimile dato che nel rapportino del giorno dell’infortunio il ricorrente ha menzionato quale luogo di lavoro il “magazzino”, che, come emerge dagli stessi rapportino, solitamente stava ad indicare il magazzino di via P. e non già il deposito di via G.; c) inoltre ha affermato: “Dell’infortunio non ho messo al corrente il datore di lavoro, ho proseguito il lavoro sia lo stesso giorno dell'infortunio sia nei giorni successivi”, di talché appaiono prive di senso le doglianze espresse in ricorso circa la mancata del denuncia del sinistro all’I.N.A.I.L. da parte del datore e la mancata fruizione del riposo post-infortunio; d) Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 13 infine ha ammesso che nel rapportino del giorno del presunto infortunio non appare indicato l’utilizzo della gru (ma solo lo scarico del veicolo IVECO) sebbene fosse vigente in azienda una disposizione per cui era obbligatorio riportare nei rapportino “quali mezzi e per quanto tempo venivano utilizzati”. Neppure dall’istruttoria testimoniale sono emersi riscontri favorevoli alla versione dl ricorrente, che, anzi, risulta in molte parti smentita. Infatti in ordine all’accadimento dell'infortunio il teste F. F., all'epoca dipendente della società convenuta con mansioni di geometra di cantiere, ha dichiarato: “Nulla so di infortuni occorsi al ricorrente”; parimenti C. N., dipendente della società convenuta con mansioni di muratore, ha dichiarato: “Nulla so di infortuni occorsi al ricorrente; non ho mai notato, incontrandolo sul lavoro, che il ricorrente presentasse delle lesioni alla bocca o dunque al viso. Escludo che il ricorrente mi abbia mai parlato di aver riportato rotture di denti o comunque lesioni alla bocca nell’utilizzo della gru”; così anche B. P., alle dipendenze della società convenuta con mansioni di capo cantiere: “Non ho mai avuto notizia di infortuni occorsi al ricorrente durante l'utilizzo della gru; il ricorrente non me ne ha mai parlato”; infine A. B., dipendente della società convenuta con mansioni di muratore, ha dichiarato: “Non ho mai avuto notizie di infortuni occorsi al ricorrente nell'utilizzo della gru installata sul camion che utilizzava. Per quanto ricordo il ricorrente non ha mai presentato lesioni alla bocca o al viso; il ricorrente non mi ha mai riferito di malfunzionamenti della gru”. In ordine al presunto episodio di malfunzionamento della gru nel settembre 2007 presso il cantiere di Caldonazzo, C. N., dipendente della società convenuta con mansioni di muratore, ha dichiarato: “Ho assistito al danneggiamento provocato da C. alla cabina del camion durante una manovra effettuata con la gru; si trattava di scaricare un componente di un escavatore per posizionarlo all'interno di uno scavo profondo 4 metri; io gli consigliai di non effettuare la manovra dato che lo scavo era profondo ed avrebbe dovuto operare sopra la cabina del camion; C. mi disse che ci Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 14 sarebbe riuscito; sennonché, nell'effettuare la manovra, il braccio della gru è andato a schiacciare la cabina del camion; non mi risulta che l'urto sia avvenuto a seguito di un sobbalzo della gru”. Infine, a proposito della presunta riparazione della gru nel gennaio 2008, il teste M. G., titolare dell’officina M., ha dichiarato: “Non ho ricordi precisi, ma posso dire, esaminando le fatture del periodo (gennaio 2008), che ho svolto una prestazione di servizi in favore della convenuta; si trattò di una verifica sulla gru installata su di un veicolo Iveco 260; la verifica era una verifica che viene svolta annualmente. Sempre esaminando le fatture, non vennero rilevate disfunzioni particolari; vennero sostituiti componenti che normalmente sono soggetti ad usura; sempre alla luce delle risultanze delle fatture, escludo siano state sostituite delle elettrovalvole; fu sostituito invece un fungo di emergenza; preciso che le elettrovalvole hanno un costo di molto superiore all'importo delle fatture; escludo, in considerazione del tipo di prestazioni effettuate, che la gru presentasse un malfunzionamento tale da determinare sbalzi improvvisi ed incontrollabili; questo tipo di inconveniente si verifica quando le elettrovalvole (modulo attuatore) siano difettose, il che non si è verificato nell'occasione dato che le elettrovalvole non sono state sostituite”. In definitiva il ricorrente non ha assolto l’onere, su di lui incombente quale creditore dell’obbligo di sicurezza ex art. 2087 cod.civ. (ex multis, di recente, Cass. 17.2.2009, n. 3788; Cass. 17.2.2009, n. 3786; Cass. 13.8.2008, n. 21590; Cass. 19.7.2007, n. 16003;), di provare il fatto oggettivo dell’inadempimento imputabile alla società datrice, di talché le sue domande debbono essere rigettate. 5) in ordine alle spese Le spese, come liquidate in dispositivo, non possono che seguire la soccombenza. P.Q.M. Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide: Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 15 1. Rigetta le domande proposte dal ricorrente. 2. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della società convenuta, delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 3.722,35, oltre al 12,50% su diritti ed onorari per spese generali, ad I.V.A. e C.N.P.A.., di cui € 45,35 per spese, € 1.677,00 per diritti ed € 2.000,00 per onorari. Trento, 5 ottobre 2010 IL CANCELLIERE IL GIUDICE Tiziana Oss Cazzador dott. Giorgio Flaim Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 16