apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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Sentenza n. 1719/2016 pubbl. il 09/02/2016 RG n. 7480/2013 Repert. n. 1263/2016 del 09/02/2016 N.R.G.7480/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE “A” CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marina Tavassi Presidente dott.ssa Paola Gandolfi Giudice a latere dott.ssa Alima Zana Giudice estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 7480/2013 promossa da: GIANLUIGI RUJU con il patrocinio dell’avv. RAFFAELLI ENRICO ADRIANO e dell’avv. AMINZADE GIUSEPPE elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RAFFAELLI ENRICO ADRIANO GIUSEPPE IAVICOLI con il patrocinio dell’avv. RAFFAELLI ENRICO ADRIANO e dell’avv. AMINZADE GIUSEPPE elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RAFFAELLI ENRICO ADRIANO SCART-I SOLIDARITY AND CREATIVITY ARTS-ITALIA SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS con il patrocinio dell’avv. RAFFAELLI ENRICO ADRIANO e dell’avv. AMINZADE pagina http://bit.ly/2cKQsID 1 di 19 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO GIUSEPPE elettivamente Sentenza n. 1719/2016 pubbl. il 09/02/2016 RG n. 7480/2013 n. 1263/2016 del 09/02/2016 domiciliato presso Repert. il difensore avv. RAFFAELLI ENRICO ADRIANO ATTORI contro J WALTER THOMPSON ITALIA SPA con il patrocinio dell’avv. MARAZZI ENZO e dell’avv. ACERBI EMANUELA PIAZZA elettivamente domiciliato presso il BAYER SPA con il patrocinio dell’avv. BOCCA RENATO e dell’avv. BONOMO VALENTINA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BOCCA RENATO CONVENUTI SLIDE s.r.l. con l’avv. PIERODAVIDE LEARDI e dell’avv. CARLO ROSSI CHAUVENET SLIDE EVENTS s.r.l. contumace TERZI CHIAMATI CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni del 14.7.2015 da intendersi qui integralmente riportate. OGGETTO: Violazione del diritto d’autore sull’opera artistica, plagio, risarcimento del danno, inibitoria e penale, ordine di rimozione e pubblicazione della sentenza. pagina http://bit.ly/2cKQsID 2 di 19 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 difensore avv. MARAZZI ENZO Sentenza n. 1719/2016 pubbl. il 09/02/2016 RG n. 7480/2013 Repert. n. 1263/2016 del 09/02/2016 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.Le vicende processuali Con atto di citazione notificato in data 17.1.2013 il designer Gianluigi Ruju, l’Art Director Giuseppe Iacovili e SCART-I Solidarity and Creativity Arts-Italia, Società Cooperativa Sociale – Onlus, convenivano in giudizio J. Walter Thompson s.p.a., di seguito JWT, agenzia pubblicitaria, e Bayer in particolare il plagio di una loro opera realizzata all’interno di un progetto, a scopo benefico, per la creazione di un gigantesco Puzzle che entrasse nel Guinness dei Primati, chiamato Puzzle4Peace. Tale loro composizione, mostrata al pubblico per la prima volta nel 2007, consisteva in un’installazione composta da lampade a forma di puzzle incastrate le une alle altre fino a formare una grande parete di colore bianco e rosso. Nello stesso anno era stata costituita dagli autori Ruju e Iacovili la Cooperativa Sociale Onlus Solidarity and Creativity Arts-Italia, la quale aveva provveduto a depositare il corrispondente marchio figurativo rappresentato da una tessera di puzzle rossa, su fondo bianco, con una forma nuova e distinta da tutte le altre tessere del puzzle. La tessera puzzle era dunque divenuta un pixel con cui gli artisti di tutto il mondo che intendevano partecipare al Progetto potevano comporre le loro installazioni. Ciò premesso, in questa sede gli attori lamentavano che Bayer S.p.A. nello spot televisivo andato in onda nel corso dell’anno 2011 per pubblicizzare il farmaco “Xantrazol” - la cui realizzazione era stata affidata alla società specializzata Walter Thompson Italia S.p.A.- aveva plagiato la loro opera: nel filmato infatti era ripresa un’installazione del tutto simile alla loro, realizzata mediante l’uso di lampade puzzle retroilluminate pagina http://bit.ly/2cKQsID 3 di 19 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 s.p.a., società leader nel settore chimico farmaceutico. Essi lamentavano “POP”. Invocavano dunque a carico Sentenza n. 1719/2016 pubbl. il 09/02/2016 RG n. 7480/2013 Repert. n. 1263/2016 del 09/02/2016 di entrambi i convenuti l’inibitoria, il risarcimento del danno, la distruzione dell’opera e la pubblicazione. Parti convenute, costituendosi, negavano la tutela autoriale delle installazioni azionate, prive del carattere di novità e di creatività, e contestavano il plagio. Bayer poi sottolineava che lo spot era stato diffuso sulle reti televisive terminata prima della contestazione attorea, ricevuta a mezzo di diffida solo in data 24.4.2012. JWT a sua volta chiedeva di essere autorizzata alla chiamata, ai fini della manleva, di Slide s.r.l. e di Slide Events s.r.l., partners commerciali degli attori e produttrici delle lampade a forma di puzzle, dalle quali in effetti la convenuta aveva acquistato le illuminazioni per comporre l’ossatura della scenografia litigiosa. Autorizzata la chiamata e rimasta contumace Slide Events s.r.l., si costituiva Slide s.r.l.: negava ogni addebito, sottolineando di essere stata contattata dagli attori per la realizzazione di lampade destinate ad essere incorporate in un puzzle di grandi dimensioni e di materiale plastico. Precisava che erano stati i propri designers ad individuare la soluzione tecnica di retroilluminare i puzzle a favore del progetto di Scart, a scopo benefico, potenzialmente in grado di assicurare un ritorno di immagine e di notorietà a Slide stessa. Infine ribadiva di poter legittimamente vendere sul mercato le lampade modello “POP”, in virtù del principio dell’esaurimento. Nei loro confronti gli attori a loro volta estendevano le domande risarcitorie. Esperito il tentativo di conciliazione e concessi i termini ex. art.183 comma 6 c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle precisazioni delle conclusioni rassegnate in data 14.7.2015, previa pagina http://bit.ly/2cKQsID 4 di 19 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 per un periodo limitato di 10 mesi e, comunque, che la campagna era Sentenza n. 1719/2016 pubbl. il 09/02/2016 RG n. 7480/2013 Repert. degli n. 1263/2016 del 09/02/2016 per il deposito scritti difensivi assegnazione dei termini di legge finali. 2 Il perimetro della lite La pretesa attorea, così come precisato nelle conclusioni rassegnate sin dall’atto di citazione, ribadite nei successivi scritti, nonché come esplicato nelle comparse conclusionali, non attiene ai diritti di privativa commercializzazione operata dalle terze chiamate. L’oggetto del contendere non si estende neppure al marchio figurativo registrato dagli attori, ma è circoscritto alla sola violazione dei diritti autorali vantati sull’installazione tridimensionale realizzata da Gianluigi Ruju e Giuseppe Iacovelli, ed identificata ai documenti 3 e 4 prodotti sin dall’atto di citazione (cfr. precisazione delle conclusioni nell’atto di citazione, conformi a quelle successivamente cristallizzate innanzi al G.I. nonché pag. 36 della comparsa dall’installazione di cui ai conclusionale), documenti n. 6 ritenuta e 7 interferita –sempre depositati nell’atto introduttivo- e riprodotta nello spot televisivo di Bayer. Tra gli elementi costitutivi della pretesa non rientra dunque l’accertamento della titolarità dei diritti autorali o patrimoniali sulle singole lampade, artistico ma solo la dell’installazione interferenza rispetto allo verifica citata spot della e, a sussistenza cascata, pubblicitario dei il del carattere giudizio convenuti. La di sola pretesa risarcitoria, conseguente solo a tale lamentata lesione, è estesa anche alle terze chiamate (cfr. pag. 21 della memoria 183, comma 6, n. 1, c.p.c. e relative conclusioni). Gli attori hanno infatti precisato che, in relazione ai rapporti con le terze chiamate con riguardo all’eventuale violazione dei diritti sulle lampade “POP”, essi si riservano di agire in un separato giudizio ( e, dunque, di limitare l’oggetto del presente pagina http://bit.ly/2cKQsID 5 di 19 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 sulle singole lampade “POP” a forma di puzzle né alla liceità della loro giudizio al “plagio delle Sentenza n. 1719/2016 pubbl. il 09/02/2016 RG n. 7480/2013 n. 1263/2016 deldagli 09/02/2016 installazioniRepert. artistiche realizzate ideatori. Gli attori si riservano espressamente di agire con separato giudizio per la tutela degli ulteriori diritti lesi dalla condotta dei convenuti” pag.10 atto di costituzione, pag. 60 comparsa conclusionale). Con la conseguenza che tutte le argomentazioni estranee all’installazione azionata e alla sua interferenza (ad esempio: la ritenuta mancanza di lampade “POP” per eventi diversi dal progetto attoreo nonché la ritenuta paternità del design delle lampade in capo agli attori) esulano dalla presente indagine. 3.L’opera azionata Così circoscritto l’oggetto del contendere, l’installazione realizzata dagli attori si articola in una combinazione di lampade tridimensionali, retroilluminate, modello POP, tutte della stessa dimensione e forma, assemblate in modo da comporre una struttura verticale di color bianco con l’inserto di uno o più tessere rosse che si illuminano, creando effetti luminosi variegati (cfr. docc. 3 e 4 di parte attrice). Il nucleo creativo dell’opera in effetti secondo gli attori va ravvisato proprio “nella realizzazione di una installazione artistica costituita da numerose tessere di puzzle retroilluminate POP di grandi dimensioni, assemblate in modo da comporre una superficie verticale bianca con inserti rossi”. In tale composizione il tassello color rosso non è posto sullo stesso piano degli altri bianchi, trovandosi invece in posizione sporgente: ciò permette un’interazione del pubblico il quale, “spingendo” in avanti la tessera colorata, la riporta al livello delle altre. I suoi specifici elementi creativi sono dunque rinvenibili, secondo gli stessi attori, congiuntamente, nella particolare tridimensionalità pagina http://bit.ly/2cKQsID 6 di 19 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 autorizzazione in capo a Slide di vendere o di concedere in noleggio dell’installazione (un grande Sentenza n. 1719/2016 pubbl. il 09/02/2016 RG n. 7480/2013 Repert.conn. 1263/2016 delnella 09/02/2016 puzzle realizzato lampade POP), cromatura (bianco e rosso), nella proporzionalità tra i colori (una sola tessera colorata di rosso), nella peculiare luminosità (attraverso la retroilluminazione delle tessere POP) ed infine nelle modalità di interazione con l’esterno (ossia la possibilità di spingere la tessera di colore diverso, in rilievo, al livello delle altre). Perché si possa accedere alla tutela autorale, l’opera deve possedere i caratteri di novità e creatività, ancorché l’atto creativo sia minimo ma comunque suscettibile di manifestazione del mondo esteriore (Cass. 20295/05). Parte convenuta ha escluso la tutela dell’installazione descritta negando in primo luogo la novità: l’utilizzo delle tessere del puzzle in contesti differenti da quello originario -ossia quello del gioco- sarebbe prassi già diffusa nel campo dell’industrial design. Ha sottolineato infatti che lampade di questo genere sono già state utilizzate: - all’interno del negozio “Original Marines” per rappresentare la bandiera americana(cfr. doc. 17 pdf Bayer); - all’interno di alcuni set televisivi (cfr. doc. 19 pdf parte Bayer); -in ambito medico, in particolare in un articolo pubblicato il 21.9.2012 su internet in cui vengono utilizzati i tasselli del puzzle, di cui solo uno di color nero, fino a ricreare l’immagine di un cervello umano(cfr. doc. 23 parte convenuta Bayer). Ha poi negato creativa, cromatiche, una specifica sottolineando inidonee ad le e unica molte essere e realizzazione distinte ricondotte ad formale dell’idea rielaborazioni un’unica opera, anche come riconosciuto dagli stessi attori (“di volta in volta hanno dato maggiore pagina http://bit.ly/2cKQsID 7 di 19 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 3.1 Il diritto d’autore risalto ad alcuni degli Sentenza n. 1719/2016 pubbl. il 09/02/2016 RG n. 7480/2013 Repert. n. 1263/2016 del 09/02/2016 elementi caratteristici presenti nell’opera originaria”.cfr. pag. 11 memoria di replica parte attrice). Ciò impedirebbe insomma un giudizio unitario sull’an tutelabilità e sul conseguente plagio. Osserva sul punto il Tribunale: a)quanto al requisito della novità, l’opera azionata è stata installata e resa pubblica per la prima volta in data 30.3.2007 dagli attori in rappresentare un autonomo ed originale apporto creativo al mondo dell’arte (Cass. n. 24594/2005) non risiede nella forma delle singole lampade, ma nel modo in cui esse sono state combinate tra loro, combinazione particolare di cui non vi è traccia anteriore: manca quindi la cosiddetta anteriorità distruttiva, della quale i convenuti non hanno comunque fornito prova. In proposito non rileva che le lampade, realizzate da Slide, siano state utilizzate da altri soggetti in contesti diversi rispetto a quello consono, tradizionale, e quindi tipico delle lampade cioè quello della illuminazione. Quello che qui importa è che la sua forma espressiva, la struttura estetica quindi, differisce da qualunque altra precedentemente realizzata. Le creazioni realizzate con queste lampade da altri soggetti, infatti, si discostano in maniera evidente non solo per la scelta di combinazioni di colori diversi, determinando un effetto visivo completamente diverso (cfr. ad esempio, doc. 4 di Bayer), in altri ancora i singoli “pezzi” della composizione sono di forma diversa (cfr. ad esempio, doc. 6 di Bayer) ma anche per le modalità con cui le tessere occupano diversi piani, comportando di conseguenza un “gioco” divergente rispetto a quello che con l’opera in questione si ottiene.(cfr. immagini presenti nel doc. 21 di parte convenuta); b)quanto poi al secondo requisito, quello della creatività, com’è noto tale requisito non è escluso dal fatto che “l’opera è composta da idee e nozioni pagina http://bit.ly/2cKQsID 8 di 19 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 occasione dell’evento Fuori MiArt. La novità, intesa come attitudine a semplici, comprese nel Sentenza n. 1719/2016 pubbl. il 09/02/2016 RG n. 7480/2013 Repert. n. 1263/2016 09/02/2016 patrimonio intellettuale di persone del aventi esperienza nella materia”. (Cassazione Civ., Sez. I sentenza n. 11953). La circostanza quindi che si utilizzino oggetti modulari o componibili (qui le lampade “POP”) non può a priori escludere la creatività. Al contrario, tale requisito è qui ravvisabile nel modo in cui strumenti utilizzati per altri scopi della vita quotidiana –che a sua volta creare un grande puzzle, con l’utilizzo di due colori semplici, primari, quali il bianco, - che caratterizza la quasi totalità dell’opera ad eccezione di un tassello -, e il rosso – che garantisce uno stacco evidente rispetto alla restante composizione. Infine: le variazioni che sull’installazione sono state compiute dagli stessi autori convenute, rinvenibile la in non escludono, sussistenza di ciascuna delle come un al contrario medesimo forme sostenuto nucleo azionate. Si creativo tratta dalle parti dell’opera, infatti di rielaborazioni della stessa opera tutelata, ossia di rivisitazioni di un precedente lavoro da parte degli autori attraverso l’utilizzo di alcuni e non tutti gli elementi propri e caratteristici della prima versione: tale divergenza non esclude tuttavia un unico ed identico nucleo inventivo, per così dire, il cuore della creazione, che lo spettatore coglie nelle diverse rielaborazioni e la cui ripetizione integra il plagio. Si veda ad esempio una versione in cui parti attrici hanno ripreso solo l’utilizzo degli stessi colori ma con combinazioni e modalità attuative completamente differenti, in quanto il colore rosso caratterizza tutte le tessere più esterne formando così una cornice al cui interno erano inserite quelle bianche (cfr. doc. 4 parti attrici). pagina http://bit.ly/2cKQsID 9 di 19 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 riprendono la forma del puzzle- siano state assemblate tra loro sì da Va infine sottolineato che è notorietà da tale progetto Sentenza n. 1719/2016 pubbl. il 09/02/2016 RG n. 7480/2013 Repert. n. 1263/2016 del 09/02/2016 stato raggiunto anche un certo grado di sia a livelo nazionale che internazionale essendo stato presentato: - all’interno di eventi di rilevanza internazionale quali il MiArt e il Salone del Mobile(cfr.doc.3 parte attrice); - all’interno di location quali: il Castello Sforzesco, lo Spazio Sempione, il Parco delle Basiliche, il Parco di Trenno, la Rotonda della Besana (cfr. doc. 10 pdf parte attrice); - al Festival Internazionale di Poesia di Cuba, al Salone del Mobile di Parigi e New York, al Lodz DesignArt Festival, all’Art e Design a Bratislava e al Barcellona Bread and Butter; - all’interno della rivista d’arte on-line Exibart.com.(cfr. doc. 18 parte attrice). Tali considerazioni fanno dunque concludere per la sussistenza dei requisiti che l’ordinamento richiede per concedere la protezione autoriale, avuto in particolare riguardo all’ipotesi di cui all’art. 2, n. 4, l. aut.. Così delineato il perimetro della privativa (identificato nella particolare tridimensionalità dell’installazione –ossia un grande puzzle realizzato con lampade POP-, nella cromatura –ovvero il bianco e rosso- nella proporzionalità tra i due colori –ossia una sola tessera colorata di rossonella luminosità -attraverso la retroilluminazione delle tessere POP- nell’interazione con l’esterno -nella possibilità di spingere la tessera di colore diverso, in rilievo, al livello delle altre) esso delimita anche i limiti della tutela, giacché il plagio può essere predicato solo ove l’altrui opera riprenda, congiuntamente, tali soluzioni formali. 4.Quanto al plagio 4.1 il profilo oggettivo pagina http://bit.ly/2cKQsID 10 di 19 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 Umanitaria, il Palazzo Giureconsulti, il Museo di Storia Naturale, il Parco L’installazione ripresa e filmata Sentenza n. 1719/2016 pubbl. il 09/02/2016 RG n. 7480/2013 Repert. n. 1263/2016 09/02/2016 nello spot pubblicitario del del farmaco Xantrazol di Bayer, andato in onda a partire dal giugno 2011 e per i successivi 10 mesi, si compone di lampade “POP” bianche distribuite in modo da creare l’immagine di uno stomaco. Al tocco di una piuma, una prima lampada diventa rossa e così altre, fino a formare una figura romboidale. Attraverso l’inserimento di un tassello Xantrazol del puzzle di color lilla attrice). Bayer ha sottolineato le differenze rispetto all’opera azionata ed in particolare: - si tratta nella propria installazione di una parte anatomica ben individuata - uno stomaco - a differenza delle forme realizzate dagli attori che di volta in volta divergono; - nella pubblicità del farmaco, visibile anche su youtube, sono presenti tre colori -bianco, rosso e lilla- ognuno dei quali associato ad un particolare significato: il lilla rappresenta il farmaco, il rosso le parti in cui si è estesa l’infiammazione ed infine il bianco quelle sane (cfr. docc. 8 e 9 parte attrice). E ciò a differenza dell’opera degli attori che si compone invece solo di due colori; - nello spot i tasselli diventano poco alla volta rossi, quindi l’effetto finale è quello di una res fluida che man mano si diffonde. Tale effetto non potrebbe essere ravvisato nell’opera degli attori, la quale, non avendo una natura “multimediale” avrebbe carattere statico. Al contrario gli attori individuano in quest’opera la ripresa di quegli elementi caratteristici la loro: non solo l’utilizzo degli stessi colori ma anche lo strofinio della piuma sulla lampada puzzle (che ne provoca l’accensione, e che qui rappresenta l’inizio dell’infiammazione), piuma che ricalca l’idea realizzata da loro attraverso l’utilizzo di un pennello. pagina http://bit.ly/2cKQsID 11 di 19 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 le lampade rosse ritornano al loro colore originario(cfr. doc. 7 parte Ciò premesso, il Tribunale rileva necessariamente avere Sentenza n. 1719/2016 pubbl. il 09/02/2016 RG n. 7480/2013 che per Repert. inferire n. il1263/2016 plagio non del si 09/02/2016 deve un’integrale rappresentazione/riproduzione di un’opera. Infatti in più casi è stato sottolineato che “integra condotta plagiaria l’idea che le opere presentino, nei loro elementi essenziali, sostanziali somiglianze e che l’autore del plagio si sia appropriato degli elementi creativi dell’opera altrui” (Trib. Roma, sez. specializzata poi neppure necessaria l’appartenenza alla stessa categoria di beni, ad un’univoca quanto destinazione, l’indagine contenuto deve ideologico, per valutare essere che ben positivamente condotta può sulla essere forma riprodotta l’interferenza, interna anche cioè in res in sul di destinazione diversa. In questo caso non rileva quindi il fatto che ci si trovi di fronte, in relazione alla fruizione del pubblico, ad un’ opera di design da una parte e ad una pubblicità dall’altra. Bisogna quindi verificare se il medesimo impatto visivo/comunicativo è suscitato nello spettatore da entrambe le installazioni, impatto dovuto alla presenza degli stessi elementi caratterizzanti. In effetti, ed a contrario, per poter escludere il plagio non sono sufficienti parziali diversità tra l’opera protetta dal diritto d’autore e l’opera realizzata dal terzo, poiché è necessario valutare la rilevanza di quelle difformità rispetto alle caratteristiche essenziali dell’opera protetta (Cass. civ. sez I, 28.11.2011 n. 25173). Ove l’istallazione filmata si sia soltanto ispirata all’opera degli attori ma se ne sia poi significativamente discostata, fino a far perdere nella mente dell’osservatore una derivazione diretta, ci si troverà in una situazione di liceità; ove invece questa abbia ripreso le soluzioni formali costituenti il cuore della realizzazione formale anteriore tutelata, tale produzione andrà considerata illecita. La sola ispirazione è insomma riscontrabile qualora dall’originale è stato pagina http://bit.ly/2cKQsID 12 di 19 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 21.10.2011 e Corte di Cassazione, Sez. I, 28 novembre 2011 n°25173). Non è Sentenza n. 1719/2016 pubbl. il 09/02/2016 RG n. 7480/2013 n. ad 1263/2016 del 09/02/2016 senza che Repert. ciò porti un riconoscimento tratto semplicemente spunto, ma facile dell’opera ispiratrice, a seguito dell’utilizzo di un contesto stilistico, semantico o realizzativo in generale totalmente differente. Nel caso di specie, al contrario, si ravvisa in un particolare momento del filmato, ossia quello iniziale, la presenza proprio di tutti gli elementi caratterizzanti l’opera degli attori, determinandone un’indebita ripresa. dalle lampade installazioni “POP” degli (ossia gli attori), stessi elementi retroilluminato costitutivi completamente delle bianco ad eccezione di un tassello rosso (dunque tutte le medesime caratteristiche cromatiche e di proporzioni dell’opera degli attori), nonché il medesimo meccanismo di interazione con lo spettatore (ad una sollecitazione mediante uno strumento il puzzle rosso retrocede, cfr. doc. 6 e docc. 7 e 8 parte attrice). È stato poi ripreso anche l’ulteriore elemento costitutivo, quello per cui il tassello di diverso colore rispetto agli altri si presenta più esposto. A ciò si aggiunga inoltre che in tale momento iniziale dello spot non è neanche visibile la forma dell’organo sul quale il farmaco agisce, lo stomaco (cfr. prima immagine doc.8 parte attrice). Va inoltre sottolineato che l’indebita ripetizione della medesima scelta cromatica non è esclusa neanche dall’impiego del colore viola anziché del rosso. Tale variante, insieme all’utilizzo della piuma rispetto al pennello, integra quella che viene comunemente considerata una differenza di mero dettaglio, che non è frutto di apporto creativo autonomo: un elemento cioè sostanziale che nulla riproduzione ha di creativo, dell’opera convertendosi originale Fondazione Alberto e Annette Giacometti (Trib. dunque Milano nella 13.7.2011, contro la Stitching Fondazione Prada, Prada S.p.A. e John Baldessari). pagina http://bit.ly/2cKQsID 13 di 19 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 Infatti nel primo spezzone è chiaramente visibile uno sfondo, costituito Benché il filmato pubblicitario Sentenza n. 1719/2016 pubbl. il 09/02/2016 RG n. 7480/2013 n. 1263/2016 del 09/02/2016 prosegua poiRepert. per i restanti 22 secondi con soluzioni (cfr. formali differenti doc. 7 parte attrice), si deve concludere che in esso, seppure per pochi secondi, siano riconoscibili i “tratti essenziali che caratterizzano l’opera anteriore”, presupposto che integra la fattispecie vietata dalla legge d’autore (Cassazione n. 4216/2015). Sotto il profilo soggettivo la condotta di JWT è caratterizzata dall’elemento soggettivo nella sua forma più intensa, quella del dolo, giacché, per il tramite del sig. Rodriguez, Chief Creative Officer ed Executive Vice Presidente della società, la convenuta era a conoscenza sia dell’esistenza dell’Opera plagiata e delle successive sue rielaborazioni sia della privativa che parte attrice riteneva di vantare alla luce delle informazioni ricevute proprio dal sig. Ruju. Senza poi contare il fatto che il progetto Puzzle4Peace, all’interno del quale è stata realizzata l’opera azionata, ha avuto un’importante diffusione mediatica. A sua volta, la condotta di Bayer –che ha rivestito il ruolo di committente- è connotata da colpa in vigilando, considerato che le imprese che utilizzano nelle loro attività, in qualunque contesto, opere dell’ingegno sono tenute al controllo della titolarità dei diritti di privativa altrui sulle stesse. Quanto alle terze chiamate, esse sono invece estranee alle condotte illecite compiute in violazione dei diritti autorali delle parti attrici: Slide si è infatti limitata a vendere le lampade-puzzle senza in alcun modo partecipare alla fase successiva, di realizzazione/ideazione del filmato Xantrazol che la stessa JW “ha autonomamente ideato e progettato (..) ed ha affidato la realizzazione alla casa di produzione(….)” (cfr. pag.11 comparsa di costituzione e risposta JWT). pagina http://bit.ly/2cKQsID 14 di 19 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 4.2 Il profilo soggettivo Sentenza n. 1719/2016 pubbl. il 09/02/2016 RG n. 7480/2013 Repert.risarcitoria. n. 1263/2016 del 09/02/2016 relazione alla domanda Con conseguenti ricadute in 5.Il risarcimento del danno Passando al profilo risarcitorio, di carattere patrimoniale e morale, la peculiarità del caso di specie consiglia di liquidare in via equitativa il pregiudizio subito dagli attori. La quantificazione viene effettuata nel caso in esame utilizzando, quale preferibile, il prezzo del consenso, ossia l’importo che i titolari della privativa avrebbero verosimilmente richiesto per consentire alle convenute di riprendere nel filmato litigioso un’installazione ispirata alla propria. Il prezzo del consenso è qui influenzato –ma solo indirettamente- dai possibili riflessi positivi sulle vendite del farmaco da parte di Bayer; i relativi utili ottenuti della casa farmaceutica non costituiscono cioè il diretto parametro di riferimento per il risarcimento del danno, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa degli attori, che in proposito avevano chiesto l’esibizione delle scritture contabili. Si tratta infatti di una soluzione comunicativa, nell’ambito di uno spot per una particolare categoria di prodotto (quale deve ritenersi quello farmaceutico) che ben poteva trovare diverse soluzioni alternative con risultati comunicazionali simili. Occorre poi tenere l’installazione conto tutelata della è ridotta ripresa frazione nello spot iniziale contestato, nella quale del lasso temporale, pari a 10 mesi, in cui lo stesso è stato trasmesso, nonché della peculiarità della fattispecie. Tenuto conto anche del costo di ogni singola lampada sulla quale gli attori, seppure incidentalmente, asseriscono di vantare diritti autorali, ritiene equo il Tribunale liquidare l’importo complessivo di € 30.000,00 a titolo di danno patrimoniale per lucro cessante, da corrispondere in solido a favore dei due autori e di Scart-I Solidarity, soggetto autonomo che pagina http://bit.ly/2cKQsID 15 di 19 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 criterio gestisce e promuove a scopo Sentenza n. 1719/2016 pubbl. il 09/02/2016 RG n. 7480/2013 n. 1263/2016 del 09/02/2016 educativo e Repert. culturale presso i terzi il progetto dei primi due. Quanto al danno morale, da riconoscere solo a favore di Gianluigi Ruju e Giuseppe Iacovelli a causa della mancata menzione del loro nominativo nelle forme d’uso, esso va liquidato in una frazione del pregiudizio patrimoniale: esso viene liquidato in via equitativa complessivamente in € Su tali importi, già liquidati in moneta attuale, vanno computati gli interessi legali dalla pronuncia al saldo. Tali somme vengono poste a carico solidale di JWT e Bayer; la condanna non può invece essere estesa ai terzi chiamati, giacché la vendita delle lampade da parte di Slide a favore di JWT (rectius: al soggetto che per quest’ultima ha realizzato il filmato) non si è accompagnata da parte della venditrice ad una compartecipazione nella successiva realizzazione dell’installazione litigiosa: e ciò né sotto il profilo oggettivo (tenuto conto dei principi della causalità adeguata o della regolarità causale, che non consentono di ravvisare alcun collegamento eziologico, normalmente prevedibile, tra l’acquisto della singola lampada e la realizzazione della figura dello stomaco ripreso nello spot) né sotto il profilo soggettivo (non essendovi prova di alcuna aderenza soggettiva di Slide alla condotta illecita). Per analoghe ragioni, la domanda di manleva svolta da JWT nei confronti di Slide va disattesa, considerato che l’illecito riconosciuto in capo ai convenuti è del tutto autonomo rispetto alla vendita ed al conseguente utilizzo che delle singole lampade ne è stato in concreto fatto. 6.Il comando giudiziale Accertata la tutela autorale dell’installazione azionata e l’interferenza di quella ripresa nel filmato litigioso, si procede quindi alla condanna al pagina http://bit.ly/2cKQsID 16 di 19 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 20.000,00, in solido a favore dei due autori. risarcimento del danno come sopra Sentenza n. 1719/2016 pubbl. il 09/02/2016 RG n. 7480/2013 Repert. n. 1263/2016 del 09/02/2016 liquidato a carico delle convenute in solido, al rigetto della medesima pretesa contro le terze chiamate ed alla reiezione della domanda di manleva contro Slide formulata da JWT. Segue altresì l’inibitoria assistita da penale quantificata nella misura di € 500,00 per ogni giorno di violazione eventualmente accertata successivamente al 30° giorno dalla pubblicazione della sentenza. forma specifica- va senz’altro concessa nel caso in esame, alla luce della lesione di diritti anche non patrimoniali, quali sono quelli morali d’autore. E ciò sul quotidiano indicato dagli attori “il Corriere della Sera”, secondo le modalità indicate nel dispositivo, a cura degli attori ed a spese dei convenuti in solido. Non si dispone invece la distruzione dell’installazione di JWT, mancando la prova della sua attuale esistenza, né si dispone l’ordine di rimozione da siti internet, giacché il rischio di reiterazione della condotta è sufficientemente presidiato dall’ordine inibitorio. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e vengono liquidate a favore degli attori come da dispositivo, tenuto conto della rapida scansione del giudizio, nel quale non si è dato corso all’istruzione probatoria, ed al contempo della peculiarità delle questioni trattate. Passando a Slide s.r.l., essa è vittoriosa sia quanto alle domande svolte nei suoi confronti dalla chiamante JWT sia quanto alle pretese vantate dagli attori (che nei suoi confronti hanno esteso le domande risarcitorie): le relative spese di giudizio vengono poste a carico di JWT per la frazione di 2/3 e per il residuo 1/3 a carico degli attori. Nulla invece si dispone sulle spese di lite per Slide Events s.r.l., vittoriosa e contumace. pagina http://bit.ly/2cKQsID 17 di 19 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 Quanto alla pubblicazione, tale misura -a vocazione anche risarcitoria in Sentenza n. 1719/2016 pubbl. il 09/02/2016 RG n. 7480/2013 Repert. n. 1263/2016 del 09/02/2016 P.Q.M. Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, Sezione A, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da GIANLUIGI RUJU, GIUSEPPE IAVICOLI e SCART-I SOLIDARITY AND CREATIVITY ARTS-ITALIA SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS, con atto di citazione notificato in data 17.1.2013 contro J. WALTER THOMPSON ITALIA S.p.A. e BAYER S.p.A. e con la eccezione disattesa o assorbita, così provvede: 1)accerta e dichiara la paternità in capo a Gianluigi Ruju e Giuseppe Iavicoli dell’opera artistica costituita dall’installazione descritta in narrativa e riprodotta nelle fotografie di cui ai doc. 3) e 4) dell’atto di citazione; 2)accerta e dichiara che l’installazione ripresa nello spot pubblicitario del farmaco “Xantrazol” di Bayer s.p.a., realizzato da J Walter Thompson Italia s.p.a., costituisce plagio dell’opera indicata al punto sub.1) nei limiti indicati in narrativa; 3)inibisce a J. Walter Thompson Italia s.p.a. ed a Bayer s.p.a. la prosecuzione della condotta di cui al punto sub. 2, fissando a titolo di penale un importo di € 500,OO per ogni giorno di violazione dell’ordine inibitorio successivo al trentesimo giorno dalla pubblicazione della presente sentenza; 4)condanna in solido J. Walter Thompson Italia s.p.a. e Bayer s.p.a.: - al risarcimento del danno morale in solido a favore di Gianluigi Ruju e di Giuseppe Iavicoli liquidato nell’importo di € 20.000,00 oltre agli interessi legali dalla pronuncia al saldo; -al risarcimento del danno patrimoniale in solido a favore di Gianluigi pagina http://bit.ly/2cKQsID 18 di 19 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 chiamata di SLIDE s.r.l. e SLIDE EVENTS s.r.l., ogni altra istanza ed Ruju, Giuseppe Iavicoli e Scart-I Sentenza n. 1719/2016 pubbl. il 09/02/2016 RG n. 7480/2013 Repert. n. 1263/2016 09/02/2016 Solidarity and Creativity Arts-del Italia Società Cooperativa Sociale Onlus, liquidato in € 30.000,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; 5)rigetta la domanda di manleva di J. Walter Thompson Italia s.p.a. nei confronti di Slide s.r.l. e Slide Events s.r.l. per i motivi indicati in 6)rigetta la domanda risarcitoria svolta dagli attori contro Slide s.r.l. e Slide Events s.r.l. per i motivi indicati in narrativa; 7)dispone la pubblicazione dell’intestazione e del dispositivo della presente sentenza per una sola volta ed a caratteri doppi rispetto al normale sul quotidiano “Il Corriere della Sera” a cura degli attori ed a spese dei convenuti in solido; 8)condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite a favore degli attori in solido, liquidate in € 12.000,00 di cui € 1.000,00 per spese ed il residuo per compensi, oltre IVA, CPA, spese di registrazione, oltre 15 % per spese forfettarie; 9)liquidate le spese di lite a favore di Slide s.r.l. in complessivi € 9.000,00 -di cui € 500,00 per spese ed il residuo per onorario- oltre IVA, CPA, oltre spese forfettarie al 15% e spese di registrazione- condanna alla relativa rifusione gli attori per la frazione di 1/3 e J. Walter Thompson Italia s.p.a. per la frazione del residui 2/3. Così deciso in Milano, il 12 novembre 2015 Il Presidente dott.ssa. Marina Tavassi Il giudice istruttore dott.ssa Alima Zana pagina http://bit.ly/2cKQsID 19 di 19 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 narrativa;