apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

Transcript

apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Sentenza n. 8893/2016 pubbl. il 15/07/2016
RG n. 75516/2013
n. 7206/2016 del 15/07/2016
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A” N. Repert.
R.G. 75516/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marina Anna Tavassi
Presidente
dott. Alessandra Dal Moro
Giudice Relatore
dott. Alima Zana
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 75516/2013 promossa da:
LEANDRO GRAZIANI (C.F.GRZLDR53D11L746F), con il patrocinio dell’avv. MONTELEONE
STEFANO e dell’avv. POLA MARCO MARIA (PLOMCM69T27F205E) VIA LARGA 16 20100
MILANO; SILETTI LUCA (SLTLCU72S25A859I) VIA XX SETTEMBRE 10
BIELLA;
elettivamente domiciliat in VIA XX SETTEMBRE 10 BIELLA
attore
contro
BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL (C.F. 00715120150), con il patrocinio dell’avv.
REDAELLI ROBERTO STEFANO e dell’avv. ALIVERTI FRANCESCA (LVRFNC73T55C933P)
VIA DONIZETTI, 2 20122 MILANO; elettivamente domiciliata in VIA DONIZETTI, 2 20122
MILANO
convenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente .
pagina
http://bit.ly/2cIPwnN
1 di 9
Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483
- Sezione specializzata in materia di impresa A -
Sentenza n. 8893/2016 pubbl. il 15/07/2016
RG n. 75516/2013
n. 7206/2016
del 15/07/2016
Concisa esposizione delle ragioni di fatto eRepert.
di diritto della
decisione
1. Nullità del contratto di finanziamento quale mutuo di scopo per difetto di causa.
Secondo l’opponente/fideiussore il contratto di finanziamento sarebbe stato destinato alla
realizzazione di uno specifico programma di investimento, come sarebbe deducibile dagli artt. 4, 6
e 7 dello stesso, ed andrebbe, quindi, considerato un “mutuo di scopo”; contrariamente a quanto
pattuito la somma erogata sarebbe stata utilizzata per ripianare l’esposizione debitoria della società
(pari ad euro 626.961,00) presente sul conto corrente n. 22555 della società Ciao Ciao World sul
quale il finanziamento era stato accreditato, onde la società non avrebbe mai potuto ‘disporre’ della
somma finanziata per realizzare il predetto specifico programma di investimento: il fatto che
l’importo finanziato non abbia perseguito lo scopo cui era contrattualmente destinato avrebbe
inficiato la validità stessa del contratto di finanziamento, quale mutuo di scopo, che sarebbe, quindi,
nullo per difetto di causa;
peraltro, aggiunge l’opponente, l’esposizione debitoria della società così ripianata sarebbe frutto di
numerose irregolarità :
- un superamento della soglia d’usura
- un’illegittima applicazione dell’anatocismo trimestrale degli interessi passivi
- un’illegittima applicazione della CMS, non espressamente pattuita e, comunque, nulla per
difetto di causa;
- un’illegittima applicazione di interessi ultralegali, ed oneri, in quanto non espressamente
pattuiti;
in ragione di dette contestazioni il sig. Graziani ha dedotto che “ancorchè il decreto ingiuntivo sia
inerente il finanziamento chirografario, considerata la connessione fra quest’ultimo e l’esposizione
del conto corrente deve essere totalmente invalidata la relativa richiesta”;
2. Nullità del contratto di fideiussione omnibus per violazione della disciplina antitrust:
lo schema standard predisposto dall’ABI per i contratti di fideiussione, prevedendo la preventiva
rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c. e la clausola di ‘pagamento a prima richiesta’,
realizzerebbe una disciplina negoziale predisposta da un’associazione di imprese (l’ABI) che
l’AGCM avrebbe ritenuto “significativamente non equilibrata degli interessi delle parti contraenti”
(provv. n. 14251del 204.2005).
Poiché la valutazione di contrarietà alla disciplina antitrust dello schema negoziale predisposto
dall’ABI effettuata dall’AGCM sarebbe vincolante per il giudice ordinario, il contratto di
fideiussione in questione dovrebbe essere considerato nullo in quanto, recependo lo schema
negoziale predetto, avrebbe causa illecita perché contraria a norme imperative.
*
pagina 2 di 9
http://bit.ly/2cIPwnN
Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483
Il signor Leandro Graziani (“Graziani”) ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 30658/2013
provvisoriamente esecutivo con cui il Tribunale di Milano gli ha ingiunto, su richiesta di Banca
Popolare di Milano s.c.a.r.l., il pagamento di euro 673.732,20 (oltre interessi e spese) quale obbligato in
solido in forza della fideiussione omnibus dallo stesso prestata in favore della società ‘Ciao Ciao World
s.r.l.’.
L’attore ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo deducendo la nullità del contratto di finanziamento
e di quello di fideiussione.
Sentenza n. 8893/2016 pubbl. il 15/07/2016
RG n. 75516/2013
Repert. n. 7206/2016 del 15/07/2016
1. Sull’asserita nullità del contratto di finanziamento per difetto di causa, ha replicato che:
a. la qualificazione del contratto in oggetto come ‘mutuo di scopo’ non potrebbe evincersi né dai
documenti, né dalle allegazioni dell’opponente, che, invero, non sarebbe stato in grado di
indicare in cosa sarebbe consistito lo “specifico programma” che la società finanziata avrebbe
disatteso facendo venir meno la “causa” del preteso “finanziamento di scopo”;
b. il contratto di finanziamento non prevedeva alcuna specifica destinazione delle somme erogate
se non il loro accreditamento sul C/C n.25555 della società: l’interesse di quest’ultima era
quello di azzerare l’esposizione sul ‘fido promiscuo’ e sul ‘fido di cassa’ in essere sul C/C
stesso – fidi contemplati appunto nella richiesta di finanziamento - per sostituire tali affidamenti
con un finanziamento chirografario in virtù del quale la società mutuataria aveva ottenuto la
disponibilità delle somme erogate a fronte della pattuizione di interessi ben più favorevoli
rispetto agli interessi passivi convenuti sul conto corrente “affidato”, e una dilazione nel tempo
del pagamento di una somma altrimenti immediatamente esigibile ( fatti non contestati da
controparte);
c. la causa del contratto (mutuo oneroso) sarebbe stata perfettamente rispettata tramite la consegna
di una determinata quantità di denaro che la parte mutuataria si obbligava a restituire nella
stessa quantità oltre interessi (art. 1813, 1814 c.c.);
d. anche a voler seguire la tesi dell’opponete, la nullità del contratto di finanziamento imporrebbe,
comunque, alla società di restituire quanto ricevuto sine titulo, e obbligherebbe in solido il
garante stante la fideiussione omnibus sottoscritta a garanzia dell’adempimento “di tutte le
obbligazioni” assunte dalla società nei confronti di BPM (doc.12).
2. Sulle asserite irregolarità e anomalie sul c.c. 22555 ha replicato che:
a. il contratto di conto corrente in oggetto è estraneo alla causa petendi posta a fondamento della
domanda proposta in sede monitoria: nulla, invero, chiede la Banca con riguardo al contratto di
conto corrente; la fideiussione prestata da Graziani è stata invocata in sede monitoria solo con
riguardo (i) al contratto di finanziamento chirografario per euro 627.000,00, (ii) al credito di
regresso sorto in capo alla BPM escussa da parte della società Euro Edes s.p.a., già creditrice
verso Ciao Ciao World;
poiché il fideiussore può sollevare solo le eccezioni che competevano al debitore principale sul
titolo fonte della pretesa creditoria , Graziani non potrebbe sollevare eccezioni derivanti da un
contratto diverso, e non coinvolto dall’escussione della garanzia (ovvero quello di conto
corrente).
Graziani sarebbe, inoltre, privo di ‘legittimazione ad agire’ per far valere una pretesa creditoria
della società (derivando dalla scorretta formazione del saldo debitorio del conto corrente ad
essa intestato); e tanto meno potrebbe agire per far valere un danno (morale e patrimoniale)
derivante dall’ipotetico reato di usura subito dalla società e non dal suo fideiussore;
b. in ogni caso, le eccezioni sollevate sul saldo del conto sarebbero infondate.
pagina
http://bit.ly/2cIPwnN
3 di 9
Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483
La BPM opposta si è costituita contestando il fondamento della domanda e chiedendo la conferma del
decreto ingiuntivo opposto.
3.
Sentenza n. 8893/2016 pubbl. il 15/07/2016
RG n. 75516/2013
Repert.
7206/2016
del
15/07/2016
Sull’asserita nullità del contratto di fideiussione per violazione
della n.
normativa
antitrust ha
replicato
che:
a. anche ammesso che sia stato provato che l’ABI sia un’associazione di imprese, il Graziani
avrebbe comunque concluso il contratto liberamente, senza che si sia configurato alcun abuso di
posizione dominante;
b. l’eventuale nullità delle clausole contestate sotto i due diversi profili non comporterebbe nullità
del contratto ai sensi dell’art. 1419 co.2 c.c.
*
 La controversia riguarda il fondamento della pretesa creditoria che la BPM ha fatto valere in sede
monitoria nei confronti del sig. Graziani quale fideiussore della società Ciao Ciao World s.r.l. in
forza di contratto di fideiussione del 25.2.2009 (doc. 12) con il quale lo stesso Graziani si è
obbligato a garantire “l’adempimento delle obbligazioni verso codesta Banca, dipendenti da
operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite (...)
sino a concorrenza dell’importo massimo di euro 1.300.000,00” e “ qualsiasi altra obbligazione
che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta Banca in
relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore in favore di codesta
banca nell’interesse di terzi , per il quale il fideiussore si dichiara sin d’ora solidalmente
obbligato”.
 La Banca ha invocato la fideiussione predetta in relazione ad una pretesa creditoria che trae
origine da due diversi titoli:
a) l’avvenuta escussione da parte di un terzo - la società Euro Edes .s.p.a – di una garanzia
prestata da BPM in favore di Ciao Ciao World s.r.l. per il credito di euro 15.186,61 (doc. 9)
credito relativo all’annualità di un contratto di affitto di ramo d’azienda in essere tra la Euro
Edes s.p.a. (concedente) e Ciao Ciao World (affittuaria), che ha determinato il sorgere
dell’obbligazione di regresso in capo alla società garantita e, quindi, in capo al suo
fideiussore Graziani;
b) il “contratto di finanziamento a medio e lungo termine chirografario senza garanzie”
concesso da BPM a Ciao Ciao World in data 30.5.2012 (doc. 3), il cui mancato adempimento
da parte di Ciao Ciao World ha determinato un debito residuo di euro 658.545,59 in capo alla
società e, quindi, in capo al suo fideiussore Graziani;
Il sig. Graziani, onde opporsi al pagamento intimatogli ha eccepito:
1) la nullità della fideiussione prestata in quanto contraria alla disciplina antitrust,
2) la nullità del contratto di finanziamento
eccezioni, come si vedrà, entrambe infondate, ed inidonee a paralizzare la pretesa della BPM.
1) La nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
pagina
http://bit.ly/2cIPwnN
4 di 9
Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483
Ciò premesso si osserva:
all’art. 1957 c.c.1e all’art. 1945 c.c.2 - ripeterebbe lo schema standard predisposto dall’ABI per i
contratti di fideiussione che l’AGCM avrebbe ritenuto una disciplina negoziale predisposta da
un’associazione di imprese fonte di una “significativamente non equilibrata degli interessi delle parti
contraenti” (provv. n. 14251del 20.4.2005).
Sul punto si osserva:
 il provvedimento dell’AGCM invocato consisteva in un parere richiesto sulla base della normativa
all’epoca vigente dalla Banca d’Italia alla quale l’ABI aveva sottoposto uno schema di contrato di
fideiussione destinato ad essere applicato in maniera uniforme dalle banche ad essa aderenti;
 con tale parere l’Autorità Garante censurava detto lo schema negoziale, cui le singole banche
avevano facoltà di aderire, in quanto contenente tre deroghe alla disciplina legale della fideiussione
che, nel loro complesso, finivano per delineare una disciplina contrattuale particolarmente
sfavorevole per il fideiussore, e favorire la diffusione nel mercato di schemi negoziali che –
rendendo più oneroso il costo di una fideiussione stante l’entità dei rischi che essa comporta,
alterano, rendendolo più oneroso l’accesso al credito3:
 la Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, accogliendo tali rilievi, ha imposto all’ABI
di emendare lo schema contrattuale in questione delle clausole menzionate.
Come già ritenuto da questo Tribunale4, dal momento che la presente controversia risulta rivestire le
caratteristiche dell’azione stand alone – non preceduta cioè da un provvedimento dell’AGCM che
abbia sanzionato l’intesa dedotta, posto che detta autorità aveva adottato solo un parere sullo schema di
contratto in questione – secondo le regole proprie del giudizio civile, l’onere probatorio volto a dare
fondamento alla contestazione di intesa in relazione al disposto dell’art. 2 L. 287/90 non può che
ricadere sulla parte che ha formulato detta contestazione.
Tuttavia nel caso di specie parte opponente si è limitata a produrre in atti il provvedimento dell’ACGM
e invocarne il contenuto, senza nemmeno allegare elementi di fatto che – sia pure nei più ampi limiti
individuati dalla giurisprudenza di legittimità sulla base della constatazione dell’esistenza in materia
antitrust di asimmetrie informative che ostacolano il raggiungimento di una piena prova (v. in tal senso
Cass. 11564/15) – possa ritenersi idoneo a dare conto, sia pure in via indiziaria, della sussistenza di una
intesa tra soggetti operanti nel medesimo settore a fini anticoncorrenziali.
“Invero gli stessi provvedimenti dedotti dall’opponente, che avevano riconosciuto la sussistenza dei
presupposti di cui all’art. 2 L. 287/90 nello schema negoziale uniforme di fideiussione predisposto
dall’ABI, esplicitamente riconoscevano che le clausole oggetto nel loro complesso di contestazione
risultavano in se stesse ed anche nella loro combinazione del tutto lecite in quanto relative a norme
1
onde i diritti della Banca restavano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito, senza che fosse tenuta ad escutere il debitore o il
fideiussore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale
2
“ il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore,
quanto dovuto per capitale interessi, spese, ed ogni altro accessorio”
3
“Il regolamento contrattuale definito dall’ABI risulta nel suo complesso idoneo ad aggravare, come verrà più ampiamente esposto in
seguito, la posizione del fideiussore rispetto a quella del debitore principale (…)
27. Lo schema in esame produce un effetto di standardizzazione delle condizioni commerciali, aventi chiara incidenza economica, che le
banche applicano alla clientela e stabilisce regole che, per il loro grado di dettaglio, sono suscettibili di impedire quell’efficace forma di
concorrenza rappresentata dalla differenziazione dell’offerta.
28. Infatti, le deliberazioni di associazioni di impresa, ancorché non formalmente vincolanti, esplicano comunque una funzione di
orientamento delle condotte degli associati (...)”
4
Trib.Milano n. 7796/2016 pubblicata il 23.6.2016
pagina
http://bit.ly/2cIPwnN
5 di 9
Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483
Sentenza n. 8893/2016 pubbl. il 15/07/2016
RG n. 75516/2013
n. 7206/2016
15/07/2016
L’opponente ha dedotto che la fideiussione invocata da BPMRepert.
- prevedendo
alle clausole 6 e del
7 la deroga
una schema negoziale predisposto dall’associazione bancaria e che dunque il loro effetto
anticoncorrenziale derivava dalla possibilità della loro applicazione in maniera uniforme”.
E lo stesso provvedimento della Banca d’Italia, recependo il parere dell’AGCM, ha dichiarato la
contrarietà alla normativa antitrust di tale schema negoziale ed imposto a quest’ultima l’eliminazione
delle clausole menzionate, in quanto destinato ad applicazione uniforme da parte delle banche aderenti
all’ABI
In tale contesto appare dunque evidente che il solo fatto che una banca – nel caso di specie il BPM che
riveste il ruolo di parte opposta nella presente causa – abbia proposto alla clientela un contratto
contenente dette clausole “ non può ritenersi di per stesso elemento sufficiente a dare effettivo conto,
sia pure in termini indiziari, della sussistenza di un’intesa rilevante nella sua estensione e pervasività
sul piano antitrust”5.
In effetti parte opponente non ha nemmeno tentato di provare che detto schema negoziale era di fatto
adottato da un numero significativo di istituti di credito – in maniera tale cioè da dare conto
quantomeno del fondamento di base della sua contestazione, e cioè quello dell’uniformità di proposta
al pubblico di tale schema negoziale – mentre, al contrario, le prescrizioni impartite dalla Banca d’Italia
all’ABI con il provvedimento richiamato dovrebbero costituire un presunzione del tutto contraria alle
affermazioni di parte opponente.
Tali rilevanti temi probatori sono stati del tutto omessi da parte opponente e dunque la contestazione
relativa alla contrarietà alla normativa antitrust delle clausole negoziali in questione non può essere
accolta
Fermo quanto precede, va, comunque, osservato che quand’anche si ammettesse la nullità eccepita,
essa riguarderebbe le clausole derogative contestate e non l’intero contratto poiché, a norma dell’art.
1419 comma 2° c.c. “la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto quando le
clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative”.
*
2. La nullità del contratto di finanziamento.
Assume il sig. Graziani che esso sarebbe nullo per difetto di causa: essendo stato, a suo dire,
destinato alla realizzazione di uno “specifico programma di investimento”, dovrebbe essere
considerato un “mutuo di scopo”; inoltre poiché la somma erogata sarebbe stata utilizzata per
ripianare l’esposizione debitoria della società (pari ad euro 626.961) presente sul conto corrente n.
22555 della società Ciao Ciao World sul quale il finanziamento era stato accreditato, la società non
avrebbe mai potuto disporre della somma finanziata.
La nullità del contratto di mutuo comporterebbe il venir meno dell’obbligazione azionata;
L’assunto è infondato sotto plurimi profili, in fatto e in diritto:
a. come si evince dal contratto (doc.3) “la parte finanziata ha chiesto alla BPM un
finanziamento chirografario di euro 627.000 (in linea capitale, ndr) destinato alla
realizzazione del programma di investimento indicato nella richiesta stessa”;
5
Trib.Milano cit.
pagina
http://bit.ly/2cIPwnN
6 di 9
Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483
Sentenza n. 8893/2016 pubbl. il 15/07/2016
RG n. 75516/2013
Repert.
n. 7206/2016
15/07/2016
derogabili e che l’effetto anticoncorrenziale era determinato
dal fatto che
esse risultavanodel
inserite
in
datata 15.5.2012, con cui la società Ciao Ciao World “chiede la concessione/variazione delle
seguenti linee di credito: azzeramento del ‘fido promiscuo di euro 400.000,00’, e del ‘fido di
cassa 50.000,00’ in essere, dietro concessione di “crediti di firma 54.184 e un
finanziamento rateizzato 627.000,00”; la società non indica alcunchè alla voce “motivo
della richiesta” ed offre a garanzia la fideiussione personale già in essere per euro
1.300.000,00 ( doc. 2);
c. il finanziamento viene accordato “per la spesa prevista in premessa da utilizzare entro il
31.5.2012” (art.1) alle condizioni di interesse corrispettivo e di mora convenute (art.2 e 5
del contr.) e sintetizzate nel piano di ammortamento (doc. 5), “… mediante accredito sul
conto corrente n. 25555 intestato alla parte finanziata” (art. 4);
d. concesso il finanziamento, in pari data, la società chiede l’accredito della somma sul conto
corrente n. 25555 (cfr. doc. 6) che con detto accredito passa da uno scoperto di euro
626.452,00 ad uno scoperto di euro 3.409,64 (doc. 7): il che dimostra che la somma è stata
resa disponibile, ricevuta ed accreditata sul conto corrente nr. 25555, come dalla società
richiesto.
Perciò deve concludersi che:
- come sostenuto da BPM, il finanziamento non era legato ad alcuno “specifico” programma
di investimento, né ad alcun “preciso piano industriale finalizzato all’apertura di nuovi
punti vendita”; lo stesso Graziani non è stato in grado di fornire – al di là di generiche
allegazioni – alcuna prova in questo senso, tale non essendo il “piano di ristrutturazione
organizzativa, commerciale, finanziaria del gruppo Ciao Ciao” allegato alla memoria 183 n.
2 c.p.c., costituito, peraltro, da un ‘file pdf’ privo di firma e di data certa, e in alcun modo
comunque collegabile al contratto di mutuo in questione; del resto è un dato di comune
esperienza che le società formulano “piani industriali” che offrono comunemente in visione
alle banche in occasione della richiesta di “credito”, ma certo non per questo il
finanziamento che eventualmente ottengano si trasforma in un “muto di scopo”,
normalmente collegato espressamente al cd. ‘contratto di ausilio’;
- in ogni caso deve rilevarsi che la particolarità del mutuo “di scopo” - sia esso
convenzionale o legale - sta nel fatto che la disponibilità della somma determina in capo al
mutuatario, non solo l’obbligo tipico di restituire il tantundem con gli interessi, ma anche
quello di realizzare lo “scopo” dichiarato: poiché si tratta di obbligazione specifica che
grava sul debitore/mutuatario, il suo inadempimento conduce alla nullità del mutuo6 con
obbligo del mutuatario di restituire quanto ricevuto: sicchè non si vede cosa cambi nella
prospettiva dell’opponente una simile (infondata) prospettazione, atteso che la nullità del
contratto di erogazione (qui infondatamente dedotta) darebbe diritto alla BPM di pretendere,
comunque, la restituzione di quanto erogato sine titulo, dalla società e dal suo fideiussore,
alla luce della garanzia “omnibus” prestata.
--6
“Nel mutuo di scopo, sia esso legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate entra nella struttura del negozio
connotandone il profilo causale, sicché la nullità di un tale contratto per mancanza di causa sussiste solo se quella destinazione non sia
rispettata” Sentenza n. 25793 del 22/12/2015.
pagina
http://bit.ly/2cIPwnN
7 di 9
Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483
b.
Sentenza n. 8893/2016 pubbl. il 15/07/2016
RG n. 75516/2013
n. 7206/2016
deldi15/07/2016
la “richiesta” cui il contratto rinvia, è costituita daRepert.
una “domanda
per la concessione
fido”
prospettato dall’attore solo con la 1°memoria 183 c.p.c. e, quindi, tardivamente. Sostiene in
vero Graziani che il mutuo sarebbe stato privo di causa in quanto stipulato solo per ripianare
una posizione debitoria senza, quindi, alcuna disponibilità effettiva della somma erogata; o che
ancora, sarebbe stato nullo per frode alla legge in quanto stipulato al solo fine di ripianare una
posizione debitoria inesistente.
Si tratta, invero, di argomentazioni non solo tardivamente prospettate ma infondate:
i. non è affatto vero che la somma non sarebbe mai stata “disponibile” e quindi mai
“utilizzata”: essa è stata accreditata ed utilizzata dalla società per sostituire i fidi in essere
con un finanziamento che ha consentito di dilazionare il debito maturato verso BPM, e di
proseguire nell’attività operativa (il che la società non avrebbe potuto fare se la BPM avesse
preteso l’immediato pagamento del saldo debitorio, costituente un debito immediatamente
esigibile);
ii. l’utilizzo di un finanziamento in funzione del ripianamento di una situazione debitoria di
C/C (che costituisce il ‘motivo’ del contratto) non rende il mutuo priva di ‘causa’: la “causa
del mutuo” oneroso essendo quella di trasferire la proprietà di una somma con obbligo del
mutuatario di restituire il tantundem con gli interessi; funzione qui perfettamente assolta;
iii. nella specie non si può neppure ipotizzare che la posizione debitoria registrata sull’estratto
conto all’atto dell’accredito del finanziamento fosse ‘inesistente’ (stante le specifiche
contestazioni mosse alla consistenza effettiva dello “scoperto” ripianato, limitate, all’esito
del contraddittorio, alla sola ipotetica presenza di interessi usurari per alcuni trimestri, non
avendo l’opponente replicato alle difese della BPM in punto anatocismo, CMS, interessi
ultralegali, che peraltro trovano riscontro documentale in atti sub doc. 21);
iv. in ogni caso, va ribadito, la ipotetica nullità del titolo dell’erogazione della somma prestata
non farebbe certo venir meno l’obbligo del mutuatario di restituire quanto pacificamente
ricevuto, né l’obbligo solidale del fideiussore;
anzi, dichiarato per ipotesi nullo il titolo dell’erogazione, sorgerebbero due obbligazioni in
capo alla società e al fideiussore Graziani: quella di restituire la somma ricevuta senza titolo,
e quella di pagare il saldo negativo del conto corrente che non risulterebbe più ripianato per
effetto dell’accredito annullato.
3. Le censure relative al formazione del saldo negativo del contratto di conto corrente.
Come correttamente eccepito dall’opponente, la questione della fondatezza o meno delle censure
che il sig. Graziani rivolge alla formazione del saldo negativo del conto corrente della società Ciao
Ciao World, sul quale è avvenuto l’accredito della somma concessa a mutuo è irrilevante in
questo giudizio: si tratta infatti di censure che riguardano non il titolo della pretesa cui si riferisce
l’escussione della fideiussione (il finanziamento da cui scaturisce l’obbligazione di restituzione
garantita), bensì il rapporto di conto corrente in essere con la società Ciao Ciao World s.r.l.
Poiché, appunto, Graziani era parte del contratto di conto corrente, egli non è legittimato a far
valere in via autonoma e riconvenzionale eventuali indebiti che l’illegittimità della
contabilizzazione di poste debitorie avesse ipoteticamente determinato, poiché detti indebiti
potrebbero essere fatti valere:
pagina
http://bit.ly/2cIPwnN
8 di 9
Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483
Sentenza n. 8893/2016 pubbl. il 15/07/2016
RG n. 75516/2013
Repert.
n. 7206/2016
del
15/07/2016
Non potrebbe giungersi a diversa conclusione neppure
considerando
il diverso profilo
di nullità
-
fideiussore, terzo rispetto al rapporto e, quindi, carente di legittimazione attiva;
in via di ‘eccezione’ dal titolare del rapporto (debitore principale) e dal suo fideiussore (ex art.
1945c.c.) qualora escussi in relazione a quel titolo ;
pertanto sono infondate per carenza di legittimazione attiva tutte le domande di Graziani volte a:
- dichiarare nullo “il sistema di contabilizzazione del conto corrente nr 25555 secondo il
metodo adottato dalla convenuta” per le ragioni addotte in motivazione;
- dichiarare la natura usuraria del tasso di interesse applicato sul C/C della società Ciao Ciao
World s.r.l. e non dovuti i relativi interessi, così come quelli ultralegali e derivanti da CMS o
da anatocismo;
per l’effetto non dovute dall’attore le relative somme;
- previo eventuale accertamento del reato di usura e trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica, di condannare BPM a pagare all’attore la somma di euro 50.000,00 “a titolo di
danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza dell’evento delittuoso”;
in via subordinata:
- dichiarare la nullità delle pattuizioni relative alle commissioni di massimo scoperto,
all’applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, “del meccanismo di
antergazione postergazione delle valute”, dell’applicazione degli interessi ultralegali” e, per
l’effetto, non dovute dall’attore le relative somme.
Pertanto l’opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e si liquidano, tenuto conto delle tariffe e dell'impegno
difensivo in concreto profuso, in euro 16.000,00 per compensi, oltre 15% su compensi per spese
forfettarie, CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa - definitivamente pronunciando,
ogni altra domanda respinta, così decide:
1. respinge l’opposizione proposta dal sig. Leandro Graziani contro il decreto ingiuntivo
n.30658/2013 emesso dal Tribunale di Milano in data 14.8.2013;
2. respinge le domande svolte in via riconvenzionale dal sig. Leandro Graziani;
3. condanna il sig. Leandro Graziani a rifondere alla Banca Popolare di Milano s.c.a.r..l le
spese di lite liquidate in euro 16.000,00 oltre 15% su compensi per spese forfettarie, CPA e
IVA come per legge.
Milano, così deciso nella camera di consiglio del 26.5.2016
Il Giudice Relatore
dott. Alessandra Dal Moro
Il Presidente
dott. Marina Anna Tavassi
pagina
http://bit.ly/2cIPwnN
9 di 9
Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483
-
Sentenza n. 8893/2016 pubbl. il 15/07/2016
RG n. 75516/2013
Repert.
7206/2016
15/07/2016
in via ‘principale’ solo dal titolare del rapporto di conto
correnten.
(società
Ciao Ciao),del
e non
dal