(obiettivo prioritario: un`Europa digitale).

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(obiettivo prioritario: un`Europa digitale).
Anno 2015, Numero 857
4 febbraio 2015
Tribunale R.G. n. 431/2008
Istituto Grandi Infrastrutture
APPALTI &CONCESSIONI
Europa e Regioni
Consiglio UE
Priorità e programma della Presidenza Lettone (obiettivo prioritario: un’Europa digitale)
Dal 1° gennaio al 31 giugno spetterà alla Lettonia assumere la guida dell’UE. La Presidenza lettone
si concentrerà su tre priorità generali: un’Europa competitiva, un’Europa digitale e un’Europa
impegnata.
Europa competitiva. L’obiettivo principale è quello di generare posti di lavoro e la crescita
economica nell’UE. COMPITI PRINCIPALI DELLA PRESIDENZA LETTONE: lavorare sul
piano di investimenti per l’Europa; proseguire i lavori sul rafforzamento del mercato unico; avviare
discussioni e iniziare a lavorare per l’Unione per l’energia; promuovere la competitività industriale.
Europa digitale. L’obiettivo principale è quello di sviluppare le base per un’Europa veramente
digitale. COMPITI PRINCIPALI DELLA PRESIDENZA LETTONE: avanzare sulla protezione dei
dati; lavorare sul pacchetto relativo al mercato delle telecomunicazioni; avviare discussioni sulla
strategia per il mercato unico digitale.
Europa impegnata. L’obiettivo principale è quello di impegnarsi in questioni di importanza
globale. COMPITI PRINCIPALI DELLA PRESIDENZA LETTONE: facilitare la revisione della
politica di vicinato; andare avanti nei colloqui con il Trattato sul partenariato transatlantico;
concentrarsi su obiettivi di sviluppo post-2015.
Per maggiori info:
http://eu2015.lv/the-presidency-and-eu/priorities-of-the-latvian-presidency
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APPALTI e CONCESSIONI
Europa e Regioni
Regno Unito
Collaborative Procurement
La spesa pubblica generale del Governo e degli enti locali si aggira sui 220 mld annui di sterline:
secondo il basilare principio del best value for money il Governo ha intrapreso da ormai due
decenni un programma articolato di iniziative tese a ridurre le spese a parità di qualità di prodotto o
di servizio.
All’interno di questo storico mutamento culturale della P.A. inglese, orientata alle esigenze di
realizzare prestazioni efficienti ed efficaci, la logica è quella di evitare steccati burocratici e
sovrastrutture formali e di applicare anche al procurement le più moderne tecniche di marketing
piegate alle particolari esigenze pubbliche.
In questo senso, una delle azioni rilevanti è il c.d. Collaborative Procurement Programme inserito a
partire dal Budget 2009 nell’Operational Efficency Programme quale mezzo concreto per ottenere
value for money sia nel procurement del Central Government cheti quello del Wider Public Sector.
A testimonianza del fatto che non basta un decreto o una decisione del Governo per rendere
efficiente la spesa in appalti, il Governo pubblica periodicamente i risultati del Collaborative
Programme, per la cui attuazione e gestione operativa è istituito un apposito Collaborative Category
Boards (CCB), un gruppo di indirizzo strategico-operativo costituito di fornitori e enti pubblici tra i
più rappresentativi con il compito tra l’altro di individuare annualmente le categorie di spesa da
sottoporre ai criteri del Collaborative Procurement, cioè di un procurement che nasce da una
continua intensa attività in comune enti/offerenti di programmazione e messa a punto di dati
progettuali, tecnici, contrattuali, organizzativi atti a migliorare l’efficienza del procurement nelle
varie fasi.
Questo intenso lavoro in atto dal 2007 e poi reso strutturale dal 2009 è giunto a progressiva messa a
regime del programma con la recente decisione di includere nelle misure proprie del Collaborative
Procurement circa l’80% della spesa di beni e servizi standard del Governo centrale e di circa il
50% di quelli della P.A. allargata.
Su base annuale il CCB definisce le varie categorie di contratti da includere tenendo presente le
competenze presenti, le esperienze maturate e la volontà di cooperazione presente nel mercato di
riferimento.
Al momento, la spesa attuata con i metodi del Collaborative Procurement e registrata come tale per
aver completamente aderito allo standard fissato è indicata in incremento da 16 a 19 mld di sterline
su di un totale previsto a regime in 80 mld di sterline per beni e servizi normalmente acquisiti dal
settore pubblico allargato.
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Europa e Regioni
Tra i nuovi settori previsti in ingresso nel sistema in quanto ritenuto maturo per un completo
adeguamento dello standard del Collaborative Procurement è indicato per il 2014 anche il Facilities
Management.
Francia
Cooperazione tra Enti Pubblici
Conseil d’État:
Sentenza N° 355563 del 30 dic. 2014 di annullamento della decisione della Corte d’appello
amministrativa di Nantes in merito all’affidamento da parte del Dipartimento de la Véndée di
un appalto di dragaggio dell’estuario del Lay al Dipartimento Charente-Maritime
Fatti (e cronologia del percorso giurisdizionale)
Il 16 giugno 2006 la Commission d’appeles d’offres del Département de la Véndée ha deciso
l’attribuzione dell’appalto del dragaggio dell’estuario del Lay al Département de la CharenteMaritime, decisione portata dall’impresa concorrente ARMOR SNC di Nantes davanti al Tribunale
amministrativo di Nantes (che ha rigettato il ricorso il 9 aprile 2010) e impugnata in 2° grado
davanti alla Corte d’appello amministrativo di Nantes che l’ha anch’essa rigettata (Arrêt del 4
novembre 2011). L’ultima istanza davanti al Conseil d’État (“Juge du fond”) è stata invece accolta
con sentenza di annullamento (emessa il 30 dic. 2014) della decisione della Corte d’appetto
amministrativa, cui è rinviata la trattazione della causa, con sanzione (di 3000€ ciascuno) in capo al
Départment de la Vendée e all’aggiudicatario Départment de la Charente-Maritime.
Motivazioni della Sentenza del Conseil d’État
1) Le competenze attribuite alle collettività locali e agli enti pubblici di cooperazione
intercomunale (EPCI) si esercitano, escluse quelle attribuite dallo Stato, in vista del
soddisfacimento di un interesse pubblico locale. Nessun principio né alcuna disposizione
testuale impediscono ad una collettività locale o ente pubblico di partecipare ad una gara
d’appalto pubblico per soddisfare le necessità di un altro soggetto pubblico. Tuttavia, non è
conforme alla legge tale partecipazione se essa non rappresenta il completamento di un
compito di servizio pubblico di cui la collettività o l’ente pubblico di cooperazione locale
sono titolari, allo scopo, ad esempio, di ammortizzare i propri macchinari, di valorizzare i
mezzi di cui dispone il servizio o di assicurare il proprio equilibrio finanziario e a
condizione che non comprometta l’esercizio della propria missione:
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2) Pertanto, una volta ammessa in linea di principio tale candidatura ( cioè di un soggetto
pubblico) alla gara, essa non deve alterare le condizioni della concorrenza. In particolare, il
prezzo proposto da parte della collettività o dell’ente pubblico di cooperazione locale deve
essere determinato prendendo in conto l’insieme dei costi diretti e indiretti che concorrono
alla sua formazione, senza che il soggetto pubblico benefici, in tale determinazione, di alcun
vantaggio derivante da risorse e mezzi che gli sono attribuiti a titolo dei suoi compiti di
servizio pubblico e a condizioni che possa, se necessario, giustificarlo in base ai documenti
contabili ovvero con qualsiasi altro mezzo d’informazione appropriato.
Osservazioni a margine:
A) DURATA DELLE PROCEDURE GIURISDIZIONALI di cui al caso in esame:
1) Decisione di aggiudicazione e firma del contratto: anno 2006;
2) Decisione sull’impugnazione di 1° grado (anno 2010) e di 2°grado (anno 2011);
3) Sentenza del Conseil d’État (in funzione di giudice di cassazione): fine anno 2014
B) CONTRASTI GIURISPRUDENZIALI
4) L’assenza di un indirizzo giurisprudenziale omogeneo nei vari gradi è palese essendo nota da tempo
l’impostazione sul tema del Conseil d’État, come si ricava dalle date dalle decisioni richiamate:
[RJI]…, sur le principe de cette candidature, CE, 16 octobre 2000, Compagnie méditerranée
d’exploitation des services d’eau, n° 212054, p. 423; CE, avis, 8 novembre 2000, Société Jean-Louis
Bernard Consultants, p. 492, […..]…, sur le fait que cette candidature n’est pas assimilable à la prise
en charge d’une activité économique, tout en précisant les conditions applicables, CE, 10 juillet
2009, Départment de l’Aisme, n° 324156, T. p. 820, 841…, [….] …., CE, avis, 8 novembre 2000,
Société Jean-Louis Bernard Consultants, p. 492.
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