Dispositivo Il regolamento (CEE, Euratom, CECA) del - EUR-Lex

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Dispositivo Il regolamento (CEE, Euratom, CECA) del - EUR-Lex
C 79/6
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT
Dispositivo
Il regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio
1968, n. 259, che definisce lo Statuto dei funzionari delle Comunità
europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità,
ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari
della Commissione, come modificato dal regolamento (CEE, Euratom,
CECA) del Consiglio 21 luglio 1983, n. 2074, ha portata generale, è
obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri. Tenuto conto dell'applicabilità diretta di
detto regolamento nell'ordinamento giuridico degli Stati membri, il
figlio che dà diritto ad assegni familiari in forza dello Statuto dei
funzionari delle Comunità europee deve essere equiparato ad un figlio
che dà diritto a siffatti assegni in forza del diritto interno o di una
convenzione internazionale in materia di sicurezza sociale vigente nello
Stato membro considerato.
(1) GU C 326 del 30.12.2006.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 14 febbraio 2008
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil
d'État — Belgio) — Varec SA/Stato belga
(Causa C-450/06) (1)
(Appalti pubblici — Ricorso — Direttiva 89/665/CEE —
Ricorso efficace — Nozione — Equilibrio tra il principio del
contradittorio e il diritto al rispetto dei segreti commerciali —
Tutela, da parte dell'organo responsabile dei ricorsi, della riservatezza delle informazioni fornite dagli operatori economici)
(2008/C 79/09)
29.3.2008
dina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
forniture (GU L 199, pag. 1) e con gli artt. 6 e 41, n. 3, della
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo
2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di
servizi (GU L 134, pag. 114) — Fornitura di materiale militare
— Equilibrio tra, da una parte, i principi del contraddittorio e
del rispetto dei diritti della difesa e, dall'altra, il diritto al rispetto
dei segreti commerciali e alla tutela di informazioni sensibili o
riservate
Dispositivo
L'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989,
89/665/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di forniture, nel testo risultante dalla direttiva del Consiglio del
18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, letto in combinato disposto con
l'art. 15, n. 2, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993,
93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di forniture, come modificata dalla direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, deve essere interpretato nel senso che l'organo responsabile dei ricorsi previsti al detto
art. 1, n. 1, deve garantire la riservatezza e il diritto al rispetto dei
segreti commerciali rispetto alle informazioni contenute nei fascicoli che
le vengono comunicate dalle parti in causa, in particolare dall'amministrazione aggiudicatrice, pur potendo essa stessa esaminare tali informazioni e tenerne conto. È compito di tale organo decidere in che
misura e secondo quali modalità occorra garantire la riservatezza e il
segreto di tali informazioni, per le esigenze di tutela giudica effettiva e
dei diritti di difesa delle parti nella controversia e, in caso di ricorso
giurisdizionale o di un ricorso presso un organo che è una giurisdizione
ai sensi dell'art. 234 CE, in modo che il procedimento rispetti, nel suo
complesso, il diritto ad un equo processo.
(1) GU C 326 del 30.12.2006.
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 31 gennaio 2008 —
Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna
Parti
(Causa C-32/07) (1)
Ricorrente: Varec SA
Convenuto: Stato belga
Interveniente: Diehl Remscheid GmbH & Co
(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/84/CE —
Diritti d'autore — Diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle
successive vendite dell'originale)
(2008/C 79/10)
Oggetto
Lingua processuale: lo spagnolo
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État (Belgio)
— Interpretazione dell'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio
21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione
degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395,
pag. 33), letto in combinato disposto con l'art. 15, n. 2, della
direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coor-
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti:
R. Vidal Puig e W. Wils, agenti)