bonifici estero

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bonifici estero
Foglio
N. 9.18.0
informativo
Codice
Prodotto
Redatto in ottemperanza al D.Lgs. 385 del 1 settembre 1993 "Testo Unico delle leggi in materia
bancarie creditizia" (e successive modifiche ed integrazioni ) e delle Disposizioni di Vigilanza in
materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari " emanate dalla Banca
d'Italia in data 15 luglio 2015 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n° 174 del 29 luglio
2015.
Data aggiornamento 01/01/2017
BONIFICI ESTERO
Prodotto acquistabile esclusivamente online dal sito www.webank.it
Banca Popolare di Milano S.p.A.
Sede Sociale e Direzione Generale
Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano
Telefono 02 77001
Gruppo Bancario Banco BPM
Capitale sociale al 01.01.2017
Euro 326.753.310,60 I. v.
Registro delle Imprese MI
Cod. Fiscale 00103200762
Partita IVA 01906000201
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi
Iscritta all'Albo delle Banche
COSA SONO I BONIFICI ESTERO
Per bonifico si intende l'operazione effettuata, su incarico di un ordinante, da una Banca, al fine di mettere una
somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un'altra Banca insediata in un altro Stato estero oppure di
un beneficiario non residente ma con appoggio su Banca italiana.
Le operazioni di trasferimento fondi oggetto del presente Foglio Informativo regolano le operazioni effettuate con
residenti in Stati extra - U.E. per qualsiasi importo e le operazione effettuate con residenti all'interno della U.E.e
dello Spazio Economico Europeo (S.E.E.) per importo in divise diverse dall'Euro e dalla Corona Svedese.
La conversione in Euro delle operazioni in divisa estera sono soggette al rischio di cambio in quanto regolate ai
voleri di conversione applicati al momento di negoziazione.
La normativa vigente prevede che l’ordine di pagamento debba essere necessariamente provvisto di IBAN
(codice identificativo delle coordinate internazionali del conto corrente bancario beneficiario) e di BIC
(codice swift identificativo della Banca ricevente).
E’ previsto un termine di esecuzione di 1 giorno lavorativo bancario dalla data di ricezione per far giungere i
fondi sul conto corrente del beneficiario nel caso di ordine di bonifico effettuato tramite canale telematico (2
giorni se l’ordine di pagamento è disposto su supporto cartaceo o inviato via fax alla Banca Online).
Gli ordini si considerano ricevuti in giornata se pervenuti in Banca prima degli orari limite sotto descritti, altrimenti si
considereranno ricevuti nella prima giornata lavorativa successiva.
Orari limite giornalieri per la consegna di ordini di bonifico
Disposizioni su supporto cartaceo inviate via fax alla Banca Online
h.16,00
Disposizioni pervenute tramite canale telefonico
h.17,45
Disposizioni singole inserite tramite canale internet
h.17,45
Disposizioni ricevute da Banca (come Banca passiva) mediante flusso telematico (CBI)
h.12,35
Qualora il Cliente inserisca nell'ordine di bonifico una data di esecuzione successiva a quella di presentazione, la
Banca seguirà l'ordine nel giorno indicato dal Cliente, verificata la completezza dei dati e la disponibilità dei fondi.
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L’offerta commerciale della Banca contempla prodotti, servizi e attività differenti che si contraddistinguono per
specifiche caratteristiche (es. i prodotti contraddistinti dal marchio Webank possono essere fruiti tramite tecniche di
comunicazione a distanza). Ne consegue che per il medesimo servizio od operazione possono essere applicate
condizioni economiche differenti in ragione, a titolo esemplificativo, delle modalità di fruizione degli stessi (es. la
possibilità di effettuare l’operazione su canale telefonico, telematico o presso le agenzie).
Prima di sottoscrivere un prodotto e/o servizio e/o attività offerti dalla Banca, il Cliente è invitato a leggere
attentamente la documentazione informativa precontrattuale resa disponibile e/o consegnata dalla Banca nonché a
verificare che ciò a cui è interessato risponda alle proprie esigenze.
Per una scelta consapevole il Cliente può effettuare una comparazione delle condizioni economiche applicate dalla
Banca per prodotti e/o servizi e/o attività analoghi facendo riferimento alla relativa documentazione informativa.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
L’importo massimo per singola operazione è indicato sul Sito Webank in parte privata.
Si premette che l’ordinante è tenuto a fornire esplicite istruzioni circa l’addebito delle spese e commissioni secondo
il seguente schema:
Spese e commissioni a carico dell’ordinante
Clausola “OUR”
Spese e commissioni a carico del beneficiario
Clausola “BEN”
Spese e commissioni Banca ordinante a carico
Clausola “SHARE”
ordinante, spese e commissioni Banca beneficiario a
carico beneficiario
In mancanza di tali precisazioni, tutte le competenze relative al bonifico saranno applicate con clausola
SHARE.
NOTA BENE: Per i bonifici in euro e nelle divise degli Stati rientranti nell'European Economic Area (E.E.A.)
si applica solo la clausola SHARE.
BONIFICI VERSO L’ESTERO (1)
Di seguito si riportano le spese e le commissioni opportunamente suddivise sulla base del canale utilizzato (canale
online o supporto cartaceo inviato tramite fax alla Banca Online).
SPESE E COMMISSIONI PER BONIFICI ESTERO DISPOSTI ONLINE
NOTA BENE: Per i bonifici verso l'estero disposti online è applicata automaticamente (non modificabile) la
clausola SHARE.
Spese bonifico (comprensive di spese pratica)
7,22 euro
Spese swift per ogni invio/spese invio
3,61 euro
Maggiorazione in Usadol
2,89 euro
Commissioni di servizio pagamenti in Euro (per mille)
1,4 per mille minimo 2,90 euro
Commissioni di servizio pagamenti in Divisa (per mille)
1,4 per mille minimo 2,90 euro
Valuta addebito giorno di esecuzione
giorno di esecuzione
Eventuali spese reclamate dalla Banca rimborsante saranno addebitate. L'importo trasferito sarà decurtato
delle spese dalla Banca ordinante.
SPESE E COMMISSIONI PER BONIFICI ESTERO DISPOSTI SU SUPPORTO CARTACEO INVIATI TRAMITE
FAX ALLA BANCA ONLINE
SPESE E COMMISSIONI BONIFICI CON CLAUSOLA “OUR” O “SHARE”
Spese bonifico (comprensive di spese pratica)
Spese swift per ogni invio/spese invio
Maggiorazione in Usadol
Commissioni di servizio pagamenti in Euro (per mille)
Commissioni di servizio pagamenti in Divisa (per mille)
Valuta addebito giorno di esecuzione
10,32 euro
5,16 euro
4,13 euro
2 per mille minimo 4,13 euro
2 per mille minimo 4,13 euro
giorno di esecuzione
SPESE E COMMISSIONI BONIFICI CON CLAUSOLA “BEN”
Spese pratica/Spese bonifico
0,00 euro
Nel caso di bonifico con clausola “OUR” oltre alle spese elencate saranno addebitate eventuali spese - non
prevedibili a priori - reclamate dalla Corrispondente Estera.
Nel caso di bonifico con clausola “SHARE” eventuali spese reclamate dalla Banca rimborsante saranno
addebitate.
L'importo trasferito sarà decurtato delle spese dalla Banca ordinante.
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ALTRE SPESE
Spese di produzione e invio Documento di Sintesi
Spese di produzione e invio Documento di Sintesi online
1,35 euro
0,00 euro
BONIFICI DALL'ESTERO (2)
SPESE E COMMISSIONI BONIFICI CON CLAUSOLA “BEN” O “SHARE”
Spese bonifico (comprensive di spese pratica)
Commissioni di servizio/commissione di intervento
Valuta di accredito operazioni in Euro
10,32 euro
2 per mille minimo 4,13 euro
0 gg lavorativi da data disponibilità
fondi c/o ns Banca o dopo
negoziazione secondo calendario
Forex
Valuta di accredito operazioni in Divisa
3 gg lavorativi dopo negoziazione
divise secondo calendario Forex
Nel caso di bonifico con clausola “BEN” saranno addebitate eventuali spese - non prevedibili a priori reclamate dalla Corrispondente Estera.
SPESE E COMMISSIONI BONIFICI CON CLAUSOLA “OUR”
Spese bonifico (comprensive di spese pratica)
Zero spese
BONIFICI A TITOLO DI RIMESSE IMMIGRATI
A seguito di convenzioni sottoscritte con banche estere l'esecuzione di bonifici a titolo di rimesse immigrati a favore
di residenti nei paesi sotto elencati saranno eseguite alle condizioni indicate, a condizione che siano rispettati i
massimali previsti per operazione e nel rispetto delle modalità di esecuzione previste dalle singole convenzioni.
Bonifici verso Ecuador
(limite mensile massimo Usd 5.000 comprensivo delle commissioni)
Spese omnicomprensive per operazione con addebito in conto
Bonifici verso Marocco
(limite massimo per rimessa Euro 3.000 comprensivo delle commissioni)
Spese omnicomprensive per operazione con addebito in conto
Bonifici verso Brasile
(limite massimo per rimessa Euro 2.000 comprensivo delle commissioni)
Spese omnicomprensive per operazione con addebito in conto
Bonifici verso Egitto
(limite massimo per rimessa Euro 3.000 comprensivo delle commissioni)
Spese omnicomprensive per operazione con addebito in conto
Bonifici verso Burkina Faso
(limite massimo per rimessa Euro 3.000 comprensivo delle commissioni)
Spese omnicomprensive per operazione con addebito in conto
Bonifici verso Sri Lanka
(limite massimo per rimessa Euro 5.000 comprensivo delle commissioni)
Spese omnicomprensive per operazione con addebito in conto
Bonifici verso Perù
(limite massimo per rimessa Us. Dol. 5.000 comprensivo delle commissioni)
Spese omnicomprensive per operazione con addebito in conto (*)
(*) Saranno inoltre addebitati il controvalore di Us.dol 5,00 per spese da
riconoscere alla corrispondente peruviana.
Bonifici verso Cina
(limite massimo per rimessa Euro 3.000 comprensivo delle commissioni)
Spese omnicomprensive per operazione con addebito in conto
6,00 euro
5,00 euro
8,00 euro
11,00 euro
7,00 euro
4,00 euro
5,00 euro
14,00 euro
CAMBIO APPLICATO IN CASO DI CONVERSIONE DELLA DIVISA
Cambio per acquisto divisa:
Quotazione di riferimento (circuito Reuters) rilevata al momento della negoziazione diminuito di uno spread di:
- massimo 0,50% per negoziazioni di Dollaro USA – Sterlina Gran Bretagna – Yen Giappone – Franco Svizzera –
Dollaro Australia – Dollaro Canada – Corona Norvegia – Corona Svezia – Corona Danimarca – Dollaro Nuova
Zelanda.
- massimo 1,50% per negoziazioni di Dollaro Hong Kong – Rand Sud Africa – Dollaro Singapore – Corona
Rep.Ceca – Fiorino Ungheria – Renminbi Cina – Zloty Polonia – Lira Turchia.
NOTA BENE: Per le restanti divise la quotazione del cambio è pattuita fra le controparti istituzionali.
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Cambio per vendita divisa:
Quotazione di riferimento (circuito Reuters) rilevata al momento della negoziazione aumentato di uno spread di:
- massimo 0,50% per negoziazioni di Dollaro USA – Sterlina Gran Bretagna – Yen Giappone – Franco Svizzera –
Dollaro Australia – Dollaro Canada – Corona Norvegia – Corona Svezia – Corona Danimarca – Dollaro Nuova
Zelanda.
- massimo 1,50% per negoziazioni di Dollaro Hong Kong – Rand Sud Africa – Dollaro Singapore – Corona Rep.
Ceca – Fiorino Ungheria – Renminbi Cina – Zloty Polonia – Lira Turchia.
NOTA BENE: Per le restanti divise la quotazione del cambio è pattuita fra le controparti istituzionali.
TASSO DI CAMBIO
La conversione di Euro in altra divisa o viceversa verrà effettuata applicando il cambio quotato nel durante al
momento della negoziazione.
Termini di esecuzione (Limitatamente ai bonifici assoggettati alla normativa comunitaria sui sistemi di
pagamento nota come "PSD" recepita dal D.Lgs. 11/2010 del 27/01/2010).
Occorre distinguere tra Bonifici in uscita e Bonifici in entrata.
(1) Bonifici verso l’estero (IN USCITA)
In base al predetto Dlgs, è previsto un termine standard di esecuzione di 1 giorno lavorativo bancario (2 giorni
lavorativi bancari per ordine cartaceo) dalla data di ricezione per far giungere i fondi sul conto della Banca del
beneficiario, salvo diversa pattuizione tra l’ordinante e l’Istituto.
Per "data di ricezione" si intende la data alla quale l’Istituto avrà a disposizione tutte le informazioni necessarie
all'esecuzione del bonifico (CVS, coordinate bancarie, ecc.) nonché la relativa copertura finanziaria.
Non verranno prese in considerazione a tal fine disposizioni prive di uno qualsiasi degli elementi necessari
all’esecuzione del bonifico.
Indennizzo /Penali
In caso di ritardo nell’esecuzione del bonifico rispetto ai termini precedentemente specificati, qualora detto ritardo
sia imputabile alla Banca dell’ordinante, quest’ultima indennizza l’ordinante corrispondendogli una somma pari
all’interesse legale pro-tempore vigente calcolato sull’importo del bonifico transfrontaliero, per il periodo compreso
tra lo scadere dei termini stessi e la data nella quale l’importo del bonifico è accreditato sul conto dell’Ente (Banca)
del beneficiario.
In caso di mancata esecuzione del bonifico, la Banca dell’ordinante rimborserà a quest’ultimo, a titolo di
provvisionale ed entro 14 giorni lavorativi dalla richiesta, l’importo del bonifico sino alla concorrenza massima di
Euro 50.000, oltre alle spese e all'interesse legale pro-tempore vigente, per il periodo ricompreso tra lo scadere dei
termini stessi e la data di effettivo accredito sul conto dell’Ente (Banca) del beneficiario.
Qualora il bonifico venga eseguito o il relativo importo restituito all’ordinante, quest’ultimo è tenuto a restituire la
somma di cui in precedenza (provvisionale) trattenendo gli interessi e le spese.
N.B. : Nel caso in cui il ritardo o la mancata esecuzione fossero imputabili all’ordinante, non sarà dovuto
alcun indennizzo.
(2) Bonifici dall’estero (IN ENTRATA)
Il Dlgs (Art. 4) prevede la messa a disposizione, da parte dell’Ente (Banca) del beneficiario, dell’importo ricevuto al
beneficiario entro lo stesso giorno lavorativo bancario in cui l’importo stesso è accreditato sul conto del medesimo
Ente, salvo diversa pattuizione.
Nel caso in cui il bonifico preveda la convenzione valutaria in una divisa diversa da quella del conto, la Banca
provvede all'accredito del conto secondo le tempistiche previste da calendario Forex per l'approvvigionamento di
valuta.
Per "messa a disposizione" deve intendersi la facoltà per il beneficiario di disporre del denaro e determina la
decorrenza dei relativi interessi.
Per garantire il rispetto dei termini temporali previsti dal D.lgs., il beneficiario è tenuto a fornire in via preventiva e
per iscritto alla propria Banca, complete disposizioni in merito alla destinazione del bonifico.
In assenza di disposizioni preventive, la Banca è tenuta a mettere a disposizione del beneficiario la somma
bonificata accreditandola, pertanto, sul conto in essere presso la dipendenza di riferimento.
Indennizzo
Qualora l’importo del bonifico non venga messo a disposizione del beneficiario nei termini sopra citati, l’Ente
(Banca) del beneficiario indennizza quest’ultimo mediante pagamento di una somma corrispondente all’interesse
legale pro-tempore vigente, calcolato sull’importo del bonifico transfrontaliero, per il periodo compreso tra lo scadere
dei termini e la data nella quale il bonifico è messo a disposizione del beneficiario.
N.B.: Nel caso in cui il ritardo fosse imputabile al beneficiario, non sarà dovuto alcun indennizzo.
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RECESSO E RECLAMI
RECESSO DAL CONTRATTO
(vedi articolo 49 - della Sezione IV – "Servizi di pagamento regolati in conto corrente" delle "Condizioni
generali di contratto del conto corrente e dei servizi associati - Servizio Webank")
L’accordo disciplinato dalla Sezione IV delle “Condizioni Generali di contratto del conto corrente e dei servizi
associati - Servizio Webank” ed i singoli servizi di pagamento richiesti sono a tempo indeterminato. Il Cliente ha
sempre la facoltà di recedere totalmente ovvero parzialmente senza penalità alcuna e senza spese di chiusura. La
Banca ha la facoltà di recedere dalla Sezione IV e dai servizi di pagamento ivi regolati, con un preavviso di almeno
due mesi comunicato per iscritto o su altro supporto durevole (es. PDF, email o, qualora disponibile, PEC).
Il termine di cui sopra non si applica nel caso in cui ricorra un’ipotesi di giusta causa, nel qual caso il recesso
comunicato dalla Banca ha efficacia immediata. Salvo diverso accordo tra le parti, saranno portate a termine le
disposizioni di pagamento che hanno avuto un principio di esecuzione. Nei casi di recesso da parte del Cliente o
della Banca le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dall’utilizzatore solo in misura proporzionale
per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, tali spese sono rimborsate in maniera
proporzionale.
TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
n. 10 giorni
Procedure di reclamo e ricorso
1. Il Cliente può presentare un reclamo all’intermediario per lettera raccomandata A/R (indirizzandola a: Ufficio
Reclami Banca Popolare di Milano – Piazza F. Meda, 4 – 20121 Milano) o per via telematica (indirizzando un
messaggio di PEC a [email protected] o di posta elettronica a [email protected]) o, infine, via fax
al numero 02 7700 2799. La Banca deve rispondere entro 30 giorni, mediante comunicazione su supporto cartaceo
o altro supporto durevole (ad es. pdf o email).
2. Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo, il Cliente può rivolgersi all' Arbitro
Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’ABF il Cliente può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it., può recarsi presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure può rivolgersi direttamente
alla Banca.
3. Il Cliente, in alternativa al ricorso all'ABF, può attivare una procedura di mediazione ai sensi del d.lgs. 28/2010.
La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma congiunta con la Banca,
innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e
societarie - ADR ( internet www.conciliatorebancario.it); Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere
all'Autorità Giudiziaria.
4. Se intende rivolgersi all'Autorità giudiziaria per una controversia relativa all'interpretazione ed
applicazione del contratto, il Cliente - ove previsto dalla legge - deve preventivamente rivolgersi all'ABF
oppure esperire la procedura di mediazione secondo quanto sopra previsto. Ai fini dell'esperimento della
procedura di mediazione, la Banca e il Cliente possono concordare, anche successivamente alla
conclusione del contratto, di rivolgersi a un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario
Finanziario o dall'ABF purchè iscritto nell'apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia
ai sensi del d.lgs. 28/2010.
5. Indipendentemente dalla presentazione di un reclamo alla Banca o dalle procedure di mediazione sopra descritte,
il Cliente, per istanze afferenti il riesame degli iter di concessione del credito, può rivolgersi alla Prefettura territoriale
competente utilizzando i moduli che potrà scaricare dai siti www.interno.it e www.tesoro.it ed inviare alla Prefettura
territoriale competente a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica.
6. Il Cliente e le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca
d'Italia, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare e di attivare la
procedura di mediazione di cui ai precedenti punti.
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LEGENDA
Paesi membri dell'Unione Europea
Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Grecia,
Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna,
Svezia, Polonia, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Rep.Ceca,
Slovacchia, Slovenia, Malta, Cipro,Romania,Bulgaria.
Liechtenstein, Islanda, Norvegia.
Paesi dell'Associazione Europea di
Libero Scambio (EFTA) membri dello
Spazio Economico Europeo (SEE)
Norvegia,Islanda, Liechtenstein, Svizzera.
Paesi E.E.A.
Quotazione di una moneta di un paese espresso in termini di un altro
Cambio
paese. L' Euro quota certo per l'incerto, cioè viene indicata la quantità
variabile di moneta estera necessaria per una quantità fissa di Euro.
Trasformazione di una divisa in altra divisa oppure di una divisa in Euro o
Negoziazione
viceversa. Viene anche utilizzata per indicare l'intervento effettuato dalle
banche per trasferire fondi acquisendo i dati della specifica causale
valutaria indicata dall'ordinamento valutario italiano ai fini statistici