IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori:
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IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori:
Decisione N. 1901 del 06 giugno 2012 IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'Italia - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore) - Prof. Avv. Emanuele Rimini Membro designato dal Bancario Finanziario Conciliatore - Prof. Avv. Alberto Monti Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato nella seduta del 24 aprile 2012, dopo aver esaminato x il ricorso e la documentazione allegata; x le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione; x la relazione istruttoria della Segreteria tecnica FATTO Nel 2007 il ricorrente - titolare di una ditta individuale - ha sottoscritto un contratto di locazione finanziaria per l’acquisto di un’automobile con l’odierna resistente. Nel 2010 ha restituito l’automobile, autorizzando la società di leasing ad imputare il ricavato della vendita a decurtazione del debito residuo. Il ricorrente riteneva che il ricavato della vendita consentisse l’estinzione totale del debito residuo derivante dal contratto. Nell’aprile 2011 il ricorrente ha ricevuto una lettera da parte di un avvocato dell’Intermediario che gli intimava il pagamento dell’importo residuo di Euro 14.585,23, oltre spese legali di Euro 2.625,34, per un totale di Euro 17.210,57, oltre interessi di mora fino al saldo. Con lettera del 28.05.2011, il ricorrente (assistito da un avvocato) ha chiesto spiegazioni circa il sollecito di pagamento, rilevando di non aver ricevuto nessuna comunicazione dall’intermediario successivamente alla consegna spontanea del veicolo. L’intermediario ha replicato evidenziando di aver già trasmesso un conteggio contenente le somme dovute dal ricorrente (che allegava alla comunicazione), decurtati gli importi derivanti dalla vendita del veicolo, probabilmente non pervenuto per un disguido postale e ha insistito nelle sue richieste. Il ricorrente ha contestato i conteggi ricevuti sostenendo, in particolare, che il valore di vendita ivi indicato (Euro 9.166,67) non corrispondeva al prezzo di vendita indicato in sede di trasferimento del veicolo (Euro 14.450,00). L’intermediario ha replicato ulteriormente allegando visura storica effettuata al PRA e una fattura dalla quale risultava un prezzo di vendita del veicolo pari a Euro 11.000,00 (Euro 9.166,67 + IVA). Con successiva comunicazione ha rilevato la mancata ricezione di una Pag. 2/4 Decisione N. 1901 del 06 giugno 2012 proposta transattiva da parte del ricorrente e si dichiarava, pertanto, “libero di procedere nelle competenti sedi giudiziali”. Con il ricorso il ricorrente ha contestato la richiesta di pagamento ricevuta dall’Intermediario, sostenendo di aver corrisposto in corso di rapporto la somma complessiva di Euro 19.484,25 (IVA inclusa) di cui Euro 16.244,25 per rate fino al 30.04.2010 ed Euro 3.240,00 a titolo di acconto, nonché di aver consegnato un veicolo che - dopo un anno dalla restituzione - avrebbe avuto ancora un valore commerciale di Euro 18.000,00. Ha rilevato, pertanto, che la vettura sarebbe stata venduta per un importo di gran lunga inferiore al suo valore commerciale all’epoca della cessione. Il ricorrente, per il tramite di un avvocato, ha sostenuto cha la richiesta di pagamento ricevuta fosse “esorbitante, ingiustificata e contraria a buona fede, oltre che agli accordi intercorsi” e ha chiesto all’Arbitro di verificare la congruità della somma richiesta dall’Intermediario, tenuto conto “delle documentate somme corrisposte in corso di rapporto, complessivamente pari a Euro 19.744,25 (rectius Euro 19.484,25)” e “dell’effettivo valore commerciale del veicolo all’epoca della restituzione, non essendo peraltro credibile (e conforme a buona fede) che un veicolo avente oggi valore commerciale pari ad € 18.000,00- circa sia stato venduto per la assai minor somma di € 11.000,00”, nonché “accertare e dichiarare le somme eventualmente dovute [dal ricorrente] al[l’odierna resistente] alla luce dei fatti sopra riassunti e dei pagamenti eseguiti”. L’Intermediario ha presentato le controdeduzioni con più di un mese di ritardo rispetto alla scadenza prevista. In punto di fatto l’Intermediario ha precisato che il ricorrente, a causa di sopravvenute difficoltà economiche, nel marzo 2009 aveva chiesto la possibilità di abbassare il canone mensile e nel luglio 2009 aveva chiesto l’estensione del contratto per ulteriori dodici mensilità, concessa dall’intermediario. Ha evidenziato che, a seguito della restituzione del veicolo, la società incaricata del ritiro aveva provveduto a far redigere una perizia sullo stato del mezzo dalla quale risultava un valore commerciale dello stesso pari a circa Euro 11.000,00, tenuto conto di una spesa complessiva di ripristino quantificata in Euro 6,490,00. Ha rilevato che il veicolo era stato venduto nel giugno 2010 per complessivi Euro 11.000,00 (iva inclusa). La resistente, dopo aver ripercorso la fase di reclamo, ha precisato che la posizione debitoria del ricorrente era in fase di valutazione per il recupero giudiziale del debito residuo e che la base di calcolo di tale debito era il conteggio fornito dal legale al ricorrente in data 7.04.2011, oltre ad interessi di mora e spese legali successive. Ha concluso chiedendo all’Arbitro di voler rigettare il ricorso, rilevando la correttezza dei conteggi e la trasparenza delle risultanze fornite al cliente. La Segreteria Tecnica ha trasmesso le controdeduzioni al ricorrente via mail il 29.02.2012. Con fax del 19.04.2012 l’avvocato del ricorrente ha riferito che in data 17.02.2012 il Tribunale di Bologna ha emesso decreto ingiuntivo nei confronti del suo assistito, notificato dall’Intermediario il 15.03.2012. Ha precisato di aver proposto rituale opposizione al decreto, rilevando “l’evidente venir meno dell’interesse a coltivare la procedura promossa avanti l’A.B.F.”. Su richiesta della Segreteria Tecnica l’avvocato ha successivamente trasmesso - con fax del 23.04.2012 - la comunicazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dal ricorrente. DIRITTO Pag. 3/4 Decisione N. 1901 del 06 giugno 2012 Il Collegio non è più chiamato a conoscere della questione all’origine del presente procedimento, dovendo prendere atto della formale rinuncia presentata dal ricorrente nei termini esposti in narrativa. Infatti, come previsto dalle Disposizioni sui Sistemi di Risoluzione Stragiudiziale delle Controversie in materia di Operazioni e Servizi Bancari e Finanziari, del 12.12.2011, Sezione VI, par. 2: “Qualora la controversia sia sottoposta dall’intermediario all’autorità giudiziaria ovvero a giudizio arbitrale nel corso del procedimento, la segreteria tecnica richiede al ricorrente di dichiarare se questi abbia comunque interesse alla prosecuzione del procedimento dinanzi all’organo decidente. Ove il ricorrente non abbia manifestato il proprio interesse in tal senso entro 30 giorni dalla richiesta, il collegio dichiara l’estinzione del procedimento. In caso contrario, il procedimento prosegue nonostante l’instaurazione del giudizio o dell’arbitrato. In caso di rinuncia al ricorso, inequivocabilmente espressa dal ricorrente (o dal suo rappresentante in possesso di specifica procura), il collegio dichiara l’estinzione del procedimento”. P.Q.M. Il Collegio dichiara l’estinzione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 4/4