COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO
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COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO
Decisione N. 4001 del 25 giugno 2014 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO Presidente (CO) LUCCHINI GUASTALLA Membro designato dalla Banca d'Italia (MI) ORLANDI Membro designato dalla Banca d'Italia (MI) RONDINONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) TINA Membro designato da rappresentativa dei clienti Associazione Relatore ORLANDI MAURO Nella seduta del 04/03/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Espone la ricorrente di avere, in data 4/6/2011, chiesto l’emissione di un buono fruttifero a favore del nipote per un valore di Euro 600. All’atto della sottoscrizione del modulo, un impiegato dell’intermediario trascriveva erroneamente il codice fiscale dell’intestatario. In data 19/06/2011 l’intermediario comunicava l’erroneità dell’indicazione, chiedendo di produrre un documento di “congrue generalità” riferito al nipote che attestasse il codice fiscale corretto. Il procuratore (nonché figlio) della ricorrente si recava al Comune-servizio anagrafe; il Comune rilasciava un certificato di notorietà con cui si dichiara il codice fiscale corretto del nipote. L’intermediario non accettava il documento, insistendo per ottenere il documento di “congrue generalità”. In data 2/7/2012 il procuratore si recava presso servizio anagrafe, che escludeva la necessità del documento di “congrue generalità”, documento che è rilasciato in casi differenti. In data 31/08/2012 il procuratore inoltrava reclamo all’intermediario senza però ottenere risposta nel merito. Replica l’intermediario che la ricorrente, all’atto della sottoscrizione del modulo di richiesta, ha indicato un errato luogo di nascita del minore intestatario. A causa di tal errore, l’intermediario ricavava un codice fiscale errato. In data 19/06/2012, l’intermediario Arbitro Bancario Finanziario – www.arbitrobancariofinanziario.it Pag. 2/4 Decisione N. 4001 del 25 giugno 2014 chiedeva al procuratore della ricorrente di presentare un certificato di “congrue generalità” al fine di attestare la coincidenza tra il soggetto che risulta intestatario dal modulo (con errato codice fiscale) e il soggetto cui la ricorrente effettivamente intendeva intestare il buono. Attraverso tale documento è, infatti, possibile escludere l’esistenza di omonimie con eventuali altri soggetti aventi i dati anagrafici forniti erroneamente in sede di sottoscrizione. Il procuratore della ricorrente fornisce all’intermediario una dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà in cui si precisa il codice fiscale corretto del minore intestatario. L’intermediario considera tale documentazione non esaustiva poiché si caratterizza “esclusivamente per la certezza della firma apposta innanzi a funzionario incaricato e non certo per il merito delle asserzioni in essa contenute”. L’intermediario rileva che il Buono Fruttifero in questione è un prodotto bancario intestato esclusivamente al terzo minorenne e non rimborsabile prima del compimento del 18° anno di età da parte dello stesso intestatario (salvo solo l’ipotesi di un provvedimento del giudice titolare). L’intermediario sottolinea altresì che la ricorrente ha sottoscritto specifica dichiarazione di veridicità ed esattezza dei dati riportati nel modulo e ribadisce la necessità che venga fornito un documento avente valore legale che attesti la corretta identità del minore. Quanto alla richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla ricorrente, non è fornita alcuna prova. La ricorrente chiede al Collegio di ordinare all’intermediario il pagamento della somma di 600 Euro, versata all’atto di richiesta del buono, e degli interessi su tale somma. E’ altresì richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale subito, stimato in Euro 100. L’intermediario insiste per il rigetto. DIRITTO Osserva il Collegio come la controversia si restringa alla valutazione della condotta della Banca e segnatamente alla diligenza nella redazione del modulo per l’indicazione e alla richiesta di documenti che accertino ufficialmente l’identità dell’intestatario del titolo. Ora, giova riflettere trattarsi di Buono Fruttifero intestato ad un terzo minorenne e non rimborsabile prima del compimento del 18° anno di età da parte dello stesso intestatario (salvo solo l’ipotesi di un provvedimento del giudice tutelare) sicché la domanda di rimborso risulta obiettivamente preclusa. Non sembra peraltro che possa imputarsi alla Banca una colpa tale da determinare risarcimento del danno, tanto più che la ricorrente ha sottoscritto specifica dichiarazione di veridicità ed esattezza dei dati riportati nel modulo, sicché essa stessa aveva ed ha l’onere di verificare con attenzione l’esatta compilazione. Sotto altra luce, il danno non patrimoniale non può essere ritenuto in re ipsa per il solo fatto dell’accertamento della violazione di una regola di condotta stabilita dal contratto; e pure sotto questo profilo la parte ricorrente non ha fornito elementi a supporto dell’esistenza e dell’ammontare del danno che allega di aver subito (cfr., fra le altre, ABF, Coll. Milano, n. 589/2010; n. 1319/2010; n. 1591/12). La Suprema Corte (sentt. nn. 26972-26975 dell’11.11.2008), insegna che, ai sensi dell’art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale è connotato dal principio di tipicità, per cui è risarcibile – oltre che nei casi espressamente previsti dalla Arbitro Bancario Finanziario – www.arbitrobancariofinanziario.it Pag. 3/4 Decisione N. 4001 del 25 giugno 2014 legge – nelle sole ipotesi di lesione dei diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, in virtù del principio di tutela minima risarcitoria che li assiste. In ogni caso, osservano i giudici di legittimità, quale requisito ulteriore per accedere al risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona, la lesione dei diritti costituzionali inviolabili deve avere i caratteri della gravità. Sulla scorta di tali principi, nel caso in esame manca ogni prova del danno lamentato, dovendo escludersi che possa aderirsi alla teoria del c.d. “danno non patrimoniale in re ipsa”, automaticamente desunto dalla violazione di una regola di condotta contrattualmente stabilita (v. Collegio di Napoli, decisione n. 2210/2011). Né appaiono configurabili un’ingiustizia costituzionalmente qualificata, né una lesione connotata dal requisito della gravità necessario per accedere al risarcimento (in questo senso cfr. Collegio di Napoli, decisioni n. 679/2011 e n. 2080/2012). Ad ogni modo, il Collegio invita la Banca a rettificare l’intestazione secondo i dati corretti dell’intestatario, senza pretendere dal cliente documenti non forniti dagli uffici pubblici. P. Q. M. Il Collegio non accoglie il ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Arbitro Bancario Finanziario – www.arbitrobancariofinanziario.it Pag. 4/4