COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) MARINARI

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COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) MARINARI
Decisione N. 3834 del 14 maggio 2015
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) MARINARI
Presidente
(NA) CONTE
Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAIMERI
Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROCCO DI TORREPADULA
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(NA) GUIZZI
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore ROCCO DI TORREPADULA NICOLA
Nella seduta del 21/04/2015 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Con atto del 3.12.2014, la ricorrente ha dichiarato di essere proprietaria di un albergo. Nel
corso della propria attività avrebbe stipulato, tra l’altro, un rapporto per il pagamento a
mezzo carta di credito ed uno di servizio di prenotazione alberghiera con un noto portale
internet. Proprio attraverso questo portale, in data 31.3.2014 avrebbe ricevuto una
prenotazione di una stanza per i giorni dal 21 al 24.6.2014. In tale occasione, però, il
cliente non si sarebbe presentato in albergo, senza avvisare preventivamente, né
disdettare la prenotazione. La ricorrente, così, avrebbe incassato, tramite POS, l’importo di
€ 750,00 corrispondente al costo delle tre notti prenotate. Sarebbe accaduto, poi, che il
gestore della carta, su sollecitazioni del titolare della stessa, avrebbe stornato l’accredito
del citato importo. Il che, a dire della ricorrente, sarebbe un fatto illegittimo.
In virtù di ciò ha chiesto l’accertamento del suo presunto diritto al riaccredito dell’importo di
€ 750,00.
Con controdeduzioni del 14.1.2014 l’intermediario ha ricostruito in modo diverso
l’andamento degli eventi, confermando la legittimità del proprio operato.
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Decisione N. 3834 del 14 maggio 2015
Con atto del 6.3.2015 il difensore della ricorrente ha replicato alle risposte
dell’intermediario, insistendo nelle originarie richieste, pur se ha chiesto, in subordine,
almeno il riaccredito parziale.
DIRITTO
Va osservato in via preliminare che non vi è concordia tra le parti nella ricostruzione degli
eventi.
Dalla documentazione esibita risulta come effettivamente in data 31.3.2014 sia stata
effettuata una prenotazione alberghiera attraverso un sito on line. In particolare, l’ospite ha
prenotato una stanza, presso l’albergo gestito dalla ricorrente, per tre notti dal 21 al 24
giugno 2014. Tale prenotazione è stata accompagnata dall’inserimento dei dati della carta
di credito.
Sempre rimanendo alla documentazione, risulta che la ricorrente in data 22.6.2014 ha
incassato l’importo di € 750,00 (corrispondente al costo delle tre notti prenotate), perché, a
suo dire, il cliente non si sarebbe presentato, né avrebbe disdetto al prenotazione, e,
quindi, ha ritenuto corretto addebitare a quest’ultimo l’intero corrispettivo delle tre notti.
Il titolare della carta, una volta ricevuto l’addebito, ha sollevato all’intermediario una
motivata opposizione all’operazione effettuata dall’esercente.
A fronte di questa contestazione, l’intermediario ha richiesto alla ricorrente, in data
18.7.2014, una serie di documenti per poter effettuare la verifica dell’operazione.
Tale richiesta, tuttavia, è stata inviata, inserendo come destinatario il nome dell’albergo (e
non quello della ricorrente, che ha un nome diverso), ma all’indirizzo esatto.
La ricorrente si è lamentata del fatto che, pur avendo ricevuto la richiesta, non avrebbe
aperto la busta, perché sarebbe stata indotta in errore per non essere la destinataria della
lettera, in quanto, come detto, ha un nome diverso da quello dell’albergo.
La lamentela risulta, però, infondata, sia perché non vi è dubbio che la busta è giunta
presso l’albergo, che non l’ha rifiutata, sia perché è la stessa ricorrente che ha dichiarato
(in origine) di non aver dato riscontro alla richiesta (non perché non ha aperto la busta ma)
perché non vi era in quel periodo l’addetto che si occupa di sbrigare questi adempimenti
(cfr. comunicazione del 8.9.2014).
Sta di fatto che la resistente, in assenza della documentazione richiesta, ha riaddebitato
l’importo alla società ricorrente. Tale riaddebito è stato confermato con successiva nota
del 10.9.2014.
È utile osservare che sulla base dei rapporti contrattuali in essere la ricorrente è tenuta a
fornire all’intermediario la ricevuta della transazione entro 7 giorni dalla richiesta da parte
di quest’ultimo (cfr. art. 3 delle “Condizioni generali di adesione per l’esercente”).
Va sottolineato, pure, che per le procedure di questo tipo, definite procedure no show, è
previsto all’art. 4 dei servizi distintivi per alberghi che l’albergatore possa addebitare ai
clienti, che non si presentano senza dare preavviso, l’importo corrispondente al costo di
una sola notte.
In modo tardivo, in data 8.9.2014, la ricorrente ha dato riscontro all’intermediario, inviando
alcuni documenti e ribadendo che la procedura no show sarebbe stata posta in essere
perché l’ospite non si sarebbe presentato in albergo e non avrebbe rispettato le regole di
cancellazione.
In realtà dalla documentazione esibita dall’intermediario risulta tutt’altro. E cioè che il
cliente sarebbe arrivato regolarmente in albergo il giorno 21.6.2014, ma, per vari motivi di
contrasto con l’albergatore, non avrebbe ivi dimorato. Di conseguenza, quando ha ricevuto
l’addebito dell’importo si è opposto all’operazione di addebito.
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Su queste basi è bene precisare un punto. Non vi è dubbio che sulla questione si
intersecano vari rapporti negoziali: quello tra l’esercente (la ricorrente) e l’emittente della
carta (il resistente), quello tra quest’ultimo ed il titolare della carta di credito (l’ospite),
quello tra l’esercente ed il soggetto gestore del sito on line di prenotazioni, e quello tra
l’esercente ed il titolare della carta. E’ altresì indubbio che questi rapporti si influenzino
reciprocamente. In particolare, è pacifico che il conflitto tra il titolare della carta e
l’esercente si rifletta sul rapporto tra l’emittente della carta e l’esercente (ABF – Collegio di
Milano, 23.11.2012, n. 3899).
Va tenuto presente, però, che la questione oggetto di esame in questa sede è unicamente
quella che coinvolge il rapporto tra l’esercente e l’emittente la carta. Essa s’incentra nel
quesito se quest’ultimo si sia comportato correttamente e se abbia rispettato pienamente
gli obblighi contrattuali previsti a suo carico. In altri termini, non viene qui in luce chi abbia
ragione in assoluto tra l’albergatore (ricorrente) e l’ospite, ma solo se l’intermediario, in
presenza di questo conflitto, abbia tenuto un giusto atteggiamento.
In merito, va sottolineato, come il comportamento dell’intermediario appaia correttamente
incanalato secondo un giusto equilibrio tra le posizioni delle parti e come sia stata tenuta
presente, in concreto, la posizione della ricorrente.
In particolare sono state richieste a quest’ultima, più volte, informazioni e documenti al fine
di valutare la situazione e, comunque, tutelare le ragioni della stessa ricorrente.
D’altro canto, alcuni elementi, quali il fatto che la documentazione non sia stata fornita
tutta, che sia stata trasmessa con ingiustificato ritardo e, comunque, dichiarando eventi
facilmente smentibili, non hanno permesso all’intermediario di ribattere alle lagnanze del
cliente.
Lo stesso atteggiamento processuale della ricorrente, che solo in sede di controreplica ha
ridotto la propria pretesa a quanto contrattualmente previsto per la procedura no show
(addebito di una sola notte e non di tre) è sintomatico al riguardo.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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