Decisione N. 159 del 13 gennaio 2014
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Decisione N. 159 del 13 gennaio 2014
Decisione N. 159 del 13 gennaio 2014 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO Presidente (MI) ORLANDI Membro designato dalla Banca d'Italia (MI) CERINI Membro designato dalla Banca d'Italia (MI) RONDINONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) TINA Membro designato da rappresentativa dei clienti Associazione Relatore (MI) CERINI Nella seduta del 10/12/2013 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO La controversia attiene all’utilizzo fraudolento di una carta di credito. In particolare, risulta che in data 7.11.2012 il ricorrente abbia disconosciuto tre operazioni per un ammontare totale di €1.178,96 effettuate il 4.11.2012 con l’utilizzo di quello che lo stesso ricorrente ha definito un ”utilizzo di un esemplare clonato della >propria@ carta di credito”, chiedendo alla banca la refusione della somma. Prescindendo dalla qualificazione dell’evento proposta dal ricorrente, risulta dai fatti esposti che tutte le operazioni disconosciute sono transitate su un sito internet (“oplata.w1.ru”) del tutto sconosciuto al ricorrente stesso e facente capo a società presente nella città di Mosca in Russia, Paese che il ricorrente dichiara non aver mai visitato o frequentato. Il ricorrente, con proprie dichiarazioni e nella stessa denuncia presentata alla P.G. in relazione agli eventi di cui si discute, ha precisato che, mentre si trovava allo stadio di Bologna per assistere ad una partita, è stato informato delle operazioni fraudolente mediante tre sms dell’intermediario, ricevuti rispettivamente alle 15.05, 15.07 e 15.09, “con i quali gli veniva comunicato che … soggetti ignoti, verosimilmente utilizzando un esemplare clonato della carta di credito …stavano effettuando operazioni di pagamento sul suo conto corrente”. Non appena ricevuti gli sms, ed avvedendosi immediatamente Pag. 2/4 Decisione N. 159 del 13 gennaio 2014 della illegittimità delle operazioni segnalate, egli “provvedeva tempestivamente al blocco della carta di credito contattando il numero verde” e, dopo tre ore dai fatti esposti, sporgeva denuncia contro ignoti alla Questura di Bologna. Egli provvedeva, altresì, a formulare la richiesta di rimborso all’intermediario in relazione alle tre operazioni fraudolente poste in essere a suo danno. Con comunicazione del 13.11.2012, la banca oggi resistente comunicava il diniego delle domande formulate, “affermando che l’indebito prelievo dal suo conto corrente sarebbe avvenuto per responsabilità di quest’ultimo” in quanto “dalle …evidenze risulta che le …transazioni sono state effettuate su siti internet certificati Securcode con la digitazione del relativo PIN richiesto in fase di acquisti on line con carta di credito … e non contenuto nella stessa”. Non soddisfatto della risposta ricevuta dalla banca, l’attuale ricorrente inviava, in data 14.12.2012 e nuovamente 27.12.2012, formale reclamo alla sede centrale della banca, alla filiale di riferimento, nonché all’Ufficio Customer Satisfaction & Claims Italy. Precisava altresì di essere unico titolare e possessore della carta di credito, di aver sempre custodito i codici della carta di credito separatamente da quest’ultima, in modo diligente e senza aver mai condiviso, comunicato o in altro modo reso visibile a qualsivoglia soggetto terzo il contenuto di tale codice. L’intermediario ha pertanto respinto le richieste, cosicché il cliente ha presentato domanda all’ABF affinché questo condanni la banca al rimborso del controvalore delle operazioni contestate, pari a € 1.178,96. L’intermediario, con proprie controdeduzioni ed a sostegno della propria posizione, ha indicato che le operazioni citate “sono state effettuate con l’ausilio del servizio ‘Securcode’ a cui il ricorrente si è registrato, ottenendo il relativo account, per effettuare le operazioni con la carta di credito” e che il ricorrente era “perfettamente a conoscenza delle modalità di funzionamento del servizio e che … lo stesso effettuava alcune operazioni utilizzando il predetto servizio”. La resistente riferisce che il servizio ‘Securcode’ è volto ad aumentare sicurezza delle transazioni effettuate on line ottenendo la registrazione di due elementi di sicurezza: una password da utilizzare per effettuare transazioni on line sui siti certificati ‘Securcode’ e un messaggio personale che apparirà su ogni schermata di richiesta di inserimento della password al fine di confermare la legittima provenienza. Ha richiamato gli obblighi di custodia e buon uso della carta previsti dall’art. 3 e dall’art. 5 delle condizioni Generali di contratto della carta precisando che il “ricorrente non fornisce …alcun elemento concreto atto ad identificare la natura fraudolente delle operazioni, né riferisce di aver adottato opportune precauzioni, quali ad esempio l’installazione di un programma antivirus sul proprio PC che possa in qualche modo rappresentare un elemento a riprova della cura della propria postazione d’accesso on line”. Alla luce di ciò, l’intermediario resistente chiede che la domanda formulata in ricorso sia respinta. DIRITTO Dall’esame della documentazione emerge come la problematica giuridica sottesa alla controversia sia inequivocabilmente riconducibile all’utilizzo fraudolento on-line di una carta di credito emessa dall’intermediario oggi resistente. Alla luce di tale qualificazione, ed in virtù della collocazione temporale dei fatti esposti, il Collegio ricorda innanzitutto che le operazioni contestate dalla ricorrente in quanto ritenute fraudolente sono successive all’entrata in vigore del D. Lgs. 11/2010 (1° marzo 2010) di recepimento della PSD (Direttiva 2007/64/CE). Pag. 3/4 Decisione N. 159 del 13 gennaio 2014 Il menzionato decreto, in particolare, introduce una ripartizione del rischio connesso all’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento tale da fare ricadere sull’intermediario il rischio stesso, a meno che non risulti una colpa grave dell’utilizzatore-cliente, sul quale resta comunque una partecipazione al rischio nella misura di Euro 150,00 (c.d. franchigia), da applicarsi salvo diversa pattuizione contrattuale migliorativa per il cliente stesso. In virtù di ciò, il Collegio richiama, pertanto, il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di utilizzo fraudolento ovvero furto di strumenti elettronici di pagamento. In base a tale orientamento, a nulla rileva la generica affermazione che la cliente non abbia dimostrato di avere osservato gli obblighi contrattuali assunti relativamente all’esclusivo utilizzo della carta e alla corretta custodia dei propri codici identificativi, ovvero la generica affermazione di avere utilizzato, in quanto intermediario, validi strumenti di sicurezza per la tutela della clientela e la prevenzione delle frodi. Alla luce di ciò, considerato che in base a tale indirizzo nel caso di specie è applicabile la franchigia di € 150,00, il Collegio ritiene che le richieste del ricorrente debbano essere accolte parzialmente, con conseguente diritto dello stesso a vedersi rimborsata la somma di Euro 1.028,96. PER QUESTI MOTIVI Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.028,96. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 4/4