IL COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori:

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IL COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori:
Decisione N. 891 del 23 marzo 2012
IL COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
- Prof. Avv. Enrico Quadri................................ Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta ……………........ membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- Avv. Giuseppe Leonardo Carriero ................ membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Gennaro Rotondo ………...................... membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione ……......................... membro designato dal C.N.C.U.
Nella seduta del 28.02.2012, dopo aver esaminato:
il ricorso e la documentazione allegata;
x
le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
x
la relazione istruttoria della Segreteria tecnica
FATTO
Con nota del 3.5.2011 la ricorrente chiedeva – per il tramite di un rappresentante volontario –
di ottenere, “ai sensi della legge 154/92 (legge sulla trasparenza bancaria)”, la
documentazione relativa al rapporto bancario corrente con il convenuto. “In ossequio al
dovere di trasparenza e di informazione”, domandava altresì che le venissero forniti i “dovuti
chiarimenti in merito alla segnalazione … presso la CRIF”, con particolare riferimento alla data
di tale iscrizione.
Con riscontro del 21.6.2011, l’intermediario provvedeva a trasmettere copia del contratto di
conto corrente intrattenuto e dell’apertura di credito “per elasticità di cassa”. Rappresentava
altresì che la cliente godeva di un “prestito personale di originari euro 20.258,00 attualmente
con debito residuo di Euro 3.079.,60”, specificando nella mancata costituzione dei fondi
necessari al rimborso di tale finanziamento la ragione dell’ “automatica segnalazione in
Centrale Rischi Finanziaria a far data dal 12 dicembre 2009 fino alla data del 5 marzo 2010”.
Con ricorso del 7.11.2011, la ricorrente ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento
dei “danni patrimoniali per illegittima segnalazione nella Centrale Rischi”, quantificati in €
80.000; dei “danni non patrimoniali”, nella misura di € 20.000; dei “danni per inadempimento
dell’obbligo di consegna della documentazione di trasparenza richiesta e dell’obbligo di
comunicare preventivamente al cliente la sua iscrizione nella banca dati” per una somma pari
a € 50.000; alle “spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori
antistatari”.
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Pur lamentando la violazione da parte del convenuto dell’obbligo di preavviso dell’imminente
segnalazione in CRIF, ha poi richiamato - e prodotto agli atti - un preavviso di iscrizione
ricevuto in data 5.3.2010. Ciò nell’intento di evidenziare la tempestività con la quale, ricevuto
l’invito a regolarizzare la sua posizione, aveva provveduto ad effettuare “puntualmente il
pagamento della rata di finanziamento”. Tra l’altro, ha pure affermato che la necessità di
procedere alla regolarizzazione della sua esposizione debitoria fosse, in realtà, ascrivibile a un
“mero disguido” dell’intermediario e non a “uno stato di insolvenza della correntista”.
In relazione ai danni patrimoniali subiti in ragione della “persistente iscrizione nella Centrale
Rischi”, la ricorrente ha riferito, in generale, dell’impossibilità “di svolgere l’attività economica
di gestione del bed and breakfast”, di cui la stessa è titolare, e, più specificamente, della
revoca di un fido concesso da altro intermediario (€ 5.000), della mancata conclusione, nel
mese di ottobre 2010, di un’ operazione per surroga di mutuo, nonché del diniego alla
concessione di un prestito personale (€ 30.000), questi ultimi da parte di un medesimo istituto
di credito.
In merito al pregiudizio non patrimoniale, ha richiamato un arresto giurisprudenziale per
evidenziare come “l’illegittima ed erronea segnalazione […], conferendo pubblicità alla notizia
di una pretesa posizione di insolvenza del debitore, [sia] fonte di discredito per colui che la
subisce”.
Il resistente ha replicato, chiarendo di aver trasmesso “tutta la documentazione” richiesta con
la nota del 3.5.2011.
Con riferimento alla segnalazione in SIC della cliente, ha ribadito la morosità di quest’ultima,
rappresentando di aver provveduto all’invio delle previste comunicazioni preventive per ogni
rata di rimborso rimasta insoluta. Di tale segnalazione ha altresì sottolineato la legittimità in
ragione dell’informativa sul trattamento dei dati a suo tempo rilasciata. Concludendo sul punto,
ha dichiarato che, essendo le segnalazioni “comunque dovute”, non è ad esse che può
essere ascritta “colpevolmente … la causa di quanto poi revocato o non accolto da altri
istituti”.
Rappresentando infine che “le richieste di rimborso presentate dalla ricorrente superano
l’importo massimo delle controversie da sottoporre all’ABF”, ha chiesto al Collegio di
respingere il ricorso “in quanto le more erano comunque effettive”.
La Segreteria ha trasmesso al rappresentante volontario della ricorrente le controdeduzioni
dell’intermediario.
DIRITTO
In linea di principio, il Collegio non ritiene, in base alla stessa prospettazione della ricorrente
(non immune da equivocità, per il vero), che siano ammissibili a giudizio pretese non
riconducibili alla sua affermata qualità di consumatore, dal momento che s’impone al cliente –
onde consentire l’accesso al merito della pretesa- che egli faccia valere situazioni giuridiche
soggettive coerenti con lo statuto personale speso, diversamente da quanto accade qui, nella
fattispecie, in cui si postula per un consumatore la reintegrazione del danno subito (anche)
nell’esercizio di attività d’impresa.
Né è consentito avanti l’Arbitro far valere in nome proprio diritti altrui, come invece pretende la
ricorrente invocando l’attribuzione di diritti al relativo rappresentante volontario che l’assiste:
con ogni evidenza la norma sulla distrazione delle spese (art. 93 c.p.c.) è infatti inapplicabile
nella disciplina del presente giudizio.
Tanto premesso, il Collegio stima che la ricorrente sia in torto nell’affermare l’ illegittimità del
censimento già per la ragione del difettoso avvertimento circa l’imminente iscrizione in SIC,
essendo agli atti stata offerta almeno una prova campionaria dell’assolvimento del debito
informativo da parte dell’intermediario e mancando comunque l’allegazione univoca che altra
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forma o diversi tempi di tale comunicazione avrebbero (più probabilmente che non) impedito
l’iscrizione pregiudizievole; iscrizione non altrimenti eludibile in presenza della rilevata mora
debendi di cui si discute qui, la quale trova adeguata giustificazione nelle puntuali e non
superate allegazioni dell’intermediario.
Perciò, dato atto anche della sopravvenuta offerta in comunicazione dei documenti già fatti
oggetto di generica pretesa alla consegna, nessuna delle domande esaminabili al fondo può
trovare accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
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