IL COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori:
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IL COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori:
Decisione N. 891 del 23 marzo 2012 IL COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: - Prof. Avv. Enrico Quadri................................ Presidente - Prof. Avv. Ferruccio Auletta ……………........ membro designato dalla Banca d'Italia (estensore) - Avv. Giuseppe Leonardo Carriero ................ membro designato dalla Banca d'Italia - Prof. Gennaro Rotondo ………...................... membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario - Avv. Roberto Manzione ……......................... membro designato dal C.N.C.U. Nella seduta del 28.02.2012, dopo aver esaminato: il ricorso e la documentazione allegata; x le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione; x la relazione istruttoria della Segreteria tecnica FATTO Con nota del 3.5.2011 la ricorrente chiedeva – per il tramite di un rappresentante volontario – di ottenere, “ai sensi della legge 154/92 (legge sulla trasparenza bancaria)”, la documentazione relativa al rapporto bancario corrente con il convenuto. “In ossequio al dovere di trasparenza e di informazione”, domandava altresì che le venissero forniti i “dovuti chiarimenti in merito alla segnalazione … presso la CRIF”, con particolare riferimento alla data di tale iscrizione. Con riscontro del 21.6.2011, l’intermediario provvedeva a trasmettere copia del contratto di conto corrente intrattenuto e dell’apertura di credito “per elasticità di cassa”. Rappresentava altresì che la cliente godeva di un “prestito personale di originari euro 20.258,00 attualmente con debito residuo di Euro 3.079.,60”, specificando nella mancata costituzione dei fondi necessari al rimborso di tale finanziamento la ragione dell’ “automatica segnalazione in Centrale Rischi Finanziaria a far data dal 12 dicembre 2009 fino alla data del 5 marzo 2010”. Con ricorso del 7.11.2011, la ricorrente ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei “danni patrimoniali per illegittima segnalazione nella Centrale Rischi”, quantificati in € 80.000; dei “danni non patrimoniali”, nella misura di € 20.000; dei “danni per inadempimento dell’obbligo di consegna della documentazione di trasparenza richiesta e dell’obbligo di comunicare preventivamente al cliente la sua iscrizione nella banca dati” per una somma pari a € 50.000; alle “spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari”. Pag. 2/4 Decisione N. 891 del 23 marzo 2012 Pur lamentando la violazione da parte del convenuto dell’obbligo di preavviso dell’imminente segnalazione in CRIF, ha poi richiamato - e prodotto agli atti - un preavviso di iscrizione ricevuto in data 5.3.2010. Ciò nell’intento di evidenziare la tempestività con la quale, ricevuto l’invito a regolarizzare la sua posizione, aveva provveduto ad effettuare “puntualmente il pagamento della rata di finanziamento”. Tra l’altro, ha pure affermato che la necessità di procedere alla regolarizzazione della sua esposizione debitoria fosse, in realtà, ascrivibile a un “mero disguido” dell’intermediario e non a “uno stato di insolvenza della correntista”. In relazione ai danni patrimoniali subiti in ragione della “persistente iscrizione nella Centrale Rischi”, la ricorrente ha riferito, in generale, dell’impossibilità “di svolgere l’attività economica di gestione del bed and breakfast”, di cui la stessa è titolare, e, più specificamente, della revoca di un fido concesso da altro intermediario (€ 5.000), della mancata conclusione, nel mese di ottobre 2010, di un’ operazione per surroga di mutuo, nonché del diniego alla concessione di un prestito personale (€ 30.000), questi ultimi da parte di un medesimo istituto di credito. In merito al pregiudizio non patrimoniale, ha richiamato un arresto giurisprudenziale per evidenziare come “l’illegittima ed erronea segnalazione […], conferendo pubblicità alla notizia di una pretesa posizione di insolvenza del debitore, [sia] fonte di discredito per colui che la subisce”. Il resistente ha replicato, chiarendo di aver trasmesso “tutta la documentazione” richiesta con la nota del 3.5.2011. Con riferimento alla segnalazione in SIC della cliente, ha ribadito la morosità di quest’ultima, rappresentando di aver provveduto all’invio delle previste comunicazioni preventive per ogni rata di rimborso rimasta insoluta. Di tale segnalazione ha altresì sottolineato la legittimità in ragione dell’informativa sul trattamento dei dati a suo tempo rilasciata. Concludendo sul punto, ha dichiarato che, essendo le segnalazioni “comunque dovute”, non è ad esse che può essere ascritta “colpevolmente … la causa di quanto poi revocato o non accolto da altri istituti”. Rappresentando infine che “le richieste di rimborso presentate dalla ricorrente superano l’importo massimo delle controversie da sottoporre all’ABF”, ha chiesto al Collegio di respingere il ricorso “in quanto le more erano comunque effettive”. La Segreteria ha trasmesso al rappresentante volontario della ricorrente le controdeduzioni dell’intermediario. DIRITTO In linea di principio, il Collegio non ritiene, in base alla stessa prospettazione della ricorrente (non immune da equivocità, per il vero), che siano ammissibili a giudizio pretese non riconducibili alla sua affermata qualità di consumatore, dal momento che s’impone al cliente – onde consentire l’accesso al merito della pretesa- che egli faccia valere situazioni giuridiche soggettive coerenti con lo statuto personale speso, diversamente da quanto accade qui, nella fattispecie, in cui si postula per un consumatore la reintegrazione del danno subito (anche) nell’esercizio di attività d’impresa. Né è consentito avanti l’Arbitro far valere in nome proprio diritti altrui, come invece pretende la ricorrente invocando l’attribuzione di diritti al relativo rappresentante volontario che l’assiste: con ogni evidenza la norma sulla distrazione delle spese (art. 93 c.p.c.) è infatti inapplicabile nella disciplina del presente giudizio. Tanto premesso, il Collegio stima che la ricorrente sia in torto nell’affermare l’ illegittimità del censimento già per la ragione del difettoso avvertimento circa l’imminente iscrizione in SIC, essendo agli atti stata offerta almeno una prova campionaria dell’assolvimento del debito informativo da parte dell’intermediario e mancando comunque l’allegazione univoca che altra Pag. 3/4 Decisione N. 891 del 23 marzo 2012 forma o diversi tempi di tale comunicazione avrebbero (più probabilmente che non) impedito l’iscrizione pregiudizievole; iscrizione non altrimenti eludibile in presenza della rilevata mora debendi di cui si discute qui, la quale trova adeguata giustificazione nelle puntuali e non superate allegazioni dell’intermediario. Perciò, dato atto anche della sopravvenuta offerta in comunicazione dei documenti già fatti oggetto di generica pretesa alla consegna, nessuna delle domande esaminabili al fondo può trovare accoglimento. P.Q.M. Il Collegio non accoglie il ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 4/4