Decisione N. 3008 del 01 aprile 2016
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Decisione N. 3008 del 01 aprile 2016
Decisione N. 3008 del 01 aprile 2016 COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) CARRIERO Presidente (NA) BLANDINI Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) GIUSTI Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) ROSAPEPE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (NA) BARENGHI Membro designato da rappresentativa dei clienti Associazione Relatore BLANDINI ANTONIO Nella seduta del 26/01/2016 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Il ricorrente afferma di aver sporto reclamo nei confronti dell’intermediario, odierno convenuto, per avere quest’ultimo trasmesso un estratto conto storico inerente alla carta di credito n. XXXX, senza “inviare contestualmente il dettaglio degli esercenti presso i quali erano state eseguite le transazioni o gli sportelli dei prelievi”. Nel contempo, dichiarava di non “ricordare” di avere sottoscritto alcun contratto relativo alla carta di credito. Deduceva perciò la nullità dello stesso e delle relative condizioni economiche, giusta disposizioni vigenti. Dichiara essere stato insoddisfacente l’esito ottenuto dalla riferita nota. Infatti, l’intermediario, nonostante l’esplicita richiesta in tal senso avanzata, ha omesso la trasmissione del richiesto rendiconto, impedendo così il controllo, “secondo criteri di trasparenza, dell’esattezza del saldo estintivo della carta, non sussistendo prova del corretto invio degli estratti conto mensili, che infatti si contesta”. In particolare, il ricorrente mostra di associare a tale omissione l’impossibilità di svolgere un “esatto controllo sulla misura della riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato”. Pag. 2/5 Decisione N. 3008 del 01 aprile 2016 Ribadisce, quindi, la nullità del contratto de quo per mancanza della forma scritta, poiché la circostanza della concessione di un fido revolving in occasione della sottoscrizione di un prestito finalizzato non vale a sanare la mancanza della forma scritta, mancanza che comporta la nullità del contratto e delle condizioni economiche del rapporto. Il ricorrente chiede che “sia ritenuto e accertato il proprio diritto alla consegna del rendiconto storico e del dettaglio del conteggio estintivo della carta di credito n. XXXX, con il dettaglio degli esercenti presso i quali erano state eseguite le transazioni o gli sportelli dei prelievi, nonché che sia dichiarata la nullità della carta di credito n. XXXX, …. con onere del sig. (omissis) di restituzione ….. soltanto dell’importo effettivamente utilizzato, senza ulteriori oneri e/o spese”. Il convenuto precisa innanzi tutto che parte attrice, in data 8 luglio 2008, sottoscriveva una richiesta di finanziamento per acquisto di beni/servizi e/o emissione di carta di credito. In ragione di tale contratto, e a seguito delle istruttorie di rito, veniva liquidato un finanziamento da € 417,00, da restituirsi in n. 12 rate, e veniva concessa la carta di credito qui controversa. “La menzionata carta di credito è stata attivata dall’odierno ricorrente in data 17 agosto 2009, con un fido iniziale di € 1.000,00, aumentato, il 16 agosto del 2010, a € 2.000,00, a seguito di esplicita richiesta (telefonica)” da parte dello stesso, il quale, peraltro, “ribadiva ancora e confermava”, a settembre 2011, “la sua volontà di utilizzare la linea di credito a lui intestata chiedendo l’attivazione della nuova tessera inviata … alla scadenza della precedente”. Evidenzia, inoltre, che il cliente in più occasioni domandava, con esito tuttavia negativo, l’aumento del fido concesso (28 gennaio 2011, il 27 luglio 2011 e l’11 dicembre 2012). Afferma quindi che, a seguito dell’attivazione e dell’utilizzo della menzionata linea di credito, e, a partire da settembre 2009, egli ha ricevuto, “all’indirizzo indicato anche nel ricorso”, gli estratti conto mensili riportanti la specifica degli acquisti effettuati. “Salvo disguidi non risulta mai essere pervenuta [al convenuto] alcuna contestazione in merito”. Rende noto che, da gennaio 2014, il cliente ha sospeso i rimborsi mensili, tanto che la relativa posizione è stata affidata per il recupero del credito. Conclude in punto di fatto, svolgendo ampi cenni all’interlocuzione intrattenuta nella fase prodromica al ricorso. Ciò posto, in diritto oppone la completezza e il rispetto dei requisiti di forma e contenuto della documentazione contrattuale, regolarmente sottoscritta dal ricorrente mediante apposizione delle sue firme autografe. Sottolinea inoltre l’espressa accettazione da parte di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 – 1342 c.c., tra le altre, delle clausole contrattuali inerenti all’utilizzo della carta (art. 10) nonché ai relativi estratto conto e pagamenti (art. 14) . “Le condizioni economiche della carta, quindi, sono ben note al ricorrente: le stesse, infatti, risultano comunicate sia attraverso il contratto sottoscritto, sia mediante estratti conto e documenti di sintesi …. la cui eventuale mancata ricezione non ha mai formato oggetto di contestazione”. “Invero, … anche alla luce dei vari utilizzi effettuati con la carta di credito in questione e dall’attivazione della medesima (avvenuta, si ripete, in due circostanze: prima emissione e duplicato per rinnovo), non si comprende come il ricorrente possa affermare che <<ricorda di non avere mai sottoscritto nessun contratto relativo alla carta di credito in oggetto>>”. Peraltro, “il cliente avrebbe potuto restituire la carta di credito o quantomeno non attivarla, una volta pervenuta presso il suo domicilio”. Pag. 3/5 Decisione N. 3008 del 01 aprile 2016 Riporta infine la specifica degli acquisti eseguiti con la carta a far data dalla relativa attivazione, non senza evidenziare che “sono stati effettuati tutti nel comune di residenza” del ricorrente. La resistente domanda il rigetto del ricorso, perché infondato. DIRITTO La controversia concerne la corretta applicazione della normativa vigente, ed anche in punto di trasparenza, relativamente al collocamento dei contratti bancari della specie indicata nel fatto, il cui schema, senz’altro complesso, prevede la coesistenza di più prodotti finanziari (finanziamenti finalizzati, prestiti personali, linea di credito revolving utilizzabile mediante carta di credito e/o finanziamenti specifici) in un unico impianto contrattuale. In particolare, nel caso di specie, il cliente ha avanzato domanda per ottenere un prestito finalizzato (peraltro di importo assai esiguo, complessivi € 417) e, nel contempo, una linea di credito utilizzabile “anche mediante carta di credito”, il cui importo (risultato di € 1.000,00) è stato “specificato” soltanto nella comunicazione di accettazione dell’istanza (art. 7 del regolamento contrattuale, appresso riportato). Inoltre, al di là della formale indicazione delle condizioni economiche applicate al rapporto di cui alla tabella del documento di sintesi, il contratto non sembra affatto chiarire le modalità di funzionamento del “meccanismo” rotativo. Ciò che più rileva è che, nel caso in esame, il ricorrente ha proceduto ad attivare la carta di credito ad agosto 2009, ottenendo poi, sulla base di una mera chiamata vocale, l’incremento del fido (agosto 2010): il tutto, dunque, in radicale carenza della necessaria forma scritta richiesta dalla legge. Nello stesso senso militano anche le modalità di collocamento del contratto originario stesso. Questo Arbitro si è più volte occupato di siffatte fattispecie, e in argomento si è pronunciato anche “Il Collegio di coordinamento, sul punto, (che) propende a fare proprio l’orientamento tendente a ritenere nullo il contratto di finanziamento revolving, per mancanza del requisito della forma richiesta ad substantiam, ai sensi dell’art. 117, co. 1 e co. 3 TUB (anche in base al richiamo che ne opera, in tema di credito al consumo, il relativo art. 124, nel testo pro-tempore vigente)” (Collegio di Coordinamento, decisione n. 3257 del 12 ottobre 2012). Conseguentemente, questo Arbitro innanzitutto accerta il diritto del ricorrente a ricevere dall’intermediario il rendiconto storico e il dettaglio del conteggio estintivo della carta di credito n. XXXX. Così come stabilito in caso del tutto analogo dal Collegio di Roma (decisione n. 3574/2012), ne consegue in ogni caso la nullità dei contratti relativi all’erogazione del credito revolving, in quanto stipulato con modalità non conformi a quelle inderogabilmente stabilite dal legislatore. Le somme ricevute in prestito a titolo di finanziamento revolving, pertanto, dovranno essere restituite dal ricorrente, essendo stata accertata la mancanza di un contratto valido, idoneo a giustificarne l’acquisizione da parte del ricorrente stesso, sia pure non a titolo definitivo (art. 1422 c.c.). Fermo restando, come in altra occasione è stato puntualizzato da questo Collegio (cfr. dec. n. 2200/12 del 27/6/2012), l’obbligo del ricorrente di corrispondere gli interessi per il periodo in cui il contratto dichiarato nullo ha ricevuto esecuzione (nello stesso senso, cfr. Collegio di coordinamento, dec. n. 3257/12 del 12/10/2012), ovviamente al tasso legale, data l’assenza di una valida pattuizione Pag. 4/5 Decisione N. 3008 del 01 aprile 2016 recante una diversa indicazione (art. 1284, comma 3, c.c.), e senza alcuna capitalizzazione (art. 1283 c.c.). P.Q.M. In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla trasmissione della richiesta documentazione e accerta la nullità del contratto di fido rotativo, con gli effetti restitutori nei sensi di cui in motivazione. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 5/5