Collegio di Milano - Arbitro Bancario Finanziario
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Collegio di Milano - Arbitro Bancario Finanziario
Decisione N. 699 del 01 febbraio 2013 Collegio di Milano composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d’Italia (Estensore) - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d’Italia - Dott. Dario Purcaro Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario - Prof. Avv. Alberto Monti Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato. nella seduta del 26 giugno 2012 dopo aver esaminato: x il ricorso e la documentazione allegata; x le controdeduzioni dell’intermediario; x la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica. FATTO Con ricorso datato 23 febbraio 2012, il ricorrente, titolare fino al febbraio 2006 del 50% del capitale sociale di due s.r.l., si rivolgeva all’ Arbitro Bancario Finanziario esponendo la seguente vicenda. In data 15.02.2006, il ricorrente cedeva le proprie quote ad un’altra s.r.l., la quale gli corrispondeva € 700.000,00 attraverso l’emissione di 35 assegni bancari del valore di € 20.000,00 ciascuno. Presentando all’incasso i suddetti titoli tra il 21.02.2006 ed il 06.03.2006, il ricorrente provvedeva contestualmente – e limitatamente alle somme di volta in volta disponibili – a mettere a disposizione dell’ex-socio una parte – o meglio, quasi l’intero – degli importi incassati. Questi, in un arco di tempo di circa due settimane, procedeva ad accreditarsi sul c/c € 600.000,00. Le operazioni bancarie richiamate costituivano oggetto d’indagine da parte del Nucleo di Polizia Tributaria la quale, in data 18.02.2011, accertava la loro natura illecita. Tali movimentazioni, infatti, riguardavano importi complessivamente superiori ad € 12.500,00 (soglia prevista dalla normativa antiriciclaggio) e, pertanto, in forza delle rilevanti norme di legge, la Polizia Tributaria comminava al ricorrente una sanzione amministrativa di € 9.600,00. Con lettera del 22.02.2011, il ricorrente – avvalendosi del proprio avvocato – chiedeva alla banca la pronta trasmissione (non oltre il 24.02) della documentazione riguardante le movimentazioni considerate nel corso delle indagini di polizia. Tale richiesta veniva avanzata per procedere al ricorso avverso la sanzione amministrativa avanti la Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze. Pag. 2/4 Decisione N. 699 del 01 febbraio 2013 In tale sede il ricorrente aggiungeva che, la spiacevole circostanza si era generata per un errore della banca: questa, infatti, aveva apposto «in corrispondenza della causale ‘contanti’ [il] codice 1 – previsto per le operazioni con movimentazione di denaro contante reale – anziché del codice 0 indicato quando le stesse abbiano a riferimento ‘denaro virtuale’, cioè quando non vi sia fisicamente passaggio di denaro contante.» In data 23.02.2011, faceva seguito una risposta della banca, la quale si rendeva disponibile – dietro corresponsione delle spese previste per il servizio – a produrre la documentazione richiesta. Il giorno successivo il ricorrente intimava e diffidava la banca al pagamento di € 9.600,00 per la sanzione irrogata dalla Polizia Tributaria e di € 600,00 per l’assistenza legale. Seguiva un’ulteriore comunicazione del 04.03.2011, con la quale si ribadivano le rimostranze già avanzate. Con lettera del 10.03.2011 la resistente dichiarava che gli estratti conto richiesti erano già stati consegnati al cliente e che la restante parte della documentazione era stata fornita al Nucleo Polizia Tributaria. Non ancora soddisfatto della risposta ottenuta, il ricorrente in data 15.04.2011 chiedeva la ripetizione di quanto pagato a titolo di sanzione amministrativa (nello specifico € 9.607,50). Con riguardo alla richiesta di documentazione, poi, si rilevava l’inadempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza da parte della banca. Con comunicazione del 10.05.2011, la resistente faceva presente di non ritenersi in alcun modo responsabile per la sanzione amministrativa irrogata al ricorrente. Non soddisfatto delle risposte ricevute, con il sopra citato ricorso il ricorrente chiedeva all’ ABF: - l’accertamento della violazione dell’obbligo di correttezza e trasparenza in punto di accesso ai documenti; - la restituzione di quanto pagato a titolo di sanzione amministrativa; - la refusione delle spese legali ed il risarcimento del danno. La banca resistente presentava le proprie controdeduzioni con nota del 5 aprile 2012 e, dopo aver brevemente ricostruito i fatti che avevano dato origine alla vicenda controversa, chiedeva all’ABF in via principale, di dichiarare irricevibile il ricorso in quanto i fatti in oggetto si erano verificati tra il 21.02.2006 e il 06.03.2006 e quindi antecedentemente al 1.01.2007 e, in via subordinata, di rigettare il ricorso avendo la banca provveduto esclusivamente a dare seguito alle disposizioni impartite dal ricorrente. Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 26 giugno 2012. DIRITTO La resistente ha sollevato una questione pregiudiziale relativa alla non procedibilità del ricorso. In applicazione del principio di economia processuale il Collegio ritiene opportuno soffermarsi sulle seguente questione. Le domande del ricorrente, ed in particolare quella risarcitoria di quanto pagato a titolo di sanzione amministrativa (circa € 9.600,00) si fondano sul presunto errore della banca nella segnalazione, all’Archivio Unico Informatico (A.U.I.), delle modalità di negoziazione di alcuni assegni presentati all’incasso tra il 21.02.2006 ed il 06.03.2006. Com’è noto, ai sensi della Sez. I, § 4, delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, emanate dalla Banca d’Italia il 12 dicembre 2011 «non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007». Pag. 3/4 Decisione N. 699 del 01 febbraio 2013 Atteso dunque che la genesi delle lagnanze esposte dal ricorrente si colloca indubbiamente in un periodo cronologico anteriore a detta data limite, il ricorso stesso è improcedibile. P.Q.M. Il Collegio la non procedibilità del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 4/4