Collegio di Milano - Arbitro Bancario Finanziario

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Collegio di Milano - Arbitro Bancario Finanziario
Decisione N. 699 del 01 febbraio 2013
Collegio di Milano
composto dai signori:
- Prof. Avv. Antonio Gambaro
Presidente
- Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi
Membro designato dalla Banca d’Italia
(Estensore)
- Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d’Italia
- Dott. Dario Purcaro
Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario
- Prof. Avv. Alberto Monti
Membro designato da Confindustria, di
concerto
con
Confcommercio,
Confagricoltura e Confartigianato.
nella seduta del 26 giugno 2012 dopo aver esaminato:
x il ricorso e la documentazione allegata;
x le controdeduzioni dell’intermediario;
x la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.
FATTO
Con ricorso datato 23 febbraio 2012, il ricorrente, titolare fino al febbraio 2006 del 50% del
capitale sociale di due s.r.l., si rivolgeva all’ Arbitro Bancario Finanziario esponendo la
seguente vicenda.
In data 15.02.2006, il ricorrente cedeva le proprie quote ad un’altra s.r.l., la quale gli
corrispondeva € 700.000,00 attraverso l’emissione di 35 assegni bancari del valore di €
20.000,00 ciascuno.
Presentando all’incasso i suddetti titoli tra il 21.02.2006 ed il 06.03.2006, il ricorrente
provvedeva contestualmente – e limitatamente alle somme di volta in volta disponibili – a
mettere a disposizione dell’ex-socio una parte – o meglio, quasi l’intero – degli importi
incassati.
Questi, in un arco di tempo di circa due settimane, procedeva ad accreditarsi sul c/c €
600.000,00.
Le operazioni bancarie richiamate costituivano oggetto d’indagine da parte del Nucleo di
Polizia Tributaria la quale, in data 18.02.2011, accertava la loro natura illecita.
Tali movimentazioni, infatti, riguardavano importi complessivamente superiori ad €
12.500,00 (soglia prevista dalla normativa antiriciclaggio) e, pertanto, in forza delle
rilevanti norme di legge, la Polizia Tributaria comminava al ricorrente una sanzione
amministrativa di € 9.600,00.
Con lettera del 22.02.2011, il ricorrente – avvalendosi del proprio avvocato – chiedeva alla
banca la pronta trasmissione (non oltre il 24.02) della documentazione riguardante le
movimentazioni considerate nel corso delle indagini di polizia. Tale richiesta veniva
avanzata per procedere al ricorso avverso la sanzione amministrativa avanti la Direzione
Territoriale dell’Economia e delle Finanze.
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Decisione N. 699 del 01 febbraio 2013
In tale sede il ricorrente aggiungeva che, la spiacevole circostanza si era generata per un
errore della banca: questa, infatti, aveva apposto «in corrispondenza della causale
‘contanti’ [il] codice 1 – previsto per le operazioni con movimentazione di denaro contante
reale – anziché del codice 0 indicato quando le stesse abbiano a riferimento ‘denaro
virtuale’, cioè quando non vi sia fisicamente passaggio di denaro contante.»
In data 23.02.2011, faceva seguito una risposta della banca, la quale si rendeva
disponibile – dietro corresponsione delle spese previste per il servizio – a produrre la
documentazione richiesta.
Il giorno successivo il ricorrente intimava e diffidava la banca al pagamento di € 9.600,00
per la sanzione irrogata dalla Polizia Tributaria e di € 600,00 per l’assistenza legale.
Seguiva un’ulteriore comunicazione del 04.03.2011, con la quale si ribadivano le
rimostranze già avanzate.
Con lettera del 10.03.2011 la resistente dichiarava che gli estratti conto richiesti erano già
stati consegnati al cliente e che la restante parte della documentazione era stata fornita al
Nucleo Polizia Tributaria.
Non ancora soddisfatto della risposta ottenuta, il ricorrente in data 15.04.2011 chiedeva la
ripetizione di quanto pagato a titolo di sanzione amministrativa (nello specifico € 9.607,50).
Con riguardo alla richiesta di documentazione, poi, si rilevava l’inadempimento degli
obblighi di correttezza e trasparenza da parte della banca.
Con comunicazione del 10.05.2011, la resistente faceva presente di non ritenersi in alcun
modo responsabile per la sanzione amministrativa irrogata al ricorrente.
Non soddisfatto delle risposte ricevute, con il sopra citato ricorso il ricorrente chiedeva all’
ABF:
- l’accertamento della violazione dell’obbligo di correttezza e trasparenza in punto di
accesso ai documenti;
- la restituzione di quanto pagato a titolo di sanzione amministrativa;
- la refusione delle spese legali ed il risarcimento del danno.
La banca resistente presentava le proprie controdeduzioni con nota del 5 aprile 2012 e,
dopo aver brevemente ricostruito i fatti che avevano dato origine alla vicenda controversa,
chiedeva all’ABF in via principale, di dichiarare irricevibile il ricorso in quanto i fatti in
oggetto si erano verificati tra il 21.02.2006 e il 06.03.2006 e quindi antecedentemente al
1.01.2007 e, in via subordinata, di rigettare il ricorso avendo la banca provveduto
esclusivamente a dare seguito alle disposizioni impartite dal ricorrente.
Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella
riunione del 26 giugno 2012.
DIRITTO
La resistente ha sollevato una questione pregiudiziale relativa alla non procedibilità del
ricorso.
In applicazione del principio di economia processuale il Collegio ritiene opportuno
soffermarsi sulle seguente questione.
Le domande del ricorrente, ed in particolare quella risarcitoria di quanto pagato a titolo di
sanzione amministrativa (circa € 9.600,00) si fondano sul presunto errore della banca nella
segnalazione, all’Archivio Unico Informatico (A.U.I.), delle modalità di negoziazione di
alcuni assegni presentati all’incasso tra il 21.02.2006 ed il 06.03.2006.
Com’è noto, ai sensi della Sez. I, § 4, delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari,
emanate dalla Banca d’Italia il 12 dicembre 2011 «non possono essere sottoposte all’ABF
controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007».
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Decisione N. 699 del 01 febbraio 2013
Atteso dunque che la genesi delle lagnanze esposte dal ricorrente si colloca
indubbiamente in un periodo cronologico anteriore a detta data limite, il ricorso stesso è
improcedibile.
P.Q.M.
Il Collegio la non procedibilità del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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