COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA

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COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA
Decisione N. 2479 del 01 aprile 2015
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) LAPERTOSA
Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTORO
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(MI) VELLUZZI
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore ORLANDI MAURO
Nella seduta dell’ 11/12/2014 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Espone il ricorrente che, in seguito ad una verifica sul contratto di mutuo in essere con
l’intermediario resistente, rilevava (tramite un proprio consulente) “la presenza di usura
contrattuale originaria ex art. 644 c.p. e legge 108/96 e sentenza Cass. Civ. 350/2013 ed
altre”. In ragione dell’usurarietà del contratto, il mutuo diventa gratuito e, pertanto, il
ricorrente domanda la restituzione di quanto pagato per interessi fino al momento
presente, con la maggiorazione degli interessi legali, per un importo complessivo di €
6.575,87, nonché la rimodulazione del piano di ammortamento a tasso zero “per un
risparmio di circa 12.000 €”. Nel reclamo, oltre alla contestazione circa l’usurarietà dei
tassi applicati al contratto alla luce della normativa richiamata, con particolare riguardo
all’inclusione dei tassi di mora nel calcolo del TEG, il ricorrente contestava anche
l’applicazione nel piano di ammortamento della formula dell’interesse composto. Tale
operazioni, infatti, comportava, a detta di questo, un incremento ed un occultamento del
costo del piano di rimborso, “determinando l’incertezza del tasso del negozio e superando
anche il tasso soglia di cui alla legge antiusura”.
Replica l’intermediario che il mutuo veniva perfezionato in data 9/11/2010 per l’importo di €
115.000,00, durata 20 anni, tasso di stipula dell’1,963% e tasso di mora del 3,85%.
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Precisa che il tasso effettivo globale medio pubblicato dalla Banca d’Italia per il trimestre
ottobre 2010-dicembre 2010, relativo ai mutui con garanzia reale e tasso variabile, era pari
al 2,60%, con conseguente tasso soglia pari al 3,90% in base al criterio allora vigente che
prevedeva l’aumento della metà del tasso effettivo. L’intermediario argomenta la propria
risposta negativa al reclamo in base al fatto che gli interessi di mora sono da intendersi
esclusi dal calcolo del TEG in quanto non dovuti dal cliente al momento della stipula del
mutuo, ma solo in seguito in caso di eventuale inadempimento. A conferma della propria
posizione, richiama i Chiarimenti della Banca d’Italia del 03/07/2013 che al punto 4
affermano che “…Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono
dovuti dal momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale
inadempimento da parte del cliente. L’esclusione evita di considerare nella media
operazioni con andamento anomalo. Infatti essendo gli interessi moratori più alti, per
compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio, potrebbero
determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. Tale
impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude
dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per
l’inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora…”
Richiama, inoltre, decisioni ABF nn. 5877/13, 21/14, 125/14 e 126/14, nonché Collegio di
Coordinamento n. 1875/14.
Il ricorrente chiede “la restituzione di quanto pagato per interessi sino ad ora maggiorato
degli interessi legali pari a 6.575,87 €, e la rimodulazione del piano di ammortamento a
tasso zero (per un risparmio di circa 12.000 €)”. L’intermediario insiste per il rigetto.
DIRITTO
Osserva il Collegio come la domanda principale del ricorrente si fondi su un errore di
prospettiva e non possa essere accolta. Il ricorrente reputa che, al fine di dimostrare il
superamento del tasso soglia, sia sufficiente compiere l’operazione aritmetica di sommare
la cifra che indica il tasso di mora con la cifra che indica il tasso effettivo annuo,
confrontare tale somma aritmetica con il tasso soglia del periodo e, da tale confronto,
ricavare l’effetto giuridico dell’azzeramento di entrambi. E’ pero evidente che la regola di
diritto è tutt’altra. Affinché possa ottenersi l’effetto per cui “non sono dovuti interessi “,
occorre anzitutto che gli interessi siano “promessi o comunque convenuti” con effetto
giuridicamente vincolante, mentre non rileva che siano descritti. Da ciò discende che la
somma che il ricorrente propone può essere presa in considerazione solo se ad essa
corrisponde una somma di obblighi di pagamento.
La tesi secondo la quale il tasso degli interessi moratori non è suscettibile di determinare il
superamento del limite imperativamente posto dall’art. 644, 3° comma, c.p. e dall’art. 4, 2°
comma, l. n. 108 del 1996 risulta del resto coerente con quanto statuito dall’art. 19, 2°
paragrafo, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile
2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE,
secondo il quale: «al fine di calcolare il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo
totale del credito al consumatore, ad eccezione di eventuali penali che il consumatore sia
tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel
contratto di credito e delle spese, diverse dal prezzo d’acquisto, che competono al
consumatore all'atto dell'acquisto, in contanti o a credito, di merci o di servizi». In termini
analoghi, l’art. 4, n. 13), della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
in merito ai contratti di credito relativi a immobili residenziali (COM(2011)142), la quale è
stata approvata dal Parlamento europeo il 10 settembre 2013 con emendamenti,
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espressamente prevede che dal costo totale del credito «sono escluse eventuali penali
pagabili dal consumatore per la mancata esecuzione degli obblighi stabiliti nel contratto di
credito». Infatti, «il calcolo del tasso annuo effettivo globale è fondato sull'ipotesi che il
contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il
consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel
contratto di credito» (art.19, 3° paragrafo, direttiva 2008/48/CE). Invero, gli interessi
moratori realizzano una liquidazione preventiva e forfetaria del danno risarcibile, e,
pertanto, la clausola che ne determina convenzionalmente l’ammontare è certamente
assimilabile alle “penali” cui fanno specifico riferimento i testi comunitari.
Sembrerebbe così trovare ulteriore conferma la validità dell’orientamento espresso dalle
già menzionate “Istruzioni della Banca d’Italia “per la rilevazione dei tassi effettivi globali
medi ai sensi della legge sull’usura”, le quali dispongono che: «gli interessi di mora e gli
oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo»
siano esclusi dal calcolo del TEGM (paragrafo C4, Trattamento degli oneri e delle spese
nel calcolo del TEG). Tale precisazione è riportata anche nei decreti ministeriali che, ai
sensi dell’art. 4, 1° comma, l. n. 108 del 1996, periodicamente rilevano il TEGM. D’altro
canto, com’è stato osservato dalla Banca d’Italia nei Chiarimenti in materia di applicazione
della legge antiusura del 3 luglio 2013, l’eventuale inclusione degli interessi moratori nel
calcolo del TEGM avrebbe una conseguenza giuridicamente ed economicamente
perversa, risolvendosi in un vero e proprio pregiudizio a carico dei clienti delle banche e
degli intermediari abilitati. In tal caso, posto che il tasso degli interessi moratori è
naturalmente maggiore di quello degli interessi corrispettivi, si verificherebbe infatti un
aumento del TEGM, facendo così innalzare il limite oltre il quale gli interessi sono sempre
usurari, ai sensi dell’art. 644, 3° comma, c.p. e dell’art. 2, 4° comma, della legge n. 108 del
1996. Giova richiamare l’intermediario ad un costante monitoraggio del tasso moratorio, il
quale potrebbe in futuro risultare eccessivo rispetto all’economia complessiva del
contratto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
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