Decreto di inammissibilita` n. cronol. 12/2016 del 16/12/2016 RG n

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Decreto di inammissibilita` n. cronol. 12/2016 del 16/12/2016 RG n
Decreto di inammissibilita` n. cronol. 12/2016 del 16/12/2016
RG n. 7616/2015
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai signori:
Dott. Angelo Leuzzi
Presidente
Dott. Giorgio Latti
Giudice rel.
Dott. ssa Elisabetta Murru
Giudice
nella causa iscritta al n. r.g. 7616/2015 e promossa da
COMITATO PER L’ACQUA IN SARDEGNA, nella persona del Presidente nonché
legale rappresentante pro tempore Paolo Piero Panu, nonché, individualmente, Panu Paolo
Piero, Frau Piero, Rotella Giancarlo, Aiello Isidoro Cesare Giuseppe, Satta Dario, Panu
Antonio, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Gianni Allena del Foro di Sassari.
ATTORE
nei confronti di
ABBANOA S.P.A., P. IVA 02934390929 nella persona dell’Amministratore Unico
nonché legale rappresentante pro tempore Dott. Alessandro Ramazzotti, con sede legale in
Nuoro, ed elettivamente domiciliata in Cagliari al n. 29 del Viale A. Diaz presso lo studio e
le persone degli Avvocati Giuseppe Macciotta e Giovanni Macciotta
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
a scioglimento della riserva, ha pronunciato la seguente
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N. R.G. 7616/2015
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ORDINANZA
Il Comitato per l’acqua in Sardegna, nella persona del Presidente nonché legale
Frau Piero, Rotella Giancarlo, Aiello Isidoro Cesare Giuseppe, Satta Dario, Panu Antonio,
hanno citato in giudizio, ai sensi dell’articolo 140 bis del D.Lgs. 06/09/2005, n. 206 (Codice
del consumo), la società Albanoa sp.a., al fine di accertare “l’inadempimento o inesatto
adempimento delle obbligazioni concernenti il servizio idrico nei confronti di coloro ai quali
viene erogata acqua non potabile” ed, altresì, l’illegittimo addebito delle quote fisse e delle
quote del servizio fognario di depurazione per il servizio idrico per tutto il periodo in cui non
viene erogata acqua potabile, con la condanna della società convenuta alla restituzione delle
somme versate da tutti gli utenti, oltre al “risarcimento del danno contrattuale e
extracontrattuale comprensivo del costo dell’acqua potabile nella misura media di necessità
giornaliera indicato in espositiva, oltre al danno derivante dal disagio patito nella misura da
determinarsi secondo equità”.
A sostegno della domanda, gli attori hanno esposto:
-
di essere titolari di utenze idriche di acqua potabile individuali gestite dalla società
Abbanoa S.p.A.;
-
la società convenuta si sarebbe reso inadempiente erogando acqua “inutilizzabile per
qualsiasi genere di uso umano”;
-
l’inadempimento sarebbe stato reso noto dai sindaci di numerose città della
Sardegna, con ordinanze che vietano l’uso umano dell’acqua erogata (nel comune di
Sassari il divieto è stato imposto nel 2014 e nel 2015 per oltre 180 giorni; nel Comune di
Alghero il divieto avuto una durata pressoché annuale fin dal 2013; nel comune di Porto
Torres il divieto avuto durata pressoché annuale nel 2014 e nel 2015);
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oltre
alla
responsabilità
contrattuale,
sussisterebbe
una
responsabilità
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rappresentante pro tempore Paolo Piero Panu, nonché, individualmente, Panu Paolo Piero,
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extracontrattuale, “parametrato al disagio dell’utente in maniera assolutamente svincolata
dal costo del servizio tenuto conto che l’obbligo di fornitura non deriva esclusivamente dal
contratto di utenza, ma anche direttamente dalla legge, trattandosi di servizio essenziale”;
“l’obbligazione minimale del gestore dell’acqua potabile che la fornisce non
potabile è quella della corresponsione del costo dell’acqua potabile necessarie all’uso
domestico di ciascun utente, nella quantità media necessaria per una famiglia, pari ad
almeno una confezione da sei bottiglie al giorno, per l’intero periodo dell’inadempimento
agli obblighi contrattuali e di legge”; “sotto altro profilo, viene in considerazione la quota
fissa di accesso al servizio, pretese pagata per tutto il periodo dell’inadempimento, pur in
assenza del servizio”.
Gli attori hanno, quindi, concluso:
“Il Tribunale di Cagliari in composizione collegiale, previa dichiarazione di ammissibilità
dell’azione di classe, voglia:
1) accertare e dichiarare l’inadempimento o inesatto adempimento delle obbligazioni
concernenti in servizio idrico da parte dell’impresa nei confronti di coloro ai quali viene
erogata acqua non potabile;
2) accertare e dichiarare illegittimo l’addebito della totalità delle quote fisse per il
servizio idrico per tutto il periodo in cui non viene erogata acqua potabile;
3) accertare e dichiarare illegittimo l’addebito dell’intera quota del servizio fognario e di
depurazione agli utenti ai quali viene erogata acqua non potabile;
4) condannare l’impresa convenuta alla restituzione delle somme versate da tutti gli utenti
per tali titoli, nella misura proporzionale a quanto da ciascuno di essi pagato; 5)
condannarsi altresì l’impresa convenuta al risarcimento del danno contrattuale ed
extracontrattuale comprensivo del costo dell’acqua potabile nella misura media di
necessità giornaliera indicata in espositiva, salvo ulteriore determinazione, oltre al danno
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-
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derivante dal disagio patito nella misura da determinarsi secondo equità.”
***
Si è costituita la società Abbanoa S.p.A. la quale in via pregiudiziale e preliminare ha
del rapporto di utenza e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda.
Con riguardo a quest’ultimo profilo, ha eccepito la società convenuta che la responsabilità
derivante dalla non potabilità dell’acqua non può in alcun modo essere ascritta al Gestore del
Servizio Idrico Integrato, atteso che detta problematica risulta riconducibile allo stato di
vetustà e di degrado delle condotte idriche delle quali - ai sensi dell’articolo 6 della
Convenzione regolante i rapporti tra l’Autorità d’Ambito e il Gestore del Servizio Idrico
Integrato, stipulata in data 22 febbraio 2012 tra l’Autorità d’Ambito della Sardegna e la
società Abbanoa S.p.A. - la stessa società odierna convenuta ha solo la gestione, mentre la
proprietà permane degli Enti Locali consorziati nell’Autorità d’Ambito ovvero, nel caso di
infrastrutture sovracomunali, della Regione Autonoma della Sardegna.
Inoltre, ha precisato la società convenuta che l’acqua erogata nel territorio del Comune di
Alghero non ha avuto valori fuori norma significativi; nei Comuni di Porto Torres e Sassari i
fenomeni di non potabilità non sono stati continuativi e non hanno riguardato l’intero
territorio comunale.
Infine, l’addebito della quota fissa non risulta in alcun modo connesso con la potabilità
dell’acqua, ma agli oneri fissi di mantenimento in attività del servizio; così anche l’addebito
della quota del servizio fognario e di depurazione non risulta connesso con la potabilità
dell’acqua, atteso che il servizio di potabilizzazione risulta ricompreso nella quota di tariffa
relativa al servizio di acquedotto che comprende anche captazione, adduzione, distribuzione
e misura dell’acquedotto.
Peraltro, la tariffa applicata è determinata dalle Autorità d’Ambito e non comprende, tra le
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eccepito la inammissibilità della domanda avversa per difetto di attestazione della titolarità
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componenti di costo impiegate per la determinazione, il requisito della qualità dell’acqua
fornita dal Gestore idrico (cosicché la Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle risorse
idriche, con parere n. 7108 del 24/02/2011, ha escluso la possibilità di prevedere una
umano attraverso la diminuzione di una corrispondente componente dell’attuale tariffa; in
senso conforme, anche le deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema
idrico del 28 marzo 2013 135/2013/E/IDR, e del 30 Aprile 2014 199/2014/E/IDR).
La società convenuta ha così concluso:
“Voglia l'Ecc. mo Tribunale, contrariis reiectis:
In via pregiudiziale e preliminare
Alla luce della mancata attestazione della titolarità del rapporto di utenza con la società
Abbanoa S.p.A., dichiarare la domanda proposta dal COMITATO PER L’ACQUA IN
SARDEGNA nella persona del Presidente nonché legale rappresentante pro tempore Paolo
Piero Panu, nonché, individualmente, dai Signori Panu Paolo Piero, Frau Piero, Rotella
Giancarlo, Aiello Isidoro Cesare Giuseppe, Satta Dario, Panu inammissibile con
conseguente pronuncia della relativa ordinanza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 140 bis
del D. Lgs. 206/2005.
Nel merito Mandare assolta la società convenuta da ogni avversa pretesa.
In ogni caso Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dei
sottoscritti procuratori antistatari”.
***
Con ordinanza del 20/2/2016, il Collegio, rilevato che la convenuta ha eccepito il difetto di
prova in ordine alla titolarità dei diritti contrattuali omogenei e degli interessi collettivi, cui
l’articolo 140 bis del Codice del Consumo subordina l’ammissibilità della azione di classe,
ha disposto che la parte attrice integrasse la documentazione necessaria all’accertamento
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riduzione tariffaria a favore degli utenti che siano forniti di acqua non idonea al consumo
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della titolarità del diritto oggetto dell’azione di classe.
Sebbene la parte attrice abbia documentato la titolarità dell’utenza in capo al solo Giancarlo
Rotella, si deve rilevare come il co. 1 del citato art. 140 bis preveda che
“ciascun
condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni”: infatti, è pacifico come l’azione
rimanga collettiva, ma la legittimazione ad agire sia individuale (nella giurisprudenza di
merito, cfr. App. Milano Sez. II, Ord., 03/03/2014).
Sotto diverso profilo, il Comitato per l’acqua in Sardegna, mediante la produzione dello
statuto, ha documentato la finalità, composizione e potere di rappresentanza del “Comitato
per l’acqua in Sardegna”
***
Con successiva ordinanza del 6 ottobre 2016, il Collegio - rilevato che la parte ricorrente ha
dedotto l’“erogazione di acqua inutilizzabile per quasiasi genere di uso umano”,
richiamando genericamente, senza neppure produrle, ordinanze sindacali dei Comuni di
Sassari, Alghero e Porto Torres - ha disposto che la parte ricorrente integrasse la domanda
con riguardo al presupposto della omogeneità della situazione: infatti, la prospettazione, in
ragione della sua genericità, pone dei problemi interpretativi nella individuazione delle
situazioni omogenee, ai fini della configurazione della classe e/o di eventuali sottoclassi,
tenuto conto dei diversi caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio e considerate le
eventuali differenti fattispecie di “inutilizzabilità” dell’acqua erogata.
A seguito di tale invito, la parte ricorrente ha precisato che la locuzione “uso umano” di cui
all’atto introduttivo deve essere intesa nel senso di acque “destinate al consumo umano” (…)
“l’omogeneità non è riferita nel concreto al genere di inutilizzabilità dell’acqua erogata, ma
concerne, in astratto, la situazione giuridica dei titolari del diritto risarcitorio connesso alla
medesima violazione del medesimo canone contrattuale e quindi della medesima
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componente della classe” possa “agire per l'accertamento della responsabilità e per la
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obbligazione dell’impresa nei confronti di tutti i componenti della classe” (….) “la formale
certificazione della inutilizzabilità dell’acqua per il consumo umano nelle situazioni indicate
o in altre che potranno emergere, giacché l’azione di classe investe le situazioni omogenee
deduzione probatoria a mente dell’art 183 cpc., e non investe i requisiti di ammissibilità
dell’azione, ma semmai la sua fondatezza”.
***
La domanda collettiva proposta deve essere dichiarata inammissibile per difetto di
omogeneità della situazione dedotta a fondamento dell’azione.
Per comprendere il significato di tale presupposto, indicato nel comma 2 del citato art. 140
bis, occorre osservare come la prospettazione della parte attrice in ordine all’individuazione
dei diritti individuali omogenei - così come la definizione contenuta nell’ordinanza con cui
ammette il tribunale l'azione - abbia lo scopo, in primo luogo, di porre gli utenti in
condizione di valutare, ai fini dell’adesione, la loro inclusione nella classe così individuata.
E’ necessario, pertanto, che gli attori (e conseguentemente il Tribunale) specifichino i criteri
in base ai quali gli utenti possano ritenere di essere titolari del diritto omogeneo;
tale specificazione appare, peraltro, funzionale, sotto un profilo processuale, anche alla
modalità di definizione di giudizio, così come prevista dal comma 12 del medesimo articolo
140 bis: la norma, infatti, prevede che, qualora accolga la domanda, il Tribunale possa
stabilire il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione delle somme dovute a coloro che
abbiano aderito all'azione.
Nella fattispecie in esame, a prescindere dal fatto che non è stato individuato un inequivoco
ambito territoriale, si deve, altresì, rilevare come, neanche a seguito dell’invito ad integrare la
domanda, la parte attrice abbia specificato
a quali eventuali differenti fattispecie di
“inutilizzabilità” dell’acqua erogata abbia inteso far riferimento (solo a titolo di esempio, per
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in tutta la Sardegna, ove specificamente contestata a mente dell’art 115 cpc, potrà essere di
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uso alimentare, igiene personale, igiene domestica, irrigazione, previo trattamento termico),
così da consentire agli utenti di identificarsi in una specifica categoria omogenea.
Non appare condivisibile la tesi di parte attrice, secondo la quale l’individuazione delle
fase processuale successiva all’ordinanza che ammette l’azione (così dovendosi intendere
l’espressione “potrà essere di deduzione probatoria a mente dell’art 183 cpc.”): infatti, in
base a quanto sopra argomentato, l’utente che deve valutare l’adesione all’azione di classe
deve essere posto in grado di comprendere lo specifico inadempimento dedotto, al fine di
comprendere se la propria posizione contrattuale vi possa essere inclusa.
Ciò, naturalmente, non significa che vi debba essere identità tra le posizioni degli aderenti
all’azione di classe (ed, infatti, il d.l. n. 1/2012 ha eliminato dal testo della legge i riferimenti
all’identità), ma che siano in comune le questioni giuridiche in fatto e in diritto sulla base
delle quali dovrà essere accertata la responsabilità della parte convenuta, potendosi poi
differenziare le posizioni degli aderenti eventualmente ai fini della determinazione del
quantum.
Si deve, quindi, concludere che, anche aderendo agli orientamenti giurisprudenziali più
estensivi, nella prospettazione di parte attrice non si ravvisi, nonostante l’espresso invito
rivolto con l’ordinanza del 6.10.2016, una specifica prospettazione che consenta di
individuare l’omogeneità del fatto potenzialmente produttivo del danno e del conseguente
rapporto eziologico.
La domanda proposta dal “Comitato per l’acqua in Sardegna” e da Giancarlo Rotella deve
essere dichiarata inammissibile per difetto del requisito della omogeneità dei diritti tutelati; la
domanda proposta dagli altri attori deve essere dichiarata inammissibile per difetto di
legittimazione attiva.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
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diverse fattispecie, comprese “altre che potranno emergere”, potrebbe essere dedotta nella
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Ai sensi del comma 8 dell’art. 140 bis, deve essere ordinata la pubblicità a cura e spese del
soccombente, mediante l’inserimento dell’estratto del dispositivo presso l’Albo pretorio del
Per questi motivi
Il Tribunale, in composizione collegiale,
1) dichiara l’inammissibilità della domanda proposta dal “Comitato per l’acqua in Sardegna” e
da Giancarlo Rotella per difetto del requisito della omogeneità dei diritti tutelati;
2) dichiara l’inammissibilità della domanda proposta dagli altri attori per difetto di
legittimazione attiva;
3) condanna gli attori alla rifusione delle spese a favore della società convenuta, che liquida in
euro 2.588,00 per compensi (valore indeterminato complessità bassa; scaglione minimo,
fase di studio della controversia € 810,00; introduttiva del giudizio € 574,00; di trattazione €
1.204,00), oltre spese generali, IVA e CPA;
4) ordina la pubblicità del provvedimento a cura e spese del soccombente, mediante
l’inserimento dell’estratto del dispositivo presso l’Albo pretorio del Comune di Sassari.
Cagliari, 12.12.2016
Il giudice estensore
dott. Giorgio Latti
Il Presidente
dott. Angelo Leuzzi
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Comune di Sassari.