Ordinanza di conferma provvedimento precedente del 02/02/2016

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Ordinanza di conferma provvedimento precedente del 02/02/2016
Ordinanza di conferma provvedimento precedente del 02/02/2016
RG n. 62108/2015
N. R.G. 62108 / 2015
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A”
Nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. 62108/2015 promosso da:
AUTODESK INC. con il patrocinio degli avv.ti SIMONA LAVAGNINI, ALESSANDRO
RICORRENTE
contro
SERIOPLAST SPA, SERIOMAC SRL e OLD MILL HOLDING SPA, con il patrocinio degli
avv.ti PAOLO COMOGLIO e VINCENZO FRANCESCO DEL RE
RESISTENTI
Il Giudice dott. Marina Anna Tavassi,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 13 gennaio 2016,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. Sciogliendo la riserva assunta all’udienza scorsa, si deve premettere che il presente procedimento
è pervenuto alla cognizione di questo giudice a seguito del ricorso proposto da Autodesk
Incorporation, con sede in San Rafael - California (USA), ai sendi degli artt. 161 e 162 L.d.A. e 669
ter c.p.c.. E’ opportuno osservare che la fase di cognizione sommaria si è articolata nella
concessione della misura della descrizione inaudita altera parte, che è stata eseguita dall’Ufficiale
Giudiziario con l’ausilio del CTU Ing. Alberto De Ros e dell’Ing. Adelio Vanosi (suo ausiliare), in
data 11 novembre 2015, presso la sede legale di Serioplast S.p.a. in Dalmine (BG) via Lodi n. 8 e la
sede operativa della stessa in Urgnano (BG) via Spirano n. 528/538, oltre che presso la comune sede
legale delle società Old Mill Holding S.p.A. e Seriomac s.r.l. in Urgnano (BG) via Spirano n. 528.
A tale fase ha fatto seguito l’instaurazione del contraddittorio tra le parti. In data 23 novembre 2015
si sono costituite le resistenti Serioplast S.p.a. e Seriomac s.r.l., contestando le pretese della
ricorrente e rilevando in particolare, da un lato, la mancanza dei presupposti per la concessione del
provvedimento di descrizione e, dall’altro, l’impossibilità per Autodesk di ottenere la tutela
apprestata dalle norme in tema di diritto d’autore, avendo la stessa ricorrente fatto un uso abusivo e
distorto dei propri diritti d’autore (eccezione di “misuse of copyright”).
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MEROLLA e LUIGINO GOGLIA
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In via preliminare la difesa delle resistenti instava inoltre affinché venisse sollevata specifica
questione di illegittimità costituzionale in relazione al comma 1-bis dell’art. 4 del d.lgs 168 del
2003, come inserito dal d.l. 23 dicembre 2013 n. 145, convertito in l. 21 febbraio 2014 n. 9, per
violazione degli artt. 3 e 25 Cost., con conseguente eccezione di incompetenza per territorio della
Sezione Specializzata per l’impresa presso il Tribunale di Milano.
All’udienza fissata per il 25 novembre 2015, i difensori della ricorrente e delle resistenti, su invito
del giudice, si riservavano di confrontarsi per individuare una bonaria composizione del
procedimento.
Alla successiva udienza del 13 gennaio 2016, la difesa delle resistenti ha formalizzato la proposta
programmi rinvenuti in sede di descrizione. Così fallito il tentativo di conciliazione e dopo
discussione orale con i difensori delle parti, il G.D. si riservava di decidere.
In detta ultima udienza, parte ricorrente ha pertanto insistito per la conferma della descrizione
disposta in data 5 novembre 2015 con decreto emesso inaudita altera parte, nel corso della quale –
ricordava il legale della società Autodesk Inc. – erano stati rinvenuti numerosi software di titolarità
della ricorrente, per i quali non era stata esibita dalla controparte alcuna licenza.
2. Essendo chiamato questo giudice a pronunciarsi sulla conferma o meno della disposta misura
cautelare, è necessario innanzitutto esaminare le eccezioni sollevate dalla difesa resistente.
E’ stata in primo luogo eccepita l’incostituzionalità del citato comma 1-bis dell’art. 4 del d.lgs. 168
del 2003, come inserito dal d.l. 23 dicembre 2013 n. 145, convertito in l. 21 febbraio 2014 n. 9, per
violazione degli artt. 3 e 25 Cost., nella parte in cui attribuisce ad alcune specifiche Sezioni
Specializzate la competenza a decidere delle controversie coinvolgenti società estere,
indipendentemente dalla posizione processuale rivestita.
Secondo l’opinione della difesa delle resistenti, infatti, tale scelta legislativa ha attribuito un vero e
proprio privilegio alle società estere senza alcuna specifica ragione obiettiva, non costituendo il
dichiarato intento di politica economica (attirare in Italia investimenti dall’estero) un motivo
ragionevole su cui fondare tale asserita disparità di trattamento.
Sul punto, occorre anzitutto rilevare che – seppur vera in astratto la compatibilità tra un giudizio
cautelare e la proposizione di un’eccezione di illegittimità costituzionale – appare impossibile
prescindere dal fatto che nel caso di specie si verta di un procedimento cautelare di mera
descrizione.
Se è vero che – stando anche alla giurisprudenza richiamata dalla difesa delle resistenti (Trib. Roma
3 febbraio 2003) – “nel caso in cui il Giudice ritenga la questione di legittimità costituzionale non
manifestamente infondata e rilevante, in presenza del periculum in mora, ben può regolamentare
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transattiva, poi non accettata dalla controparte poiché, a suo dire, inferiore all’effettivo valore dei
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l’assetto di interessi in modo da far sì che l’attesa del giudizio di costituzionalità, laddove abbia
esito positivo, non pregiudichi irreparabilmente il diritto del ricorrente”, allora si deve osservare
come la misura della descrizione abbia principalmente l’intento di acquisire e conservare una prova,
che nelle more potrebbe rischiare di essere annullata o alterata. Tale misura quindi appare come
quella effettivamente idonea ed indispensabile al fine di regolamentare l’assetto di interessi in modo
da non pregiudicare irreparabilmente il diritto della ricorrente.
Nel caso dello specifico procedimento di descrizione, infatti, viene in rilievo uno specifico
periculum: si tratta del già riconosciuto pericolo per parte ricorrente di veder mutata la situazione
relativa alla indebita duplicazione dei software (d’altronde la natura stessa della riproduzione
l’irreparabile pregiudizio che si arrecherebbe al diritto della ricorrente stessa nell’attesa del giudizio
di costituzionalità, laddove durante il tempo necessario all’esperimento di detto giudizio si
esponesse la prova dell’illecito al rischio di dispersione o di alterazione.
Come noto, inoltre, la descrizione è una misura di istruzione preventiva sui generis che si inserisce
nell’ambito di una disciplina di per sé speciale rispetto al tradizionale impianto civilistico, con il
solo fine di “fotografare” lo stato di fatto, in vista di una possibile utilizzazione nell’ambito di un
successivo processo ordinario, e senza che dalla descrizione stessa possa discendere alcuna
preclusione circa l’accertamento dei supposti illeciti contestati.
Pertanto, nel regolamentare l’assetto di interessi, il giudice non può prescindere dal considerare che
al rischio di un irreparabile pregiudizio per parte ricorrente, corrisponde l’assenza di alcun effettivo
pregiudizio per la parte resistente.
L’assetto degli interessi impone pertanto di conservare la prova raccolta, considerando che la
questione di incostituzionalità ben potrà poi essere sollevata in sede di merito.
D’altronde, se anche si volesse entrare nel merito dell’eccezione in parola, non si coglie in cosa
consisterebbe il privilegio asseritamente riconosciuto alle società estere, posto che la competenza
territoriale indicata dal d.l. n. 145/2013 viene radicata in una località che non rappresenta né la loro
sede legale né quella ove si esplica la loro attività.
Non può poi ignorarsi la giurisprudenza costituzionale che – nel rilevare la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dell’art. 16 della l. 12 dicembre 2002 n. 273, recante la delega al Governo per
l’istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale (dalle quali
sono derivate le attuali Sezione Specializzate dell’Impresa) – ha chiarito che “l’esercizio del diritto
di difesa o lo svolgimento dell’attività processuale, purché vengano svolti senza oneri o modalità
tali da renderne impossibile o estremamente difficile l’esercizio, non impongono tuttavia la
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informatica rende semplice e rapida la sparizione della abusiva duplicazione), evidenziando così
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necessità che il cittadino debba conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo o con
i medesimi effetti, essendo, peraltro, il legislatore libero di regolare in modo non rigorosamente
uniforme i modi della tutela giurisdizionale a condizione che non siano vulnerati i principi
fondamentali di garanzia ed effettività della tutela medesima” (Corte Cost. 386/2004).
La ratio della contestata deroga introdotta dal legislatore è la volontà di far confluire le società
estere, parti di un processo in Italia, dinanzi alle Sezioni Specializzate di maggior esperienza, al fine
di garantire una maggiore celerità di giudizio. L’obiettivo è cioè quello di far sì che ci siano pochi
giudici, tali da garantire una elevata specializzazione e tempi di decisione più rapidi, nonché quello
di realizzare, grazie alla concentrazione in poche sedi, un miglior livello di prevedibilità delle
Ratio questa che – salvi i principi di garanzia ed effettività della tutela, come richiesto dalla Corte
Costituzionale – appare comprensibile e condivisibile e sicuramente tale da reggere al vaglio di
ragionevolezza.
Con riferimento all’esempio fatto dalla difesa resistente circa la disparità di trattamento che
subirebbe una società estera di piccole dimensioni, svantaggiata anche dall’aggravio di costi e di
difficoltà derivanti dall’accentramento delle competenze in poche Sezioni Specializzate, si può
rilevare che l’esempio riportato (piccola succursale a Bologna, competenza della Sezione
Specializzata di Genova) non mostra alcuna situazione di particolare difficoltà dal momento che la
società estera che abbia scelto di collocare un’unica succursale sul territorio italiano (a Bologna),
ben sarà in grado di svolgere le proprie difese anche a distanza di alcune centinaia di chilometri dal
luogo di detta succursale. Del resto, la pronuncia della Corte Costituzionale sopra richiamata non ha
ravvisato alcun pregiudizio per dei soggetti che operando in Sardegna erano costretti a rivolgersi
alla Sezione Specializzata di Roma.
In subordine, la difesa delle resistenti ha inoltre contestato l’assenza in capo alla ricorrente di un
idoneo titolo per beneficiare del regime processuale speciale di cui si discute, dal momento che la
società straniera Autodesk Inc. risulta controllare integralmente una società di diritto italiano
(Autodesk s.r.l.) con sede in Milano. Né, a detta delle resistenti, la società ricorrente avrebbe in
alcun modo specificato se i diritti di utilizzazione economica dei programmi di Autodesk per l’Italia
spettino alla controllante o alla controllata.
Sul punto, la società ricorrente ha depositato l’elenco completo dei suoi software (doc. 5) e il
contratto di licenza del software Autocad, nel quale Autodesk Inc. risulta indicata come unica
titolare dei relativi diritti (doc. 6).
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decisioni e certezza del diritto.
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Tali produzioni appaiono, ad avviso di questo giudice, sufficienti a fondare la prova della titolarità
in capo alla ricorrente Autodesk Inc. dei diritti d’autore sul programma Autocad (art. 8 l.d.a.),
quantomeno a livello della sommaria delibazione riservata a questa sede.
A ciò si aggiunga come a favore della titolarità dei diritti in capo alla ricorrente Autodesk
depongano altresì le stampe delle videate che contengono le schermate dei programmi individuati
presso i locali delle società resistenti, ricondotti espressamente ad Autodesk Inc.
D’altronde l’art. 8 l.d.a. identifica quale autore dell’opera, sino a prova contraria, chi è in essa
indicato come tale nelle forme d’uso.
Era quindi onere delle società resistenti provare che la società Autodesk Inc. - indicata, come
3. Passando finalmente al merito della vicenda processuale, sussistono tutti gli elementi che
inducono a confermare pienamente la descrizione come concessa ed eseguita.
Stante la già ricordata natura di mezzo di acquisizione anticipata delle prove riservata alla
descrizione, in questa sede si tratta di verificare, a livello di fumus, la ricorrenza dei presupposti per
autorizzare l’accertamento invocato dalla ricorrente. Così come, con riferimento alla natura
cautelare dello strumento, è rimesso alla valutazione di questo Giudice l’esame della necessità della
disposta misura di descrizione, da valutarsi in rapporto al periculum di un pregiudizio che
l’acquisizione della prova avrebbe potuto subire nel tempo necessario allo svolgimento del giudizio
in via ordinaria, ed alla verosimiglianza di quanto dedotto ed allegato nel ricorso introduttivo.
Ritiene questo Giudice di ravvisare pienamente gli indicati elementi nel caso di specie, così da
dover confermare quanto già osservato in sede di decreto per la disposta descrizione, ovvero la
sussistenza del fumus circa la lesione dei diritti della ricorrente e la ricorrenza altresì del pericolo
per la stessa ricorrente di veder mutata la situazione relativa alla indebita duplicazione dei software
Autodesk sui computer in uso presso le resistenti.
In base alla valutazione riservata a questa sede, entrambi gli elementi della verosimiglianza
dell’illecito e del pericolo di un facile occultamento o di una possibile alterazione delle prove
risultano prima facie sussistere nel caso di specie, come prospettato in ricorso dalla ricorrente.
Dalle risultanze dell’eseguita descrizione è infatti emerso che presso i locali in Dalmine, via Lodi n.
8 (sede della società Serioplast S.p.a.) sono stati reperiti n. 16 pc accessibili, su 2 di detti pc
(collegati in rete) sono risultati presenti n. 2 software di titolarità di Autodesk. Presso i locali in
Urgnano, via Spirano n. 528 (sede legale delle società Old Mill Holding S.p.A. e Seriomac s.r.l.,
nonché sede operativa della Serioplast S.p.a.) sono stati rinvenuti circa 50 pc nell’ambito di
Serioplast e circa 14 pc nell’ambito di Seriomac; su detti pc sono stati rinvenuti 15 programmi
Autocad, oltre che due programmi “crack” (uno sul server e uno su di un hard disk esterno), capaci
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appena visto, nelle forme d’uso quale titolare dei diritti - non era in realtà tale.
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di eludere le misure di protezione e permettere un numero infinito di riproduzioni e installazioni.
Non sembra essere stato rinvenuto alcun pc direttamente riferibile a Old Mill Holding S.p.A..
Nel corso delle operazioni peritali svoltesi ad Urgnano, peraltro, è stato accertato che, mentre già
era in atto l’attività di descrizione su ben 8 PC il programma Autocad della ricorrente è stato
rimosso all’insaputa dell’Ufficiale Giudiziario e del CTU.
Si precisa che a fronte di tutti i programmi così rinvenuti, le società resistenti non risultano titolari
di alcuna licenza d’uso (quelle invocate non si riferiscono ai programmi in questione).
Con riguardo all’eccezione sollevata dalle parti resistenti di “misuse of copyright”, per la quale
Autodesk non potrebbe ottenere la tutela apprestata dalle norme in tema di diritto d’autore, avendo
qualunque cessione della licenza, non si tratta evidentemente di eccezione rilevante e rilevabile nel
caso di specie.
Come si è detto, infatti, le società resistenti non risultano titolari neppure di una licenza d’uso del
programma Autocad, non potendo così evidentemente lamentare alcun abuso del diritto nell’ambito
di un contratto di cui non sono parte e che non risulta abbiano neppure mai inteso negoziare.
Quanto infine alle ulteriori eccezioni sollevate dalla difesa resistente, le stesse potranno e dovranno
essere esaminate in sede di merito, poiché allo stato attuale si tratta di acquisire solo una prova in
vista del successivo procedimento ordinario.
Con riferimento alle ulteriori contestazioni attinenti alla proteggibilità del programma Autocad, si
può affermare che i necessari requisiti sono stati affermati in diverse sedi giudiziarie e che, in base a
nozioni di comune esperienza e alla notorietà del programma medesimo, la novità e la creatività di
detto programma sembrano pienamente giustificare la invocata tutela autorale.
4. Alla luce quindi di quanto emerso in sede di descrizione, questo giudice conferma l’emanato
decreto, avendo la disposta descrizione assolto alla funzione tipica di indagare e descrivere lo stato
di fatto, allo scopo di una futura utilizzazione dei dati acquisiti nell’ambito del processo ordinario.
Si ritiene di confermare il provvedimento anche nei confronti di Old Mill Holding in quanto, pur
non essendo emersa alla luce degli accertamenti esperiti una diretta riferibilità alla stessa di alcuno
dei pc esaminati, la comunanza di sede e gli eventi verificatisi nel corso delle operazioni lasciano
impregiudicata una più precisa valutazione in merito a tale riferibilità.
Ogni statuizione circa le spese del presente procedimento viene riservata al successivo giudizio di
merito, che sarà iniziato entro i termini previsti ex lege.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte,
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la stessa ricorrente fatto un uso abusivo e distorto dei propri diritti impedendo per contratto una
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P.Q.M.
il G.D., Dott. Marina A. Tavassi, conferma il decreto di descrizione disposto in data 5 novembre
2015;
riserva al merito ogni provvedimento ulteriore anche inerente alle spese della presente procedura;
assegna i termini di legge per l’inizio del giudizio di merito.
Milano, 1 febbraio 2016
Il Giudice
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