apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: ZUCCOLINI MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c57c24973a5282f56f2112d8cfc453 Firmato Da: BONAVIA MARIA TERESA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bda27 Sentenza n. 808/2016 pubbl. il 19/07/2016 RG n. 394/2012 Repert. n. 841/2016 del 19/07/2016 REUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dai seguenti magistrati Dott.ssa Maria Teresa Bonavia Presidente Dott.ssa Isabella Silva Consigliere Dott.ssa Maria Margherita Zuccolini Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento n. 394/2012 R.G. promosso da F.I.D.A.P. Srl elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv. Guido Galliano e Maria Paola Ferrari che la rappresentano e difendono unitamente all’avv. Vittorio Afferni Appellante nei confronti di Assiteca SpA e Assiteca SA Insurance Brokers SpA Franco Bonelli e Alessandro Musella che le rappresentano e difendono Appellate CONCLUSIONI l’avvocato di parte appellante così ha concluso: http://bit.ly/2hhIBDh Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: ZUCCOLINI MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c57c24973a5282f56f2112d8cfc453 Firmato Da: BONAVIA MARIA TERESA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bda27 Sentenza n. 808/2016 pubbl. il 19/07/2016 RG n. 394/2012 Repert. n. 841/2016 del 19/07/2016 "Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello proposto, riformare l'impugnata sentenza e: a) dichiarare Assiteca S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta e condannarla a corrispondere a Fipad S.r.l. l'importo di € 95.900,00, o quell'altro importo meglio visto e ritenuto, a titolo di residuo prezzo per la cessione di n. 35.000 azioni di Assiteca SA di proprietà della Fipad S.r.l., maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dal 12/3/2007 al saldo effettivo; b) dichiarare Assiteca S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta e condannarla al risarcimento dei danni patiti e patiendi da Fipad S.r.l. per effetto dell'inadempimento di Assiteca S.p.A. agli obblighi nascenti dal suddetto contratto, nella misura che sarà determinata in corso di causa, anche in via equitativa, e in ogni caso in importo non inferiore ad € 100.000,00. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio". l’avvocato delle appellate così ha concluso: “Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa, respingere integralmente l’appello del 12.3.2010 proposto dalla FIDAP SpA in quanto nullo, inammissibile e/o infondato; con vittoria di spese del presente grado di appello”. Ragioni in fatto e in diritto della decisione Ai sensi dell’art. 58 della legge 69/2009 la presente sentenza è redatta secondo quanto previsto dagli artt. 132 comma 2 n. 4) c.p.c. e 118 comma 1 disp. att. c.p.c., come modificati rispettivamente dagli artt. 45 comma 17 e 52 comma 5 legge 18.6.2009 n. 69 trattandosi di giudizio pendente in primo grado alla data di entrata in vigore della citata legge. http://bit.ly/2hhIBDh Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: ZUCCOLINI MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c57c24973a5282f56f2112d8cfc453 Firmato Da: BONAVIA MARIA TERESA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bda27 Sentenza n. 808/2016 pubbl. il 19/07/2016 RG n. 394/2012 Repert. n. 841/2016 del 19/07/2016 Assiteca SpA e Assiteca SA Insurance Brokers SpA – premesso che il 30/6/2004 era stato stipulato un accordo tra Bergonzoni Maurizio, FIDAP e Assiteca Spa in base al quale a Bergonzoni era stata garantita una posizione di topo manager all’interno di Assiteca SA per tre esercizi ed era stata prevista una cessione a termine della residua partecipazione di FIDAP in Assiteca SA – residuata dall’esecuzione di precedente accordo intercorso tra Assiteca SpA e Bergonzoni sia in proprio che quale mandatario di Fidap nonché dei suoi familiari - mediante due opzioni incrociate di acquisto e vendita (put and call; in particolare Fidap aveva diritto di cedere ad Assiteca che si era impegnata ad acquistare 35.000,00 azioni di Assiteca SA); che FIDAP aveva comunicato l’esercizio del diritto di opzione; che essa attrice non aveva dato esecuzione alla compravendita in considerazione della violazione degli impegni assunti da Bergonzoni correttezza del calcolo di non concorrenza e della non del prezzo di esercizio dell’opzione - convenivano davanti al Tribunale di Genova FIDAP, per quanto ancora qui di interesse, per sentir dichiarare che l’opzione di vendita di cui all’accordo del 30/6/2004 si era risolta per inadempimento di Bergonzoni e che comunque essa attrice non era obbligata a darvi adempimento. Si costituiva FIDAP instando per il rigetto delle domande attoree e proponendo domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la condanna di Assiteca Spa alla corresponsione di euro 265.354,00 o dell’importo meglio visto a titolo di prezzo per la cessione delle 35.0000 azioni di Assiteca SA di proprietà dell’attrice con ordine alla stessa di effettuare la girata sulle suddette azioni in favore di essa convenuta con condanna della controparte al risarcimento dei danni da essa subiti per effetto dell’inadempimento dell’attrice Assiteca SpA agli obblighi di cui al contratto tra esse intercorso. Con sentenza n. 4693/2011 il Tribunale di Genova ha condannato Assiteca SpA a pagare in favore di essa http://bit.ly/2hhIBDh Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: ZUCCOLINI MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c57c24973a5282f56f2112d8cfc453 Firmato Da: BONAVIA MARIA TERESA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bda27 Sentenza n. 808/2016 pubbl. il 19/07/2016 RG n. 394/2012 Repert. n. 841/2016 del 19/07/2016 appellante la somma ottenuta detraendo i dividendi percepiti successivamente al 12/3/2007 dal prezzo di euro 255.086,00 oltre interessi legali sulla differenza dal 17/11/2011 al saldo a titolo di prezzo per la cessione di 35.000 azioni di Assiteca SA di proprietà di FIDAP Srl, ha ordinato la girata di dette azioni in favore di ASSITECA SpA e ha respinto la domanda ex art. 96 cpc della convenuta. Avverso detta sentenza ha proposto appello FIDAP Srl instando per la condanna di Assiteca al pagamento in suo favore di euro 95.900,00 a titolo di residuo prezzo per la cessione di 35.000 azioni maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dal 12/3/2007 al saldo oltre al risarcimento dei danni subiti. Si è costituita parte appellata eccependo l’inammissibilità dell’appello ed instando comunque perché venga respinto. Osserva questa Corte, quanto al primo motivo di appello diretto a contestare la sentenza impugnata per aver detratto dal prezzo di vendita i dividendi percepiti da FIDAP successivamente alla data di esercizio dell’opzione nonostante la relativa domanda di Assiteca diretta ad ottenere tale detrazione fosse stata proposta tardivamente, che l’appellante lamenta che erroneamente il primo giudice avrebbe ravvisato la ricorrenza di un’ipotesi di compensazione impropria come tale rilevabile anche d’ufficio. Deduce l’appellante che il credito di Fidap verso Assiteca Spa trae origine dal patto di opzione mentre il debito di Fidap avente ad oggetto la restituzione dei dividendi percepiti trae origine dal contratto di società con Assiteca SA ed è quindi un debito, non già verso Assiteca SpA, ma verso Assiteca SA. Orbene, l’appellante non ha altresì contestato l’ulteriore autonoma ratio decidendi della statuizione del primo giudice che ha ritenuto che oggetto di esame fosse anche la questione relativa alla detrazione dei dividendi percepiti da FIDAP dal prezzo di cessione. Invero il primo giudice ha http://bit.ly/2hhIBDh Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: ZUCCOLINI MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c57c24973a5282f56f2112d8cfc453 Firmato Da: BONAVIA MARIA TERESA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bda27 Sentenza n. 808/2016 pubbl. il 19/07/2016 RG n. 394/2012 Repert. n. 841/2016 del 19/07/2016 affermato di poter esaminare detta questione, non solo per la configurabilità di un’ipotesi di compensazione impropria, ma anche in quanto, in ogni caso, la stessa Fidap nella comparsa di risposta a pag. 25 del primo grado di giudizio aveva limitato la propria domanda, diretta ad ottenere il pagamento del prezzo della cessione, all’importo risultante dalla detrazione dal prezzo di cessione dell’importo dei dividendi da essa Poichè tale autonoma percepiti. ratio decidendi non è stata contestata dall’appellante in modo specifico, come era suo onere ex art. 342 c.p.c., la statuizione del primo giudice sull’ammissibilità della pronuncia sulla questione della detrazione dei dividendi è passata in giudicato. Con il secondo motivo di impugnazione Fidap contesta la pronuncia gravata per aver ritenuto perfezionato il trasferimento delle azioni per effetto del consenso ovverosia alla data di manifestazione da parte di Fidap della volontà di avvalersi dell’ opzione. Deduce l’appellante che il trasferimento delle azioni non si sarebbe verificato come asserito dal primo giudice il 12/3/2007 stante il rifiuto di Assiteca di corrispondere il relativo prezzo e stanti le contestazioni sollevate da Assiteca sulla quantificazione del prezzo e che ove come nella fattispecie la conclusione del contratto definitivo richieda qualche altra attività rispetto all’accettazione della proposta contrattuale, si sarebbe in presenza di un contratto preliminare di trasferimento di azioni. Secondo l’appellante nella fattispecie il contratto non sarebbe stato completo occorrendo ulteriori attività per la determinazione del prezzo come risultava dalla circostanza che era stata disposta consulenza tecnica d’ufficio per la relativa determinazione. Ritiene questa Corte che correttamente il Tribunale abbia ritenuto che il contratto di trasferimento delle azioni si perfezioni per effetto del consenso e che in presenza, come nella fattispecie, del patto di opzione http://bit.ly/2hhIBDh Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: ZUCCOLINI MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c57c24973a5282f56f2112d8cfc453 Firmato Da: BONAVIA MARIA TERESA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bda27 Sentenza n. 808/2016 pubbl. il 19/07/2016 RG n. 394/2012 Repert. n. 841/2016 del 19/07/2016 di vendita di azioni l’effetto traslativo si verifichi con l’esercizio dell’opzione di vendita (vedi in tal senso Cass. 23203/2013 secondo cui in presenza di un contratto di opzione di acquisto di quote di una società a responsabilità limitata che conferisca ad una parte la facoltà di accettare la proposta di vendita formulata dalla controparte, il momento del definitivo effetto traslativo è segnato dall'accettazione dello stipulante; vedi anche Cass. 15142/2003 secondo cui “il patto di opzione è un negozio giuridico bilaterale che dà luogo ad una proposta irrevocabile cui corrisponde la facoltà di una delle parti di accettarla, configurando uno degli elementi di una fattispecie a formazione successiva, costituita inizialmente dall'accordo avente ad oggetto l'irrevocabilità della proposta e, successivamente, dall'accettazione definitiva del promissario che, saldandosi con la proposta, perfeziona il contratto”). Né rileva, a contrario, che il prezzo non fosse determinato in quanto era comunque determinabile, come parimenti asserito dal Tribunale, ovverosia le parti avevano predeterminato i criteri per la sua quantificazione (con la conseguenza che non può affatto ritenersi che si tratti di un prezzo mancante, ipotesi che avrebbe determinato la nullità del contratto). La circostanza che occorra l’ausilio di un tecnico per quantificare il prezzo e che quindi nel presente giudizio sia stato nominato un consulente tecnico d’ufficio non evidenzia affatto la mancanza o indeterminabilità del prezzo, trattandosi di quantificazione nella fattispecie effettuata, come rilevato dal primo giudice, sulla base dei parametri obiettivi di riferimento di cui all’art. 6 del patto parasociale intercorso tra le parti contenente appunto il diritto di opzione in questione (vedi in tal senso Cass. 14/02/1986 n. 873 secondo cui “l'accettazione della proposta contrattuale di vendita contenuta in un contratto di opzione è idonea a generare il perfezionamento del contratto, http://bit.ly/2hhIBDh Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: ZUCCOLINI MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c57c24973a5282f56f2112d8cfc453 Firmato Da: BONAVIA MARIA TERESA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bda27 Sentenza n. 808/2016 pubbl. il 19/07/2016 RG n. 394/2012 Repert. n. 841/2016 del 19/07/2016 non soltanto quando il prezzo sia già determinato in detto contratto di opzione, ma anche quando sia determinabile alla stregua di criteri, riferimenti o parametri precostituiti, dando luogo ad una successiva attività delle parti meramente attuativa e ricognitiva”). Né, a maggior ragione, rileva ai fini di ritenere la sussistenza della fissazione del prezzo nel patto di opzione in quanto prezzo determinabile in base ai criteri predeterminati, il comportamento di Assioteca SpA successivo al atto di opzione ovverosia la circostanza che Assiteca non abbia provveduto al pagamento di detto prezzo pattuito seppur diverso (peraltro per un’entità minima) da quello richiesto da FIDAP. Da quanto esposto consegue l’infondatezza dell’appello di FIDAP nella parte in cui contesta anche la sussistenza di un proprio debito in ordine ai dividendi percepiti dopo il perfezionamento del trasferimento delle azioni da ritenersi avvenuto, per quanto ora esposto, con l’esercizio del patto di opzione. Invero, premesso come si tratti di un debito nei confronti di Fidap e non già di Assiteca SA, giacchè quest’ultima correttamente ha corrisposto i dividendi al soggetto che risultava a ciò legittimato in assenza della girata delle azioni in favore di Assiteca SpA, alla stregua di quanto esposto deve ritenersi che Fidap abbia indebitamente percepito i dividendi che invece spettavano ad Assiteca SpA essendosi già perfezionato il trasferimento delle azioni in capo a quest’ultima, pur se non ancora opponibile alla società Assiteca SA. Con il te.rzo e il quarto motivo di appello Fidap lamenta che il primo giudice, dopo aver dato atto della rinuncia all’eccezione di mancata osservanza del diritto di prelazione abbia poi esaminato detta eccezione, al fine di accertare se il rifiuto del pagamento del prezzo da parte di Assiteca SpA fosse o meno giustificato reintroducendo così nella causa il http://bit.ly/2hhIBDh Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: ZUCCOLINI MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c57c24973a5282f56f2112d8cfc453 Firmato Da: BONAVIA MARIA TERESA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bda27 Sentenza n. 808/2016 pubbl. il 19/07/2016 RG n. 394/2012 Repert. n. 841/2016 del 19/07/2016 tema dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.p.c., anch’essa abbandonata. L’appellante contesta al primo giudice di esser quindi pervenuto a riconoscere gli interessi legali sulle somme ad essa spettanti solo dalla data della rinuncia all’eccezione menzionata. In proposito si osserva che il primo giudice ha dato espressamente atto come fosse superata l’eccezione attorea di inadempimento ex art. 1460 c.c. per asserita violazione del patto di non concorrenza, in conseguenza della sentenza definitiva intercorsa tra le parti sul punto nel giudizio separato (peraltro osserva questa Corte che detta eccezione ex art. 1460 c.c. deve comunque ritenersi abbandonata da parte attrice all’udienza del 17/11/2011), e come parte attrice avesse rinunciato all’eccezione di inoperatività dell’opzione di vendita per mancato rispetto del diritto di prelazione degli altri soci e che quindi doveva ritenersi l’operatività dell’opzione di vendita. Il primo giudice ha però poi esaminato la questione della violazione del diritto di prelazione ai fini di verificare se il rifiuto di Assiteca Spa di provvedere al pagamento del prezzo fosse o meno giustificato pervenendo, da un lato, a ribadire che il trasferimento delle azioni si è verificato al momento dell’esercizio dell’opzione (anche considerato che la giurisprudenza afferma che l’effetto dell’eventuale riscatto, da parte dei soci pretermessi, opponibile anche all’acquirente delle azioni, ha efficacia retroattiva con ciò evidenziando che il trasferimento all’atto del riscatto si è già verificato appunto per effetto del consenso secondo le norme sulla vendita), dall’altro, ad affermare che la resistenza di Assiteca Spa al pagamento del prezzo non poteva ritenersi illegittima e arbitraria pendendo l’incertezza relativa alla prelazione degli altri soci e che quindi gli interessi legali sul prezzo da versare a FIDAP decorressero http://bit.ly/2hhIBDh Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: ZUCCOLINI MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c57c24973a5282f56f2112d8cfc453 Firmato Da: BONAVIA MARIA TERESA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bda27 Sentenza n. 808/2016 pubbl. il 19/07/2016 RG n. 394/2012 Repert. n. 841/2016 del 19/07/2016 solo dalla data di rinuncia all’eccezione sulla violazione del diritto di prelazione. Osserva questa Corte che all’udienza di discussione del 17/11/2011 Assiteca Spa ha dichiarato di rinunciare all’eccezione sulla violazione da parte di FIDAP del diritto di prelazione (peraltro a fronte di tale rinuncia il primo giudice ha correttamente dato altresì atto che non vi era quindi necessità di esaminare l’eccezione proposta dalla controparte sulla tardività della produzione diretta a dimostrare che gli altri soci avevano rinunciato al diritto di prelazione) che era stata sollevata al fine di paralizzare la domanda riconvenzionale di FIDAP diretta ad ottenere la condanna della controparte al pagamento del prezzo di cessione delle azioni e l’ordine di girata in favore di Assiteca Spa. Orbene, pur ammettendo che nella fattispecie la violazione da parte di Fidap degli obblighi inerenti al diritto di prelazione potesse essere opposta dall’acquirente Assiteca SpA al fine di paralizzare la domanda di adempimento della controparte trattandosi di obbligo da osservare anche nell’interesse di Assiteca SpA, l’eventuale inadempimento di FIDAP in proposito, una volta intervenuta la rinuncia di Assiteca a farlo valere, non poteva essere considerato d’ufficio dal primo giudice al fine di escludere un ritardo colpevole di Assiteca SpA e, quindi, al fine di escludere la decorrenza degli interessi moratori per il periodo intercorso tra la data di perfezionamento del trasferimento delle azioni e la data di rinuncia a detta eccezione. Ciò anche considerato che all’udienza del 17/11/2011 Assiteca Spa, pur effettuando un accenno alla circostanza che gli altri soci avevano rinunciato al diritto di prelazione e, quindi, anche a voler ritenere che detto comportamento dei soci sia stata la circostanza che ha indotto Assiteca SpA alla rinuncia in questione, quest’ultima non si è limitata a dichiarare di non opporsi da quel momento in poi al pagamento del http://bit.ly/2hhIBDh Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: ZUCCOLINI MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c57c24973a5282f56f2112d8cfc453 Firmato Da: BONAVIA MARIA TERESA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bda27 Sentenza n. 808/2016 pubbl. il 19/07/2016 RG n. 394/2012 Repert. n. 841/2016 del 19/07/2016 prezzo per essere venuto meno ogni elemento ostativo, ma ha altresì dichiarato di rinunciare all’eccezione sulla violazione del diritto di prelazione ovverosia ha dichiarato di rinunciare a far valere l’inadempimento della controparte in ordine al diritto di prelazione, senza peraltro ulteriori precisazioni o limitazioni anche sotto il profilo temporale (del resto proprio ritenendo l’intervenuta rinuncia degli altri soci al diritto di prelazione come asserito da Assiteca Spa, la rinuncia all’eccezione da parte di quest’ultima attinente all’inosservanza del diritto di prelazione non poteva che riguardare il comportamento pregresso di FIDAP non essendo configurabile un perdurante obbligo di quest’ultima di provvedere agli incombenti previsti dallo statuto della società in relazione al diritto di prelazione dei soci). E l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non è rilevabile d’ufficio (v. Cass. 6168/2011, Cass. 13746/2002). Ne consegue che, dovendosi ritenere che il trasferimento delle azioni si è perfezionato il 12/3/2007 con piena efficacia, in parziale riforma della pronuncia gravata dalla data della messa in mora del 16/7/2007 (vedi lettera RR prodotta sub 23 da FIDAP e il cui ricevimento non è contestato dalla controparte) spettano a Fidap gli interessi moratori sull’importo ad essa dovuto così come determinato dal primo giudice (ovverosia con detrazione dei dividendi percepiti da FIDAP successivamente al 12/3/2007) sino al saldo non avendo Assiteca Spa fornito la prova, come era suo onere, della non colpevolezza del ritardo nel pagamento. Non può invece accogliersi il motivo di appello diretto a contestare la sentenza gravata per non aver accolto la domanda risarcitoria. L’appellante deduce che il rifiuto della controparte di provvedere al pagamento del prezzo doveva ritenersi arbitrario e illegittimo e che essa FIDAP non aveva potuto utilizzate il prezzo di vendita per cinque anni http://bit.ly/2hhIBDh Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: ZUCCOLINI MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c57c24973a5282f56f2112d8cfc453 Firmato Da: BONAVIA MARIA TERESA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bda27 Sentenza n. 808/2016 pubbl. il 19/07/2016 RG n. 394/2012 Repert. n. 841/2016 del 19/07/2016 subendo così un danno da perdita di chance, ben potendosi presumere che avrebbe utilmente reimpiegato il denaro in investimenti redditizi, e che il giudice poteva ricorrere ad una valutazione del danno in via equitativa. In proposito si rileva che l’odierna parte appellante nella narrativa della comparsa di costituzione depositata davanti al Tribunale aveva precisato di instare per la condanna della controparte al pagamento del prezzo pattuito oltre interessi e rivalutazione monetaria e di aver altresì il diritto al risarcimento dei danni patiti e patiendi in conseguenza dell’inadempimento di Assiteca SpA agli obblighi derivanti dal patto parasociale del 30/6/2005 pari ad un importo non inferiore ad euro 100.000,00. Orbene va premesso che l’obbligo di corrispondere il prezzo di vendita costituisce un debito di valuta come tale non soggetto a rivalutazione monetaria. In proposito si richiama la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione 5743/2015 secondo cui “il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta” (vedi in senso conforme anche Cass. 9/5/2013 n. 11012 che, in motivazione, ha affermato che “il creditore di un'obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., comma 2, e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato http://bit.ly/2hhIBDh Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: ZUCCOLINI MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c57c24973a5282f56f2112d8cfc453 Firmato Da: BONAVIA MARIA TERESA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bda27 Sentenza n. 808/2016 pubbl. il 19/07/2016 RG n. 394/2012 Repert. n. 841/2016 del 19/07/2016 adempimento delle obbligazioni di valuta” ( v. in senso conforme Cass. 2 novembre 2010 n. 22273 e Cass. 25 gennaio 2002 n. 888). Ne consegue che non avendo nella fattispecie l’odierna appellante instato, nel proporre domanda riconvenzionale nel primo grado di giudizio, per la corresponsione anche del maggior danno, rispetto a quello già coperto dagli interessi legali sul debito a titolo di capitale, conseguente alla mora di parte debitrice, neppure può farsi riferimento all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza 19499/2008 secondo cui “nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali”. Del resto la circostanza che nella comparsa di risposta in primo grado FIDAP abbia richiesto la condanna della controparte al pagamento del prezzo oltre interessi e rivalutazione (quest’ultima non spettante per quanto si è detto) e poi abbia formulato un capo autonomo di domanda diretto ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento della controparte evidenzia che detto danno – non affatto precisato e tanto meno provato - è del tutto diverso dal danno da ritardato conseguimento della disponibilità del prezzo di vendita ovverosia da ritardato pagamento del debito della controparte a titolo di capitale (danno alla cui copertura era diretta la domanda di FIDAP di pagamento degli interessi e della rivalutazione). Tale ulteriore danno non è però stato tempestivamente precisato nel giudizio di primo grado nella sua consistenza (davanti al Tribunale Fidap si è limitata ad asserite nella memoria conclusionale ex art. 12 Dlgs 5/2003 che si trattava di un danno per aver detenuto per circa tre anni http://bit.ly/2hhIBDh Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: ZUCCOLINI MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c57c24973a5282f56f2112d8cfc453 Firmato Da: BONAVIA MARIA TERESA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bda27 Sentenza n. 808/2016 pubbl. il 19/07/2016 RG n. 394/2012 Repert. n. 841/2016 del 19/07/2016 una partecipazione societaria che la controparte si era invece impegnata ad acquistare) né comunque risulta provato. In proposito si osserva altresì che la consulenza tecnica d’ufficio non costituisce un mezzo suppletivo dell’onere probatorio gravante sulle parti. Né potrebbe ricorrersi ad una valutazione equitativa dei danni in questione in quanto questa è ammissibile solo ove l'esistenza del danno sia comunque dimostrata e risultino elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione (elementi nella fattispecie non sussistenti, v. in tal senso Cass. 15 febbraio 2008 n. 3794; vedi anche Cass. 7 giugno 2007 n. 13288 secondo cui l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli art. 1226 e 2056 c.c., è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare e non esonera comunque la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno nonché Cass. 17752 del 2015 e Cass. 127 del 2016). Considerata la necessità di una nuova pronuncia sulle spese di lite stante la riforma, seppur parziale, della pronuncia gravata, non si esamina il motivo di appello sulla statuizione sulle spese. Poiché occorre procedere ad una valutazione unitaria dell’esito della lite ai fini di una pronuncia sulle spese di giudizio e poiché non può essere esaminato l’esito delle domande che sono state separate da quelle della presente causa dando luogo ad un distinto procedimento, si rileva, da un lato, che è stata accolta la domanda riconvenzionale di FIDAP diretta ad ottenere il pagamento del prezzo della cessione (domanda che, come già http://bit.ly/2hhIBDh Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: ZUCCOLINI MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c57c24973a5282f56f2112d8cfc453 Firmato Da: BONAVIA MARIA TERESA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bda27 Sentenza n. 808/2016 pubbl. il 19/07/2016 RG n. 394/2012 Repert. n. 841/2016 del 19/07/2016 esposto, prevedeva la detrazione dall’importo del prezzo dei dividendi percepiti da FIDAP) e che la controparte ha abbandonato la domanda diretta alla risoluzione del patto di opzione dichiarando all’udienza di discussione del 17/11/2011 la propria disponibilità a procedere all’acquisto in questione, dall’altro che il prezzo è stato fissato in misura inferiore seppur per una minima entità, rispetto a quello asserito da FIDAP e che è stata respinta la domanda risarcitoria di FIDAP che era stata proposta per un importo elevato: si ritiene pertanto di compensare tra le parti metà delle spese di entrambi i gradi del giudizio e di condannare Assiteca Spa alla rifusione in favore della controparte della restante metà delle spese dei due gradi liquidate, per l’intero e in conformità al DM 55/2014, quanto al primo grado in complessivi euro 9550,00 di cui euro 2000,00 per la fase di studio, euro 1550,00 per la fase introduttiva, euro 3000,00 per la fase istruttoria, euro 3000,00 per la fase decisoria; quanto al presente grado in complessivi euro 6000,00 di cui euro 2000,00 per la fase di studio, euro 1500,00 per la fase introduttiva, euro 2500,00 per la fase decisoria oltre oneri accessori di legge per entrambi i gradi. Le spese del CTU relative alla sola fissazione del prezzo (accertato dal CTU di un’entità di poco inferiore a quella asserita da FIDAP) si pongono in via definitiva per un quarto a carico di FIDAP e per i restanti tre quarti a carico delle appellate in solido (avendo Assiteca SA aderito pienamente alle conclusioni di Assiteca Spa). P.Q.M. La Corte definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell’appello proposto da FIDAP Srl avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 4693/2011, condanna Assiteca SpA al pagamento in favore dell’appellante degli interessi legali dal 16/7/2007 al saldo sull’importo capitale oggetto della http://bit.ly/2hhIBDh Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: ZUCCOLINI MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c57c24973a5282f56f2112d8cfc453 Firmato Da: BONAVIA MARIA TERESA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bda27 Sentenza n. 808/2016 pubbl. il 19/07/2016 RG n. 394/2012 Repert. n. 841/2016 del 19/07/2016 condanna emessa in favore di FIDAP nella sentenza sopra menzionata, conferma le restanti statuizioni di merito della pronuncia gravata; condanna le appellate in solido alla rifusione in favore di FIDAP di metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate per l’intero, in complessivi euro 9550,00 per il primo grado e in complessivi euro 6000,00 per il presente grado oltre oneri accessori di legge per entrambi i gradi; compensa tra le parti la restante metà per entrambi i gradi; le spese del CTU si pongono in via definitiva per un quarto a carico di FIDAP Srl e per tre quarti a carico delle appellate in solido. Genova il 6/4/2016 Il Consigliere est. Il Presidente http://bit.ly/2hhIBDh