apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: ZUCCOLINI MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c57c24973a5282f56f2112d8cfc453
Firmato Da: BONAVIA MARIA TERESA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bda27
Sentenza n. 808/2016 pubbl. il 19/07/2016
RG n. 394/2012
Repert. n. 841/2016 del 19/07/2016
REUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Maria Teresa Bonavia
Presidente
Dott.ssa Isabella Silva
Consigliere
Dott.ssa Maria Margherita Zuccolini
Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n.
394/2012 R.G. promosso da F.I.D.A.P. Srl
elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv. Guido Galliano e
Maria Paola Ferrari che la rappresentano e difendono unitamente all’avv.
Vittorio Afferni
Appellante
nei confronti di
Assiteca SpA e Assiteca SA Insurance Brokers SpA Franco Bonelli e
Alessandro Musella che le rappresentano e difendono
Appellate
CONCLUSIONI
l’avvocato di parte appellante così ha concluso:
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Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: ZUCCOLINI MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c57c24973a5282f56f2112d8cfc453
Firmato Da: BONAVIA MARIA TERESA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bda27
Sentenza n. 808/2016 pubbl. il 19/07/2016
RG n. 394/2012
Repert. n. 841/2016 del 19/07/2016
"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, respinta ogni contraria
istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello proposto,
riformare l'impugnata sentenza e:
a) dichiarare Assiteca S.p.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore,
tenuta e condannarla a corrispondere a Fipad S.r.l. l'importo
di € 95.900,00, o quell'altro importo meglio visto e ritenuto, a titolo di
residuo prezzo per la cessione di n. 35.000 azioni di Assiteca SA di
proprietà della Fipad S.r.l., maggiorato di interessi e rivalutazione
monetaria dal 12/3/2007 al saldo effettivo;
b) dichiarare Assiteca S.p.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, tenuta e condannarla al risarcimento dei danni patiti e
patiendi da Fipad S.r.l. per effetto dell'inadempimento di Assiteca
S.p.A. agli obblighi nascenti dal suddetto contratto, nella misura che sarà
determinata in corso di causa, anche in via equitativa, e in ogni caso in
importo non inferiore ad € 100.000,00.
Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio".
l’avvocato delle appellate così ha concluso:
“Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi
di cui in narrativa, respingere integralmente l’appello del 12.3.2010
proposto dalla FIDAP SpA in quanto nullo, inammissibile e/o infondato;
con vittoria di spese del presente grado di appello”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Ai sensi dell’art. 58 della legge 69/2009 la presente sentenza è redatta
secondo quanto previsto dagli artt. 132 comma 2 n. 4) c.p.c. e 118
comma 1 disp. att. c.p.c., come modificati rispettivamente dagli artt. 45
comma 17 e 52 comma 5 legge 18.6.2009 n. 69 trattandosi di giudizio
pendente in primo grado alla data di entrata in vigore della citata legge.
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Sentenza n. 808/2016 pubbl. il 19/07/2016
RG n. 394/2012
Repert. n. 841/2016 del 19/07/2016
Assiteca SpA e Assiteca SA Insurance Brokers SpA – premesso che il
30/6/2004
era stato stipulato un accordo tra Bergonzoni
Maurizio,
FIDAP e Assiteca Spa in base al quale a Bergonzoni era stata garantita
una posizione di topo manager all’interno di Assiteca SA per tre esercizi
ed era stata prevista una cessione a termine della residua partecipazione
di FIDAP in Assiteca SA – residuata dall’esecuzione di precedente
accordo
intercorso tra Assiteca SpA e Bergonzoni sia in proprio che
quale mandatario di Fidap nonché dei suoi familiari - mediante due
opzioni incrociate di acquisto e vendita (put and call; in particolare Fidap
aveva diritto di cedere ad Assiteca che si era impegnata ad acquistare
35.000,00 azioni di Assiteca SA); che FIDAP aveva comunicato
l’esercizio del diritto di opzione; che essa attrice non aveva dato
esecuzione alla compravendita in considerazione della violazione degli
impegni assunti da Bergonzoni
correttezza del calcolo
di non concorrenza e
della non
del prezzo di esercizio dell’opzione
-
convenivano davanti al Tribunale di Genova FIDAP, per quanto ancora
qui di interesse, per sentir dichiarare che l’opzione di vendita di cui
all’accordo del 30/6/2004 si era risolta per inadempimento di Bergonzoni
e che comunque essa attrice non era obbligata a darvi adempimento.
Si costituiva FIDAP instando per il rigetto delle domande attoree e
proponendo domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la condanna di
Assiteca Spa alla corresponsione di euro 265.354,00 o dell’importo
meglio visto a titolo di prezzo per la cessione delle 35.0000 azioni di
Assiteca SA di proprietà dell’attrice con ordine alla stessa di effettuare la
girata sulle suddette azioni in favore di essa convenuta con condanna
della controparte al risarcimento dei danni da essa subiti per effetto
dell’inadempimento dell’attrice Assiteca SpA agli obblighi di cui al
contratto tra esse intercorso. Con sentenza n. 4693/2011 il Tribunale di
Genova
ha condannato Assiteca SpA
a pagare in favore di essa
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appellante
la
somma
ottenuta
detraendo
i
dividendi
percepiti
successivamente al 12/3/2007 dal prezzo di euro 255.086,00 oltre
interessi legali sulla differenza dal 17/11/2011 al saldo a titolo di prezzo
per la cessione di 35.000 azioni di Assiteca SA di proprietà di FIDAP Srl,
ha ordinato la girata di dette azioni in favore di ASSITECA SpA e ha
respinto la domanda ex art. 96 cpc della convenuta.
Avverso detta sentenza ha proposto appello FIDAP Srl instando per la
condanna di Assiteca al pagamento in suo favore di euro 95.900,00 a
titolo di residuo prezzo per la cessione di 35.000 azioni maggiorato di
interessi e rivalutazione monetaria
dal 12/3/2007 al saldo oltre al
risarcimento dei danni subiti.
Si è costituita parte appellata eccependo l’inammissibilità dell’appello ed
instando comunque perché venga respinto.
Osserva questa Corte, quanto al primo motivo di appello diretto a
contestare la sentenza impugnata per aver detratto dal prezzo di vendita i
dividendi percepiti da FIDAP successivamente
alla data di esercizio
dell’opzione nonostante la relativa domanda di Assiteca
diretta ad
ottenere tale detrazione fosse stata proposta tardivamente, che
l’appellante
lamenta
che erroneamente il primo giudice avrebbe
ravvisato la ricorrenza di un’ipotesi di compensazione impropria come
tale rilevabile anche d’ufficio. Deduce l’appellante che il credito di Fidap
verso Assiteca Spa trae origine dal patto di opzione mentre il debito di
Fidap avente ad oggetto la restituzione dei dividendi percepiti trae
origine dal contratto di società con Assiteca SA ed è quindi un debito,
non già verso Assiteca SpA, ma verso Assiteca SA.
Orbene, l’appellante non ha altresì contestato l’ulteriore autonoma ratio
decidendi della statuizione del primo giudice che ha ritenuto che oggetto
di esame fosse anche la questione relativa alla detrazione dei dividendi
percepiti da FIDAP dal prezzo di cessione. Invero il primo giudice ha
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affermato di poter esaminare detta questione, non solo per la
configurabilità di un’ipotesi di compensazione impropria, ma anche in
quanto, in ogni caso,
la stessa Fidap nella comparsa di risposta a pag.
25 del primo grado di giudizio aveva limitato la propria domanda, diretta
ad ottenere il pagamento del prezzo della cessione, all’importo risultante
dalla detrazione dal prezzo di cessione dell’importo dei dividendi da
essa
Poichè tale autonoma
percepiti.
ratio decidendi non è stata contestata
dall’appellante in modo specifico, come era suo onere ex art. 342 c.p.c.,
la statuizione del primo giudice sull’ammissibilità della pronuncia sulla
questione della detrazione dei dividendi è passata in giudicato.
Con il secondo motivo di impugnazione Fidap contesta la pronuncia
gravata per aver ritenuto perfezionato il trasferimento delle azioni per
effetto del consenso ovverosia alla data di manifestazione da parte di
Fidap della volontà di avvalersi dell’ opzione.
Deduce l’appellante che il trasferimento delle azioni non si sarebbe
verificato come asserito dal primo giudice il 12/3/2007 stante il rifiuto di
Assiteca di corrispondere il relativo prezzo e stanti le contestazioni
sollevate da Assiteca sulla quantificazione del prezzo e che ove come
nella fattispecie la conclusione del contratto definitivo richieda qualche
altra attività rispetto all’accettazione
della proposta
contrattuale, si
sarebbe in presenza di un contratto preliminare di trasferimento di
azioni. Secondo l’appellante nella fattispecie il contratto non sarebbe
stato completo occorrendo ulteriori attività per la determinazione del
prezzo come risultava dalla circostanza che era stata disposta consulenza
tecnica d’ufficio per la relativa determinazione.
Ritiene questa Corte che correttamente il Tribunale abbia ritenuto che il
contratto di trasferimento delle azioni si
perfezioni
per effetto del
consenso e che in presenza, come nella fattispecie, del patto di opzione
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Sentenza n. 808/2016 pubbl. il 19/07/2016
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di vendita di azioni l’effetto traslativo
si verifichi
con l’esercizio
dell’opzione di vendita (vedi in tal senso Cass. 23203/2013 secondo cui
in presenza di un contratto di opzione di acquisto di quote di una società
a responsabilità limitata che conferisca ad una parte la facoltà di accettare
la proposta di vendita formulata dalla controparte, il momento del
definitivo effetto traslativo è segnato dall'accettazione dello stipulante;
vedi anche Cass. 15142/2003 secondo cui “il patto di opzione è un
negozio giuridico bilaterale che dà luogo ad una proposta irrevocabile cui
corrisponde la facoltà di una delle parti di accettarla, configurando uno
degli elementi di una fattispecie a formazione successiva, costituita
inizialmente dall'accordo avente ad oggetto l'irrevocabilità della proposta
e, successivamente, dall'accettazione definitiva del promissario che,
saldandosi con la proposta, perfeziona il contratto”).
Né rileva, a contrario, che il prezzo non fosse determinato in quanto era
comunque determinabile, come parimenti asserito dal Tribunale,
ovverosia
le parti avevano predeterminato i criteri per la sua
quantificazione (con la conseguenza che non può affatto ritenersi che si
tratti di un prezzo mancante, ipotesi che avrebbe determinato la nullità
del contratto).
La circostanza che occorra l’ausilio di un tecnico per quantificare il
prezzo e che quindi nel presente giudizio sia stato nominato un
consulente
tecnico
d’ufficio non evidenzia affatto la mancanza o
indeterminabilità del prezzo, trattandosi di quantificazione nella
fattispecie effettuata, come rilevato dal primo giudice, sulla base dei
parametri obiettivi di riferimento di cui all’art. 6 del patto parasociale
intercorso tra le parti
contenente appunto il diritto di opzione in
questione (vedi in tal senso Cass. 14/02/1986 n. 873 secondo cui
“l'accettazione della proposta contrattuale di vendita contenuta in un
contratto di opzione è idonea a generare il perfezionamento del contratto,
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non soltanto quando il prezzo sia già determinato in detto contratto di
opzione, ma anche quando sia determinabile alla stregua di criteri,
riferimenti o parametri precostituiti, dando luogo ad una successiva
attività delle parti meramente attuativa e ricognitiva”).
Né, a maggior ragione, rileva ai fini di ritenere la sussistenza della
fissazione del prezzo nel patto di opzione in quanto prezzo determinabile
in base ai criteri predeterminati, il comportamento di Assioteca SpA
successivo al atto di opzione ovverosia la circostanza che Assiteca non
abbia provveduto al pagamento di detto prezzo pattuito seppur diverso
(peraltro per un’entità minima) da quello richiesto da FIDAP.
Da quanto esposto consegue l’infondatezza dell’appello di FIDAP nella
parte in cui contesta anche la sussistenza di un proprio debito in ordine
ai dividendi percepiti dopo il perfezionamento del trasferimento delle
azioni da ritenersi avvenuto, per quanto ora esposto, con l’esercizio del
patto di opzione.
Invero, premesso come si tratti di un debito nei confronti di Fidap e non
già di Assiteca SA, giacchè quest’ultima correttamente ha corrisposto i
dividendi al soggetto che risultava a ciò legittimato in assenza della
girata delle azioni in favore di Assiteca SpA, alla stregua di quanto
esposto deve ritenersi
che Fidap abbia
indebitamente percepito i
dividendi che invece spettavano ad Assiteca SpA essendosi già
perfezionato il trasferimento delle azioni in capo a quest’ultima, pur se
non ancora opponibile alla società Assiteca SA.
Con il te.rzo e il quarto motivo di appello Fidap lamenta che il primo
giudice, dopo aver dato atto della rinuncia all’eccezione di mancata
osservanza del diritto di prelazione abbia poi esaminato detta eccezione,
al fine di accertare se il rifiuto del pagamento del prezzo da parte di
Assiteca SpA fosse o meno giustificato reintroducendo così nella causa il
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tema dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.p.c., anch’essa
abbandonata.
L’appellante contesta al primo giudice di esser quindi
pervenuto a
riconoscere gli interessi legali sulle somme ad essa spettanti solo dalla
data della rinuncia all’eccezione menzionata.
In proposito si osserva che il primo giudice ha dato espressamente atto
come fosse superata l’eccezione attorea di inadempimento ex art. 1460
c.c. per asserita violazione del patto di non concorrenza, in conseguenza
della sentenza definitiva intercorsa tra le parti sul punto nel giudizio
separato (peraltro osserva questa Corte che detta eccezione ex art. 1460
c.c. deve comunque ritenersi abbandonata da parte attrice all’udienza del
17/11/2011), e come parte attrice avesse rinunciato all’eccezione di
inoperatività dell’opzione di vendita per mancato rispetto del diritto di
prelazione degli altri soci e che quindi doveva ritenersi l’operatività
dell’opzione di vendita.
Il primo giudice ha però poi esaminato la questione della violazione del
diritto di prelazione ai fini di verificare se il rifiuto di Assiteca Spa di
provvedere al pagamento del prezzo fosse o meno giustificato
pervenendo, da un lato, a ribadire che il trasferimento delle azioni si è
verificato al momento dell’esercizio dell’opzione (anche considerato che
la giurisprudenza afferma che l’effetto dell’eventuale riscatto, da parte
dei soci pretermessi, opponibile anche all’acquirente delle azioni, ha
efficacia retroattiva con ciò evidenziando che il trasferimento all’atto del
riscatto si è già verificato appunto per effetto del consenso secondo le
norme sulla vendita), dall’altro,
ad affermare che la resistenza di
Assiteca Spa al pagamento del prezzo non poteva ritenersi illegittima e
arbitraria pendendo l’incertezza relativa alla prelazione degli altri soci e
che quindi gli interessi legali sul prezzo da versare a FIDAP decorressero
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solo dalla data di rinuncia all’eccezione sulla violazione del diritto di
prelazione.
Osserva questa Corte che all’udienza di discussione del 17/11/2011
Assiteca Spa ha dichiarato di rinunciare all’eccezione sulla violazione da
parte di FIDAP del diritto di prelazione (peraltro a fronte di tale rinuncia
il primo giudice ha correttamente dato altresì atto che non vi era quindi
necessità di esaminare l’eccezione
proposta dalla controparte sulla
tardività della produzione diretta a dimostrare che gli altri soci avevano
rinunciato al diritto di prelazione) che era stata sollevata al fine di
paralizzare la domanda riconvenzionale di FIDAP diretta ad ottenere la
condanna della controparte al pagamento del prezzo di cessione delle
azioni e l’ordine di girata in favore di Assiteca Spa.
Orbene, pur ammettendo che nella fattispecie la violazione da parte di
Fidap degli obblighi inerenti al diritto di prelazione potesse essere
opposta dall’acquirente Assiteca SpA al fine di paralizzare la domanda
di adempimento della controparte trattandosi di obbligo da osservare
anche nell’interesse di Assiteca SpA, l’eventuale inadempimento di
FIDAP in proposito, una volta intervenuta la rinuncia di Assiteca a farlo
valere, non poteva essere considerato d’ufficio dal primo giudice al fine
di escludere un ritardo colpevole di Assiteca SpA e, quindi, al fine di
escludere la decorrenza degli interessi moratori per il periodo intercorso
tra la data di perfezionamento del trasferimento delle azioni e la data di
rinuncia a detta eccezione.
Ciò anche considerato che all’udienza del 17/11/2011 Assiteca Spa, pur
effettuando un accenno alla
circostanza che gli altri soci avevano
rinunciato al diritto di prelazione e, quindi, anche a voler ritenere che
detto comportamento dei soci sia stata la circostanza che ha indotto
Assiteca SpA alla rinuncia in questione, quest’ultima non si è limitata a
dichiarare di non opporsi da quel momento in poi al pagamento del
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prezzo per essere venuto meno ogni elemento ostativo, ma ha altresì
dichiarato
di rinunciare all’eccezione sulla violazione del diritto di
prelazione ovverosia ha dichiarato di rinunciare a
far valere
l’inadempimento della controparte in ordine al diritto di prelazione, senza
peraltro ulteriori precisazioni o limitazioni anche sotto il profilo
temporale (del resto proprio ritenendo l’intervenuta rinuncia degli altri
soci al diritto di prelazione come asserito da Assiteca Spa, la rinuncia
all’eccezione da parte di quest’ultima attinente all’inosservanza del
diritto di prelazione non poteva che riguardare
il comportamento
pregresso di FIDAP non essendo configurabile un perdurante obbligo di
quest’ultima di provvedere agli incombenti previsti dallo statuto della
società in relazione al diritto di prelazione dei soci).
E l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non è rilevabile
d’ufficio (v. Cass. 6168/2011, Cass. 13746/2002).
Ne consegue che, dovendosi ritenere che il trasferimento delle azioni si è
perfezionato il 12/3/2007 con piena efficacia, in parziale riforma della
pronuncia gravata dalla data della messa in mora del 16/7/2007 (vedi
lettera RR prodotta sub
23 da FIDAP e il cui ricevimento non è
contestato dalla controparte) spettano a Fidap gli interessi moratori
sull’importo ad essa dovuto così come determinato dal primo giudice
(ovverosia con detrazione
dei dividendi percepiti da FIDAP
successivamente al 12/3/2007) sino al saldo non avendo Assiteca Spa
fornito la prova, come era suo onere, della non colpevolezza del ritardo
nel pagamento.
Non può invece accogliersi il motivo di appello diretto a contestare la
sentenza gravata per non aver accolto la domanda risarcitoria.
L’appellante deduce che il rifiuto della controparte di provvedere al
pagamento del prezzo doveva ritenersi arbitrario e illegittimo e che essa
FIDAP non aveva potuto utilizzate il prezzo di vendita per cinque anni
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subendo così un danno da perdita di chance, ben potendosi presumere
che avrebbe utilmente reimpiegato il denaro in investimenti redditizi, e
che il giudice poteva ricorrere ad una valutazione del danno in via
equitativa.
In proposito si rileva che l’odierna parte appellante nella narrativa della
comparsa di costituzione depositata davanti al Tribunale aveva precisato
di instare per la condanna della controparte al pagamento del prezzo
pattuito oltre interessi e rivalutazione monetaria e di aver altresì il diritto
al
risarcimento
dei
danni
patiti
e
patiendi
in
conseguenza
dell’inadempimento di Assiteca SpA agli obblighi derivanti dal patto
parasociale del 30/6/2005 pari ad un importo non inferiore ad euro
100.000,00.
Orbene va premesso che l’obbligo di corrispondere il prezzo di vendita
costituisce un debito di valuta come tale non soggetto a rivalutazione
monetaria. In proposito si richiama la pronuncia delle Sezioni Unite della
Cassazione 5743/2015 secondo cui “il creditore di una obbligazione di
valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione
monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno"
ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., e non può limitarsi a
domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del
capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza
automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta” (vedi
in senso conforme anche Cass. 9/5/2013 n. 11012 che, in motivazione,
ha affermato che “il creditore di un'obbligazione di valuta, il quale
intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha
l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art.
1224 cod. civ., comma 2, e non può limitarsi a domandare semplicemente
la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione,
non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato
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Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: ZUCCOLINI MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c57c24973a5282f56f2112d8cfc453
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Sentenza n. 808/2016 pubbl. il 19/07/2016
RG n. 394/2012
Repert. n. 841/2016 del 19/07/2016
adempimento delle obbligazioni di valuta” ( v. in senso conforme Cass. 2
novembre 2010 n. 22273 e Cass. 25 gennaio 2002 n. 888).
Ne consegue che non avendo
nella fattispecie l’odierna appellante
instato, nel proporre domanda riconvenzionale nel primo grado di
giudizio,
per la corresponsione anche del maggior danno, rispetto a
quello già coperto dagli interessi legali sul debito a titolo di capitale,
conseguente alla mora di parte debitrice, neppure può farsi riferimento
all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza 19499/2008
secondo cui “nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di
valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c. può ritenersi
esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio
medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a
dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali”.
Del resto la circostanza che nella comparsa di risposta in primo grado
FIDAP abbia richiesto la condanna della controparte al pagamento del
prezzo oltre interessi e rivalutazione (quest’ultima non spettante per
quanto si è detto) e poi abbia formulato un capo autonomo di domanda
diretto
ad
ottenere
il
risarcimento
dei
danni
conseguenti
all’inadempimento della controparte evidenzia che detto danno – non
affatto precisato e tanto meno provato - è del tutto diverso dal danno da
ritardato conseguimento della disponibilità del prezzo di vendita
ovverosia da ritardato pagamento del debito della controparte a titolo di
capitale (danno alla cui copertura era diretta la domanda di FIDAP di
pagamento degli interessi e della rivalutazione).
Tale ulteriore danno non è però stato tempestivamente precisato nel
giudizio di primo grado nella sua consistenza (davanti al Tribunale Fidap
si è limitata ad asserite nella memoria conclusionale ex art. 12 Dlgs
5/2003 che si trattava di un danno per aver detenuto per circa tre anni
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RG n. 394/2012
Repert. n. 841/2016 del 19/07/2016
una partecipazione societaria che la controparte si era invece impegnata
ad acquistare) né comunque risulta provato.
In proposito si osserva altresì che la consulenza tecnica d’ufficio non
costituisce un mezzo suppletivo dell’onere probatorio gravante sulle
parti.
Né potrebbe ricorrersi ad una valutazione equitativa dei danni
in
questione in quanto questa è ammissibile solo ove l'esistenza del danno
sia comunque dimostrata e risultino elementi idonei a fornire parametri
plausibili di quantificazione (elementi nella fattispecie non sussistenti, v.
in tal senso Cass. 15 febbraio 2008 n. 3794; vedi anche Cass. 7 giugno
2007 n. 13288 secondo cui
l'esercizio del potere discrezionale di
liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli art. 1226 e
2056 c.c., è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente
impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il
danno nel suo preciso ammontare e non esonera comunque la parte stessa
dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa
ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia, per
quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune
insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del
danno nonché Cass. 17752 del 2015 e Cass. 127 del 2016).
Considerata la necessità di una nuova pronuncia sulle spese di lite stante
la riforma, seppur parziale, della pronuncia gravata, non si esamina il
motivo di appello sulla statuizione sulle spese.
Poiché occorre procedere ad una valutazione unitaria dell’esito della lite
ai fini di una pronuncia sulle spese di giudizio e poiché non può essere
esaminato l’esito delle domande che sono state separate da quelle della
presente causa dando luogo ad un distinto procedimento, si rileva, da un
lato, che è stata accolta la domanda riconvenzionale di FIDAP diretta ad
ottenere il pagamento del prezzo della cessione (domanda che, come già
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esposto, prevedeva la detrazione dall’importo del prezzo dei dividendi
percepiti da FIDAP) e che la controparte ha abbandonato la domanda
diretta alla risoluzione del patto di opzione dichiarando all’udienza di
discussione del 17/11/2011 la propria
disponibilità a procedere
all’acquisto in questione, dall’altro che il prezzo è stato fissato in misura
inferiore seppur per una minima entità, rispetto a quello asserito da
FIDAP e che è stata respinta la domanda risarcitoria di FIDAP che era
stata proposta per un importo elevato: si ritiene pertanto di compensare
tra le parti metà delle spese di entrambi i gradi del
giudizio e di
condannare Assiteca Spa alla rifusione in favore della controparte della
restante metà delle spese dei due
gradi liquidate, per l’intero e in
conformità al DM 55/2014, quanto al primo grado in complessivi euro
9550,00 di cui euro 2000,00 per la fase di studio, euro 1550,00 per la fase
introduttiva, euro 3000,00 per la fase istruttoria, euro 3000,00 per la fase
decisoria; quanto al presente grado in complessivi euro 6000,00 di cui
euro 2000,00 per la fase di studio, euro 1500,00 per la fase introduttiva,
euro 2500,00 per la fase decisoria oltre oneri accessori di legge per
entrambi i gradi.
Le spese del CTU relative alla sola fissazione del prezzo (accertato dal
CTU di un’entità di poco inferiore a quella asserita da FIDAP) si
pongono in via definitiva per un quarto a carico di FIDAP e per i restanti
tre quarti a carico delle appellate in solido (avendo Assiteca SA aderito
pienamente alle conclusioni di Assiteca Spa).
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed
eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell’appello proposto da
FIDAP Srl avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 4693/2011,
condanna Assiteca SpA al pagamento in favore dell’appellante degli
interessi legali dal 16/7/2007 al saldo sull’importo capitale oggetto della
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condanna emessa in favore di FIDAP nella sentenza sopra menzionata,
conferma le restanti statuizioni di merito della pronuncia gravata;
condanna le appellate in solido alla rifusione in favore di FIDAP di metà
delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate per l’intero, in
complessivi euro 9550,00 per il primo grado e in complessivi euro
6000,00 per il presente grado oltre oneri accessori di legge per entrambi i
gradi; compensa tra le parti la restante metà per entrambi i gradi; le
spese del CTU si pongono in via definitiva per un quarto a carico di
FIDAP Srl e per tre quarti a carico delle appellate in solido.
Genova il 6/4/2016
Il Consigliere est.
Il Presidente
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