le nuove dimissioni volontarie - Camera del Lavoro Metropolitana di
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le nuove dimissioni volontarie - Camera del Lavoro Metropolitana di
LE NUOVE DIMISSIONI VOLONTARIE Come comunicare al datore di lavoro la volontà di recedere dal contratto in seguito alla legge n. 188/2007 A partire dal 5 marzo 2008 il lavoratore che vuole recedere dal proprio rapporto di lavoro ha l'obbligo di utilizzare un apposito modello telematico predisposto sul sito del Ministero del Lavoro. Resta invariato l'obbligo di rispettare il periodo di preavviso, la cui durata è stabilita per ciascun settore dai contratti collettivi. Se il lavoratore utilizza una comunicazione informale (la tradizionale “lettera di dimissioni”), l'atto non è valido e non produce alcun effetto. Non inizia nemmeno a decorrere il preavviso: l'assenza dal lavoro verrebbe ritenuta ingiustificata. Il modulo compilato on line è valido dalla data di emissione (fissata automaticamente dal sistema informatico) fino al 15° giorno successivo. Oltre tale termine, le dimissioni perdono qualsiasi efficacia e il lavoratore dovrà compiere una nuova procedura. È possibile revocare le dimissioni presentate attraverso la nuova procedura entro i 15 giorni dalla data di validazione, ma solo nel caso in cui la comunicazione non sia stata già consegnata al datore di lavoro. Quando utilizzare il modulo La nuova procedura si applica in tutti i casi di recesso unilaterale del lavoratore, in particolare per le seguenti tipologie di rapporto di lavoro: - ogni forma di lavoro subordinato (dunque anche i contratti tempo determinato); - le collaborazioni coordinate e continuative, comprese quelle a progetto; - i contratti di collaborazione occasionale (le “mini co.co.co.); - le associazioni in partecipazione; - il lavoro dei soci di cooperativa. Lo stesso modello dovrà essere utilizzato anche in caso di dimissioni per giusta causa. Quando NON utilizzare il modulo La nuova procedura non si applica: - nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro avviene in virtù di un accordo consensuale tra le parti (risoluzioni consensuali, “dimissioni incentivate”, cessioni di contratto da un datore di lavoro a un altro, con il consenso del lavoratore). - per dimissioni rese durante il periodo di prova; - nei rapporti di lavoro marittimo; - per gli stage e tirocini; - per le prestazioni di lavoro accessorio; - nei rapporti di agenzia. www.servizi.cgil.milano.it Cosa fare In base alle ultime disposizioni, l lavoratore che intende dimettersi ha due possibilità per darne comunicazione: 1) Compilare direttamente il modello attraverso il sito www.lavoro.gov.it/mdv, dopo essersi autenticato tramite username e password. Al termine della compilazione telematica, il sistema rilascia un modulo che riporta un codice di identificazione univoco e non contraffabile e una data certa di emissione, a partire dalla quale decorrono i 15 giorni di validità. 2) Rivolgersi a uno dei soggetti intermediari che la legge abilita a compiere la procedura telematica per conto del lavoratore, cioè: - le Direzioni provinciali del Lavoro; - la Direzione Regionale del Lavoro di Aosta; - gli Ispettorati del Lavoro delle Province Autonome di Trento e Bolzano - gli Uffici Provinciali del Lavoro della Regione Sicilia; - i Centri per l’Impiego; - gli Uffici comunali appositamente predisposti; - i sindacati e i patronati che stipuleranno l’apposita convenzione con il Ministero (l’elenco aggiornato è presente su www.lavoro.gov.it/mdv) Il lavoratore potrà recarsi presso una sede qualsiasi di questi soggetti intermediari, indipendentemente dal luogo in cui è residente. Nel caso di dimissioni durante il primo anno di matrimonio o presentate nel periodo coperto dalla maternità, la lavoratrice o il lavoratore devono recarsi obbligatoriamente alla Dpl. Per ulteriori informazioni e chiarimenti puoi rivolgerti a: Ufficio Vertenze Legali della Camera del Lavoro di Milano – Corso di Porta Vittoria 43, Milano Tel. +390255025225 - Pagina Web - Contatti 2 www.servizi.cgil.milano.it