LE DIMISSIONI – VADEMECUM L`istituto delle dimissioni, regolato

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LE DIMISSIONI – VADEMECUM L`istituto delle dimissioni, regolato
LE DIMISSIONI – VADEMECUM
L’istituto delle dimissioni, regolato dal codice civile, prevede che il lavoratore può recedere dal
contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualsiasi momento, con un preavviso di volta in
volta stabilito dalla contrattazione collettiva, salvo la presenza di una giusta causa.
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l’altra parte a un’indennità
equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
In particolare, al lavoratore dimissionario che non presta preavviso, il datore di lavoro può
trattenere dalle competenze nette spettanti il suddetto importo (c.d. mancato preavviso).
Qualora il datore di lavoro dispensi il lavoratore dimissionario dal prestare preavviso, lo stesso è
tenuto a corrispondere al lavoratore il suddetto importo (c.d. indennità sostitutiva del
preavviso).
FORMA DELLE DIMISSIONI
Il 12 marzo 2016 è entrata in vigore una nuova procedura telematica per la comunicazione
(o revoca) delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali.
Dalla suddetta data, le dimissioni/risoluzioni consensuali comunicate dal lavoratore con
modalità diverse rispetto a quelle telematiche sono considerate inefficaci. nota bene
Preme
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evidenziare che la nuova procedura telematica si applica:
a tutti i casi di recesso unilaterale del lavoratore subordinato,
ai casi di risoluzione consensuale, con le seguenti esclusioni:
rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
recesso durante il periodo di prova;
rapporti di lavoro domestico;
dimissioni/risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri soggette alla convalida
presso la DTL competente (art. 55, comma 4, D.Lgs n. 151/2001);
• rapporti di lavoro marittimo;
• dimissioni/risoluzioni consensuali intervenute nelle sedi di cui all’art.2113, comma
4, del codice civile (giudice, sede sindacale, commissione provinciale di conciliazione);
• dimissioni/risoluzioni consensuali intervenute presso le Commissioni di
certificazione.
DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA
Come nel caso del licenziamento, anche nel caso delle dimissioni, il presupposto della giusta
causa, rendendo improseguibile il rapporto di lavoro, rende il recesso da parte del lavoratore
efficace e valido senza necessità del rispetto dei termini di preavviso.
Le dimissioni supportate da giusta causa comportano l’obbligo per l’azienda ed il contestuale
diritto per il lavoratore al riconoscimento dell’indennità sostitutiva del preavviso.
In relazione alle motivazioni considerabili quali giusta causa ai fini del recesso del lavoratore,
si riportano di seguito quelle riconosciute più importanti dalla giurisprudenza:
• mancata corresponsione della retribuzione in quanto grave inadempimento;
• mancata regolarizzazione della posizione contributiva del lavoratore;
• omesso versamento dei contributi previdenziali;
• molestie sessuali;
• mobbing, vale a dire il crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di
comportamenti vessatori da parte di superiori gerarchici o di colleghi;
• comportamento offensivo o ingiurioso del datore di lavoro o del superiore gerarchico;
• variazioni notevoli delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell’azienda;
• spostamento del lavoratore da una sede all’altra senza che sussistano le comprovate
ragioni tecniche, organizzative e produttive.
COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il datore di lavoro deve comunicare la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni entro
5 giorni (per via telematica, mediante il modello Unificato Lav tramite l’ufficio paghe), al
Centro per l’impiego competente.
Il termine di decorrenza dei cinque giorni coincide con il momento a partire dal quale decorre
giuridicamente la risoluzione del rapporto. Trascorso tale termine subentra una sanzione a
carico del datore di lavoro non inferiore a euro 100 (più spese di notifica) nota bene
ESEMPIO
Si ipotizzi il caso di un lavoratore dimissionario il cui ultimo giorno di lavoro coincide con il 30
giugno. I cinque giorni a disposizione del datore di lavoro per effettuare la comunicazione di
cessazione del rapporto decorrono dal 1° luglio.