L`imposta sul reddito delle persone fisiche

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L`imposta sul reddito delle persone fisiche
L’imposta sul reddito delle persone fisiche
D
opo la legge 289/2002 e la legge 311/2004, con le quali sono stati attuati il
primo e il secondo “modulo” della riforma fiscale del Governo Berlusconi, il
Testo Unico delle disposizioni sull’Imposta sui Redditi delle persone fisiche, il
DPR 917/86 (TUIR), è stato nuovamente modificato con la legge 296/2006, legge
finanziaria per il 2007.
Con le nuove modifiche, sono state abolite le deduzioni d’imponibile, ripristinate
le detrazioni d’imposta per spese di produzione del reddito e per carichi di famiglia
e riparametrata la tabella delle aliquote d’imposizione; in pratica, si torna alla struttura del sistema d’imposizione vigente fino al 2002. Dal complesso di norme introdotte dall’ex ministro Tremonti nel 2003, il nuovo ha tratto un sistema di calcolo
dell’importo delle detrazioni che permette una modulazione più precisa e più equa
del beneficio, in misura inversamente proporzionale al reddito assoggettabile, rispetto al vecchio sistema degli scaglioni secchi. Le modifiche apportate con la legge
finanziaria riguardano anche la legge istitutiva delle imposte addizionali locali.
Dal 1° gennaio 2007, le operazioni di calcolo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche si svolgono in questa sequenza:
1. determinazione della base imponibile. Per determinare la base imponibile Irpef
è necessario dedurre dall’importo del reddito complessivo un importo pari a
quello degli oneri e dei redditi indicati nell’art. 10 del TUIR (contribuzione previdenziale, per sé o per soggetti diversi, assegno di mantenimento corrisposto
all’ex coniuge, rendita catastale della casa dell’abitazione principale e sue pertinenze, ecc.). La deduzione di tali oneri è prevista anche in sede di determinazione della base imponibile delle imposte addizionali locali (art. 50, comma 2,
DLgs 446/97 e art. 1, comma 4, DLgs 360/98);
2. determinazione dell’imposta lorda. Per determinare l’imposta, si applicano alla
base imponibile le aliquote di tassazione pertinenti per ciascuno degli scaglioni
di reddito imponibile: l’imposta complessiva risulta dalla somma degli importi
calcolati per ciascuno degli scaglioni;
3. determinazione dell’imposta netta. Per giungere all’importo da pagare a titolo
di Irpef è necessario detrarre dall’imposta lorda:
• un importo pari alla detrazione di cui all’art. 13 del TUIR, in misura variabile a
seconda dell’importo e del tipo di reddito complessivo posseduto (da lavoro dipendente, da lavoro autonomo o da pensione), da assumere al netto del reddito
della casa d’abitazione e pertinenze (art. 1, c. 15, n. 4, L 244/ 2007);
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• un importo pari alle detrazioni per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 del TUIR,
spettanti in base alla situazione familiare e al reddito complessivo posseduto,