1. Scelte di investimento

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1. Scelte di investimento
Scienza delle finanze
30264 – Cles 15
Alessandra Casarico
Lezione 8-9
IRES
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IRES: Imposta sul reddito delle società
1. Definizione della BI e dell’imposta in Italia
2. Legame tra imposta societaria e imposta personale
(distribuzione degli utili)
3. Neutralità
- scelte di distribuzione del dividendo
- scelte di investimento
- scelte di finanziamento
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IRES: Imposta sul reddito delle società
• Presupposto: possesso di redditi in denaro o in natura
• Soggetti passivi
– Società per Azioni (SPA), Società in accomandita per azioni (SAPA),
Società a Responsabilità limitata (S.r.l), società cooperative residenti
nel territorio dello Stato;
– enti pubblici e privati diversi dalle società.
• La base imponibile: reddito d’impresa = Utile/perdita
risultante dal conto economico (codice civile)
• Aliquota t = 27,5% (proporzionale)
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Base imponibile
• Regole di definizione del reddito di impresa ai fini IRES e ai
fini IRPEF sono sostanzialmente le stesse, salvo tre eccezioni
principali
– Trattamento interessi passivi
– Trattamento dei dividendi
– Trattamento delle plusvalenze e minusvalenze rientranti nel regime
della participation exemption (Pex)
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Base imponibile dell’IRES
• Il reddito d’impresa:
BI=R-L-M+0,05D+IA-αIP-A + ∆S + ∆W
– R = ricavi
– L = spese per prestazioni di lavoro dipendente (comprensive di oneri
contributivi)
– M = costi variabili
– D = dividendi
– IA = interessi attivi
– IP = interessi passivi
– A = ammortamenti
– ∆S = variazione delle scorte
– ∆W = plusvalenze patrimoniali
• Se BI<0, T=0: la perdita può essere portata in diminuzione del reddito
dei periodi di imposta successivi, senza limite temporale, in misura non
superiore all’80% del reddito imponibile di ciascuno di essi.
• 100% per imprese di nuova istituzione, per le perdite realizzate nei primi
3 anni di attività.
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Base imponibile
Componenti negative
Componenti positive
Costi per lavoro dipendente (L)
+
Ricavi (R)
+
Costi variabili (per materie
prime, semilavorati e prestazioni
di servizi) (M)
+
Variazione delle scorte (∆S)
Ammortamenti e canoni di
leasing (A)
=
Valore della produzione
+
Costi della produzione
+
interessi attivi (IA)
+
parte degli interessi passivi (αIP)
=
parte dei dividendi (βD)
+
=
plusvalenze patrimoniali nette (∆W)
=
Totale componenti negative
Totale componenti positive
Base imponibile
• Alcuni aggregati sono particolarmente importanti:
• Valore della produzione:
VP = R + ΔS
• Costi della produzione:
CP = L + M + A
• Reddito operativo lordo:
ROL = VP – CP + A
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Dividendi
• I dividendi D ottenuti dalla partecipazione in altre società di
capitali entrano nella base imponibile secondo un coefficiente
β che varia a seconda che questi siano percepiti da soggetti
IRPEF o IRES:
• β=49,72% se percepiti da società di persone e imprese
individuali (soggetti IRPEF);
• β=5% se percepiti da società di capitali (soggetti IRES).
• β=100% nel caso in cui D siano ottenuti dalla
partecipazione in una società residente in un paradiso fiscale
(percepiti sia da soggetti IRPEF che da soggetti IRES).
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Gli oneri finanziari nell’IRES
• Interessi attivi:
– concorrono a formare il reddito d'impresa
• Interessi passivi :
– sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi;
– l'eventuale eccedenza è deducibile entro il limite del 30% del reddito
operativo lordo (ROL)
• Riporto del ROL non utilizzato e degli interessi passivi non dedotti
• la quota di ROL non utilizzata potrà essere portata ad incremento
del 30% del ROL dei successivi periodi di imposta, aumentando la
soglia di deducibilità degli interessi
• riporto della quota indeducibile nei periodi d'imposta successivi se
e nei limiti in cui in tali esercizi, l'importo degli interessi passivi
eccedenti gli interessi attivi sarà inferiore al 30% del ROL.
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Gli oneri finanziari
Esempio
Valore della produzione
Costi della produzione
12.000
9.000
Ammortamenti
900
Canoni Leasing
100
Interessi attivi
500
Interessi passivi
2.000
ROL:
Valore della produzione – Costi della produzione + Ammortamenti + Canoni Leasing =
= 12.000 – 9.000 + 900 + 100 = 4.000
Calcolo l’ammontare massimo di interessi passivi deducibile:
30% ROL + Interessi Attivi = 30% 4.000 + 500 = 1.700
Interessi passivi (2.000) > ammontare massimo di interessi passivi deducibile (1.700)
Interessi passivi indeducibili = 2000 – 1.700 = 300
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Gli ammortamenti (A)
• L’ammortamento è il procedimento con il quale il costo di un
bene strumentale impiegato nell’attività d’impresa per un
periodo pluriennale è ripartito fra i diversi esercizi di utilizzo.
• Termine di riferimento: costo di acquisto del bene (costo
storico)
– La somma delle quote d’ammortamento non può superare
il costo storico
• Ammortamento ordinario:
– Applicazione di coefficienti stabiliti dal Ministero delle Finanze al costo
dei beni.
– Il primo anno il coefficiente è ridotto della metà.
– Dovrebbe riflettere il logorio normale dei beni utilizzati
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Gli ammortamenti (A)
• Ammortamento ordinario:
Es. costo storico= 100; coeff.=30%
anno
1
2
3
4
tot
A
15
30
30
25
100
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La variazione delle scorte (∆S)
• Rimanenze finali - consistenze iniziali
– Componente del reddito d’impresa (può essere negativa)
• In presenza di prezzi non costanti, valutazione delle scorte:
– FIFO (first in first out):
• rimanenze valutate ai prezzi correnti
• Se i prezzi aumentano, il valore delle rimanenze aumenta e quindi il profitto
aumenta e la base imponibile Ires aumenta
– LIFO (last in first out):
• rimanenze valutate al costo storico
• Italia: ampia libertà alle imprese nella determinazione del
valore delle rimanenze:
– alle imprese converrà adottare il LIFO in periodi di inflazione
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Esempio
• Primo esercizio:
–
–
–
–
20 unità di materie prime; p=10 ⇒ M = 200;
L = 100;
R = 300;
Rimanenze finali = 10 unità (10 unità utilizzate) ⇒ ∆S = 100
BI = 300 – 200 – 100 + 100 = 100
• Secondo esercizio:
–
–
–
–
10 unità di materie prime; p=15 ⇒ M = 150;
L = 100;
R = 300;
Rimanenze finali = 10 unità (10 unità utilizzate)
⇒ LIFO: ∆S=0
B.I. = 300 – 150 – 100 = 50
⇒ FIFO: ∆S=50
B.I. = 300 – 150 – 100 + 50 = 100
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Le plusvalenze patrimoniali (∆W)
1. Plusvalenze realizzate cedendo a titolo oneroso beni relativi
all’impresa
– plusvalenza = corrispettivo percepito - costo non ammortizzato
– Rateizzazione: se relative a beni posseduti da più di 3 anni, possono
concorrere a formare il reddito in quote costanti nell’esercizio di
realizzazione e nei 4 successivi.
– Rivalutazione: Possibilità di rivalutare periodicamente alcune poste
dell'attivo assoggettandole ad un regime fiscale agevolato
• Esempio: Una legge del 2000 ha consentito la rivalutazione dei beni
materiali (come immobili, impianti, macchinari) e immateriali (come
brevetti, partecipazioni azionarie qualificate come immobilizzazioni
finanziarie). Alla possibilità di rivalutazione corrisponde il versamento di
un’imposta sostitutiva (19% per i beni oggetto di ammortamento, 15%
per quelli non ammortizzabili).
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Le plusvalenze patrimoniali (∆W)
2. Plusvalenze realizzate cedendo a titolo oneroso partecipazioni
societarie rientrano nella BI
• Eccezione
– Se le partecipazioni cedute sono state iscritte a bilancio come
immobilizzazioni finanziarie e detenute per almeno 12 mesi,
– Se la società partecipata svolge un’attività commerciale e non risiede in
territori a regime fiscale privilegiato (paradisi fiscali).
•
⇒
Participation exemption
– Soggetti IRES
– 95% delle plusvalenze societarie esenti (rientra in BI il 5%)
– Minusvalenze deducibili sole se relative a partecipazioni che non
presentano i due requisiti indicati (altrimenti indeducibili).
– Soggetti IRPEF
– 50,28% delle plusvalenze societarie esenti (rientra in BI il 49,72%)
– E’ deducibile solo il 49,72% delle minusvalenze
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Il consolidato fiscale
• Gruppi di società possono ricorrere al consolidato fiscale
– determinare un’unica base imponibile in capo alla società
capogruppo, valida per tutte le società del gruppo
– l’imponibile è pari alla somma algebrica degli imponibili ⇒
compensazione.
– la capogruppo è tenuta al pagamento unificato dell’imposta.
• FINALITA’
– controbilanciare gli effetti dell’indeducibilità delle perdite su
partecipazioni conseguente al regime di participation exemption,
consentendo la compensazione dei risultati negativi e positivi.
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Regime di trasparenza
• Le società di capitali possono, in alcuni casi, optare per
l’attribuzione del reddito d’impresa ai soci (pro-quota).
• Possono optarvi
– Le società di capitali i cui soci sono solo società di capitali, ciascuna
con percentuale di partecipazione ≥ 10%
– Le S.r.l. con ristretta base proprietaria (composta solo da persone
fisiche non superiori a 10) e rientranti nell’ambito di applicazione degli
studi di settore
• FINALITA’
– simili a quelle del consolidato fiscale per i gruppi
– Evitare doppia tassazione dei dividendi
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Calcolo dell’imposta
• t=27,5%
• L’imposta è pari a:
T= t·BI
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Imposta personale e imposta societaria
•
Imposta societaria svolge un ruolo autonomo rispetto
all’imposta sulle persone fisiche
•
Capacità contributiva della società autonoma rispetto a quella
dell’individuo

Sistema classico: autonoma e addizionale ⇒ doppia tassazione degli utili
(società e percettore)

Esenzione totale: autonoma e sostitutiva ⇒ tassazione utili solo in capo
a società
•
Imposta societaria svolge un ruolo integrativo
dell’imposta personale

Integrazione totale (partnership approach) ⇒ attribuzione ai soci di
tutto l’utile, indipendentemente da distribuzione

Credito d’imposta ⇒ eliminare doppia tassazione degli utili (società
e percettore)
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Imposta personale e imposta societaria
– Come rappresentare le diverse modalità di integrazione delle imposte
personali e societarie
– Neutralità dell’imposta rispetto alle scelte di distribuzione degli utili
• Il sistema fiscale è neutrale se il carico fiscale complessivo non varia al
variare della quota degli utili distribuiti (dividendi)
• Quale sistema garantisce la neutralità nei confronti delle scelte di
distribuzione degli utili?
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1. Sistema classico
• L’imposta societaria si applica a tutto l’utile d’impresa U
• L’imposta personale si applica a tutti gli utili distribuiti D
• Non neutralità nei confronti delle scelte di distribuzione degli utili
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1. Sistema classico
• Italia:
– Non qualificate:
TTOT=tU+ 0,2dU(1-t)
• d=0 ⇒τ = t=27,5%
• d=1 ⇒τ = 42%
– Qualificate:
TTOT=tU+ tp0,4972dU(1-t)
• d=0 ⇒τ = t=27,5%
• d=1 ⇒τ = 0,275+0,36 tp
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2. Esenzione totale
• Utili tassati esclusivamente presso l’impresa
• Dividendi esenti
• Neutralità
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3. Integrazione completa
• L’utile d’impresa rientra nella base imponibile dell’imposta
personale, indipendentemente dalla sua distribuzione
• Neutralità
• In Italia
– Società di persone
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Neutralità dell’imposta societaria
•
Neutralità dell’imposta societaria
1. Scelte di investimento (quanto investire)
2. Modalità di finanziamento (debito o azioni)
•
Il sistema tributario è neutrale quando non influenza 1 e/o 2
– il comportamento delle imprese non varia in seguito all’introduzione
di imposte
•
In particolare
– Totale di imposte sul profitto NON dipende dalla modalità di
finanziamento
– Quanto investire non dipende dalla presenza dell’imposta
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Neutralità dell’imposta societaria
• Introdurre
scelta
di
investimento
(estremamente semplificata)
di
un’impresa
– Senza imposte
– Con imposte
• Base imponibile = vero profitto
• Base imponibile ≠ vero profitto: costo del finanziamento
• Finanziamento con debito e con azioni
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L’ investimento
P= π ( I ) − δ I − iI
P = profitto
π = rendimento dell'investimento
δ = vero deprezzamento economico
δ I = ammortamenti
iI = costo del finanziamento (NB: interessi passivi o remunerazione degli azionisti)
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