Autotrasporto merci: credito d`imposta per la tassa automobilistica
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Autotrasporto merci: credito d`imposta per la tassa automobilistica
TRIBUTI IMPOSTE SUI REDDITI pratica professionale Autotrasporto merci: credito d’imposta per la tassa automobilistica 2010 di Sara Agostini – Giurista d’impresa in breve che le risorse provenienti dal cosiddetto scudo fiscale1 fossero riversate nelle voci di entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, con uno o più QUADRO NORMATIVO www.informatore.ilsole24ore.com in neretto sono evidenziati i provvedimenti on-line decreti del Ministero dell’economia e delle • Direttore dell’Agenzia delle entrate, provv. n. 121369, 13.8.2010 • Agenzia delle entrate, ris. n. 81/E, 16.8.2010 • D.P.C.M. 3.6.2009 • D.L. 112, 25.6.2008. finanze, per il raggiungimento delle finalità di spesa indicate dall’ElenL’art. 83-bis, comma 26, del D.L. 112/2008 ha isti- co 1 allegato alla stessa Finanziaria,2 per le annualità tuito per il settore dell’autotrasporto merci in conto 2010, 2011 e 2012. terzi un credito d’imposta, per l’annualità 2008, cor- Il Ministero dell’economia e delle finanze, con D.M. rispondente a quota parte dell’importo pagato quale 25425 del 16 giugno 2010, ha stabilito lo stanziatassa automobilistica per ciascun veicolo posseduto e mento di € 44 milioni per il finanziamento dell’ageutilizzato per l’attività aziendale. volazione a favore dell’autotrasporto; nel rispetto di La Finanziaria 2010 – legge 191/2009 – ha disposto tale limite di spesa il Direttore dell’Agenzia delle Argomento – Anche per quest’anno il settore dell’autotrasporto merci in conto terzi può avvalersi del credito di imposta per il pagamento della tassa automobilistica. Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate sono state fissate le modalità per beneficiare del bonus ed è stato istituito il codice tributo per l’utilizzazione del credito. @ Tabella 1 PROVVEDIMENTO CONTENUTO Art. 83-bis, comma 26, D.L 112, 25.6.2008, convertito, con modifiche, dalla legge 133, 6.8.2008 Istituzione del credito d’imposta per la tassa automobilistica nel settore autotrasporto. D.P.C.M. 3.6.2009, modificato dal D.P.C.M. 13.5.2010 Modalità di concessione degli aiuti alle imprese nel quadro di riferimento comunitario temporaneo. Art. 2, comma 250, legge 191, 23.12.2009 Assegnazione di € 400 milioni di risorse provenienti dallo “scudo fiscale” per il raggiungimento di finalità indicate dalla stessa legge finanziaria, tra cui quattro tipologie di interventi a sostegno del settore dell’autotrasporto per l’annualità 2010 e, in particolare, il credito d’imposta per la tassa automobilistica. Ministero economia e finanze, D.M. 25425, 16.6.2010 Stanziamento di € 44 milioni per il credito di imposta. Agenzia delle entrate, provv. n. 121369, 13.8.2010 Determinazione della misura del credito d’imposta nei limiti dello stanziamento effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze. Agenzia delle entrate, ris. n. 81, 16.8.2010 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, attraverso il mod. F24, del credito d’imposta corrispondente a una quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2010, in favore delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi. 1 Lo scudo fiscale è stato introdotto dall’art. 13-bis, comma 8, D.L. 78, 1° luglio 2009. Tra le finalità di spesa è ricompreso anche il credito di imposta per il versamento della tassa automobilistica previsto proprio dall’art. 83-bis, comma 26, D.L. 112/2008. 2 56 N° 36 – 27 settembre 2010 TRIBUTI IMPOSTE SUI REDDITI pratica professionale entrate ha emanato il provv. n. 121369 del 13 agosto 2010, per la determinazione della misura del credito d’imposta, tenendo conto del numero degli aventi diritto, e l’emanazione di eventuali disposizioni applicative necessarie e conseguenti (per i provvedimenti di riferimento si veda la tabella 1). Calcolo del bonus – Il credito d’imposta è riconosciuto in misura corrispondente a una quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2010 per ciascun veicolo di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per l’esercizio di attività di autotrasporto di merci dalle imprese autorizzate. Per i veicoli di massa complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate, il credito d’imposta è stabilito nella misura del 38,50% dell’importo pagato per il bollo auto per l’anno 2010 per ciascun veicolo, mentre per i veicoli superiori a 11,5 tonnellate, il credito d’imposta è stabilito nella misura del 77% (tabella 2).3 Tabella 2 Peso dei veicoli Misura dello sconto da 7,5 a 11,5 tonnellate 38,5% oltre 11,5 tonnellate 77% Limiti per la fruizione del credito di imposta – Il credito d’imposta compete nel rispetto dei limiti e alle condizioni previsti per gli “aiuti di importo limitato”. L’art. 3 del D.P.C.M. del 3 giugno 2009, così come modificato dall’art. 2 del D.P.C.M. 13 maggio 2010, stabilisce che gli aiuti di Stato possono essere concessi nel limite massimo di € 500.000 per ciascuna impresa4 nel triennio 2008-2010, purché: a. gli aiuti siano in forma di regime; b. gli aiuti siano trasparenti,5 ai sensi dell’art. 5 del reg. (CE) n. 800/2008 e ai sensi dell’art. 3, paragrafo 6 del reg. (CE) n. 1535/2007, del 20 dicembre 2007; c. prima della concessione degli aiuti sia acquisita, anche in via telematica, una dichiarazione scritta dell’impresa beneficiaria che informi su eventuali importi de minimis ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008; d. l’importo dell’aiuto, nel limite massimo di cui sopra, sia calcolato al lordo delle imposte dovute.6 Adempimenti per la fruizione del bonus – Per beneficiare del credito, i soggetti interessati devono presentare un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si attesta: 1. che non versano in condizioni di difficoltà ovvero che le condizioni di difficoltà hanno avuto inizio dopo il 30 giugno 2008 (schema 1); 2. che hanno ricevuto e, successivamente, non hanno rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a riacquisire in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea; 3. di beneficiare del credito d’imposta nel rispetto del limite di € 500.000 nel triennio 2008-2010, al lordo delle imposte dovute. La dichiarazione è redatta sul modello pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it o su quello del Ministero dell’economia e delle finanze www.finanze.it e deve essere presentata tramite raccomandata senza avviso di ricevimento all’Agenzia delle entrate – Centro Operativo di Pescara, via Rio Sparto 21, 65129 Pescara. Lo sconto deve essere calcolato sull’ammontare della tassa automobilistica 2010 e i beneficiari devono indicarne l’importo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi 3Il comma 26, art. 86-bis, D.L. 112/2008 stabilisce, infatti, che la misura del credito d’imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. 4€ 15.000 in caso di aiuto alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. 5Gli aiuti di Stato possono essere erogati sotto forma di sovvenzione, prestito agevolato, esenzione fiscale, riduzione degli oneri sociali e/o esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e sociali a carico del datore di lavoro, esonero dal versamento di premi ed esonero dal pagamento di alcune imposte e tasse. V. Silvestri, “Aiuti di Stato: fissate le regole per la concessione alle imprese”, Guida al Lavoro n. 25, 19 giugno 2009. 6Il D.P.C.M. prevede nel testo specifiche per la produzione agricola. N° 36 – 27 settembre 2010 57 TRIBUTI IMPOSTE SUI REDDITI pratica professionale relative ai periodi di imposta nei quali lo stesso è utilizzato. Il codice tributo “6829” deve essere esposto nella sezione erario del mod. F24 in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “”importi a credito compensati”, ovvero nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”7; il campo “anno di riferimento” è valorizzato nel formato AAAA, con l’anno “2010”, per il quale il credito è concesso. Si ricorda che il credito non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi, non concorre alla formazione della base imponibile IRAP e non rileva ai fini della diminuzione del prorata per la deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi di reddito. (artt. 61-109 TUIR). Schema 1 PMI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA Se per i debiti si sia perso più della metà del capitale e più di un quarto del capitale sia andato perso negli ultimi 12 mesi PMI ALCUNI SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA Se per i debiti si sia perso più della metà del capitale e più di un quarto del capitale sia andato perso negli ultimi 12 mesi DEFINIZIONE DI IMPRESE IN DIFFICOLTÀ IMPRESE DI GRANDI DIMENSIONI A RESPONSABILITÀ LIMITATA Se per i debiti si sia perso più della metà del capitale e più di un quarto del capitale sia andato perso negli ultimi 12 mesi TUTTI I TIPI DI SOCIETÀ Quando ricorrono le condizioni previste per l’apertura di una procedura concorsuale per insolvenza 7 Agenzia delle entrate, ris. n. 81/E, 16 agosto 2010 avente a oggetto “Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, attraverso il mod. F24, del credito d’imposta corrispondente a una quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2010, in favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci – art. 83-bis, comma 26, D.L. 112, 25 giugno 2008. 58 N° 36 – 27 settembre 2010