Autotrasporto merci: credito d`imposta per la tassa automobilistica

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Autotrasporto merci: credito d`imposta per la tassa automobilistica
TRIBUTI
IMPOSTE SUI REDDITI
pratica professionale
Autotrasporto merci: credito d’imposta
per la tassa automobilistica 2010
di Sara Agostini – Giurista d’impresa
in breve
che le risorse provenienti dal cosiddetto scudo
fiscale1 fossero riversate nelle voci di entrata
del bilancio dello Stato
e successivamente riassegnate, con uno o più
QUADRO NORMATIVO
www.informatore.ilsole24ore.com
in neretto sono evidenziati i provvedimenti on-line
decreti del Ministero
dell’economia e delle
• Direttore dell’Agenzia delle entrate, provv. n. 121369, 13.8.2010 • Agenzia delle entrate, ris.
n. 81/E, 16.8.2010 • D.P.C.M. 3.6.2009 • D.L. 112, 25.6.2008.
finanze, per il raggiungimento delle finalità di
spesa indicate dall’ElenL’art. 83-bis, comma 26, del D.L. 112/2008 ha isti- co 1 allegato alla stessa Finanziaria,2 per le annualità
tuito per il settore dell’autotrasporto merci in conto 2010, 2011 e 2012.
terzi un credito d’imposta, per l’annualità 2008, cor- Il Ministero dell’economia e delle finanze, con D.M.
rispondente a quota parte dell’importo pagato quale 25425 del 16 giugno 2010, ha stabilito lo stanziatassa automobilistica per ciascun veicolo posseduto e mento di € 44 milioni per il finanziamento dell’ageutilizzato per l’attività aziendale.
volazione a favore dell’autotrasporto; nel rispetto di
La Finanziaria 2010 – legge 191/2009 – ha disposto tale limite di spesa il Direttore dell’Agenzia delle
Argomento – Anche per quest’anno il settore dell’autotrasporto merci in conto terzi
può avvalersi del credito di imposta per il pagamento della tassa automobilistica. Con
provvedimento dell’Agenzia delle entrate sono state fissate le modalità per beneficiare
del bonus ed è stato istituito il codice tributo per l’utilizzazione del credito.
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Tabella 1
PROVVEDIMENTO
CONTENUTO
Art. 83-bis, comma 26, D.L 112, 25.6.2008,
convertito, con modifiche, dalla legge 133, 6.8.2008
Istituzione del credito d’imposta per la tassa automobilistica nel settore autotrasporto.
D.P.C.M. 3.6.2009, modificato dal D.P.C.M. 13.5.2010
Modalità di concessione degli aiuti alle imprese nel quadro di riferimento comunitario temporaneo.
Art. 2, comma 250, legge 191, 23.12.2009
Assegnazione di € 400 milioni di risorse provenienti dallo “scudo fiscale” per il
raggiungimento di finalità indicate dalla stessa legge finanziaria, tra cui quattro
tipologie di interventi a sostegno del settore dell’autotrasporto per l’annualità
2010 e, in particolare, il credito d’imposta per la tassa automobilistica.
Ministero economia e finanze, D.M. 25425, 16.6.2010
Stanziamento di € 44 milioni per il credito di imposta.
Agenzia delle entrate, provv. n. 121369, 13.8.2010
Determinazione della misura del credito d’imposta nei limiti dello stanziamento
effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Agenzia delle entrate, ris. n. 81, 16.8.2010
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, attraverso il mod. F24, del credito d’imposta corrispondente a una quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2010, in favore delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi.
1
Lo scudo fiscale è stato introdotto dall’art. 13-bis, comma 8, D.L. 78, 1° luglio 2009.
Tra le finalità di spesa è ricompreso anche il credito di imposta per il versamento della tassa automobilistica previsto proprio
dall’art. 83-bis, comma 26, D.L. 112/2008.
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N° 36 – 27 settembre 2010
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entrate ha emanato il provv. n. 121369 del 13 agosto
2010, per la determinazione della misura del credito
d’imposta, tenendo conto del numero degli aventi
diritto, e l’emanazione di eventuali disposizioni applicative necessarie e conseguenti (per i provvedimenti di riferimento si veda la tabella 1).
Calcolo del bonus – Il credito d’imposta è riconosciuto in misura corrispondente a una quota parte
dell’importo pagato quale tassa automobilistica per
l’anno 2010 per ciascun veicolo di massa complessiva
non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato
per l’esercizio di attività di autotrasporto di merci
dalle imprese autorizzate.
Per i veicoli di massa complessiva compresa tra 7,5
e 11,5 tonnellate, il credito d’imposta è stabilito
nella misura del 38,50% dell’importo pagato per
il bollo auto per l’anno 2010 per ciascun veicolo,
mentre per i veicoli superiori a 11,5 tonnellate, il
credito d’imposta è stabilito nella misura del 77%
(tabella 2).3
Tabella 2
Peso dei veicoli
Misura dello sconto
da 7,5 a 11,5 tonnellate
38,5%
oltre 11,5 tonnellate
77%
Limiti per la fruizione del credito di imposta – Il credito d’imposta compete nel rispetto dei limiti e
alle condizioni previsti per gli “aiuti di importo limitato”.
L’art. 3 del D.P.C.M. del 3 giugno 2009, così
come modificato dall’art. 2 del D.P.C.M. 13 maggio 2010, stabilisce che gli aiuti di Stato possono
essere concessi nel limite massimo di € 500.000
per ciascuna impresa4 nel triennio 2008-2010,
purché:
a. gli aiuti siano in forma di regime;
b. gli aiuti siano trasparenti,5 ai sensi dell’art. 5
del reg. (CE) n. 800/2008 e ai sensi dell’art. 3,
paragrafo 6 del reg. (CE) n. 1535/2007, del 20
dicembre 2007;
c. prima della concessione degli aiuti sia acquisita,
anche in via telematica, una dichiarazione scritta
dell’impresa beneficiaria che informi su eventuali
importi de minimis ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008;
d. l’importo dell’aiuto, nel limite massimo di cui
sopra, sia calcolato al lordo delle imposte dovute.6
Adempimenti per la fruizione del bonus – Per beneficiare del credito, i soggetti interessati devono
presentare un’apposita dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà in cui si attesta:
1. che non versano in condizioni di difficoltà ovvero che le condizioni di difficoltà hanno avuto
inizio dopo il 30 giugno 2008 (schema 1);
2. che hanno ricevuto e, successivamente, non hanno rimborsato o depositato in un conto bloccato
aiuti che lo Stato è tenuto a riacquisire in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla
Commissione Europea;
3. di beneficiare del credito d’imposta nel rispetto
del limite di € 500.000 nel triennio 2008-2010,
al lordo delle imposte dovute.
La dichiarazione è redatta sul modello pubblicato
sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it o su quello del Ministero dell’economia
e delle finanze www.finanze.it e deve essere presentata tramite raccomandata senza avviso di ricevimento all’Agenzia delle entrate – Centro Operativo di Pescara, via Rio Sparto 21, 65129 Pescara.
Lo sconto deve essere calcolato sull’ammontare
della tassa automobilistica 2010 e i beneficiari devono indicarne l’importo nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi
3Il comma 26, art. 86-bis, D.L. 112/2008 stabilisce, infatti, che la misura del credito d’imposta deve essere determinata in
modo tale che, per i veicoli di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate.
4€ 15.000 in caso di aiuto alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
5Gli aiuti di Stato possono essere erogati sotto forma di sovvenzione, prestito agevolato, esenzione fiscale, riduzione degli oneri sociali e/o esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e sociali a carico del datore di lavoro, esonero dal versamento
di premi ed esonero dal pagamento di alcune imposte e tasse. V. Silvestri, “Aiuti di Stato: fissate le regole per la concessione
alle imprese”, Guida al Lavoro n. 25, 19 giugno 2009.
6Il D.P.C.M. prevede nel testo specifiche per la produzione agricola.
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relative ai periodi di imposta nei quali lo stesso è
utilizzato.
Il codice tributo “6829” deve essere esposto nella
sezione erario del mod. F24 in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “”importi a credito
compensati”, ovvero nei casi in cui il contribuente
debba procedere al riversamento del credito, nella
colonna “importi a debito versati”7; il campo “anno di
riferimento” è valorizzato nel formato AAAA, con
l’anno “2010”, per il quale il credito è concesso.
Si ricorda che il credito non è imponibile ai fini
delle imposte sui redditi, non concorre alla formazione della base imponibile IRAP e non rileva ai
fini della diminuzione del prorata per la deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti
negativi di reddito. (artt. 61-109 TUIR).
Schema 1
PMI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA
Se per i debiti si sia perso più della metà del capitale e più di
un quarto del capitale sia andato perso negli ultimi 12 mesi
PMI ALCUNI SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA
Se per i debiti si sia perso più della metà del capitale
e più di un quarto del capitale sia andato perso negli
ultimi 12 mesi
DEFINIZIONE DI IMPRESE
IN DIFFICOLTÀ
IMPRESE DI GRANDI DIMENSIONI
A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Se per i debiti si sia perso più della metà del capitale
e più di un quarto del capitale sia andato perso negli
ultimi 12 mesi
TUTTI I TIPI DI SOCIETÀ
Quando ricorrono le condizioni previste per l’apertura di una
procedura concorsuale per insolvenza
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Agenzia delle entrate, ris. n. 81/E, 16 agosto 2010 avente a oggetto “Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, attraverso il
mod. F24, del credito d’imposta corrispondente a una quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno
2010, in favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci – art. 83-bis, comma 26, D.L. 112, 25 giugno 2008.
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