8.2 Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)
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8.2 Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)
APPROFONDIMENTI I TRIBUTI 89 IL CODICE TRIBUTO Ogni pagamento effettuato con i modelli F23 o F24 deve essere identificato in modo preciso, abbinando a ogni versamento un codice di tributo. Nella tabella che segue sono riportati al‐ cuni esempi. Codice 4001 4033 4034 3801 3817 Tipo di versamento IRPEF saldo IRPEF acconto prima rata IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione Addizionale regionale all’IRPEF Addizionale all’IRPEF enti locali (Comuni) 8.2 Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) L’imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita con la riforma del sistema tributario italiano nel 1974 ed è regolata attualmente dal Testo unico dell’imposta sui redditi (TUIR), DPR n. 917/1986. L’IRPEF è un’imposta personale, diretta e progressiva per scaglioni di reddito. Grava sulle persone fisiche che hanno conseguito redditi di qualsiasi natura. Per le persone residenti sul territorio italiano sono imponibili tutti i cespiti posseduti ed i redditi prodotti in patria o all'estero, per le persone non residenti sono imponibili solo i redditi prodotti nel territorio italiano. È l’imposta con il maggior numero di contribuenti, al primo posto anche per quanto riguarda il gettito fiscale dello Stato (circa un terzo del totale). Schema dell’imposta L’IRPEF è calcolata su un imponibile netto ottenuto dalla differenza tra l’ammontare di tutti i redditi del contribuente (imponibile lordo) e gli oneri deducibili (v. figura 8.4): imponibile netto imponibile lordo oneri deducibili L’imposta lorda si ottiene applicando all’imponibile netto le aliquote progressive: imposta lorda imponibile netto × aliquote L’imposta netta si ottiene sottraendo dall’imposta lorda le detrazioni d’imposta: imposta netta imposta lorda detrazioni d’imposta imponibile lordo oneri deducibili Figura 8.4 imponibile netto Schema dell’IRPEF. aliquote progressive imposta lorda detrazioni per carichi di famiglia, redditi da lavoro e oneri imposta netta 90 8.2.1 ECONOMIA POLITICA Imponibile lordo APPROFONDIMENTI L’IRPEF grava sui redditi, di tutti i tipi, che fanno capo a una persona fisica. I redditi più comuni sono quelli fondiari (terreni e fabbricati) e da lavoro dipendente o autonomo. Rientrano nella base imponibile anche i redditi derivanti da impresa, capitali, partecipazione a società persone, plusvalenze di natura finanziaria, allevamenti ecc. Ad ogni tipo di reddito corrisponde un quadro da compilare nel modello Unico. IL QUADRI DEL MODELLO UNICO PF Si riportano i quadri di uso più frequente per i redditi di lavoro dipendente, di lavoro auto‐ nomo e per l’esercizio dell’impresa. Quadro Oggetto RA RB RC RD RE RF RG RH RL RM RN RP RR RT RV RX AC Redditi dei terreni Redditi dei fabbricati Redditi di lavoro dipendente e assimilati Allevamento di animali, produzione di vegetali ed altre attività agricole Lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni Impresa in contabilità ordinaria Impresa in regime di contabilità semplificata Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate Altri redditi Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva Calcolo dell’IRPEF Oneri e spese Contributi previdenziali Plusvalenze di natura finanziaria Addizionale regionale e comunale all’IRPEF Compensazioni e rimborsi Comunicazione dell’amministratore di condominio Redditi dei terreni agricoli I redditi dei terreni agricoli sono dichiarati su base catastale. I redditi imponibili sono di due tipi: il reddito dominicale, da rivalutare dell’80%; il reddito agrario, da rivalutare del 70%. Il reddito dominicale deve essere dichiarato dal proprietario (o dal titolare di un diritto reale, come l’usufrutto), il reddito agrario compete invece all’imprenditore agricolo. Se il proprietario gestisce anche l’attività produttiva del fondo dovrà dichiarare entrambi i redditi, se invece il fondo è dato in affitto il proprietario locatore dichiarerà solo reddito dominicale, mentre l’affittuario dichiarerà il reddito agrario. Il reddito imponibile deve essere però rapportato a: periodo di possesso, espresso in giorni (365 se l’immobile è stato in possesso del contribuente per tutto l’anno); quota di possesso, espressa in percentuale (per esempio 50% se il terreno è in comproprietà con il coniuge). Sono tassate con particolari modalità, in base ai prezzi di vendita, le plusvalenze realizzate per le cessioni a titolo oneroso di terreni edificabili. I TRIBUTI 91 Redditi dei fabbricati Il reddito imponibile dei fabbricati può essere determinato, a seconda dei casi, sulla base della rendita catastale, rivalutata del 5%, o del canone di locazione. Le modalità di calcolo dipendono dal tipo di utilizzo del fabbricato. I casi più comuni sono i seguenti. 1) Abitazione principale. Si applica una deduzione dal reddito imponibile lordo pari alla rendita stessa; non contribuisce quindi a formare l’imponibile netto. Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, dove il contribuente dimora abitualmente. 2) Unità immobiliare tenuta a disposizione. Si tratta di unità immobiliari (a uso abitativo), possedute in aggiunta all’abitazione principale, che non sono date in locazione. In questo caso la rendita catastale rivalutata del 5% viene maggiorata di un terzo. La maggiorazione non si applica, per esempio, ai fabbricati dati in uso gratuito a un familiare o a unità immobiliari tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all’estero. 3) Unità immobiliare data in locazione. Il reddito imponibile è pari al maggiore (*) 75% del canone per i importo tra l’85% del canone (*) e la rendita catastale rivalutata del 5% (di sofabbricati situati nella lito il primo). Per i fabbricati a uso abitativo locati a canone convenzionato, città di Venezia centro e ubicati in un comune ad alta densità abitativa (legge n. 431/1998), si applica nelle isole della Giudec‐ una riduzione del 30% al reddito imponibile, che quindi risulta pari al ca, di Murano e di Bu‐ rano. 59,5% del canone (85% 70%). Sono esenti da imposta i seguenti fabbricati: le costruzioni rurali effettivamente adibite agli usi agricoli; le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento. Come per i terreni, il reddito del fabbricato deve essere rapportato al periodo e alla quota di possesso. ESEMPIO 8.3 REDDITO IMPONIBILE DI UN’ABITAZIONE Un appartamento ha una rendita catastale di 856,03 € e può essere dato in locazione per un canone annuo di 9.600 € o per un canone convenzionato di 7.800 €. Il reddito imponibile va‐ ria nei diversi casi come segue. Rendita catastale rivalutata del 5%: 856,03 1,05 898,83 € 1) Abitazione principale 898,83 898,83 0 2) Abitazione a disposizione 898,83 1,3333 1.198 € 3) Abitazione in locazione a canone libero 9.600 85% 8.160 € 4) Abitazione locata a canone convenzionato 7.800 59,5% 4.641 € Redditi da lavoro dipendente I redditi da lavoro dipendente e assimilati (pensione, redditi da collaborazione ecc.) devono essere dichiarati con i dati contenuti nel modello CUD (certificazione unificata dipendenti) rilasciato dal datore di lavoro o dall’ente che eroga la 92 ECONOMIA POLITICA pensione. Su questo modello sono riportati il reddito del dipendente ai fini dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e le ritenute d’acconto operate dal sostituto d’imposta. 8.2.2 Oneri deducibili Gli oneri deducibili sono importi che è consentito detrarre dall’imponibile lordo e che quindi fanno diminuire l’imposta da pagare. Devono essere riportati nella sezione II del quadro RP del modello Unico. I più comuni oneri deducibili previsti dall’art. 10 del TUIR sono i seguenti: la rendita catastale dell’abitazione principale e delle relative pertinenze; spese mediche e di assistenza specifica per i soggetti disabili (prestazioni rese da un medico, ricoveri ospedalieri, acquisto di medicinali, analisi mediche, indagini radioscopiche, acquisto di protesi sanitarie ecc.); assegno periodico corrisposto al coniuge separato, con esclusione della quota di mantenimento dei figli; contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati in ottemperanza a disposizioni di legge (il contributo INPS versato dai lavoratori autonomi, i contributi agricoli unificati versati all’INPS, i contributi dei collaboratori familiari ecc.); contributi per previdenza complementare per un importo complessivo non superiore a 5.164,57 €; i contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale per un importo non superiore a 3.615,20 €; contributi a consorzi obbligatori gravanti sul reddito degli immobili (contributi di bonifica, irrigazione ecc.); erogazioni liberali a ONG per un importo non superiore al 2% del reddito lordo; erogazioni liberali a favore del fondo di sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana (massimo 1.032,91 €) o per altre confessioni previste dalla legge; indennità per la perdita dell’avviamento commerciale pagate dal locatore. 8.2.3 Imposta lorda L’imposizione fiscale sui redditi delle persone fisiche prevede, a partire dal 2007, cinque scaglioni di reddito, a cui si applicano le aliquote riportate nella tabella 8.1 (v. esempio 8.4). Come si può osservare nella figura 8.5, l’imposta aumenta progressivamente con l’aumentare del reddito imponibile. Sulla parte di reddito lordo che supera i 28.000 € l’aliquota subisce un forte incremento, dal 27% al 38%(v. figura 8.5). L’attuale normativa fiscale considera quindi questo il limite per definire il contribuente “benestante”. 8.1 Aliquote progressive per scaglioni di reddito Scaglioni di reddito (€) Fino a 15.000 Oltre 15.000 fino a 28.000 Oltre 28.000 fino a 55.000 Oltre 55.000 fino a 75.000 Oltre 75.000 Aliquote (%) 23 27 38 41 43 Figura 8.5 La “curva” delle aliquote IRPEF. ESEMPIO 8.4 93 imposta (euro) I TRIBUTI CALCOLO DELL’IMPOSTA LORDA Reddito complessivo: Oneri deducibili: 31.284 1.600 Imponibile 29.684 Scaglioni di reddito Importo Aliquote (%) Fino a 15.000 Oltre 15.000 fino a 28.000 Oltre 28.000 fino a 55.000 Oltre 55.000 fino a 75.000 Oltre 75.000 15.000 13.000 1.684 ‐ ‐ 23 27 38 41 43 Totale 29.684 Imposta 3.450 3.510 640 ‐ ‐ 7.600 Risulta pertanto applicata un’aliquota media, sul reddito imponibile, pari a: 7.600 25,6% 29.684 8.2.4 Detrazioni d’imposta Dall’imposta lorda il contribuente può effettuare delle detrazioni per: a) familiari a carico; b) redditi da lavoro o pensione; c) altri oneri. Le detrazioni d’imposta sono diversificate in funzione delle situazioni familiari e degli scaglioni di reddito. Il calcolo è quindi complicato ed è consigliabile eseguirlo con un software dedicato (l’Agenzia delle entrate ne mette uno a disposizione, gratuitamente). Detrazioni per familiari a carico Sono considerati a carico i familiari che non hanno redditi propri di un ammontare superiore a 2.840,51 €. I familiari a carico possono essere: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli, compresi i figli naturali, adottivi e affidatari; ogni altra persona indicata nell’art. 433 del c.c. (discendenti, ascendenti ecc.) che conviva con il contribuente. 94 ECONOMIA POLITICA Per il coniuge a carico è prevista una detrazione teorica di 800 €, decrescente all’aumentare del reddito (si azzera se il reddito supera 80.000 €). Per i figli a carico sono previste le seguenti detrazioni: 800 € per ciascun figlio di età superiore a tre anni; 900 € per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. La detrazione è aumentata di un importo pari a: 220 € per ciascun figlio disabile; 200 € per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico, più un’ulteriore detrazione di 1.200 €. Tali detrazioni sono solo teoriche in quanto l’importo della detrazione effettivamente spettante è dipende dal reddito complessivo (si azzera se il reddito supera 95.000 €). Se entrambi i coniugi sono titolari di redditi, la detrazione per i figli deve essere ripartita nella misura del 50% a ciascuno di essi (percentuale di spettanza). Se invece il coniuge è a carico la detrazione spetta per intero. Se il coniuge manca, la detrazione per il coniuge a carico, se più conveniente per il contribuente, viene trasferita al primo figlio. Per ogni altro familiare a carico è prevista una detrazione di 750 €. Anche questa detrazione è teorica; l’importo effettivamente spettante dipende del reddito complessivo. Tutte le detrazioni per familiari a carico devono rapportate al numero di mesi effettivamente a carico. APPROFONDIMENTI Detrazioni per tipologia di reddito Per i redditi di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo, di impresa in contabilità semplificata ed alcuni redditi diversi, sono previste specifiche detrazioni di importo variabile in funzione della tipologia di reddito posseduto e dell’ammontare del reddito complessivo (diminuito della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze) fino a un importo massimo teorico di 1.840 €. L’importo della detrazione effettivamente spettante diminuisce al crescere del reddito fino ad annullarsi del tutto, se il reddito complessivo supera 55.000 €. Tale detrazione si determina secondo diverse modalità di calcolo corrispondenti a distinte fasce di reddito. DETRAZIONI PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE La tabella che segue contiene i criteri di calcolo della detrazione d’imposta per lavoro dipen‐ dente. Criteri analoghi sono stabiliti per il calcolo delle detrazioni per carichi di famiglia, per trasformare la detrazione teorica in detrazione effettiva. Reddito complessivo (RC) Fino a 8.000 Oltre 8.000 fino a 15.000 Oltre 15.000 fino a 23.000 Oltre 23.000 fino a 24.000 Oltre 24.000 fino a 25.000 Oltre 25.000 fino a 26.000 Oltre 26.000 fino a 27.700 Oltre 27.700 fino a 28.000 Oltre 15.000 fino a 55.000 Detrazione (€) 1.840, con un minimo di 690 €. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione minima è 1.380 €. 1.338 502 (15.000 RC) 7.000 1.338 (55.000 RC) 40.000 1.348 (55.000 RC) 40.000 1.358 (55.000 RC) 40.000 1.368 (55.000 RC) 40.000 1.378 (55.000 RC) 40.000 1.363 (55.000 RC) 40.000 1.338 (55.000 RC) 40.000 I TRIBUTI 95 Detrazioni per oneri L’art. 15 del TUIR prevede una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% delle spese sostenute per: spese sanitarie sostenute per familiari a carico, per la parte che eccede 129,11 €; spese sanitarie sostenute per familiari non a carico (fino al limite di spesa di 6.197,48 €); spese sanitarie per disabili (di vario tipo); interessi passivi per mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale e per mutui agrari (massimo 4.000 €); spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria (in misura non superiore a quella stabilita per le scuole statali); spese veterinarie (nei limiti di spesa di 387,34 €); spese funebri per la morte di persone indicate nell’art. 433 c.c. (nei limiti di spesa di 1.549,37 €); i premi di assicurazione per i rischi di morte o di invalidità permanente (nei limiti di spesa di euro 1.291,14 €); intermediazione immobiliare (nei limiti di spesa di 1.000 €); rette di frequenza di asili nido (nei limiti di spesa di 632 €); iscrizione ad associazioni sportive, palestre, piscine ecc. per i ragazzi compresi tra 5 e 18 anni di età (nei limiti di spesa di 210 €); canoni di locazione per gli studenti iscritti ad un corso di laurea presso un’università ubicata a una distanza di almeno 100 km dal comune di residenza (nei limiti di spesa di 2.633 €); addetti all’assistenza personale (nei limiti di spesa di 2.100 €); erogazioni liberali verso enti pubblici di vario genere. La legge consente poi altre detrazioni, tra cui le seguenti: per i lavori di recupero edilizio (manutenzioni straordinarie, restauri, ristrutturazioni ecc.), pari al 41% della spesa sostenuta frazionata in 10 rate annue; per gli inquilini di unità immobiliari adibite ad abitazione principale; per le spese di riqualificazione energetica degli edifici; per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni. 8.2.5 Addizionali regionali e comunali Per aumentare le risorse delle amministrazioni locali è stato introdotto un prelievo fiscale IRPEF supplementare a favore delle regioni e dei comuni. L’addizionale regionale è stata istituita dal Dlgs n. 446/1997 ed è applicata dal 1998, l'addizionale comunale è stata istituita dal Dlgs n. 360/1998 ed è applicata dal 1999. Il reddito imponibile per le addizionali è lo stesso dell’IRPEF statale (reddito complessivo meno oneri deducibili). Le aliquote sono fissate dalle regioni o dai comuni entro i limiti di legge. Per l’addizionale regionale le aliquote variano dallo 0,9% all’1,4%. Alcune regioni applicano un’aliquota fissa per qualunque reddito, altre applicano aliquote progressive per scaglioni di reddito. Per l’addizionale comunale l’aliquota massima è pari allo 0,8%. Alcuni Comuni hanno fissato una soglia di esenzione (ad esempio, fino a 10.000 €).