Prot.: 314 /CA/ ps Oggetto. CIRCOLARE N° 8/04 1) TRATTAMENTO

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Prot.: 314 /CA/ ps Oggetto. CIRCOLARE N° 8/04 1) TRATTAMENTO
Prot.: 314 /CA/ ps
Oggetto. CIRCOLARE N° 8/04
1) TRATTAMENTO ECONOMICO PERIODO CARENZA INAIL
2) NUOVA PRESTAZIONE PER I LAVORATORI PENSIONATI
3) CONGEDO MATRIMONIALE LAVORATORI
4) CHIUSURA UFFICI PERIODO NATALIZIO
A TUTTE LE IMPRESE EDILI
ED AFFINI OPERANTI NELLA
PROVINCIA DI PADOVA
AI CONSULENTI DEL LAVORO
LORO SEDI
1) TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL PERIODO DI CARENZA INAIL
Con accordo nazionale del 10.11.2004 è stata data attuazione a quanto previsto dall’ allegato 24) al
verbale di accordo 20 maggio 2004 per il rinnovo del C.C.N.L.
E` stato, infatti, disposto che, a decorrere dal 1° novembre 2004, sia riconosciuta al lavoratore, per i
periodi di infortunio e malattia professionale patiti, una prestazione per i tre giorni di carenza INAIL.
In particolare, l’accordo citato, modifica il settimo comma dell’articolo 28 del CCNL stabilendo che le
quote orarie utili alla determinazione del trattamento economico giornaliero dell’operaio infortunato o in MP
siano calcolate applicando alla retribuzione oraria conteggiata ai sensi del comma 6 i sottoindicati
coefficienti per i seguenti scaglioni di assenza:
1) dal 1° giorno successivo al giorno dell’infortunio o alla data d’inizio della malattia professionale e fino al
90° giorno d’assenza :
0,2538
2) dal 91° giorno in poi :
0,0574
L’accordo ha inoltre variato il penultimo comma dell’articolo 28 C.C.N.L prevedendo che:
3) per il giorno dell’infortunio la percentuale del 4,95% per i riposi annui, di cui all’articolo 5 del
C.C.N.L, è erogata per intero direttamente dall’impresa all’operaio.
4) per il 1° 2° 3° giorno successivi al giorno dell’infortunio o alla data d’inizio della malattia professionale
(carenza), tale percentuale è erogata direttamente dall’impresa all’operaio nella misura del 60% (2,97%).
L’accordo ha infine stabilito che la parte di trattamento economico giornaliero da corrispondere
all'operaio, utile ai fini del conguaglio con i contributi dovuti alla Cassa Edile, sia conteggiata utilizzando i
sottoindicati coefficienti per i seguenti scaglioni di assenza:
5) dal 1° giorno successivo al giorno dell’infortunio o dalla data d’inizio della malattia professionale e fino
al 90° giorno d’assenza
0,234
6) dal 91° giorno in poi:
0,045
Le modifiche introdotte entrano in vigore dal 1 novembre 2004 .
In conseguenza alle variazioni intervenute sono state predisposte le nuove tabelle trattamento giornaliero
per infortunio UTILE PER IL CONGUAGLIO CASSA EDILE (Tabella A) e RESIDUO A CARICO
IMPRESA. (Tabella B) che saranno scaricabili dal ns. sito: www.cassaedile.pd.it o a disposizione
presso gli uffici della Cassa.
E’ opportuno ricordare che al lavoratore infortunato o ammalato l’impresa corrisponderà in busta paga
entrambi i valori giornalieri indicati nelle due tabelle portando a conguaglio con i contributi dovuti alla Cassa
Edile solo i valori indicati in tabella A.
Si precisa inoltre che nella casella “DATA INIZIO MAL/INF” della denuncia mensile lavoratori
occupati dovrà essere sempre riportata la data del giorno in cui avviene l’infortunio e non la data del 1°
giorno di carenza.
2) NUOVA PRESTAZIONE PER I LAVORATORI PENSIONATI NEL TRIENNIO 2004-2006
Il Consiglio d’Amministrazione della Cassa Edile di Padova, in attuazione dell’accordo sindacale
provinciale del 28/06/2004, ha introdotto la PRESTAZIONE STRAORDINARIA PERMANENZA NEL
SETTORE EDILE.
La prestazione sarà erogata dalla Cassa, utilizzando i fondi residui della gestione APES fino ad un
massimo di 500.000 euro nel triennio, ai lavoratori che - iscritti alla Cassa Edile di Padova nell’anno di
presentazione della domanda di pensione all’INPS accompagnata dai requisiti per il diritto alla maturazione
o di decorrenza della pensione - si pensioneranno nel triennio 2004 -2006.
La prestazione cesserà definitivamente il 31 dicembre 2006.
Le domande dovranno essere presentate alla Cassa Edile di Padova entro 120 giorni dalla decorrenza della
pensione utilizzando il modulo MOD. D/6 accompagnato dal mod. INPS TE08.
Per i lavoratori già pensionati o che si pensioneranno nel 2004, il termine di 120 giorni decorrerà dal 31
dicembre 2004.
Le modalità di calcolo della prestazione ed i requisiti per il diritto alla stessa sono evidenziati nel punto
“Prestazione straordinaria permanenza nel settore edile” del REGOLAMENTO PRESTAZIONI scaricabile
dal nostro sito alla sezione lavoratori.
3) CONGEDO MATRIMONIALE LAVORATORI
Si ricorda che il rinnovo del CCNL del 20 maggio 2004 ha adeguato all’operaio non in prova il periodo di
congedo in occasione di matrimonio, portandolo a 15 gg consecutivi con il diritto al trattamento economico
di cui al punto 3 art. 25 CCNL per un numero di 104 ore.
Le 104 ore per congedo matrimoniale sono utili ai fini della maturazione del requisito per l’Anzianità
Professionale Edile e vanno inserite nell’elenco lavoratori occupati (mod. 2) nella casella ORE CONGEDI.
4) CHIUSURA UFFICI CASSA PERIODO NATALIZIO
Si porta a conoscenza che gli uffici della Cassa Edile rimarranno chiusi per ferie collettive del personale
dal pomeriggio del 24 dicembre al 31 dicembre 2004.
Gli Uffici della Cassa Edile sono a disposizione per tutti i chiarimenti necessari.
Distinti saluti.
IL PRESIDENTE
Dr Luigi Ometto