CE/bs 12100 CUNEO, 19 Novembre 2004 Circolare n. 8/2004 Alle
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CE/bs 12100 CUNEO, 19 Novembre 2004 Circolare n. 8/2004 Alle IMPRESE EDILI Ai CONSULENTI DEL LAVORO Alle ORGANIZZAZIONI SIND. LORO SEDI Oggetto: TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL PERIODO DI CARENZA I.N.A.I.L. CCNL SETTORE INDUSTRIA - DECORRENZA DAL 1° Novembre 2004 Visto quanto disposto dall'allegato 24 al verbale di accordo del 20 maggio 2004 si comunica che in data 10 Novembre 2004 e' stato siglato l'accordo nazionale inerente il trattamento economico per il periodo di carenza I.N.A.I.L. A decorrere dal mese di Novembre 2004 e' stata introdotta, nei casi di infortunio sul lavoro o malattia professionale, una prestazione collaterale a carico della Cassa Edile, integrativa di quanto dovuto per legge dal datore di lavoro per i 3 giorni di carenza. Tale prestazione dovra' consentire al lavoratore infortunato di raggiungere per tali giornate il 100% della retribuzione complessiva giornaliera di cui al punto 3) dell'art. 25 del CCNL. Si precisa che attualmente la legge prevede che il datore di lavoro retribuisca: al 100% il giorno in cui si verifica l'infortunio (o insorge la patologia della malattia professionale) al 60% i successivi 3 giorni, detti di carenza. Le parti nazionali, con l'accordo del 10 novembre c.a., hanno ritenuto opportuno di assimilare le procedure per il riconoscimento della prestazione a quelle in atto per i periodi di infortunio o malattia professionale concordando di applicare, per i 3 giorni di carenza, il coefficiente lordo dello 0,2538 cosi' suddiviso: 0,234 per il conteggio delle quote giornaliere per rimborso Cassa Edile 0,0198 per conteggio a carico impresa (40% del coefficiente 0,0495 riposi annui) Riepilogando, si precisa che i coefficienti utili per il calcolo dell'integrazione infortunio e malattia professionale sono: COEFF. “A” dal 1° giorno successivo al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia professionale e fino al 90 ° giorno di assenza dal 91° giorno in poi COEFF. “B” COEFF. “A”+“B” per rimborso Cassa Edile a carico impresa 0,234 0,0198 0,2538 0,045 0,0124 0,0574 Totale Gli importi cosi' determinati, applicando i coefficienti "A", devono essere richiesti a rimborso alla Cassa Edile secondo le procedure attualmente in atto mentre gli importi definiti applicando i coefficienti "B", a carico dell'impresa, devono essere corrisposti in busta paga al lavoratore assente per infortunio o malattia professionale Al fine di facilitare i conteggi del trattamento economico per malattia, infortunio e malattia professionale da parte delle imprese si trasmette, allegato alla presente, la tabella riportante le quote giornaliere per effettuare i conteggi dell'integrazione da chiedere a rimborso alla Cassa Edile. Sempre a decorrere dal mese di novembre 2004 si precisa, ancora, che: per il giorno dell' infortunio, la percentuale del 4,95% per i riposi annui di cui all'art. 5 del CCNL, e' erogata per intero direttamente dall'impresa all'operaio. per il 1°, il 2° ed il 3° giorno successivo al giorno di infortunio (carenza) o alla data di inizio della malattia professionale l'impresa dovra' erogare all'operaio infortunato il 60% della percentuale relativa ai riposi annui (4,95%) pari al 2,97%. Inoltre si ricorda che Il “GIORNO DELL’INFORTUNIO” è da considerarsi utile ai fini delle ore ordinarie. L’impresa pertanto dovrà indicare nelle ore ordinarie anche le ore di assenza relative al giorno in cui è avvenuto l’infortunio con conseguente applicazione delle percentuali contributive previste dalla Cassa Edile. Infine si comunica che, per quanto riguarda il trattamento economico per i giorni di carenza INAIL dei dipendenti da imprese "ARTIGIANE" il conteggio rimane invariato in quanto l'accordo di rinnovo del CCNL, siglato in data 01/10/2004, ha stabilito che le parti si incontreranno, entro il 31/12/2004, per definire le modalita' operative di tale disposizione e quindi la decorrenza sara' senz'altro successiva. Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti nel merito, ci e’ gradito porgere i nostri piu’ cordiali saluti. IL VICE PRESIDENTE (Pennisi Alfio) All.: c.s. IL PRESIDENTE (Tomatis Marisa) QUOTE GIORNALIERE PER I CONTEGGI DEGLI IMPORTI DA RICHIEDERE A RIMBORSO ALLA CASSA EDILE DAL MESE DI NOVEMBRE 2004 SETTORE INDUSTRIA- ORARIO 40 ORE SETTIMANALI MALATTIA RETRIBUZIONE carenza carenza dal 4° gg. dal 21° gg. dal 181° gg. LIVELLO ORARIA Sup. 7 gg. x 6,66 x 0,500 Sup. 14 gg. x 6,66 x 1,000 al 20° gg. x 6,66 x 0,330 al 180° gg. x 6,66 x 0,107 al comp.12° M x 6,66 x 0,500 COMUNE QUALIFICATO SPECIALIZZATO 4° LIVELLO 6,92 7,62 8,14 8,55 23,04 25,37 27,11 28,47 46,09 50,75 54,21 56,94 15,21 16,75 17,89 18,79 4,93 5,43 5,80 6,09 23,04 25,37 27,11 28,47 dal 4° gg dal 91° gg. CARENZA al 90° gg. in poi x 5,71 x 0,234 x 5,71 x 0,234 x 5,71 x 0,045 9,25 10,18 10,88 11,42 9,25 10,18 10,88 11,42 1,78 1,96 2,09 2,20 INFORTUNIO RETRIBUZIONE LIVELLO COMUNE QUALIFICATO SPECIALIZZATO 4° LIVELLO ORARIA 6,92 7,62 8,14 8,55 DAL MESE DI OTTOBRE 2004 SETTORE ARTIGIANO- ORARIO 40 ORE SETTIMANALI MALATTIA LIVELLO RETRIBUZIONE ORARIA carenza Sup. 7 gg. x 6,66 x 0,500 carenza Sup. 14 gg. x 6,66 x 1,000 dal 4° gg. al 20° gg. x 6,66 x 0,330 dal 21° gg. al 180° gg. x 6,66 x 0,107 dal 181° gg. al comp.12°M x 6,66 x 0,500 COMUNE QUALIFICATO SPECIALIZZATO 4° LIVELLO 6,95 7,55 8,13 8,52 23,14 25,14 27,07 28,37 46,29 50,28 54,15 56,74 15,27 16,59 17,87 18,73 4,95 5,38 5,79 6,07 23,14 25,14 27,07 28,37 RETRIBUZIONE dal 4° gg dal 91° gg. ORARIA al 90° gg. in poi x 5,71 x 0,234 x 5,71 x 0,045 INFORTUNIO LIVELLO COMUNE 6,95 9,29 1,79 QUALIFICATO SPECIALIZZATO 7,55 8,13 10,09 10,86 1,94 2,09 4° LIVELLO 8,52 11,38 2,19