CE/bs 12100 CUNEO, 19 Novembre 2004 Circolare n. 8/2004 Alle

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CE/bs 12100 CUNEO, 19 Novembre 2004 Circolare n. 8/2004 Alle
CE/bs
12100 CUNEO, 19 Novembre 2004
Circolare n. 8/2004
Alle IMPRESE EDILI
Ai CONSULENTI DEL LAVORO
Alle ORGANIZZAZIONI SIND.
LORO SEDI
Oggetto: TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL PERIODO DI CARENZA I.N.A.I.L.
CCNL SETTORE INDUSTRIA - DECORRENZA DAL 1° Novembre 2004
Visto quanto disposto dall'allegato 24 al verbale di accordo del 20 maggio
2004 si comunica che in data 10 Novembre 2004 e' stato siglato l'accordo nazionale
inerente il trattamento economico per il periodo di carenza I.N.A.I.L.
A decorrere dal mese di Novembre 2004 e' stata introdotta, nei casi di
infortunio sul lavoro o malattia professionale, una prestazione collaterale a carico della
Cassa Edile, integrativa di quanto dovuto per legge dal datore di lavoro per i 3 giorni di
carenza.
Tale prestazione dovra' consentire al lavoratore infortunato di raggiungere
per tali giornate il 100% della retribuzione complessiva giornaliera di cui al punto 3)
dell'art. 25 del CCNL. Si precisa che attualmente la legge prevede che il datore di lavoro
retribuisca:
 al 100% il giorno in cui si verifica l'infortunio (o insorge la patologia della malattia
professionale)
 al 60% i successivi 3 giorni, detti di carenza.
Le parti nazionali, con l'accordo del 10 novembre c.a., hanno ritenuto
opportuno di assimilare le procedure per il riconoscimento della prestazione a quelle in
atto per i periodi di infortunio o malattia professionale concordando di applicare, per i 3
giorni di carenza, il coefficiente lordo dello 0,2538 cosi' suddiviso:
 0,234 per il conteggio delle quote giornaliere per rimborso Cassa Edile
 0,0198 per conteggio a carico impresa (40% del coefficiente 0,0495 riposi annui)
Riepilogando, si precisa che i coefficienti utili per il calcolo dell'integrazione
infortunio e malattia professionale sono:
COEFF.
“A”
dal 1° giorno
successivo al giorno dell'infortunio o alla data
di inizio della malattia professionale e fino
al 90 ° giorno di assenza
dal 91° giorno in poi
COEFF.
“B”
COEFF.
“A”+“B”
per rimborso
Cassa Edile
a carico
impresa
0,234
0,0198
0,2538
0,045
0,0124
0,0574
Totale
Gli importi cosi' determinati, applicando i coefficienti "A", devono essere
richiesti a rimborso alla Cassa Edile secondo le procedure attualmente in atto mentre gli
importi definiti applicando i coefficienti "B", a carico dell'impresa, devono essere
corrisposti in busta paga al lavoratore assente per infortunio o malattia professionale
Al fine di facilitare i conteggi del trattamento economico per malattia,
infortunio e malattia professionale da parte delle imprese si trasmette, allegato alla
presente, la tabella riportante le quote giornaliere per effettuare i conteggi dell'integrazione
da chiedere a rimborso alla Cassa Edile.
Sempre a decorrere dal mese di novembre 2004 si precisa, ancora, che:
 per il giorno dell' infortunio, la percentuale del 4,95% per i riposi annui di cui all'art. 5
del CCNL, e' erogata per intero direttamente dall'impresa all'operaio.
 per il 1°, il 2° ed il 3° giorno successivo al giorno di infortunio (carenza) o alla data di
inizio della malattia professionale l'impresa dovra' erogare all'operaio infortunato il 60%
della percentuale relativa ai riposi annui (4,95%) pari al 2,97%.
Inoltre si ricorda che Il “GIORNO DELL’INFORTUNIO” è da considerarsi
utile ai fini delle ore ordinarie. L’impresa pertanto dovrà indicare nelle ore ordinarie
anche le ore di assenza relative al giorno in cui è avvenuto l’infortunio con
conseguente applicazione delle percentuali contributive previste dalla Cassa Edile.
Infine si comunica che, per quanto riguarda il trattamento economico per i
giorni di carenza INAIL dei dipendenti da imprese "ARTIGIANE" il conteggio rimane
invariato in quanto l'accordo di rinnovo del CCNL, siglato in data 01/10/2004, ha stabilito
che le parti si incontreranno, entro il 31/12/2004, per definire le modalita' operative di tale
disposizione e quindi la decorrenza sara' senz'altro successiva.
Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti nel merito, ci e’
gradito porgere i nostri piu’ cordiali saluti.
IL VICE PRESIDENTE
(Pennisi Alfio)
All.: c.s.
IL PRESIDENTE
(Tomatis Marisa)
QUOTE GIORNALIERE PER I CONTEGGI DEGLI IMPORTI DA RICHIEDERE A RIMBORSO ALLA CASSA EDILE
DAL MESE DI NOVEMBRE 2004
SETTORE INDUSTRIA- ORARIO 40 ORE SETTIMANALI
MALATTIA
RETRIBUZIONE
carenza
carenza
dal 4° gg.
dal 21° gg.
dal 181° gg.
LIVELLO
ORARIA
Sup. 7 gg.
x 6,66 x 0,500
Sup. 14 gg.
x 6,66 x 1,000
al 20° gg.
x 6,66 x 0,330
al 180° gg.
x 6,66 x 0,107
al comp.12° M
x 6,66 x 0,500
COMUNE
QUALIFICATO
SPECIALIZZATO
4° LIVELLO
6,92
7,62
8,14
8,55
23,04
25,37
27,11
28,47
46,09
50,75
54,21
56,94
15,21
16,75
17,89
18,79
4,93
5,43
5,80
6,09
23,04
25,37
27,11
28,47
dal 4° gg
dal 91° gg.
CARENZA
al 90° gg.
in poi
x 5,71 x 0,234
x 5,71 x 0,234
x 5,71 x 0,045
9,25
10,18
10,88
11,42
9,25
10,18
10,88
11,42
1,78
1,96
2,09
2,20
INFORTUNIO
RETRIBUZIONE
LIVELLO
COMUNE
QUALIFICATO
SPECIALIZZATO
4° LIVELLO
ORARIA
6,92
7,62
8,14
8,55
DAL MESE DI OTTOBRE 2004
SETTORE ARTIGIANO- ORARIO 40 ORE SETTIMANALI
MALATTIA
LIVELLO
RETRIBUZIONE
ORARIA
carenza
Sup. 7 gg.
x 6,66 x 0,500
carenza
Sup. 14 gg.
x 6,66 x 1,000
dal 4° gg.
al 20° gg.
x 6,66 x 0,330
dal 21° gg.
al 180° gg.
x 6,66 x 0,107
dal 181° gg.
al comp.12°M
x 6,66 x 0,500
COMUNE
QUALIFICATO
SPECIALIZZATO
4° LIVELLO
6,95
7,55
8,13
8,52
23,14
25,14
27,07
28,37
46,29
50,28
54,15
56,74
15,27
16,59
17,87
18,73
4,95
5,38
5,79
6,07
23,14
25,14
27,07
28,37
RETRIBUZIONE
dal 4° gg
dal 91° gg.
ORARIA
al 90° gg.
in poi
x 5,71 x 0,234
x 5,71 x 0,045
INFORTUNIO
LIVELLO
COMUNE
6,95
9,29
1,79
QUALIFICATO
SPECIALIZZATO
7,55
8,13
10,09
10,86
1,94
2,09
4° LIVELLO
8,52
11,38
2,19