Circolare distacco transnazionale su carta intestata con firme

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Circolare distacco transnazionale su carta intestata con firme
Milano, 26 luglio 2012
Prot. N. 45/2012/DIR/PB/mb
A TUTTE LE IMPRESE ISCRITTE
(presso le loro sedi e/o i domicili dei loro
consulenti accreditati)
Oggetto: Distacco lavoratori da imprese provenienti da Paesi comunitari
Questa Cassa Edile intende informare tutte le imprese iscritte circa le determinazioni assunte in merito al
riscontrato crescente fenomeno dell’impiego sui cantieri di lavoratori risultanti in regime di “distacco” da
altre imprese di Paesi comunitari.
Si è in proposito fatto riferimento alla normativa applicabile in materia, principalmente costituita dalla
Direttiva 96/71/CE del 16.12.1996 e dal D. Lgs. n. 72 del 25.2.2000 di attuazione della Direttiva stessa.
Si è altresì tenuto conto delle indicazioni espresse da diversi pertinenti Interpelli del Ministero del Lavoro
(n. 24 del 3.9.2007; n. 6 del 6.2.2009; n. 33 del 12.10.2010).
Si sono infine acquisiti approfonditi pareri resi da legali fiduciari di altre Casse Edili e di Associazioni di
imprese del settore, nonché da legali fiduciari espressamente interpellati da questa Cassa Edile.
Alla luce di tale ricognizione della materia, sono risultati manifesti i profili di illegittimità del fenomeno di
applicazione surrettizia dell’istituto del “Distacco Transnazionale” in carenza delle due coessenziali
condizioni che possono esonerare dall’applicazione della normativa italiana in materia di trattamento del
rapporto di lavoro subordinato e quindi dall’iscrizione presso la Cassa Edile territorialmente competente,
condizioni che si riportano sinteticamente qui di seguito.
1)
La PRIMA CONDIZIONE è la sussistenza di effettivi legittimi distacchi di lavoro transnazionali per i
quali occorrono i seguenti caratteri:
1.1
che l’impresa distaccante svolga un’effettiva attività imprenditoriale nel territorio del suo
stato e non sia stata invece costituita all’esclusivo scopo di fornire un centro di imputazione di
contratti di lavoro per personale da distaccare (v. art. 1 D.Lgs. n. 72/2000);
1.2
che il distacco riguardi lavoratori già abitualmente occupati in territorio estero presso
l’impresa che poi li distacca in Italia per un periodo limitato (v. art. 2 D.Lgs. n. 72/2000).
2)
La SECONDA CONDIZIONE consiste nell’applicabilità e concreta applicazione al rapporto di lavoro
tra impresa straniera distaccante e suo dipendente distaccato in Italia di condizioni di trattamento per
il lavoratore non inferiori a quelle previste dalla normativa legale e di CCNL applicabile in Italia
per i lavoratori che effettuano prestazioni analoghe a quelle del distaccato (v. art. 3, 1°c, D.Lgs. n.
72/2000).
La sussistenza della seconda condizione può ritenersi a priori soddisfatta nei soli confronti di lavoratori
distaccati in Italia da imprese comunitarie con sede in Germania, in Francia e in Austria, sulla base delle
apposite convenzioni firmate nel 2008 con le Casse Edili nazionali di tali Paesi.
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Per quanto, invece, concerne i distacchi in Italia di lavoratori da imprese di altri Stati comunitari,
la sussistenza di entrambe le condizioni che legittimano l’esenzione dall’applicazione della normativa
italiana, e quindi anche dall’iscrizione alle Casse Edili italiane, può e deve essere verificata solo caso per
caso, in concreto.
Ciò significa che - sempre in forza art. 3 del D.Lgs. 72/2000, che impone sia alle imprese
comunitarie sia a quelle extracomunitarie di applicare le “medesime condizioni di lavoro” previste da fonti
legislative, regolamentari, amministrative o da CCNL - nei casi in cui nel paese di origine manchino
tutele analoghe a quelle italiane, si configura l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile dei lavoratori
distaccati.
In tali casi, quindi, la Cassa Edile ha il diritto/dovere di richiedere l’iscrizione dei lavoratori
distaccati, altrimenti legittimati ad eventuali azioni risarcitorie per aver percepito un trattamento inferiore
a quello stabilito dal CCNL.
L’unica legittima condizione di esonero dall’obbligo di iscrizione è costituita dalla dimostrazione di
aver già “posto in essere quegli adempimenti finalizzati a garantire gli stessi standards di tutela derivanti
dagli accantonamenti imposti dalla disciplina contrattuale vigente nel nostro Paese” (v. Interpello n.
6/2009 Ministero del Lavoro).
Solo a fronte dell’esibizione di documentazione idonea ad escludere l’obbligo di iscrizione, potrà
ritenersi correttamente attuato da parte della Cassa Edile il compito di certificazione ufficiale della
regolarità contributiva assegnato dalla legge.
In conclusione, si rileva la sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, anche in
presenza di legittimi distacchi, salvo la prova della sussistenza di analoghe forme di tutela di fonte certa,
non assolvibile in via di “autocertificazione” (cfr. ancora Interpello Ministero Lavoro n. 6/2009, dove si
puntualizza che “ciò che forma materia tipica del DURC o di altra documentazione equivalente rilasciata
dal competente Istituto del Paese straniero non può essere surrogato, nella sua funzione probante, dalla
dichiarazione sostitutiva dell’interessato, né con la produzione dei modelli F24 e dei bollettini postali,
anche perché si tratta di documenti insufficienti a verificare l’integrale adempimento degli obblighi
previdenziali per tutti i lavoratori”).
***
Per le considerazioni qui sommariamente riferite, questa Cassa Edile si atterrà dall’immediato futuro ai
seguenti criteri operativi:
-
Rilascio di DURC negativo di regolarità in tutte le fattispecie nelle quali dalle acquisite risultanze
documentali aventi efficacia di prova piena ex art. 2700 c. c. (e quindi, precipuamente, verbali di
accertamenti dei Servizi Ispettivi competenti) emerga l’assoluta mancanza dei requisiti essenziali
per la prima condizione di legittimità dell’esonero (insussistenza di effettivo distacco di lavoratori
già abitualmente occupati all’estero presso un’impresa distaccante realmente operativa nel
territorio del suo Stato, e invece pseudo-distacco di lavoratori già da tempo residenti in Italia); in
questi casi il DURC negativo sarà emesso con la formale motivazione: “PER DOCUMENTATA
INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI LEGITTIMO ESONERO DALL’ISCRIZIONE PRESSO LA CASSA EDILE
DI MANODOPERA IMPIEGATA IN ASSERITO REGIME DI DISTACCO TRANSNAZIONALE.”
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-
-
Formale segnalazione agli Enti/Organi Ispettivi competenti di ogni rilevata situazione anomala,
tale cioè da far dubitare della reale effettività/legittimità delle situazioni di apparente distacco
rilevate, al fine dell’acquisizione di risultanze documentali inoppugnabili, come al primo punto.
Rilascio di DURC negativo qualora, con riferimento a quanto previsto dall’art. 3 del D. Lgs.
72/2000, non risulti l’applicazione nei confronti dei lavoratori “distaccati” di condizioni di lavoro
equivalenti a quelle previste da disposizioni normative o amministrative, nonché dai contratti
collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, per i
lavoratori che svolgono prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui i operano i
lavoratori distaccati.
Per ogni ulteriore rilevata situazione anomala, in mancanza di esito delle indagini richieste come
al secondo punto, si provvederà - in applicazione del disposto dell’art. 7, 3° comma, del D.M.
24.10.2007, ed altresì in conformità a quanto previsto dal punto 13 delle regole DURC della
Circolare CNCE n. 346/2008 - ad inoltrare all’impresa una formale intimazione di esibire, entro 15
giorni, la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di entrambe le condizioni sopra
riferite sub 1) e 2), necessarie per giustificare la legittimità della sua posizione di esonero, con
avvertimento che, in difetto, sarà emesso DURC negativo di regolarità nei suoi confronti, con la
formale motivazione: “PER MANCATA DIMOSTRAZIONE DI SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI
LEGITTIMO ESONERO DALL’ISCRIZIONE PRESSO LA CASSA EDILE DI MANODOPERA IMPIEGATA IN
REGIME DI ASSERITO DISTACCO TRANSNAZIONALE.”
Nel contesto delle suesposte iniziative di contrasto al fenomeno di elusione sotteso dallo strumentale
ricorso all’istituto del “Distacco Transnazionale” di manodopera, in considerazione di quanto sopra e
fatte salve le disposizioni specifiche di INPS – INAIL sul distacco comunitario, viene richiesto dalla
scrivente l’iscrizione dei lavoratori di queste imprese alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e
Brianza o del territorio di effettiva esecuzione dei lavori, per il rispetto delle condizioni di regolarità
specifiche del settore e come presupposto indispensabile per il rilascio del DURC regolare.
Si invitano quindi tutte le imprese iscritte ad una approfondita verifica dei requisiti necessari al
rilascio del DURC, prima dell’affidamento di lavori in subappalto, anche al fine di evitare il rischio
di essere chiamate a rispondere dei contributi dovuti in base al principio di responsabilità
solidale tra imprese esecutrici di lavori edili, principio che, come è noto, si estende anche alla
committenza privata di natura imprenditoriale. Inoltre, vengono vivamente consigliati anche ulteriori
accertamenti di tipo sostanziale finalizzati a verificare, mediante il controllo delle denunce mensili di
Cassa Edile, l’effettiva iscrizione all’Ente paritetico del settore di tutti i lavoratori distaccati presso il
proprio cantiere.
Gli Uffici della Cassa Edile di Milano rimangono a disposizione dei titolari delle imprese iscritte, ovvero
dei loro consulenti accreditati, sia per fornire copia della normativa e dell’ulteriore documentazione
menzionata nella presente, sia per ogni ulteriore chiarimento e/o approfondimento in materia.
Con i migliori saluti.
Il Presidente
(Ing. Franco Monetti)
Il Vice Presidente
(Gabriele Rocchi)
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