Circolare distacco transnazionale su carta intestata con firme
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Circolare distacco transnazionale su carta intestata con firme
Milano, 26 luglio 2012 Prot. N. 45/2012/DIR/PB/mb A TUTTE LE IMPRESE ISCRITTE (presso le loro sedi e/o i domicili dei loro consulenti accreditati) Oggetto: Distacco lavoratori da imprese provenienti da Paesi comunitari Questa Cassa Edile intende informare tutte le imprese iscritte circa le determinazioni assunte in merito al riscontrato crescente fenomeno dell’impiego sui cantieri di lavoratori risultanti in regime di “distacco” da altre imprese di Paesi comunitari. Si è in proposito fatto riferimento alla normativa applicabile in materia, principalmente costituita dalla Direttiva 96/71/CE del 16.12.1996 e dal D. Lgs. n. 72 del 25.2.2000 di attuazione della Direttiva stessa. Si è altresì tenuto conto delle indicazioni espresse da diversi pertinenti Interpelli del Ministero del Lavoro (n. 24 del 3.9.2007; n. 6 del 6.2.2009; n. 33 del 12.10.2010). Si sono infine acquisiti approfonditi pareri resi da legali fiduciari di altre Casse Edili e di Associazioni di imprese del settore, nonché da legali fiduciari espressamente interpellati da questa Cassa Edile. Alla luce di tale ricognizione della materia, sono risultati manifesti i profili di illegittimità del fenomeno di applicazione surrettizia dell’istituto del “Distacco Transnazionale” in carenza delle due coessenziali condizioni che possono esonerare dall’applicazione della normativa italiana in materia di trattamento del rapporto di lavoro subordinato e quindi dall’iscrizione presso la Cassa Edile territorialmente competente, condizioni che si riportano sinteticamente qui di seguito. 1) La PRIMA CONDIZIONE è la sussistenza di effettivi legittimi distacchi di lavoro transnazionali per i quali occorrono i seguenti caratteri: 1.1 che l’impresa distaccante svolga un’effettiva attività imprenditoriale nel territorio del suo stato e non sia stata invece costituita all’esclusivo scopo di fornire un centro di imputazione di contratti di lavoro per personale da distaccare (v. art. 1 D.Lgs. n. 72/2000); 1.2 che il distacco riguardi lavoratori già abitualmente occupati in territorio estero presso l’impresa che poi li distacca in Italia per un periodo limitato (v. art. 2 D.Lgs. n. 72/2000). 2) La SECONDA CONDIZIONE consiste nell’applicabilità e concreta applicazione al rapporto di lavoro tra impresa straniera distaccante e suo dipendente distaccato in Italia di condizioni di trattamento per il lavoratore non inferiori a quelle previste dalla normativa legale e di CCNL applicabile in Italia per i lavoratori che effettuano prestazioni analoghe a quelle del distaccato (v. art. 3, 1°c, D.Lgs. n. 72/2000). La sussistenza della seconda condizione può ritenersi a priori soddisfatta nei soli confronti di lavoratori distaccati in Italia da imprese comunitarie con sede in Germania, in Francia e in Austria, sulla base delle apposite convenzioni firmate nel 2008 con le Casse Edili nazionali di tali Paesi. 1 Per quanto, invece, concerne i distacchi in Italia di lavoratori da imprese di altri Stati comunitari, la sussistenza di entrambe le condizioni che legittimano l’esenzione dall’applicazione della normativa italiana, e quindi anche dall’iscrizione alle Casse Edili italiane, può e deve essere verificata solo caso per caso, in concreto. Ciò significa che - sempre in forza art. 3 del D.Lgs. 72/2000, che impone sia alle imprese comunitarie sia a quelle extracomunitarie di applicare le “medesime condizioni di lavoro” previste da fonti legislative, regolamentari, amministrative o da CCNL - nei casi in cui nel paese di origine manchino tutele analoghe a quelle italiane, si configura l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile dei lavoratori distaccati. In tali casi, quindi, la Cassa Edile ha il diritto/dovere di richiedere l’iscrizione dei lavoratori distaccati, altrimenti legittimati ad eventuali azioni risarcitorie per aver percepito un trattamento inferiore a quello stabilito dal CCNL. L’unica legittima condizione di esonero dall’obbligo di iscrizione è costituita dalla dimostrazione di aver già “posto in essere quegli adempimenti finalizzati a garantire gli stessi standards di tutela derivanti dagli accantonamenti imposti dalla disciplina contrattuale vigente nel nostro Paese” (v. Interpello n. 6/2009 Ministero del Lavoro). Solo a fronte dell’esibizione di documentazione idonea ad escludere l’obbligo di iscrizione, potrà ritenersi correttamente attuato da parte della Cassa Edile il compito di certificazione ufficiale della regolarità contributiva assegnato dalla legge. In conclusione, si rileva la sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, anche in presenza di legittimi distacchi, salvo la prova della sussistenza di analoghe forme di tutela di fonte certa, non assolvibile in via di “autocertificazione” (cfr. ancora Interpello Ministero Lavoro n. 6/2009, dove si puntualizza che “ciò che forma materia tipica del DURC o di altra documentazione equivalente rilasciata dal competente Istituto del Paese straniero non può essere surrogato, nella sua funzione probante, dalla dichiarazione sostitutiva dell’interessato, né con la produzione dei modelli F24 e dei bollettini postali, anche perché si tratta di documenti insufficienti a verificare l’integrale adempimento degli obblighi previdenziali per tutti i lavoratori”). *** Per le considerazioni qui sommariamente riferite, questa Cassa Edile si atterrà dall’immediato futuro ai seguenti criteri operativi: - Rilascio di DURC negativo di regolarità in tutte le fattispecie nelle quali dalle acquisite risultanze documentali aventi efficacia di prova piena ex art. 2700 c. c. (e quindi, precipuamente, verbali di accertamenti dei Servizi Ispettivi competenti) emerga l’assoluta mancanza dei requisiti essenziali per la prima condizione di legittimità dell’esonero (insussistenza di effettivo distacco di lavoratori già abitualmente occupati all’estero presso un’impresa distaccante realmente operativa nel territorio del suo Stato, e invece pseudo-distacco di lavoratori già da tempo residenti in Italia); in questi casi il DURC negativo sarà emesso con la formale motivazione: “PER DOCUMENTATA INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI LEGITTIMO ESONERO DALL’ISCRIZIONE PRESSO LA CASSA EDILE DI MANODOPERA IMPIEGATA IN ASSERITO REGIME DI DISTACCO TRANSNAZIONALE.” 2 - - Formale segnalazione agli Enti/Organi Ispettivi competenti di ogni rilevata situazione anomala, tale cioè da far dubitare della reale effettività/legittimità delle situazioni di apparente distacco rilevate, al fine dell’acquisizione di risultanze documentali inoppugnabili, come al primo punto. Rilascio di DURC negativo qualora, con riferimento a quanto previsto dall’art. 3 del D. Lgs. 72/2000, non risulti l’applicazione nei confronti dei lavoratori “distaccati” di condizioni di lavoro equivalenti a quelle previste da disposizioni normative o amministrative, nonché dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, per i lavoratori che svolgono prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui i operano i lavoratori distaccati. Per ogni ulteriore rilevata situazione anomala, in mancanza di esito delle indagini richieste come al secondo punto, si provvederà - in applicazione del disposto dell’art. 7, 3° comma, del D.M. 24.10.2007, ed altresì in conformità a quanto previsto dal punto 13 delle regole DURC della Circolare CNCE n. 346/2008 - ad inoltrare all’impresa una formale intimazione di esibire, entro 15 giorni, la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di entrambe le condizioni sopra riferite sub 1) e 2), necessarie per giustificare la legittimità della sua posizione di esonero, con avvertimento che, in difetto, sarà emesso DURC negativo di regolarità nei suoi confronti, con la formale motivazione: “PER MANCATA DIMOSTRAZIONE DI SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI LEGITTIMO ESONERO DALL’ISCRIZIONE PRESSO LA CASSA EDILE DI MANODOPERA IMPIEGATA IN REGIME DI ASSERITO DISTACCO TRANSNAZIONALE.” Nel contesto delle suesposte iniziative di contrasto al fenomeno di elusione sotteso dallo strumentale ricorso all’istituto del “Distacco Transnazionale” di manodopera, in considerazione di quanto sopra e fatte salve le disposizioni specifiche di INPS – INAIL sul distacco comunitario, viene richiesto dalla scrivente l’iscrizione dei lavoratori di queste imprese alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza o del territorio di effettiva esecuzione dei lavori, per il rispetto delle condizioni di regolarità specifiche del settore e come presupposto indispensabile per il rilascio del DURC regolare. Si invitano quindi tutte le imprese iscritte ad una approfondita verifica dei requisiti necessari al rilascio del DURC, prima dell’affidamento di lavori in subappalto, anche al fine di evitare il rischio di essere chiamate a rispondere dei contributi dovuti in base al principio di responsabilità solidale tra imprese esecutrici di lavori edili, principio che, come è noto, si estende anche alla committenza privata di natura imprenditoriale. Inoltre, vengono vivamente consigliati anche ulteriori accertamenti di tipo sostanziale finalizzati a verificare, mediante il controllo delle denunce mensili di Cassa Edile, l’effettiva iscrizione all’Ente paritetico del settore di tutti i lavoratori distaccati presso il proprio cantiere. Gli Uffici della Cassa Edile di Milano rimangono a disposizione dei titolari delle imprese iscritte, ovvero dei loro consulenti accreditati, sia per fornire copia della normativa e dell’ulteriore documentazione menzionata nella presente, sia per ogni ulteriore chiarimento e/o approfondimento in materia. Con i migliori saluti. Il Presidente (Ing. Franco Monetti) Il Vice Presidente (Gabriele Rocchi) 3