INTEGRAZIONE SALARIALE PER EVENTI METEOROLOGICI A
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INTEGRAZIONE SALARIALE PER EVENTI METEOROLOGICI A
CASSA EDILE DI MUTUALITÁ ED ASSISTENZA Via Monte San Marco 56 - 33100 Udine Codice fiscale 80010410308 Telefono 0432 546377 Telefax 0432 470892 E-mail [email protected] P.E.C. [email protected] Sito web www.cassaedileud.it INTEGRAZIONE SALARIALE PER EVENTI METEOROLOGICI A LAVORATORI CON QUALIFICA DI APPRENDISTI Accordi provinciali 5 novembre 2007 – 26 maggio 2008 Regolamento Dal periodo di paga aprile 2008 le imprese iscritte alla Cassa Edile che abbiano apprendisti in forza versano un contributo aggiuntivo mensile pari al 3,5% dell’imponibile contributivo per ciascun apprendista operaio, indipendentemente da interruzioni di attività per eventi meteorologici verificatisi nel mese. Il versamento del contributo aggiuntivo concorre all’istituzione di un Fondo a carattere sperimentale fino al 31 marzo 2009. La Cassa Edile rimborsa alle imprese una somma per gli apprendisti operai a titolo di integrazione salariale per sospensione o riduzione del lavoro imputabile ad eventi meteorologici. 1. DECORRENZA E CONDIZIONI PER IL RIMBORSO. Le imprese iscritte possono presentare richieste di rimborso relative ad apprendisti operai iscritti per eventi verificatisi a partire dal mese di maggio 2008, a condizione che siano contemporaneamente rispettate le condizioni di cui appresso: - l’impresa sia in regola con i versamenti alla Cassa Edile dei contributi e degli accantonamenti, fino al mese precedente la presentazione della domanda; - il cantiere oggetto di richiesta di integrazione salariale sia stato regolarmente denunciato alla Cassa Edile prima dell’inizio dei lavori mediante la compilazione del modello scaricabile all’indirizzo http://www.cassaedileud.it/mod/; - che il medesimo cantiere sia stato regolarmente elencato nelle denunce MUT presentate dall’impresa richiedente; - che l’intervento di integrazione salariale sia stato regolarmente autorizzato dall’INPS per gli operai (non apprendisti) in forza in quel cantiere. Nel caso in cui nel cantiere siano occupati esclusivamente lavoratori apprendisti ovvero che la sospensione sia limitata ai soli apprendisti, l’istanza di rimborso sarà accolta previo parere favorevole del Comitato di Presidenza della Cassa Edile di Udine. 2. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. La richiesta di rimborso dovrà essere presentata alla Cassa Edile entro l’ultimo giorno del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro utilizzando esclusivamente la modulistica scaricabile all’indirizzo http://www.cassaedileud.it/mod/; l’istanza dovrà essere integrata con la copia dell’autorizzazione ad usufruire della C.I.G.O. rilasciata dall’INPS non appena l’impresa ne sarà in possesso. 3. AMMONTARE DEL RIMBORSO. L'indennizzo da corrispondere all’apprendista da parte dell’impresa, e rimborsato dalla Cassa Edile, è pari ad € 4,10 per ogni ora di lavoro non prestata dall’apprendista compresa tra le ore 0 ed il limite dell’orario contrattuale ma comunque non oltre le 40 ore settimanali, per causa di eventi meteorologici avversi; la Cassa Edile rimborsa altresì gli oneri previdenziali ed assicurativi a carico dell’impresa versati all’INPS sulle somme di cui sopra. Gli importi erogati sono esclusi dalla base imponibile utile per il calcolo dell’accantonamento e della contribuzione dovuti alla Cassa Edile. 4. PERIODO MASSIMO RIMBORSABILE. La prestazione è riconosciuta per la durata massima di 13 settimane consecutive prorogabile per successivi periodi trimestrali, nei soli casi di riduzione dell’orario di lavoro fino ad un massimo complessivo di 52 settimane. Ai fini del computo del numero delle settimane utilizzate si deve tener conto che il ricorso al trattamento di integrazione salariale anche per una sola giornata, o per una sola ora, corrisponde all’utilizzo dell’intera settimana. 5. SOSPENSIONE DELL’EROGAZIONE. La Cassa Edile sospende ogni erogazione in caso di inadempienza dell’impresa nel versamento dei contributi fino all’eventuale successiva regolarizzazione della stessa. 6. RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA. La Cassa Edile si riserva la facoltà di richiedere documentazione ulteriore ove quella presentata non venga ritenuta sufficiente. Eventuali integrazioni dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla richiesta. 7. TERMINI PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI. Le prestazioni vengono erogate entro 30 giorni dalla fine del mese di presentazione dell’autorizzazione rilasciata dall’Inps; nel caso in cui non sia prevista l’autorizzazione a beneficiare del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria da parte dell’Inps, le prestazioni vengono erogate entro 60 giorni dalla fine del mese di presentazione della domanda. DR: 03/06/2008 .16.47.36