TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA ED INFORTUNIO E

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TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA ED INFORTUNIO E
TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA
ED INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE
E
CASSA EDILE
NORME COMUNI
Aspetti essenziali sono i seguenti:
1. Il trattamento economico giornaliero per malattia, infortunio e malattia professionale è erogato direttamente
dall’impresa all’operaio;
2. Il trattamento economico giornaliero erogato dall’impresa è assoggettato ai contributi assicurativi e
previdenziali ed alle ritenute fiscali;
3. Il trattamento economico giornaliero è dovuto dall'Impresa agli operai non in prova nei limiti della
conservazione del posto previsti dal contratto;
4. Il trattamento economico giornaliero è calcolato su base convenzionale mediante l'applicazione di
coefficienti;
5. Il trattamento economico è per una quota parte (A - Quota trattamento giornaliero conguagliabile di cui alle
relative Tabelle) portato in deduzione, mediante conguaglio, con quanto dovuto dall’impresa alla Cassa
Edile;
*****
A) MALATTIA: Quota trattamento economico a carico dell'impresa
conguagliabile con quanto dovuto alla Cassa Edile (dal 1º giugno 2008 )
Durante l'assenza per malattia, l'impresa è tenuta ad erogare, mensilmente, all'operaio non in prova, un
trattamento giornaliero integrativo. La quota parte di tale trattamento, conguagliabile con quanto dovuto alla
Cassa Edile, è pari all'importo che risulta moltiplicando:
1) la "RETRIBUZIONE
ORARIA LORDA
CONVENZIONALE"
è costituita unicamente dagli importi del minimo di paga base, dell'indennità territoriale di
settore, dell'indennità di contingenza e dell’elemento economico territoriale.
per
2) l' "ORARIO MEDIO
GIORNALIERO"
corrisponde alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella provincia
durante l'assenza per malattia.
Per esempio, nel caso di orario settimanale contrattuale di 40 ore, l'orario medio
giornaliero sarà pari a 6,66 ore (40 ore settimanali diviso 6).
In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il numero delle ore giornaliere di lavoro risulta
dividendo per 6 il minore orario settimanale convenuto.
per
3) dei "COEFFICIENTI"
a)- per il 1°, 2° e 3° giorno (giorni di carenza): nel caso la malattia non superi i 6 giorni nulla
è dovuto dall'impresa;
b)- per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 6 giorni: coefficiente 0,500
c)- per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 12 giorni: coefficiente 1
d)- dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: coefficiente 0,330
e)- dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: coefficiente 0,107
f)- dal 181°al 270°giorno, per le sole giornate NON indennizzate dall'INPS: coefficiente 0,500
g)- dal 271° e fino ad un massimo di 12 mesi per l’operaio con anzianità superiore a
3,5 anni, per le sole giornate NON indennizzate dall’INPS : coefficiente 0,500
Per gli apprendisti operai è applicabile in caso di malattia la disciplina contrattuale prevista
per gli operai. Il coefficiente utile per il calcolo del trattamento economico di malattia per le
giornate non indennizzate dall’INPS è pari a 0,500.
Particolarità
La retribuzione oraria lorda convenzionale da prendere in considerazione per il trattamento economico non è
Retribuzione
quella del mese precedente l'evento, come per l'I.N.P.S., ma quella corrente del periodo in cui il trattamento
oraria lorda
convenzionale economico deve essere corrisposto.
Durata
Documentazione
Inizio
e
continuazione
Giorni di
Carenza
(1°, 2° e 3°
giorno)
Il trattamento economico giornaliero è corrisposto dall'impresa all'operaio per sei giorni la settimana,
escluse le domeniche e le festività.
•
la certificazione sanitaria rilasciata anche su modulario non regolamentare è da ritenere valida ai fini
dell’erogazione del trattamento economico a condizione che contenga i requisiti sostanziali richiesti
(intestazione, nominativo del lavoratore, data, firma, diagnosi e prognosi di incapacità al lavoro).
•
Se la malattia inizia di domenica od in giornata festiva, la data iniziale dell'evento da indicare nella
denuncia è quella della domenica o della giornata festiva.
•
Nel caso di inizio o continuazione di malattia anteriore alla data di rilascio del certificato, il
trattamento economico può essere corrisposto anche per la giornata immediatamente precedente a
quella del rilascio del certificato, purché la circostanza risulti dalla certificazione stessa.
•
Devono essere riportate sul MOD.2 le ore di carenza riconosciute agli operai ammalati.
•
Qualora si verifichi una malattia negli ultimi giorni del mese ed i giorni di calendario rimanenti
siano inferiori o pari a 6 giorni, non va conguagliata da parte dell'Impresa la malattia per i primi tre
giorni di carenza, anche se la prognosi è superiore a 6 giorni.
Con la denuncia del mese successivo, ad assenza effettivamente avvenuta, l'Impresa potrà effettuare
il conguaglio anche per i giorni di carenza non conguagliati il mese precedente, applicando il
coefficiente (0,500) relativo alle malattie aventi durata superiore ai 6 giorni.
•
Qualora si verifichi una malattia negli ultimi giorni del mese ed i giorni di calendario del mese
rimanenti siano inferiori o pari a 12 giorni, va conguagliata da parte dell'Impresa la malattia per i
primi tre giorni di carenza come se la prognosi fosse superiore a 6 giorni, con coefficiente 0,500.
Il mese successivo, se in totale si superano i 12 giorni di malattia, dovrà essere effettuato il
conguaglio in base al coefficiente 1.
Ricaduta
In caso di ricaduta nella stessa malattia o altra conseguenziale come tale riconosciuta dall'INPS, vale
ai fini dei coefficienti da applicare la normativa dell'INPS e la carenza da considerarsi sarà quella della
1ª malattia.
Va ricordato inoltre che, per essere considerato ricaduta, l’evento deve verificarsi entro trenta giorni
dal termine della malattia in cui si ricade.
Festività
Il trattamento economico contrattuale è a totale carico dell'impresa e non è previsto un conguaglio da parte
della Cassa Edile.
Se la festività del S. Patrono cade nel periodo di malattia, tale circostanza va evidenziata con apposita
annotazione sul modello di denuncia (mod. 2 - nelle note)
Giornate non
indennizzate
dall’INPS
•
•
Malattia oltre i 180 giorni : All’impresa compete contrattualmente l’erogazione economica
anche oltre i 180 giorni di malattia pur se per l’INPS nulla è dovuto (per l’INPS sono
indennizzabili 180 giorni per anno solare).
Malattie a cavaliere di due anni: Può accadere che per malattie a cavaliere di due anni e di
durata superiore a 180 giorni, l’INPS ad inizio anno solare riprenda il trattamento economico
interrotto l’anno precedente. In questo caso, in presenza di malattia superiore a 180 giorni e di
indennizzo INPS, cessano i presupposti dei trattamenti economici a carico dell'impresa .
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2
B) INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE: Quota trattamento
economico a carico dell'impresa conguagliabile con quanto dovuto alla
Cassa Edile (dal 1º novembre 2004 )
Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale, l'impresa è tenuta ad erogare mensilmente
all'operaio non in prova, un trattamento giornaliero integrativo. La quota parte di tale trattamento,
conguagliabile con quanto dovuto alla Cassa Edile, è pari all'importo che risulta moltiplicando:
1) la "RETRIBUZIONE
ORARIA LORDA
CONVENZIONALE"
è costituita unicamente dagli importi del minimo di paga base, dell'indennità territoriale di
settore, dell'indennità di contingenza e dell’elemento economico territoriale.
per
2) l' "ORARIO MEDIO
GIORNALIERO"
corrisponde alla divisione per sette dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella
provincia durante l'assenza per infortunio o malattia professionale.
In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il numero delle ore giornaliere di lavoro risulta
dividendo per 7 il minore orario settimanale convenuto.
per
3) dei "COEFFICIENTI"
a)- dal 1° al 90° giorno di assenza: coefficiente 0,234
coefficiente 0,045
b)- dal 91° giorno in poi:
Particolarità
Retribuzione
oraria lorda
convenzionale
La retribuzione oraria lorda convenzionale da prendere in considerazione per il trattamento economico è
quella corrente del periodo in cui il trattamento economico deve essere corrisposto.
Durata
Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall' impresa per tutte le
giornate di calendario, comprese le domeniche .
Ricaduta
La ricaduta dell’infortunio può avvenire senza limite di tempo dal termine del 1° infortunio.
Giorno di
infortunio
Il trattamento economico dovuto per il giorno di infortunio è a carico dell’impresa ( intera
retribuzione giornaliera ). Non è conguagliabile con quanto dovuto alla Cassa Edile.
Giorni di carenza Per i tre giorni di carenza è dovuto per legge un trattamento economico a carico dell’impresa pari al
(1º,2º e 3º giorno 60% della retribuzione. Dal 1º novembre 2004 è dovuto dall’impresa un trattamento economico
contrattuale utile a garantire al lavoratore il 100% della retribuzione . Tale trattamento economico è
successivo)
conguagliabile con quanto dovuto alla Cassa Edile.
Domeniche e
festività
Il trattamento economico è corrisposto dall’impresa per sette giorni settimanali (sabati, domeniche e
festività comprese).
Nel caso di festività cadente di domenica, l'impresa è tenuta a corrispondere, oltre al trattamento economico
contrattuale per infortunio, anche il trattamento economico previsto per la festività.
Se la festività del S. Patrono cade nel periodo di infortunio, tale circostanza va evidenziata con apposita
annotazione sul modello di denuncia (mod. 2 - nelle note)
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3
C) Conguaglio del trattamento economico per malattia o infortunio con
quanto dovuto alla Cassa Edile.
La quota parte del trattamento economico conguagliabile per malattia, infortunio e malattia professionale viene
portato in deduzione, mediante conguaglio, da quanto dovuto dall’impresa alla Cassa Edile (restano a carico
dell'Impresa gli oneri previdenziali ed assistenziali su tale trattamento).
Importo
conguagliabile
450 ore nel
trimestre
L’impresa potrà portare in deduzione l'intera quota di trattamento economico conguagliabile
corrisposto all'operaio, al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali a carico del lavoratore, se nel
trimestre solare scaduto prima dell'evento, risultano denunciate per l'operaio interessato almeno 450
ore (anche presso altre Province) computate con i criteri di seguito riportati e proporzionalmente
ridotte in caso di lavoro a tempo parziale.
-
Nel Mod.2 della denuncia mensile vanno riportate le ore lavorate (o assimilate) del trimestre
precedente.
-
Per trimestre solare si intende il periodo di tre mesi di calendario scaduti l'ultimo giorno del mese
precedente l'evento.
-
Per il calcolo si computano le ore ordinarie lavorate per le quali risulti versata la relativa
contribuzione alla Cassa Edile.
Si aggiungono inoltre:
• le ore ordinarie lavorate per le quali, in base alle denunce presentate alla Cassa
Edile, risulti dovuta la relativa contribuzione;
• le ore comunque retribuite, nonché quelle per malattia o infortunio per le quali è
corrisposto un trattamento economico integrativo o sostitutivo da parte dell'impresa
e le ore di sosta con richiesta dell'intervento della Cassa Integrazione Guadagni;
• le ore relative ai primi tre giorni di carenza di trattamento INPS - INAIL.
Per gli operai assunti dall’impresa da più di tre mesi o non in aspettativa:
• nel caso in cui le ore del trimestre così computate risultino inferiori a 450 ore, la
deduzione è proporzionalmente ridotta (riduzione che non riguarda il diritto del
lavoratore a percepire l'intero trattamento dall’impresa).
Per gli operai assunti dall’impresa da meno di tre mesi o in aspettativa:
• la deduzione spetta per l’intero trattamento economico conguagliabile, a prescindere
dal requisito delle 450 ore.
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D) Procedura per il conguaglio
Compilazione
della denuncia
mensile
L’impresa deve:
a) Inserire negli appositi spazi del modello di denuncia (MOD. 2), per ciascun operaio ammalato o
infortunato, i dati richiesti relativi all’evento morboso.
• Nel caso di infortunio va inserita la data del giorno successivo all’evento.
• Nel caso si verificassero più di due eventi nello stesso mese, va utilizzato un altro
riquadro sempre del MOD. 2) riportando i dati anagrafici del lavoratore interessato e
compilando unicamente l’apposita sezione).
b) Allegare, per ogni lavoratore interessato, i certificati medici a copertura e giustificazione del periodo di
assenza;
c) Indicare nell’apposito spazio (MOD. 1 – riga 8) il totale degli importi anticipati nel mese dall’impresa a
titolo di trattamento economico contrattuale di malattia e/o infortunio, più l’eventuale importo a credito
rilevato nella denuncia del mese precedente.
Nel caso di importo superiore al totale degli accantonamenti e dei contributi alla Cassa Edile,
l'importo eccedente sarà indicato a credito nella denuncia per essere poi portato in detrazione nel mese
successivo unitamente agli altri eventuali importi detraibili per malattia e/o infortunio dello stesso
mese.
4
E) Maggiorazione per ferie e gratifica natalizia
Nel caso di :
Malattia
All'operaio, indipendentemente dalla durata della stessa, ma sempre nei limiti della conservazione del
posto, deve essere accantonata presso la Cassa Edile la maggiorazione per ferie e gratifica natalizia
nell'intera misura netta del 14,20% .
Infortunio e
Malattia
professionale
All’operaio deve essere accantonata presso la Cassa Edile la maggiorazione per ferie e gratifica
natalizia nella misura:
- per il giorno dell'infortunio e per i tre giorni di carenza: 14,20% (aliquota al netto)
- dal 4° al 90° giorno:
5,70% (aliquota al netto)
- dal 91° giorno in poi
3,60% (aliquota al netto)
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TABELLE DI CALCOLO
Allo scopo di semplificare gli adempimenti delle Imprese, sono state elaborate apposite tabelle del trattamento
giornaliero di malattia o di infortunio dovuto per le singole categorie operaie nei diversi periodi dell'anno. Tali
tabelle sono presenti nel sito www.cediletreviso.it .
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