Incidenza fiscale contributi Cassa Edile a decorrere dal 1° gennaio
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Incidenza fiscale contributi Cassa Edile a decorrere dal 1° gennaio
Incidenza fiscale contributi Cassa Edile a decorrere dal 1° gennaio 2009 I contributi versati alle Casse Edili, per la parte che alimentano prestazioni assistenziali, sia per la quota a carico del lavoratore che per quella a carico del datore di lavoro, concorrono a formare interamente il reddito del dipendente. La quota di contributo versata alla Cassa Edile che va ad alimentare prestazioni di tipo sanitario, concorre a formare il reddito del dipendente soltanto per l’eccedenza rispetto al limite che è invece escluso da tassazione. Con riferimento all’accordo territoriale 15 dicembre 2000, il contributo Cassa Edile a carico del lavoratore 0,42% ) viene confermato nella destinazione a: - ( prestazioni di carattere sanitario nella misura dello 0,29%; prestazioni di carattere assistenziale sociale nella misura dello 0,13%. Il contributo Cassa Edile a carico del datore di lavoro ( 2,10% ), dai dati in possesso dell’Ente viene invece così ripartito: - prestazioni di tipo assistenziale sociale nella misura dello 0.14%; altri interventi sostenuti dalla Cassa Edile ( malattia, infortunio, prestazioni sanitarie, gestione Cassa Edile, ecc. ) nella misura dell’1,96%. La ripartizione di cui sopra determina i seguenti effetti nell’imponibile fiscale del lavoratore: - il contributo Cassa Edile ( 0,42% ) a carico del lavoratore è deducibile dall’imponibile fiscale dello stesso nella misura dello 0,29%, rimanendo indeducibile la rimanente quota dello 0,13%; la quota parte di contributo Cassa Edile a carico del datore di lavoro destinata a prestazioni di carattere assistenziale sociale ( 0,14% ) viene a determinare una maggiorazione dell’imponibile fiscale per il lavoratore. L’ aliquota di cui alle contribuzioni Cassa Edile relativa al contributo c/datore di lavoro gestione Cassa Edile dello 0,15%, esula da considerazioni fiscali in quanto è destinata esclusivamente alla gestione dell’Ente. Aspetti Previdenziali aliquote Cassa Edile Si ricorda che il D.Lgs. n. 314/97 ha confermato, ai fini INPS ed INAIL, il regime contributivo delle somme dovute alle Casse Edili. Tali disposizioni prevedono che i contributi contrattuali versati alle Casse Edili, con esclusione delle quote di adesione contrattuale provinciale e nazionale a carico del datore di lavoro e del lavoratore, sono soggetti a contribuzione previdenziale limitatamente al 15% del loro ammontare. Per quanto sopra a partire dal 1° gennaio 2009, data di decorrenza delle nuove aliquote contributive Cassa Edile, il coefficiente di raccordo che permette di conteggiare la percentuale di maggiorazione della base imponibile Cassa Edile, da considerare ai fini assicurativi e previdenziali, è dell’1,113%. Infatti, della percentuale complessiva restante contributi C.E. del 10,22% ( 11,740% meno Quote Adesione Contrattuale – 1,520% ), il 15% ( escluso il contributo Cassa Edile a carico del dipendente dello 0,42% ) va assoggettato a contribuzione INPS e INAIL e precisamente: totale contr. C.E. soggetti al 15% 10,220% assoggettamento contributi pari al 15% 1,533% contributo carico lavor. da sottrarre 0,420% coeff. da applicare sull’imponib. C.E. 1,113%