CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
Transcript
CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE Rilascio del documento comprovante la qualificazione per l’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto Il Decreto 17 aprile 2013 abroga il precedente Decreto 22 ottobre 2010, ridefinendo in un unico provvedimento organico la disciplina del rilascio della CQC a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 e dal D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2. Nel trasporto di cose, è obbligatorio il possesso della carta di qualificazione professionale dal 10 settembre 2009; essa può essere conseguita a seguito di formazione iniziale con esame, oppure in esenzione d’esame – per documentazione – soltanto fino al 9 settem bre 2014. Il possesso della CQC o il rinnovo di validità della stessa è comprovato mediante apposizione del Codice unionale armonizzato “95” sulla patente di guida italiana. Sulle patenti rilasciate da uno Stato estero, il possesso o il rinnovo di validità viene comprovato dalla CQC “italiana” formato card. Il rinnovo di validità della CQC è comprovato dall’Ufficio del Dipartimento Trasporti in ragione del luogo ove ha sede il soggetto che ha erogato il corso di formazione periodica e che ne rilascia il relativo attestato di frequenza. L’elenco dei partecipanti al corso dovrà essere trasmesso entro 2 giorni lavorativi dal termine del corso stesso all’Ufficio competente, il quale, entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione dell’elenco, procede all’emissione di: • un duplicato di patente di guida, per i titolari di patente italiana, su cui viene riportato il codice “95” in corrispondenza di ogni categoria di patente cui si riferisce la formazione, seguito dalla nuova data di scadenza della formazione periodica; • un duplicato della CQC formato card, per i titolari di patente estera, in cui viene riportato il codice “95” nella colonna 10 ed in corrispondenza di ogni categoria di patente cui si riferisce la formazione, seguito dalla nuova data di scadenza della formazione periodica. Carta di Qualificazione del Conducente Settembre 2013 Su richiesta dell'interessato, è possibile ottenere il duplicato dei documenti comprovanti la qualificazione in caso di deterioramento, distruzione, smarrimento o furto degli stessi; mentre, nel caso in cui il numero di patente dovesse essere modificato, si deve necessariamente procedere all’emissione di un duplicato della CQC in formato card. Rinnovo e proroga scadenza di validità Il Ministero dei Trasporti – Direzione generale MOT – con D.D. 6 agosto 2013 ha prorogato di 2 anni il termine di validità delle CQC rilasciate per documentazione o rinnovate a seguito di un corso di qualificazione periodica. L’art. 8 della Direttiva 2003/59/CE prevede la possibilità per gli Stati membri di prorogare tale termine al fine di introdurre una gradualità nella formazione periodica. Alcuni Paesi UE (Belgio, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia, Portogallo, Spagna e Norvegia) si sono avvalsi della facoltà di stabilire termini più lunghi (2015 per i titolari di patenti D e DE; 2016 per i titolari di patenti C e CE) per il completamento della prima fase di formazione periodica dei conducenti. Al fine di garantire una parità di trattamento tra conducenti italiani e quelli comunitari, il MIT ha prorogato di 2 anni la validità delle CQC italiane. In tal modo, le imprese italiane risparmiano i costi di formazione così come le concorrenti comunitarie, e non corrono rischi di sanzioni in quanto nei Paesi UE non debbono essere sanzionati i conducenti che non abbiano completato la formazione periodica fino alle nuove scadenze. Per il trasporto merci, la data entro la quale i conducenti titolari di CQC ottenuta per documentazione devono frequentare un corso di formazione periodica è il 9 settembre 2016 (non più il 9 settembre 2014) mentre la CQC per documentazione può essere conseguita fino al 9 settembre 2014. I corsi di formazione periodica sono da considerarsi utili per rinnovare la validità della CQC per il trasporto di cose, fino al 9 settembre 2021. I conducenti che hanno rinnovato la CQC e quelli che non vi hanno ancora provveduto sono trattati allo stesso modo. L’archivio nazionale degli abilitati alla guida sarà aggiornato con le nuove date di scadenza della CQC, come sopra evidenziato. Carta di Qualificazione del Conducente Settembre 2013 I conducenti, titolari di patenteCQC o CQCcard (autisti stranieri) con scadenza al 9 settembre 2014, potranno frequentare un corso di formazione periodica ottenendo il rinnovo fino al 9 settembre 2021; oppure, potranno richiedere un duplicato della patente o della CQCcard ottenendo un documento che riporterà la data di scadenza 9 settembre 2016. I conducenti che hanno frequentato un corso di formazione periodica e non hanno ancora ricevuto la nuova patenteCQC, la otterranno con scadenza 9 settembre 2021, mentre quelli che hanno già ottenuto il documento rinnovato avranno la validità “estesa” al primo rilascio di duplicato di patente o CQCcard. Modifiche alla disciplina In applicazione delle disposizioni relative al rinnovo di validità della CQC mediante apposizione del Codice unionale armonizzato “95” sul duplicato di patente di guida italiana, i conducenti erano costretti a richiedere la sostituzione della carta tachigrafica stessa per modifica dati – ai sensi dell’art. 10 del D.M. 25 giugno 2005 – poiché sulla carta tachigrafica è riportato il numero della vecchia patente di guida. Ciò in quanto la norma nazionale ne prevede l’aggiornamento, nonostante l’allegato 1B al Regolamento (CEE) n. 3821/1985 stabilisca che “il numero della patente di guida” è quello alla data di rilascio della carta del conducente. ANITA ha posto il problema al Ministero dei Trasporti, al Ministero dello Sviluppo Economico e a Unioncamere, la quale ha diramato una nota alle Camere di Commercio per chiedere il ritiro della carta tachigrafica da sostituire contestualmente al rilascio di quella nuova; in questo modo il conducente può continuare a svolgere la propria mansione a bordo di veicoli muniti di tachigrafo digitale. Il MIT, in attesa che il decreto 25 giugno 2005 del Minindustria venga modificato, ha concordato con gli altri Ministeri di superare l’obbligo di sostituzione della carta del conducente mediante l’apposizione del Codice “71” sulle nuove patentiCQC rilasciate dal 25 luglio 2012. Il codice “71” ed il vecchio numero di patente assicurano una continuità tra la nuova patente CQC e la carta tachigrafica. Tale soluzione risolve anche la problematica dell’aggiornamento dei dati sul CFP del Carta di Qualificazione del Conducente Settembre 2013 conducente (c.d. “patentino ADR”) per il trasporto di merci pericolose, sul quale è riportato il numero della patente di guida. Il risultato ottenuto si traduce, per i conducenti, in un risparmio di costi amministrativi per l’aggiornamento dei documenti e, per le imprese, nella parità di condizioni con le imprese estere. Carta di Qualificazione del Conducente Settembre 2013