Archivio inPratica (dottrina)
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Archivio inPratica (dottrina) 491 - CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC): RILASCIO, RINNOVO E DUPLICAZIONE Ferrannini dott.sa proc. Giuseppina - funzionaria amministrativa DTT Biagetti ing. Emanuele - funzionario tecnico DTT Lo scritto riflette esclusivamente le opinioni dell'Autore e non impegna in alcun modo l'Ente di cui egli sia dipendente Sommario: 491.0 QUADRO GENERALE 491.1 SOGGETTI OBBLIGATI ED ESENTI AL POSSESSO DELLA CQC 491.1.1 CQC e sistema della patente a punti 491.2 CONSEGUIMENTO DELLA CQC PER ESAME 491.2.1 CQC con limitazioni 491.2.2 Procedura per il conseguimento della CQC per esame 491.3 CONSEGUIMENTO DELLA CQC PER DOCUMENTAZIONE 491.3.1 Sostituzione del CAP KD con il CAP KB e conseguimento della CQC per documentazione 491.3.2 Procedura per il conseguimento della CQC per documentazione e contestuale sostituzione del CAP KD con il CAP KB 491.3.3 Procedura per il conseguimento della CQC per documentazione 491.3.4 Equipollenza dei documenti rilasciati da Stati extracomunitari 491.3.5 Conseguimento della CQC per documentazione da parte di titolare di patente extra comunitaria 491.4 RINNOVO DI VALIDITÀ DELLA CQC 491.4.1 Procedura per il rinnovo di validità della CQC 491.5 DUPLICATO DELLA CQC 491.5.1 Procedura per l’emissione del duplicato della CQC 491.6 INESISTENZA DELL’OBBLIGO DI CONVERSIONE DELLA CQC RILASCIATA DA STATO UE O SEE 491.7 RILASCIO E RINNOVO A SEGUITO DI PRENOTAZIONE INFORMATICA DA PARTE DI AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA 491.8 DOCUMENTI E MODULISTICA 491.8.1 Modello di CQC 491.8.2 Domanda per documenti di guida di veicoli professionali (CAP - CFP - CQC) - Modello TT 746 C 491.8.3 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del datore di lavoro per conducenti titolari di patente extracomunitaria dipendenti di impresa italiana con la qualifica di autista 491.0 QUADRO GENERALE La carta di qualificazione del conducente CQC (1): • è il documento necessario per svolgere professionalmente l'attività di conducente nell'autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, D e DE (3) (v. inPratica 491.1) e sostituisce il certificato di abilitazione professionale di tipo KC e KD (13); • viene rilasciata a seguito di: - qualificazione iniziale, con frequenza di un corso e superamento di un esame presso un UMC (2) (6); - documentazione: fino al 9.9.2013 (CQC viaggiatori) per i titolari di CAP KD alla data del 9.9.2008 e fino al 9.9.2014 (CQC merci) per i titolari di patente C alla data del 9.9.2009 (v. inPratica 491.3); • viene rinnovata ogni 5 anni a seguito di formazione periodica, con frequenza di un corso (6). Figura 1 Rilascio e rinnovo della CQC La carta di qualificazione del conducente CQC può essere: • estesa ad altra specializzazione (merci o viaggiatori) per chi abbia già conseguito l'altra specializzazione, a seguito di esame integrativo dimostrando la conoscenza delle materie specifiche attinenti alla nuova qualificazione, ordinaria o accelerata (9); • duplicata in caso di rinnovo di validità, deterioramento, distruzione, sottrazione o smarrimento, ovvero nel caso di duplicato o estensione di validità della patente (15). Figura 2 Rilascio della CQC per documentazione e duplicato 491.1 SOGGETTI OBBLIGATI ED ESENTI AL POSSESSO DELLA CQC Sono obbligati al possesso della CQC i conducenti che effettuano professionalmente l'autotrasporto di merci o viaggiatori su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, D e DE, salvo esenzioni. Non è richiesto il possesso della CQC per i conducenti di veicoli: • la cui velocità massima autorizzata non supera 45 km/h; • ad uso delle Forze armate, della Protezione civile, dei Vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione; • sottoposti a prove su strada a scopo di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione; • utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio; • utilizzati per lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente o della CQC; • utilizzati per trasporti privati e non commerciali di passeggeri o di merci; • che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente stesso nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non ne costituisca attività principale. L'esenzione per conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio (ultimi due punti) non si applica a conducenti (4): • assunti alle dipendenze di un'impresa con la qualifica di autista; • di trasporto scolastico, svolto anche con scuolabus o miniscuolabus. Non è richiesto il possesso della CQC da parte di conducenti di Stati membri dell'UE che hanno conseguito la patente C o CE prima del 9.9.2009 ovvero che sono titolari di patente D o DE rilasciata prima del 9.9.2008 e che circolano in Italia con veicoli immatricolati all'estero, se il Paese in cui sono residenti non ha previsto per loro un preciso obbligo di possesso di apposito titolo di qualificazione (18). L'Italia riconosce la CQC rilasciata dagli altri Stati membri dell'UE o dello SEE e pertanto i possessori di tale documento possono guidare, anche i Italia, veicoli per i quali ne è prescritto l'obbligo (24). 491.1.1 CQC e sistema della patente a punti Ai fini dell’applicazione delle disposizioni nazionali relative al sistema dei punti (che, nell’ordinamento interno, attribuisce venti punti alla CQC distinti ed ulteriori a quelli della patente), è necessario fare riferimento alla patente posseduta dal conducente esercente un’attività professionale di trasporto di persone o di cose, distinguendo se la patente è (28): • italiana, • extracomunitaria (rilasciata da paese terzo), • comunitaria (rilasciata da altro Stato comunitario). Più in dettaglio, i conducenti (26): • titolari di patente italiana conseguita entro il 9.9.2008, per il trasporto professionale di viaggiatori (patente D, DE e CAP KD) e il 9.9.2009, per il trasporto professionale di merci (patente C, CE) acquisiscono la CQC per mera esibizione documentale (v. inPratica 491.3); • titolari di patente extracomunitaria conseguita prima delle suddette date e riconosciuta equivalente ai titoli richiesti in Italia (anche con riferimento al KD), dipendenti in qualità di conducente professionale da un’impresa avente sede in Italia (l’impresa può esercitare anche attività diversa da quella di autotrasporto di persone o cose, purché il conducente sia assunto con la qualità di autista) possono acquisire la CQC per mera esibizione documentale (v. inPratica 491.3); la disciplina dei punti può applicarsi solo se la CQC è correlata a una patente di guida italiana; • titolari di patente comunitaria; possono esercitare anche in Italia attività di autotrasporto professionale i conducenti : - titolari di patente rilasciata da altro Stato comunitario di categoria D1, D1E, D o DE, conseguita entro la data del 9.9.2008, per il trasporto di viaggiatori oppure di categoria C1, C1E, C o CE, conseguita entro la data alla data del 9.9.2009, ovvero - per i quali altro Stato comunitario abbia comprovato l’assolvimento degli obblighi di qualificazione iniziale e, successivamente, di formazione periodica. Per tali conducenti non deve essere richiesta la CQC italiana; tuttavia qualora interessati a godere del beneficio dell’applicazione della disciplina del sistema a punti nell’esercizio dell’attività professionale, devono richiedere una CQC italiana, e pertanto necessariamente, procedere al riconoscimento ovvero alla conversione della patente posseduta in patente di guida italiana (v. inPratica 491.3.5) (17). Le CQC, ancorché emesse in Italia, se rilasciate in favore di conducenti titolari di patente non italiana, non godono della disciplina del sistema a punti (v. inPratica 457) (38) (28). 491.2 CONSEGUIMENTO DELLA CQC PER ESAME La CQC è rilasciata, subordinatamente al superamento dell'esame di idoneità (v. inPratica 493.3) e previa frequenza di un corso di qualificazione iniziale (v. inPratica 493.2) (22), ai conducenti (28): • residenti in Italia anagraficamente o per residenza normale, • non residenti in Italia anagraficamente o per residenza normale ma dipendenti con qualifica di autista da una impresa avente sede in Italia (23). Per conseguire la carta di qualificazione i conducenti devono: • essere titolari almeno della patente di categoria (5): - C per iscriversi ad un corso di formazione iniziale per conseguire una CQC per il trasporto di merci; - D per iscriversi ad un corso di formazione iniziale per conseguire una CQC per il trasporto di viaggiatori; • aver compiuto: - 18 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e CE: nel rispetto del limite di massa complessiva a pieno carico di 7,5 t (8) qualora sia stato frequentato un corso di formazione iniziale accelerato di 140 ore (9) (11) (per evidenziare tale limitazione, sulla CQC compare il codice “107” che perde di valore al compimento dei 21 anni di età) (35); in deroga al suddetto limite qualora invece sia stato frequentato un corso ordinario di 280 ore; - 21 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e CE avendo frequentato un corso di formazione iniziale accelerato di 140 ore (12); - 21 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e DE, senza alcuna limitazione se è stato frequentato un corso di qualificazioni iniziale ordinario di 280 ore; con la limitazione del servizio di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, ovvero del trasporto al massimo di 16 passeggeri, se è stato frequentato un corso di formazione accelerato di 140 ore (9) (12) (per evidenziare tale limitazione, sulla CQC compare il codice “107” che perde di valore al compimento dei 23 anni di età) (35); - 23 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e DE, avendo frequentato un corso di qualificazione iniziale accelerato di 140 ore (9). Tabella 1 Conseguimento ed estensione della CQC per esame: requisiti e limiti 491.2.1 CQC con limitazioni Sulla CQC con limitazioni viene apposto il codice “107” quando il conducente ha frequentato un corso di formazione accelerato e ha un’età (35) inferiore a: • 21 anni (trasporto merci): il conducente può guidare, fino al compimento del ventunesimo anno di età, solo veicoli adibiti al trasporto merci di massa non superiore a 7,5 tonnellate; • 23 anni (trasporto viaggiatori): il conducente può guidare solo veicoli per il trasporto di persone adibiti a servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, ovvero al trasporto, al massimo, di 16 passeggeri. Il codice “107” apposto sulla CQC: • perde di valore (e non occorre duplicare il documento) al compimento del (35): - ventunesimo anno di età, per i titolari di CQC merci, - ventitreesimo anno di età, per i titolari di CQC persone; • non è riprodotto sul duplicato - emesso per qualunque ragione - quando, nelle more il conducente ha compiuto l’età che gli consente la guida professionale senza limitazioni (28). Il codice consente, tra l’altro, agli organi di polizia stradale di verificare se un conducente ha titolo per guidare un determinato veicolo adibito al trasporto di merci o di persone (35). 491.2.2 Procedura per il conseguimento della CQC per esame La domanda di ammissione all’esame della CQC deve essere presentata utilizzando il modello TT 746C unitamente a (28): • attestato di versamento della tariffa prevista relativa al rilascio della CQC, attestato di assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda e alla CQC (v. inPratica 022) (19); • una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco; • attestato di frequenza al corso di qualificazione iniziale dal quale si evince che il corso stesso è terminato non oltre 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda (v. inPratica 493.6.6). 491.3 CONSEGUIMENTO DELLA CQC PER DOCUMENTAZIONE Sono stati esentati dall'obbligo di superamento dell'esame di idoneità e di frequenza del corso di qualificazione iniziale e quindi possono ottenere la CQC per documentazione fino alla data del 9.9.2013 (CQC persone) e fino al 9.9.2014 (CQC cose), previa presentazione di apposita domanda al UMC (16) (32) (28): • i conducenti già titolari, alla data del 9.9.2009, di patente di guida italiana di categoria C o CE ovvero già titolari, alla data del 9.9.2008, di patente di guida italiana di categoria D o DE e di CAP KD; • i conducenti già titolari alla data del 9.9.2009 di patente di guida, rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE, di categoria equivalente alla C o CE ovvero già titolari, alla data del 9.9.2008, di patente di guida rilasciata da uno dei predetti Stati di categoria equivalente alla D o DE e di certificato di abilitazione professionale corrispondente al CAP di tipo KD (tale abilitazione può essere compresa nella patente stessa ovvero contenuta in apposita certificazione, ma va in ogni caso comprovata). (v. inPratica 491.3.3 e inPratica 491.3.5). Tali conducenti devono essere dipendenti con la qualifica di autista da un’impresa avente sede in Italia. Le CQC per documentazione: • non possono essere rilasciate qualora sia esibita una patente con validità scaduta (32) (28); • tutte, ivi comprese quelle rilasciate a titolare di patente extracomunitaria (convertibile o non convertibile), scadono (32) (28): - al 9.9.2013 se per trasporto viaggiatori, - al 9.9.2014 se per trasporto cose; • non possono essere rilasciate su esibizione di una patente rilasciata da uno Stato con cui non sussistono rapporti di reciproca conversione delle patenti di guida, qualora il soggetto titolare abbia acquisito la residenza in Italia da oltre un anno (28). Particolari procedure sono previste per il rilascio della CQC per documentazione (28): • e contestuale sostituzione del CAP KD con il CAP KB; tuttavia, i titolari di KD possono sostituirlo con il KB in occasione della scadenza di validità (senza richiedere la CQC) (v. inPratica 491.3.1 e inPratica 491.3.2); • a soggetti titolari di patente rilasciata da stato extra comunitario, nel qual caso sono previste particolari procedure di valutazione di equipollenza dei titoli di abilitazione alla guida posseduti con quelli richiesti dalla normativa nazionale (v. inPratica 491.3.4). Istruzioni particolari sono anche nell’ipotesi in cui i conducenti titolari di patente rilasciata da uno Stato extra UE o SEE, avendo ottenuto una CQC per mera esibizione documentale, si trovino nella condizione di residenti in Italia da oltre un anno (v. inPratica 491.3.5). Si rammenta che la richiesta di rilascio della CQC "per documentazione" deve essere presentata al UMC dall’interessato, da una persona munita di delega, da un’autoscuola o da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (v. inPratica 013) (28). 491.3.1 Sostituzione del CAP KD con il CAP KB e conseguimento della CQC per documentazione I titolari di CAP KD (che è valido anche per la guida dei veicoli per cui necessita il CAP KB) (28): possono presentare contestuale domanda per il rilascio del CAP KB e della CQC per documentazione, • fino alla data del 9.9.2013 (16); oppure • possono continuare a svolgere l'attività di taxi o di noleggio di autovettura con conducente utilizzando il CAP KD fino alla scadenza di validità (senza richiedere la CQC): in tal caso, alla scadenza dovranno sostituire il CAP KD con il CAP KB la cui data di scadenza diventa quella della patente di categoria D. 491.3.2 Procedura per il conseguimento della CQC per documentazione e contestuale sostituzione del CAP KD con il CAP KB La domanda di rilascio della CQC per documentazione e contestuale sostituzione del CAP KD con il CAP KB deve essere presentata utilizzando il modello TT 746C unitamente a (28): • attestato di versamento di due tariffe relative al rilascio della CQC e del CAP KB, all'attestato di assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda e due imposte di bollo relative alla CQC e al CAP KB (v. inPratica 022) (19); • una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco; • una fotocopia della patente di guida (e fotocopia del CAP KD). Al momento del rilascio della CQC per trasporto di persone l’UMC deve ritirare il CAP KD (28). 491.3.3 Procedura per il conseguimento della CQC per documentazione La richiesta di rilascio della CQC "per documentazione" deve essere presentata al UMC utilizzando il modello TT746C ed unitamente a (28): • attestato di versamento della tariffa relativa al rilascio della CQC e attestato di assolvimento di due imposte di bollo relative alla domanda e alla CQC (v. inPratica 022) (19); • una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco; • una fotocopia della patente di guida italiana o estera e del CAP di tipo KD o del titolo equipollente; • documentazione utile alla valutazione di equipollenza dei documenti rilasciati da Stati esteri; • attestazione del rapporto di lavoro intercorrente con impresa, redatta dal legale rappresentante della stessa in conformità all’allegato 4 della circolare DTT 22.10.2010 n. 85349/08.03 (v. inPratica 491.9.1), per conducenti titolari di patente extracomunitaria, dipendenti con qualifica di autista da un’impresa avente sede in Italia. Il conducente titolare di patente C, D e KD che ha richiesto la CQC per documentazione solo per il trasporto di merci può richiedere la CQC viaggiatori (e viceversa) in esenzione dal corso e dall’esame entro i termini massimi previsti. L’UMC, al momento del rilascio della CQC (28): per trasporto di viaggiatori ritira il CAP KD; • per trasporto di cose, ritira, se posseduto dal conducente di età inferiore a ventuno anni, il CAP KC; • • per trasporto di persone a fronte di un titolo professionale equipollente al CAP KD, rilasciato da Stato extracomunitario, non ritira tale documento; è opportuno che l’UMC ne trattenga copia agli atti e informi l’autorità estera che ha emesso il documento dell’avvenuto rilascio della CQC viaggiatori. 491.3.4 Equipollenza dei documenti rilasciati da Stati extracomunitari Gli UMC, ai fini della valutazione dell’equipollenza dei documenti rilasciati da stati extracomunitari, devono acquisire una specifica attestazione integrativa per la verifica dell’equipollenza (28): • a patenti C o CE delle patenti rilasciate in paesi extracomunitari, con i quali non sono vigenti accordi di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida nel caso di richiesta di CQC merci: l’attestazione deve indicare i tipi di veicoli che il richiedente è abilitato a condurre con la patente di guida extracomunitaria; l’UMC accerta l’equipollenza con la categoria C o CE italiana e quindi comunitaria; • a patenti di categoria D o DE e CAP KD delle patenti rilasciate in paesi extracomunitari con i quali non sono vigenti accordi di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida nel caso di richiesta di CQC viaggiatori: l’attestazione deve indicare i tipi di veicoli che il richiedente è abilitato a condurre con la patente di guida extracomunitaria. L’UMC accerta l’equipollenza con la categoria D o DE italiana e quindi comunitaria. L’attestazione deve specificare anche i tipi di veicoli che il conducente è abilitato a condurre per il trasporto professionale di persone con la patente extracomunitaria e/o con l’eventuale ulteriore titolo abilitativo professionale, ove previsto dalla normativa dello Stato di rilascio della patente extracomunitaria. L’UMC accerta che tale titolo professionale (ovvero la sola patente) sia analogo al CAP KD che veniva rilasciato in Italia e che abilitava alla conduzione di "autobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per il trasporto di scolari"; • a patenti C o CE delle patenti rilasciate in paesi extracomunitari, con i quali sono vigenti accordi di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida nel caso di richiesta di CQC per il trasporto di merci: devono essere prese a riferimento le "tabelle di equipollenza" in genere allegate all’accordo vigente. Qualora l’equipollenza alle categorie C o CE non sia rilevabile dalle suddette tabelle, l’UMC procede come nel caso in cui non sono vigenti accordi di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida; • dell’equipollenza a patenti D o DE ed al CAP di tipo KD delle patenti rilasciate in paesi extracomunitari, con i quali sono vigenti accordi di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida nel caso di richiesta di CQC per il trasporto di viaggiatori: devono essere prese a riferimento le "tabelle di equipollenza" in genere allegate all’accordo vigente. Se si rileva l’equipollenza relativa alla categoria D o DE della patente di guida extracomunitaria, l’attestazione integrativa deve specificare i tipi di veicoli che il conducente è abilitato a condurre per il trasporto professionale di persone con la patente extracomunitaria e/o con l’eventuale ulteriore titolo abilitativo professionale, ove previsto dalla normativa dello Stato di rilascio della patente extracomunitaria. L’UMC accerta che tale titolo professionale (ovvero la sola patente) sia analogo al CAP KD che veniva rilasciato in Italia e che abilitava alla conduzione di "autobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per il trasporto di scolari". Qualora l’equipollenza alle categorie D o DE non sia rilevabile dalle suddette tabelle, l’UMC procede come nel caso di patenti rilasciate in paesi extracomunitari con i quali non sono vigenti accordi di reciprocità. L’attestazione integrativa (tradotta ufficialmente nel caso di atto non redatto in italiano), relativa alla patente extracomunitaria e all’eventuale titolo professionale, deve essere prodotta dall’interessato e può essere rilasciata da (28): • rappresentanza diplomatica in Italia dello Stato che ha emesso il documento (o i documenti) di guida esteri (25); • rappresentanza diplomatica italiana presente sul territorio dello Stato estero che ha emesso il documento (o i documenti) di guida presentati; • autorità estera competente al rilascio del documento (o i documenti) di guida (25). Qualora venga richiesta una CQC, da parte del titolare di patente extracomunitaria redatte su un modello diverso da quelli previsti negli Accordi in vigore (trattasi quindi di modello di patente non convertibile in Italia fino alla definizione dell’aggiornamento dell’Accordo in vigore), potrà essere rilasciata una CQC con riferimento alla patente extracomunitaria, sempre che ne ricorrano tutti i suindicati presupposti. Quando l’Accordo sarà aggiornato, ed il modello di patente extracomunitaria potrà quindi essere convertito, su richiesta dell’interessato può essere rilasciata una patente italiana: si procede come nel caso di patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato con il quale sussiste un rapporto di reciproca conversione delle patenti di guida (28). 491.3.5 Conseguimento della CQC per documentazione da parte di titolare di patente extra comunitaria Il titolare di patente extracomunitaria che ha conseguito la CQC per documentazione, trascorso un anno dall’acquisizione della residenza in Italia non può più esercitare attività di autotrasporto professionale in quanto la patente posseduta non è più idonea ad abilitarlo alla guida su territorio italiano. Pertanto, nel caso di (28): • patente rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono rapporti di reciproca conversione delle patenti di guida, è consentito conseguire per esame una nuova patente di categoria equivalente a quella extracomunitaria in precedenza posseduta, in deroga ai criteri di propedeuticità di cui all’art. 116 CDS; all’atto del rilascio della nuova patente viene rilasciato duplicato della CQC con una data di scadenza corrispondente a quella della CQC precedentemente posseduta; • patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato con il quale sussiste un rapporto di reciproca conversione delle patenti di guida, è consentito convertire la patente estera posseduta e in corso di validità nella equipollente patente italiana e conseguire un duplicato della CQC avente data di scadenza corrispondente a quella della CQC precedentemente posseduta (il duplicato deve essere rilasciato anche qualora sulla patente italiana ottenuta per conversione debba essere disposto il provvedimento di revisione); • patente scaduta di validità, rilasciata da uno Stato con il quale sussiste un rapporto di reciproca conversione delle patenti di guida, è consentito conseguire per esame una nuova patente di categoria equivalente a quella estera in precedenza posseduta, in deroga ai criteri di propedeuticità di cui all’art. 116 CDS; all’atto del rilascio della nuova patente, viene rilasciato duplicato della CQC con una data di scadenza corrispondente a quella della CQC precedentemente posseduta. Qualora la CQC precedentemente posseduta sia scaduta, il duplicato della stessa non può essere rilasciato prima che sia stato frequentato un corso di formazione periodica ed eventualmente sostenuto l’esame (28). 491.4 RINNOVO DI VALIDITÀ DELLA CQC I conducenti titolari della CQC devono rinnovarla ogni cinque anni, dopo aver frequentato obbligatoriamente un corso di formazione solo teorico (31). La formazione periodica consiste nell'aggiornamento professionale che consente ai titolari della CQC di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle proprie funzioni, con particolare riguardo alla sicurezza stradale e alla razionalizzazione del consumo di carburante (v. inPratica 493.4). Il rinnovo della CQC può essere ottenuto (21): • effettuando un corso di formazione periodica a partire da diciotto (39) mesi antecedenti la scadenza di validità della CQC; • effettuando un corso di formazione periodica nel caso di CQC scaduta da meno di due anni; • effettuando un corso di formazione periodica e sostenendo l'esame per il conseguimento della CQC (14) nel caso questa sia scaduta da oltre 2 anni. La CQC viaggiatori può essere rinnovata fino al compimento di 68 anni, sempre che sia stata rinnovata fino a tale età la patente di categoria D (10) (28). Al termine del corso di formazione periodica è rilasciato agli allievi un attestato di frequenza (7) (v. inPratica 493.6.10). Possono seguire in Italia i corsi di formazione periodica i conducenti (33) (32) (28): • residenti in Italia; • residenti in uno Stato appartenente alla UE, allo SEE o extra-UE ma dipendenti, con qualifica di autista, di un’impresa avente sede in Italia. La CQC rinnovata è emessa dall'UMC competente in base alla sede dell'autoscuola o dell'ente che ha svolto il corso (20). La validità della nuova CQC decorre (21) (37): • dal giorno successivo a quello di scadenza della CQC posseduta se il corso è stato frequentato nei 18 mesi precedenti la scadenza (28); • dalla data di rilascio di attestato di fine corso se il corso è stato frequentato nei 2 anni successivi alla scadenza della CQC (28). Nelle more è precluso l'esercizio dell'attività di autotrasporto professionale di cose o persone. La validità della CQC scaduta da oltre due anni e rinnovata a seguito di corso di formazione ed esame decorre dalla data nella quale quest'ultimo è stato superato (37). Dalla data di scadenza della CQC e fino a quella di superamento dell’esame è precluso l’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto di persone o cose (28). 491.4.1 Procedura per il rinnovo di validità della CQC Il duplicato della CQC rinnovata nella validità è emesso secondo la seguente procedura (20): • l'autoscuola o l'ente trasmette tramite il sito “il portale dell'automobilista” l'elenco di coloro che hanno frequentato il corso all'UMC competente entro 2 giorni lavorativi dalla fine del corso e rilasciano al conducente un attestato di fine corso conforme all'allegato 9 al DM 16.10.2009 (36) (v. inPratica 493.6.10); • l'UMC emette la CQC aggiornata entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione dell'elenco; • l'UMC rilascia la nuova CQC a seguito della presentazione di apposita istanza su modello TT746C insieme a (28): - attestazioni di versamento della tariffa 1.7 relativa alla CQC e all’assolvimento dell’imposta di bollo della domanda e della CQC (v. inPratica 022); su modello TT746C insieme a (28): - una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco; su modello TT746C insieme a (28): - CQC scaduta o eventuale denuncia di furto, smarrimento o distruzione della stessa. 491.5 DUPLICATO DELLA CQC Oltre che nel caso di rinnovo di validità, la CQC deve essere sempre duplicata nel caso (32) (28): • in cui il numero della patente posseduta subisca variazioni (ad esempio: il conducente titolare della stessa richieda il duplicato della patente di guida posseduta o ne estenda la validità ad altre categorie. Infatti sulla CQC è sempre annotato il numero della patente di guida presupposta. Gli UMC, qualora la richiesta di rilascio di duplicato della CQC sia presentata mentre è in corso la procedura di duplicato della patente, sono tenuti a rilasciare il duplicato della CQC solo dopo aver rilasciato il duplicato della patente, rilevando anche in tal caso che il numero di quest'ultima - come duplicata - sia riportato sulla CQC, duplicata anch'essa; • nel caso di: - deterioramento, - smarrimento, furto o distruzione; • in cui il titolare di patente extracomunitaria abbia conseguito la CQC per documentazione e sia trascorso più di un anno dall’acquisizione della residenza in Italia, secondo la casistica prevista (v. inPratica 491.3.5). Gli UMC rilasciano il duplicato della CQC previa verifica della validità della patente presupposta (10). 491.5.1 Procedura per l’emissione del duplicato della CQC Nel caso in cui il numero della patente posseduta dal conducente subisca variazioni, in caso di deterioramento della CQC posseduta oppure infine quando si procede secondo la casistica prevista per titolare di patente extracomunitaria che ha conseguito la CQC per documentazione e sia trascorso più di un anno dall’acquisizione della residenza in Italia (v. inPratica 491.3.5), occorre presentare apposita domanda su modello TT746C (v. inPratica 491.8.2) unitamente: • all’attestato di versamento della tariffa prevista relativa al rilascio della CQC, all'attestato di assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda e alla CQC; • alla fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco. Nel caso di smarrimento, furto o distruzione della CQC occorre presentare domanda su modello TT746C unitamente: • all'attestato di versamento della tariffa prevista relativa al rilascio della CQC (v. inPratica 022), • alla denuncia della perdita del possesso resa ad un organo di polizia alla fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco. 491.6 INESISTENZA DELL’OBBLIGO DI CONVERSIONE DELLA CQC RILASCIATA DA STATO UE O SEE Non esiste l’obbligo di conversione di una CQC rilasciata da altro Stato membro in CQC italiana stante il principio di reciproco riconoscimento della qualificazione comprovata da altri Stati membri (27). Tuttavia, il titolare di patente rilasciata da uno stato UE o SEE, previo riconoscimento ovvero conversione della patente posseduta, può ottenere il rilascio di una CQC italiana per conversione di quella posseduta, ai fini dell’applicazione del regime della patente a punti sulla CQC stessa (v. inPratica 491.1.1). 491.7 RILASCIO E RINNOVO A SEGUITO DI PRENOTAZIONE INFORMATICA DA PARTE DI AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA A partire dal 15.11.2007 è stata attiva un'applicazione informatica che consente il rilascio della CQC per duplicato a seguito di deterioramento o per documentazione (in esenzione dal corso di formazione iniziale) secondo la seguente procedura (20): • l'operatore professionale (autoscuola o studio di consulenza) prenota la richiesta per via telematica; • il sistema acquisisce la richiesta come “INSERITA”; • l'operatore presenta la relativa pratica allo sportello dell'UMC; • l'UMC approva o rifiuta e/o modifica i dati; • nel caso di approvazione, l'UMC rende disponibile il documento nei flussi di stampa nel giorno lavorativo successivo. A partire dal 19.12.2007 l'applicazione informatica è stata implementata (“prenota-fase 2”) e prevede (solo per gli UMC che dispongono di idonee stampanti) (30): • acquisizione per via telematica della foto, contestualmente alla prenotazione, • verifica della qualità della foto e successiva stampa della CQC, completa di foto, da parte dell'UMC. A partire dal 15.1.2009 sono disponibili nuove applicazioni informatiche per (29): • prenotazione e gestione (UMC) della richiesta dell'emissione della CQC per rinnovo ed esame, • emissione on line della CQC per rinnovo o esame, • prenotazione, acquisizione e gestione (UMC) dell'attestato di frequenza del corso di recupero punteggio (v. inPratica 459). 491.8 DOCUMENTI E MODULISTICA 491.8.1 Modello di CQC La carta di qualificazione del conducente (modello MC 722 F) è un documento in formato Card, delle stesse dimensioni delle nuove patenti. Si compone di due facciate (20): Figura 3 Modello di CQC - fronte 1 Cognome del titolare, 2 nome del titolare, 3 data e luogo di nascita, 4a data di rilascio, 4b data scadenza, 4c designazione dell'autorità che rilascia la carta, 5a numero patente, 5b numero della carta di qualificazione, 6 fotografia, 7 firma del titolare, 9 categoria della carta di qualificazione. • il fronte contiene: - cognome e nome del titolare, - data e luogo di nascita del titolare, - data di rilascio e di scadenza; la data di scadenza della CQC è riferita all'abilitazione che scade prima nel caso in cui il titolare sia i possesso della CQC per trasporto persone e della CQC per trasporto cose (30), - numero della patente, - numero di serie, - fotografia del titolare, - categorie di veicoli per i quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e formazione periodica; Figura 4 Modello di CQC - retro 9 Categoria della carta di qualificazione, 10 data scadenza, 11 annotazioni. • il retro contiene: - codice comunitario; - eventuali annotazioni; l’eventuale presenza del codice “107” evidenzia le limitazioni valide per il conducente che ha frequentato un corso di formazione iniziale accelerato avendo un’età compresa tra 18 e 21 anni (trasporto merci) oppure tra 21 e 23 anni (trasporto viaggiatori); il codice perde di valore al compimento di 21 anni (trasporto merci) e 23 anni (trasporto viaggiatori) e non richiede la duplicazione del documento (35); - spiegazioni dei codici. 491.8.2 Domanda per documenti di guida di veicoli professionali (CAP - CFP - CQC) - Modello TT 746 C Figura 5 Pagina 1 mod. TT 746 C - cartellina in cartoncino Figura 6 Pagina 2 mod. TT 746 C - note per la compilazione Figura 7 Pagina 3 mod. TT 746 C - fascetta ove incollare i versamenti postali Figura 8 Pagina 4 mod. TT 746 C - domanda vera e propria Figura 9 Pagina 5 mod. TT 746 C - copia della domanda Figura 10 Pagina 6 mod. TT 746 C - esemplare per annotazione prove d'esame 491.8.3 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del datore di lavoro per conducenti titolari di patente extracomunitaria dipendenti di impresa italiana con la qualifica di autista Sostanzialmente conforme all’Allegato 4 alla circolare 22.10.2010 prot. n. 85349/08.03 INTESTAZIONE IMPRESA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 Il sottoscritto ...................................................................................................................., nato a .........................................................................................., il ..............................., residente in ....................................................................................................................., Via .................................................................................................................................... in qualità di ....................................................................................................................... dell’impresa ....................................................................................................................., con sede in Italia, nel Comune di ...................................................................................., Via ..................................................................................................................................., iscritta alla C.C.I.A. di ............................................................... n. .................................. attività .............................................................................................................................. codice fiscale o partita IVA ...........…………………………………………………………… consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi DICHIARA che, nella qualità suddetta, è datore di lavoro Sig ........................................................... nato a ...................................................................................., il ....................................., di nazionalità..........................................., titolare di documento di identificazione n ....... ....................................... rilasciato in data .................................. da ............................... valido fino al ................................................., che ha assunto con la qualifica di autista. Data ........................ Firma TIMBRO dell’IMPRESA Archivio inPratica (dottrina) 491 - CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC): RILASCIO, RINNOVO E DUPLICAZIONE Lo scritto riflette esclusivamente le opinioni dell'Autore e non impegna in alcun modo l'Ente di cui egli sia dipendente ________ (1) Il capo II del DLG 21.11.2005 n. 286, come modificato ed integrato dal DLG 22.12.2008, ha attuato la delega di cui all'art. 1 legge 18.4.2005 n. 62, recependo la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15.7.2003 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio. Le disposizioni del citato Capo II sanciscono l'obbligo di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri. Tale qualificazione è comprovata dalla Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), della quale sono disciplinati - anche attraverso il rinvio ad un DM recante disposizioni attuative - sia l'esame per il conseguimento della stessa, al quale esame si accede a seguito di apposita formazione iniziale, sia le modalità di rinnovo attraverso la frequenza di un corso di formazione (v. DM 16.10.2009 che ha sostituito il DM 7.2.2007). Ulteriore novità rilevante introdotta dall'art. 23 del citato DLG 21.11.2005 n. 286 riguarda poi l'estensione della disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 126 bis CDS (patente a punti), tra l'altro, alla CQC: ciò implica che la decurtazione del punteggio si applica alla CQC quando le violazioni a norma comportamentali del CDS siano state commesse alla guida di un autoveicolo per il quale è necessario il possesso della CQC e nell'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone o cose (v. DD 22.10.2010 che ha abrogato il DD 7.2.2007 n. 372). In correlazione con la prescrizione del nuovo obbligo di possesso della CQC, il comma 2 dell'art. 14 DLG 21.11.2005 n. 286, e s. m. e i., riscrive il comma 15 dell'art. 116 CDS, come segue: "15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente, quando prescritti, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o alla carta di qualificazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma … ". (2) V. art. 22, c. 1, DLG n. 286/2005 e s. m. e i. (3) È possibile il rilascio di una CQC per trasporto cose correlata al possesso di una patente del tipo C speciale. Invero, ai sensi del combinato disposto dei commi 5, 8 ed 8 bis, dell'art. 116 CDS, tale patente speciale può certamente abilitare, unitamente al previsto CAP, all'esercizio del trasporto professionale di cose. Sul punto peraltro, si ritiene che non vi sia necessità di alcuna modifica normativa: costituendo infatti la patente C speciale una species rispetto al più ampio genus della patente di categoria C, deve ritenersi che la disciplina apprestata per quest'ultima sia riferibile anche alla prima. (4) V. art. 2 direttiva 2006/53/CE, art. 16 DLG n. 286/2005, e s.m.e i., nonché circolare DTT 22.10.2010 n. 85349/08.03. Sul punto, in materia di esenzioni dall'obbligo del possesso della CQC è stato chiarito che: • per quanto riguarda le esenzioni relative ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio, l'esenzione non si applica nel caso in cui il conducente del veicolo risulti assunto alle dipendenze di un'impresa con la qualifica di autista. In tal caso, infatti, non vi è dubbio che la guida del veicolo viene effettuata a carattere professionale; • non sono esentati dall'obbligo del possesso della CQC i conducenti di scuolabus per i quali era richiesto il CAP KD, a prescindere dal fatto che l'attività sia esercitata in conto proprio o per conto di terzi. (5) La CQC nell'ordinamento italiano si pone come vera e propria patente professionale: esattamente per questa ragione è stato previsto che a far data dal 9 settembre 2008 e 9 settembre 2009 non sono più a rilasciarsi rispettivamente il CAP di tipo KD ed il CAP di tipo KC. In passato ci si è posti la domanda se, per poter accedere ad un corso di qualificazione iniziale, occorresse o meno il possesso della patente superiore corrispondente alla tipologia di trasporto per la quale si richiedeva la formazione. Gli argomenti che concludevano per una risposta positiva - nonostante l'art. 5 paragrafo 1 della direttiva espressamente reciti: "Per accedere alla qualificazione iniziale non è richiesto il previo possesso della patente di guida corrispondente." - hanno da sempre insistito proprio sulla particolare connotazione della CQC come patente professionale che richiede, quale presupposto logico e giuridico, il possesso della patente superiore. In tal senso erano di conforto una serie di riflessioni: ad esempio che, analogamente a quanto accadeva per il CAP, non era dato di accedere alla formazione per il KC e per il KD (rispettivamente fino al 9 settembre 2009 e 9 settembre 2008) se prima non era stata acquisita la patente superiore corrispondente; inoltre si considerava che, in tutta l'articolazione della normativa in esame, la patente C ovvero D si pone come presupposto giuridico necessario della CQC, al punto che, in caso di revoca della patente, automaticamente è revocata anche la CQC. La conclusione suesposta, dedotta in via interpretativa, sembrava poi trovare un'esplicita conferma nel dettato dell'art. 6 DM 7.2.2007 (ora abrogato dal DD 22.10.2010 concernente “Nuove disposizioni in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente”) in tema di enti di formazione che all'art. 6, c. 3, in tema di parte comune del corso pratico espressamente fa riferimento a "i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E". Ogni dubbio è stato risolto dalle disposizioni del DM 16.10.2009 che all'art. 6, c. 2, espressamente recita: "Il possesso della patente di guida almeno della categoria C è condizione per l'iscrizione ad un corso di formazione iniziale per l'abilitazione per il trasporto di cose. Il possesso della patente di guida almeno di categoria D è condizione per l'iscrizione ad un corso di formazione iniziale per l'abilitazione per il trasporto di persone.": concetto ribadito al comma 4, lettere a), b) e c) dello stesso articolo 6, e dall'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c). (6) V. DLG 21.11.2005 n. 286, modificato ed integrato dal DLG 22.12.2008 n. 214. (7) V. allegato 9 DM 16.10.2009. (8) Limitazione di massa prevista dall'art. 115, c. 1, lettera d), numero 2, DLG 30.4.1992 n. 285, e successive modificazioni. (9) V. art. 5, paragrafo 5, direttiva 2003/56/CE, art. 18, c. 3, DLG n. 286/2005 e s. m. e i. e artt. 8 e 11 DM 16.10.2009. L'art. 2 DLG 22.12.2008 n. 214 introduce un comma 2 bis all'art. 19 DLG 21.11.2005 n. 286 in materia di qualificazione iniziale: il comma aggiuntivo è relativo alla qualificazione accelerata, a compimento della quale valgono diversi limiti e condizioni di accesso all'esercizio dell'attività di autotrasporto in ragione dell'età posseduta. La disciplina dell'organizzazione dei corsi - demandata ad un DM di attuazione - è stata introdotta con il DM 16.10.2009 che, nell'apportare anche modifiche ed integrazioni al precedente DM 7.2.2007, ridisciplina organicamente l'intera materia degli enti di formazione in materia ed abroga il citato DM 7.2.2007. (10) V. DD 22.10.2010 concernente “Nuove disposizioni in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente”. (11) Con l'art. 2 DLG 22.12.2008 n. 214 (pubblicato sulla GU 15.1.2009 n. 11), recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore", sono state apportate modifiche al Capo II del suddetto DLG n. 286/2005. Tale capo, come è noto, è specificatamente dedicato al recepimento della direttiva 2003/59/CE, con le modifiche apportate dall'art. 2 DLG 22.12.08 n. 214, in particolare, è stata introdotta l'opzione di una qualificazione iniziale che la direttiva stessa definisce "accelerata", ovvero conseguita attraverso la frequenza di un corso di 140 ore ed il superamento del relativo esame. Tale opzione (unitamente a quella dell'accesso diretto all'esame, che tuttavia resta preclusa nel nostro ordinamento) era già prevista dalla direttiva 2003/59/CE, art. 6 paragrafo 2) ma, nell'esercizio di un potere discrezionale che gli compete, il legislatore non aveva ritenuto di recepirla in sede di stesura del DLG n. 286/2005. Una diversa sensibilità politica - unitamente alla considerazione che, a quasi due anni dalla data di entrata in vigore del decreti applicativi del DGL n. 286/2005, l'offerta formativa in tema di carta di qualificazione del conducente era ancora assolutamente inadeguata, per diverse ragioni e non da ultimo per l'eccessiva onerosità dell'organizzazione di un corso di 280 ore - ha indotto il legislatore ad una diversa riflessione. Lo strumento normativo a tal fine utile è stato quello dei decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive in materia di riforma dell'autotrasporto, il DLG 22.12.2008 n. 214 appunto. Non poche perplessità, tuttavia, sorgono con riferimento al permanere in capo al Governo della necessaria potestà normativa al tempo di esercizio della delega di che trattasi. In primo luogo, invero, c'è da osservare che - per quanto la riforma dell'autotrasporto e il recepimento della direttiva 2003/59/CE siano stati introdotti nell'ordinamento giuridico con il medesimo DLG n. 286/2005 - tuttavia la delega ad essi relativa originava da leggi delega diverse, le quali prevedevano tempi diversi per eventuali ulteriori decreti legislativi integrativi e correttivi. Con riferimento alle disposizioni in materia di riforma dell'autotrasporto (Capo I DLG n. 286/2005) esse costituiscono esercizio della delega conferita con legge 1.3.2005 n. 32 recante "Delega al Governo per il riassetto del settore dell'autotrasporto di persone e cose". In particolare, poi, l'art. 1, c. 4, della citata legge prevedeva che entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa legge (25.3.2005) potessero essere adottati "uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1". Tale ultimo termine (ex art. 1, c. 4) successivamente è stato modificato dall'art. 22 septies DL 31.12.2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28.2.2008 n. 31, il quale testualmente recita: "Il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 1 marzo 2005, n. 32, limitatamente alla liberalizzazione regolata di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 1, è differito al 31 dicembre 2008". Deve tuttavia osservarsi che il dies ad quem per l'esercizio del potere legislativo delegato correttivo e/o integrativo doveva essere esercitato entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge delega (legge n. 32/2005) e non dei decreti legislativi derivanti da essa (con riferimento a quel che qui rileva DLG n. 286/2005): da ciò ne deriverebbe che esso era scaduto già in data 24.3.2007. Se ciò è condivisibile, allora si deve ritenere che la disposizione di cui all'art. 22 septies legge 28.2.2008 n. 31, di conversione del DL "milleproroghe 2007", non ha significato meramente proroga di un termine di imminente scadenza (come è nella consuetudine dei decreti legge milleproroghe), ma, sostanzialmente, qualcosa di più, e cioè novazione del potere di legislazione delegata, sia pure con riferimento ad uno specifico criterio di delega. Quanto poi al Capo II del DLG n. 286/2005, in tema di recepimento della direttiva 2003/59/CE, il potere di normazione delegata derivava dalla legge 18.4.2005 n. 62 - Comunitaria 2004, il cui art. 1, c. 5, prevedeva che "entro di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, … (omissis)… il Governo può emanare, … (omissis)… disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1". Atteso che il DLG n. 286/2005 è entrato in vigore il 24.1.2006, il termine per l'esercizio della delega conferita dal citato comma 5 dell'art. 1 scadeva il 23.7.2008: né lo stesso può ritenersi prorogato (o novato) dal disposto dell'art. 22 septies su commentato, atteso che quest'ultimo fa puntuale riferimento ad un preciso criterio di delega della legge 1.3.2005 n. 32. Vi sarebbe pertanto ragionevole dubbio che le disposizioni di cui all'art. 2 del DLG 22.12.2008 n. 214, integrative e correttive del Capo II del DLG 21.11.2005 n. 286, siano prive di legittimazione all'esercizio della potestà normativa delegata. Tale osservazione, pure accennata nel corso dell'iter parlamentare del decreto legislativo 22.12.2008 n. 214, è stata tuttavia superata da un diverso ordine di ragioni: si è ritenuto infatti di poter, per così dire, assorbire il potere di legislazione delegata in materia di CQC nell'ambito del termine più ampio assegnato, e poi prorogato (novato), in materia di riforma dell'autotrasporto, in ragione della circostanza che - benché provenienti da leggi delega differenti - i due ambiti di disciplina hanno assunto una medesima fonte formale, il DLG n. 286/2005 appunto, e di riflesso un comune regime di integrazioni e modificazioni dello stesso. A riguardo si è del parere che probabilmente il legislatore ha consapevolmente preferito una soluzione interpretativa di minor rigore, che ha posto in secondo piano il dato formale rispetto a quello della condivisione politica delle finalità delle disposizioni in commento. Peraltro, si è anche osservato che - anche sotto il profilo del corretto adempimento degli obblighi comunitari posti dalla direttiva 2003/59/CE - a nulla rileva la circostanza che a tre anni di distanza dal primo decreto di recepimento si provveda ad integrarne le disposizioni: invero, il minimum a tal fine dovuto dal legislatore Italiano consisteva nel recepire le disposizioni della direttiva in parola entro il 10.9.2006, attività normativa nella quale lo stesso legislatore poteva legittimamente esercitare un potere discrezionale in merito alle forme di acquisizione della qualificazioni iniziale, tra quelle previste dalla direttiva. Si ritiene pertanto che tale obbligo fosse stato tempestivamente e correttamente assolto con il DLG n. 286/2005, ma che al contempo possa ritenersi legittimo l'esercizio di un recepimento successivo (ma non tardivo) di altra parte delle opzioni poste dalla direttiva 2003/59/CE. (12) L'art. 5, paragrafo 2, lettera b), direttiva 2003/59/CE, prevede che il conducente adibito al trasporto professionale di merci possa condurre, a partire da 21 anni di età, veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria C o C+E a condizione che abbia acquisito una formazione iniziale di 140 ore. Tale previsione, per un mero errore materiale probabilmente maturatosi nell'iter normativo del decreto legislativo n. 214/2008, non era nella disciplina dettata dal citato decreto legislativo. Ciò comportava evidentemente due sgradevoli conseguenze: per un verso si riducevano le opzioni di frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerata; per altro (ed è ciò che più rilevava) non sembrava esservi uno "sbocco" per la formazione iniziale accelerata in materia di trasporto merci acquisita a 18 anni. In altri termini, l'istituto della qualificazione iniziale accelerata funziona come un meccanismo che, al maturare di una maggiore età, abilita alla tipologia di trasporto senza limitazione alcuna: così una formazione iniziale accelerata nel trasporto persone acquisita a 21 anni, al compimento del 23° abilita all'esercizio della medesima attività s enza limitazione alcuna, né con riferimento al numero dei passeggeri, né con riferimento al tipo di servizio e alla percorrenza massima; allo stesso modo, una formazione iniziale accelerata nel trasporto cose acquisita a 18 anni, al compimento dei 21 dovrebbe poter abilitare all'esercizio dell'attività medesima senza limitazione con riferimento al peso della massa complessiva a pieno carico. Ha rimediato a tale situazione l’art. 38 della legge 4.6.2010, n. 96 - comunitaria 2009 che ha modificato il comma 1 dell’art. 18 del DLG 21.11.2005, n. 286 consentendo ai conducenti di 21 anni di età di condurre i veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato. (13) L'art. 18, c. 2, DLG 21.11.2005 n. 286, e successive modifiche e integrazioni, recita: "2. La carta di qualificazione del conducente sostituisce il certificato di abilitazione professionale di tipo KC e KD di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.". Conseguentemente l'art. 8 DD 7.2.2007 n. 371 prevedeva che, a far data dal 10 settembre 2009, non fossero più rilasciati i certificati di abilitazione professionale di tipo KC (il DD 22.10.2010 concernente “Nuove disposizioni in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente”, ridisciplinando l’intera materia, ha abrogato il predetto DD 7 febbraio 2007; ma sul punto il divieto di rilasciare KC è ormai dato storicizzato e acquisito). La soppressione del KC - che a suo tempo consentiva la guida da parte di conducenti di età inferiore a 21 anni, di veicoli per i quali occorresse la patente di categoria C e CE, adibiti ad uso proprio e di massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5 t - impone a tali conducenti di conseguire la CQC, ancorché il trasporto superiore a 7,5 t sia ad uso proprio. (14) Al riguardo si osserva che l'art. 13, c. 10, DM 16.10.2009 fa riferimento agli esami di cui all'art. 11, c. 1 dello stesso decreto. Tale richiamo è certamente pertinente qualora il titolare non abbia provveduto a rinnovare la validità di una CQC completa (cose e persone) ovvero di una CQC per una sola tipologia di trasporto, se la sola posseduta. Tuttavia si potrebbe ipotizzare che il titolare di una CQC completa abbia frequentato un corso di formazione periodica solamente con riferimento ad una delle tipologie di trasporto (cose o persone), lasciando scadere l'altra. In tal caso la previsione dell'esame di cui all'articolo 11, c. 1, potrebbe essere eccessiva. (15) Si può procedere ad emissione di duplicato della CQC in altri casi particolari nei quali il titolare di patente extracomunitaria, titolare di una CQC per ottenuta per documentazione, si trovi nella condizione di essere residenza in Italia da più di un anno. Sul punto v. paragrafo 3.4 della circolare 22.10.2010 prot. n. 85349/08.03. (16) Tutte le incertezze prodottesi nel tempo in relazione al dies ad quem utile per ottenere rilascio, in esenzione dalla qualificazione iniziale, di una CQC per trasporto di passeggeri o di merci, sono state superate dall’espressa previsione del DD 22.10.2010, recante “Nuove disposizioni in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente”, il cui art. 3 c. 2, espressamente pone il termine del 9 settembre 2013 (per chi sia titolare di un titolo utile al trasporto di passeggeri conseguito entro la data del 9 settembre 2008), e 9 settembre 2014, per chi sia titolare di un titolo utile al trasporto di merci conseguito entro la data del 9 settembre 2009). Tale disposizione ha chiaramente superato il dato di cui ai precedenti DD e circolari. (17) #@F#La circolare 22.10.2010 prot. n. 85349/08.03, in coerenza con il principio di riconoscimento da parte dello Stato italiano della qualificazione iniziale (e successivamente periodica) comprovata da uno Stato membro, esplicita che, nei riguardi dei conducenti titolari di patente comunitaria di categoria D1, D1+E, D o D+E, ai fini del rilascio di una CQC per trasporto passeggeri non deve richiedersi in nessun caso ulteriore certificazione equipollente al certificato di abilitazione professionale di tipo KD. (18) V. circolare DPS 27.10.2008 prot. n. 300/A/1/37909/108/13/7. La direttiva infatti non richiede espressamente il rilascio di un documento ad hoc nei riguardi di chi ha conseguito una patente D1, D1+E, D o D+E, prima del 9.9.2008 (e, ancorché non previsto dalla circolare, C1, C1+E, C, C+E), limitandosi espressamente ad affermare che per tali soggetti deve riconoscersi un diritto acquisito. Ciò significa che non può essere eccepita inottemperanza rispetto agli obblighi comunitari derivanti dalla direttiva 2003/59/CE al conducente di altro Paese UE o SEE che esibisca una patente D1, D1+E, D o D+E ovvero C1, C1+E, C, C+E conseguite entro le suddette date. In coerenza con quanto sopra, le nuove disposizioni dell’art. 3 del DD 22.10.2010, non riproducono quanto era previsto dall'art. 1, c. 2, lettera c), del soppresso DD 7.2.2007 n. 371, che imponeva l’obbligo di conseguire la CQC ai conducenti residenti in altri Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, in possesso di un titolo di abilitazione alla guida utilmente conseguito ai fini dell'esenzione dalla qualificazione iniziale. (19) Trattasi di una o più delle seguenti attestazioni: • attestazione di versamento su conto corrente 9001 della tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 (esami per conducenti di veicoli a motore) della legge 1 dicembre 1986, n. 870 (v. inPratica 022); • attestazione di versamento su conto corrente 4028 della tariffa di cui al punti 3 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla domanda); • attestazione di versamento su conto corrente 4028 della tariffa di cui al punti 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla carta di qualificazione). (20) V. DD 22.10.2010 concernente “Nuove disposizioni in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente”. (21) V. art. 13, c. 10. DM 16.10.2009. Come è noto il DM 16.10.2009 ha, tra l'altro, abrogato il DM 7.2.2007 che, sul punto, prescriveva che i corsi di formazione potessero essere frequentati a decorrere dai sei mesi antecedenti la data di scadenza della validità della CQC. Tale termine era stato ritenuto dalle imprese di autotrasporto alquanto ristretto, dal momento che nell'arco di sei mesi - seppure a rotazione - il personale delle stesse si sarebbe dovuto assentare dal servizio per la frequenza di tale corso. Il rischio era stato paventato in specie dalle imprese di trasporto pubblico locale che avevano rappresentato la possibilità di ripercussioni sulla regolarità del servizio per assenza di personale conducente in numero adeguato alle esigenze. Anche per queste considerazioni, il termine in parola è stato ampliato in dodici mesi. (22) V. art. 19, c. 1, DLG n. 286/2005, come modificato dal DLG n. 214/2008. (23) V. art. 21, c. 1, DLG n. 286/2005 e s. m. e i. e circolare 22.10.2010 prot. n. 85349/08.03. (24) V. art. 22, c. 4, DLG n. 286/2005 e s. m. e i. V. anche art. 22, cc. 6 e 7, DLG n. 286/2005 e s. m. e i. "6. I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, possono guidare veicoli adibiti al trasporto di merci, comprovando la propria qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione del conducente con: a) il codice comunitario armonizzato "95" riportato sulla patente di guida; b) l'attestato di conducente di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° marzo 2002. 7. I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, possono guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri comprovando la propria qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione del conducente, con il codice comunitario armonizzato "95" riportato sulla patente di guida.". Infatti, con riferimento all'attività professionale di trasporto persone e di cose, rispettivamente dal 10.9.2008 e dal 10.9.2009 è entrato in vigore l'obbligo di cui alla citata direttiva 2003/59/CE su tutto il territorio comunitario e nello SEE. Tuttavia ciò non significa che il possesso della carta di circolazione del conducente deve essere richiesta ai conducenti professionali appartenenti ad altri Stati UE o allo SEE in transito su suolo italiano: la direttiva infatti non richiede espressamente il rilascio di un documento ad hoc nei riguardi di chi ha conseguito una patente D1, D1+E, D o D+E, prima del 9.9.2008, ovvero C1, C1+E, C o C+E prima del 9.9.2009, limitandosi espressamente ad affermare che per tali soggetti deve riconoscersi un diritto acquisito. Ciò significa che non può essere eccepita inottemperanza rispetto agli obblighi comunitari derivanti dalla direttiva 2003/59/CE al conducente di altro Paese UE o SEE che esibisca una patente del tipo di quelle su indicate, conseguite entro le suddette rispettive date. (25) Per quanto riguarda l’attestazione integrativa rilasciata ai fini della valutazione dell’equipollenza dei documenti, nel caso di: • rappresentanza diplomatica in Italia dello Stato che ha emesso il documento (o i documenti) di guida esteri: le firme apposte dai funzionari delle Rappresentanze Diplomatiche o consolari degli Stati esteri in Italia sugli atti presentati devono essere legalizzate a cura delle Prefettura secondo le procedure normalmente in uso, salvo nei casi di esenzione previsti in Convenzioni internazionali (ad esempio Convenzione di Londra del 07 giugno 1968); • autorità estera competente al rilascio del documento (o i documenti) di guida; la firma apposta su detta certificazione deve essere legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane presente sul territorio dello Stato estero che ha emesso il documento (o i documenti) di guida. (26) V. circolare DTT 22.10.2010 prot. n. 85349/08.03. Il punto C) della circolare precisa inoltre che per quanto riguarda le patenti rumene di categoria C non comprensive dell’abilitazione alla guida di veicoli di categoria B, rilasciate in vigenza di vecchie normative in vigore precedentemente all’entrata della Romania UE - a seguito dell’ingresso della Romania nell’Unione europea, le stesse equivalgono ad una patente di categoria C, giusta quanto disposto dalla decisione della Commissione del 25 agosto 2008, relativa all’equipollenza fra le categorie di patenti di guida (2008/766/C), pubblicata sulla GU della UE del 10.10.2008. (27) L’art. 6, c. 1, DD 7.2.2007 n. 371 è stato soppresso dal DD 22.10.2010 concernente nuove disposizioni in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente. Infatti, posto l’obbligo del reciproco riconoscimento della qualificazione comprovata da altri Stati membri, non vi è alcuna ragione giuridicamente rilevante a procedere alla conversione di un titolo comunitario che espleta gli effetti che gli sono propri senza alcuna necessità di conversione in titolo nazionale (v. circolare 22.10.2010 prot. n. 85349/08.03). (28) V. circolare DTT 22.10.2010 prot. n. 85349/08.03. (29) V. circolare 13.1.2009 prot. n. 2254/RU - File avviso n. 3/2009. (30) V. circolare 17.12.2007 prot. n. 0114465/RU. (31) Secondo le modalità di cui all'allegato I, sezioni 3 e 4, al DLG 21.11.2005 n. 286 e al DM 16.10.2009 che ha sostituito e abrogato il DM 7.2.2007. (32) V. DD 22.10.2010 concernente “Nuove disposizioni in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente”. Dal 5.11.2010 non è più da rilasciarsi CQC per documentazione a conducenti in altri Stati appartenenti alla UE o allo SEE, dipendenti con qualifica di conducente da un’impresa avente sede in Italia, titolari, alla data del 9.9.2008 della patente di guida delle categorie D o DE, ovvero alla data del 9.9.2009 della patente di guida delle categorie C o CE. Il titolo di abilitazione alla guida da essi posseduto è necessario e sufficiente per l’esercizio dell’attività di trasporto professionale di merci e persone anche su territorio nazionale. (33) V. art. 21, c. 2, DLG n. 286/2005. (34) V DD 22.10.2010 concernente “Nuove disposizioni in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente”. (35) V. circolare DTT 12.10.2010 prot. n. 81893/8.3. La procedura che ha introdotto il codice “107” è attiva dal 12.10.2010. (36) Il DM 16.10.2009 ha previsto un allegato 9 recante il modello di attestato di formazione periodica, ed è a questo che deve farsi riferimento (37) V. art. 13, c. 10, DM 16.10.2009. (38) Evidentemente, infatti, il regime dei punti a parte attribuiti sulla CQC presuppone che il conducente acquisito all’anagrafe nazionale dei conducenti di cui agli artt. 225 e 226 CDS. In carenza di una patente italiana, tale presupposto viene meno. (39) V. DM 5.8.2011 che ha sostituito i precedenti 12 mesi negli attuali 18 mesi. Disposizioni, giurisprudenza e bibliografia collegate: • DM 5.8.2011 (Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) "Modifiche al decreto ministeriale 16 ottobre 2009, concernente disposizioni applicative in materia di formazione accelerata per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente e riordino delle disposizioni del decreto 7 febbraio 2007"; • circolare 27.6.2011, n. 19682 - File avviso n. 45/2011 (DTT) "Gestione di una nuova causale di richiesta CQC"; • circolare 24.6.2011, n. 300/A/5633/11/101/3/3/9 (Ministero dell'interno) "Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Ulteriori chiarimenti."; • circolare 10.11.2010, n. 90386/8.3 - File avviso n. 59/2010 (DTT) "Pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale di decreti dirigenziali in materia di carta di qualificazione del conducente"; • DD 22.10.2010 (DTT) "Nuove disposizioni in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente"; • circolare 22.10.2010, n. 85349/08.03 (DTT) "Obbligo di formazione iniziale e periodica per i conducenti professionali - Carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.)"; • circolare 12.10.2010, n. 81893/8.3 - File avviso n. 48/2010 (DTT) "Codice nazionale 107 da apporre sulla carta di qualificazione del conducente"; • legge 4.6.2010, n. 96 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009"; • circolare 25.2.2010, n. 0017074 (DTT) "Direttiva 2003/59/CE formazione iniziale e periodica dei conducenti professionali. Informativa della Repubblica di Slovenia"; • raccom. 13.1.2010, n. 2010/19/UE (Commissione europea) "relativa allo scambio sicuro di dati elettronici tra Stati membri per verificare l'univocità delle carte del conducente emesse"; • direttiva europea 25.8.2009, n. 2009/112/CE (Commissione europea) "recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida"; • circolare 13.1.2009, n. 2254/RU - File avviso n. 3/2009 (DTT) "Procedura rilascio CQC"; • decreto legislativo 22.12.2008, n. 214 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore"; • circolare 27.10.2008, n. 300/A/1/37909/108/13/7 (Ministero dell'interno) "Applicazione della Direttiva 2003/59/CE relativa alla qualificazione professionale dei conducenti che effettuano attività di autotrasporto - precisazioni operative"; • lettera ministeriale 23.9.2008, n. 0075066 (DTT) "Direttiva 2003/59/CE - Segnalazione dell'Ambasciata d'Austria"; • circolare 10.9.2008, n. 300/A/1/37666/108/13/7 (Ministero dell'interno) "Entrata in vigore dell'obbligo comunitario di possesso della carta di qualificazione del conducente per il trasporto professionale di persone in ambito comunitario - procedure per la conversione dei certificati professionali di tipo KD in C.Q.C. Documenti provvisori sostitutivi in attesa del rilascio"; • DL coord. legge conv. 25.6.2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria"; • circolare 16.6.2008, n. 0050559/R.U. - File avviso n. 35/2008 (DTT) "Rilascio della carta di qualificazione del conducente ai sensi della direttiva 2003/59/CE"; • circolare 17.12.2007, n. 0114465/RU (DTT) "Rilascio della carta di qualificazione del conducente ai sensi della direttiva 2003/59/CE. Prenota fase 2"; • circolare 14.11.2007, n. 0104478/RU (DTT) "Rilascio della carta di qualificazione del conducente ai sensi della direttiva 2003/59/CE"; • legge 2.10.2007, n. 160 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione"; • DL coord. legge conv. 3.8.2007, n. 117 "Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione"; • DD 3.5.2007 (DTT) "Modello della carta di qualificazione del conducente"; • circolare 16.4.2007, n. 035703/8.03/RU - File avviso n. 13/2007 (DTT) "Rilascio della carta di qualificazione del conducente ai sensi della direttiva 2003/59/CE"; • circolare 5.10.2006, n. 39323 - File avviso n. 44/2006 (DTT) "Portale dell'automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it) modulistica pratiche di motorizzazione"; • circolare 12.9.2006, n. 31096 - File avviso n. 37/2006 (DTT) "Portale dell'automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it) - Modulistica pratiche di motorizzazione"; • decreto legislativo 21.11.2005, n. 286 "Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore"; • legge 18.4.2005, n. 62 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004"; • direttiva europea 15.7.2003, n. 2003/59/CE (Consiglio europeo) "sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio"; • circolare 5.10.2001, n. 2373/M330 (DTTSIS) "Rilascio di patenti di guida a candidati o conducenti aventi dati anagrafici incompleti"; • legge 22.3.2001, n. 85 "Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada"; • avviso di rettifica 11.12.1996 (MCTC) "Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, riguardante: "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada". (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 212 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 284 del 4 dicembre 1996)"; • DPR 16.9.1996, n. 610 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada."; • decreto legislativo 10.9.1993, n. 360 "Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"; • comunicato 13.2.1993 (Ministero di grazia e giustizia) "Comunicato relativo al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, riguardante: "Nuovo codice della strada". (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 74 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 18 maggio 1992)"; • DPR 16.12.1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada": - art. 408 "Entrata in vigore delle disposizioni del presente regolamento"; - .Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.; • DLG 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della strada": - art. 126 "Durata e conferma della validità della patente di guida"; - art. 116 "Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori"; - .Nuovo codice della strada; • legge 13.6.1991, n. 190 "Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale."; • Bandini dott. Claudio e Goffredo dott. Felice "La patente di guida (4 volumi aggiornabili)", EGAF EDIZIONI srl - Forlì - inizio 1989; • "iter conducente", EGAF EDIZIONI srl - Forlì.