CQC – Rinnovo di validità quinquennale delle qualificazioni
Transcript
CQC – Rinnovo di validità quinquennale delle qualificazioni
Roma, 5 settembre 2014 CIRCOLARE N. 6.944 Prot. n. 92.092/CQC ALLE SEZIONI TERRITORIALI ADERENTI ALLE IMPRESE DIRETTAMENTE ADERENTI Loro indirizzi CARTA QUALIFICAZIONE CONDUCENTE – CQC – Rinnovo di validità quinquennale delle qualificazioni CQC (Circolare MOT 3 settembre 2014) Il Ministero delle infrastrutture e trasporti – Direzione generale MOT ha emanato la Circolare 3 settembre 2014 – allegata – con la quale è tornata sul tema del rinnovo della CQC, ricordando che la Commissione UE ha contestato il rilascio di CQC con validità superiore ai 5 anni in quanto in contrasto con la direttiva 2003/59/CE. Per armonizzare le disposizioni nazionali a quelle comunitarie è necessario modificare il decreto 20 settembre 2013 (cfr. circolare n. 6.875 del 22 maggio 2014); nelle more di tale modifica, il Ministero dei trasporti ha pubblicato la circolare in commento che ne anticipa i contenuti, dando immediata attuazione alle nuove disposizioni. Il termine di validità quinquennale che sarà trascritto sulla patenteCQC in corrispondenza del codice unionale “95” o sulla carta di qualificazione del conducente per i conducenti con patente non italiana, viene calcolato a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di rinnovo all’Ufficio Motorizzazione civile. Tale soluzione, di conseguenza, determinerà che la scadenza del rinnovo della CQC per il trasporto di cose non sarà per tutti i soggetti stabilita alla data del 9 settembre 2019, bensì differenziata sulla base della data di presentazione della domanda. Il conducente dovrà frequentare pertanto un corso di formazione periodica entro la scadenza prorogata del 9 settembre 2016 per le CQC rilasciate per documentazione e potrà presentare la domanda di rinnovo della patenteCQC all’Ufficio provinciale della Motorizzazione in prossimità della scadenza sopra richiamata; dalla data di presentazione della domanda di rinnovo decorreranno i 5 anni di validità della qualificazione professionale. Il Ministero precisa che nel caso di richiesta - a qualsiasi titolo - del “duplicato” di CQC o patenteCQC sulla quale è indicata una scadenza di validità superiore a cinque anni, il sistema procederà automaticamente a calcolare il nuovo termine di validità che non sarà superiore a cinque anni dalla data di presentazione dell’istanza di duplicato. La circolare dispone inoltre che il titolare di qualificazione CQC che ha presentato istanza di rinnovo di validità della stessa prima della sua scadenza, possa esercitare l’attività professionale - sul territorio nazionale - con la ricevuta di presentazione dell’istanza vidimata dall’Ufficio Motorizzazione civile, nelle more del rilascio del documento rinnovato, che deve avvenire improrogabilmente entro tre mesi dalla presentazione della richiesta. Il titolare di qualificazione CQC che viene impiegato in trasporti internazionali, non potendo esibire validamente all’estero la ricevuta rilasciata da MOT, dovrà far presente tale circostanza all’Ufficio provinciale in fase di presentazione della domanda, al fine di ottenerne il rinnovo entro tempi utili ad evitare di dover interrompere la propria attività di conducente. Nel rinviare alla lettura del documento allegato, facciamo riserva di tornare in argomento non appena sarà pubblicato il sopra richiamato decreto. Con i migliori saluti. IL SEGRETARIO GENERALE - Circolare MOT 3 settembre 2014