Concordanza tra il numero della patente di guida e il numero

Transcript

Concordanza tra il numero della patente di guida e il numero
Concordanza tra il numero della patente di guida e il numero riportato sulla carta del conducente
Risposta del Ministero Federale dell’Interno
A causa delle numerose richieste in tema di “concordanza tra il numero (attuale) della patente di guida e il
numero riportato sulla carta del conducente per gli apparecchi di controllo digitali” pervenute nelle ultime
settimane, il Dipartimento per l’autotrasporto di cose ha inoltrato una richiesta di chiarimento ai
competenti Ministero Federale delle Infrastrutture, delle Tecnologie e dei Trasporti / Ministero Federale
dell’Interno, e ha inoltre avviato un processo di discussione in sede comunitaria.
La risposta del Ministero Federale delle Infrastrutture, delle Tecnologie e dei Trasporti / Ministero Federale
dell’Interno, appena pervenuta (v. box), dovrebbe per lo meno fornire una chiave di lettura a livello
nazionale e rappresentare una soluzione percorribile per agevolare le attività commerciali e industriali
quotidiane.
Il Ministero Federale dell’Interno, di concerto con il Ministero Federale delle Infrastrutture, delle
Tecnologie e dei Trasporti, fa notare che sulla CARTA DEL CONDUCENTE prevista ai sensi dell’Allegato I B
(NORME IN MATERIA DI COSTRUZIONE, CONTROLLO, MONTAGGIO E VERIFICA) in attuazione del
Regolamento (CEE) N. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo
nel settore dei trasporti su strada,
-
(riferimento) voce 175
o È VISIBILE il numero di patente di guida in corso di validità alla data del rilascio;
-
(riferimento) voce 196
o È MEMORIZZATO il numero di patente di guida in corso di validità alla data del
rilascio.
Dalle due voci summenzionate EMERGE QUINDI INEQUIVOCABILMENTE che il numero della patente di
guida specificato/memorizzato sulla carta del conducente si riferisce sempre alla patente di guida
presentata all’atto della richiesta di rilascio della carta del conducente e che, qualora dovessero
intervenire variazioni riguardanti il numero della patente di guida (es. in caso di perdita, furto, nuovo
rilascio, … ), non è prevista l’ipotesi di rilascio di una nuova carta del conducente (fatta eccezione per
l’eventualità in cui la validità della carta del conducente stessa sia scaduta).
I comandi di polizia regionali saranno contattati affinché prendano atto della presente informativa e
provvedano a divulgarla agli organi di controllo preposti.
Le autorità di esecuzione sono dunque dell’opinione che – successivamente al rilascio di una nuova patente
di guida – non sia necessario richiedere una nuova carta del conducente, né tanto meno ritengono che la
discrepanza tra il numero della patente di guida e il numero della carta del conducente risultante a seguito
del rilascio di una nuova patente rientri nella fattispecie delle contravvenzioni amministrative sanzionabili.
Naturalmente si continueranno a seguire gli sviluppi della questione anche a livello europeo, in modo da
accelerare l’iter finalizzato a una soluzione soddisfacente. Le argomentazioni riportate nella mail
informativa del Ministero Federale dell’Interno dovrebbero condurre al risultato auspicato anche in caso di
controlli stradali effettuati negli altri Stati membri dell’UE.
Qualora fosse comprovato che all’estero si verificano situazioni in cui vengono elevate multe o viene
imposto il pagamento di cauzioni, ecc., si prega di fornirne comunicazione alla rispettiva associazione di
categoria, allo scopo di poter rappresentare al meglio la problematica anche nei confronti dell’UE.
Camera Austriaca dell’Economia
Dipartimento per l’autotrasporto di cose
Wiedner Hauptstraße 68
1040 Vienna
T +43/1/961 63 63 | F +43/1/961 63 75
E [email protected] | http://www.dietransporteure.at