corsi aggiornamento cqc
Transcript
corsi aggiornamento cqc
CORSI AGGIORNAMENTO CQC DOMANDA La domanda deve essere presentata all'UMC almeno tre giorni prima dell'inizio del corso allegando il calendario delle lezioni, l'elenco dei partecipanti e il registro di frequenza per la vidimazione. E' possibile aggiungere candidati al corso fino al giorno prima dell'inizio del corso. E' possibile sovrapporre più corsi ma solamente all'inizio di un modulo. CALENDARIO DEI CORSI Il corso di formazione periodica consta in un programma di 35 ore ed è articolata in 5 moduli di 7 ore ciascuno, dei quali 3 costituiscono la parte comune (due li svolge l’insegnante di autoscuola e uno il medico) e 2 costituiscono la parte specialistica persone e sono svolti dall’esperto di autotrasporto. Nell’ambito ci ciascun modulo di 7 ore del corso è indispensabile che almeno 2 ore siano svolte con lezione frontale, ossia tenute dal docente. Le altre 5 ore di ciascun modulo possono essere svolte anch’esse con lezione frontale oppure mediante un supporto multimediale certificato. Se l'autoscuola è in possesso di supporto multimediale certificato: • le due ore frontali del modulo A3 (medico) possono essere tenute sia dall'insegnante che dall'esperto autorizzati • le due ore frontali dei moduli C1 e C2 devono essere tenute dall'esperto autorizzato Nel caso si opti per l’utilizzo del supporto multimediale con lezioni registrate durante le ore di formazione multimediale dovrà comunque essere presente in aula il responsabile del corso che deve essere in possesso della abilitazione di insegnante di autoscuola oppure della qualifica di esperto di autotrasporto ed essere autorizzato allo svolgimento dei corsi. PARTE COMUNE MODULO A1 INSEGNANTE Conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida MODULO A2 INSEGNANTE Conoscenza delle norme di comportamento e responsabilità del conducente MODULO A3 MEDICO Conoscenze dei rischi professionali. Condizioni psicofisiche dei conducenti PARTE SPECIFICA PERSONE MODULO C1 ESPERTO Compiti del conducente nei confronti dell'azienda e dei passeggeri MODULO C2 ESPERTO Disposizioni normative sul trasporto di persone Non sono previsti limiti alla flessibilità organizzativa delle lezioni pertanto il singolo modulo può essere suddiviso in più giorni. Lo stesso giorno si possono effettuare lezioni di moduli diversi. LIMITI DI ORARIO FERIALI DALLE 8.00 ALLE 22.00 SABATO DALLE 8.00 ALLE 14.00 DOMENICA E FESTIVI NON SI POSSONO EFFETTUARE LEZIONI Le lezioni giornaliere hanno durata non inferiore a 2 ore e non superiore a 7 E’ consentito un limite massimo di 3 ore di assenza, per le quali non è previsto il recupero, superando il quale si rende necessario ripetere l’intero corso. PARTECIPANTI In ogni caso deve essere verificato che nessuno degli iscritti al corso sia titolare di una CQC la cui scadenza sia di oltre 18 mesi successiva rispetto alla data di inizio corso. Il titolare di CQC persone + merci che hanno frequentato il corso di aggiornamento per la CQC per trasporto persone sarà esonerato dalla frequenza del corso per il rinnovo CQC per trasporto merci. Il partecipante completa regolarmente la frequenza dei moduli ottiene il rilascio dell’attestato di frequenza che consente di richiedere il duplicato per rinnovo della CQC posseduta. La nuova scadenza cade a cinque anni di distanza da quella della CQC posseduta se il corso è stato svolto in anticipo rispetto alla scadenza della stessa, sarà viceversa calcolata a cinque anni dalla data dell’attestato di frequenza se il corso di formazione periodica si conclude successivamente alla scadenza della CQC. La pratica amministrativa per ottenere il duplicato CQC per rinnovo deve essere presentata presso l’Ufficio Motorizzazione territorialmente competente rispetto all’Autoscuola o Centro d’Istruzione che ha svolto il corso, lo stesso Ufficio che ha ricevuto le comunicazioni relative all’effettuazione del corso. AUTOSCUOLE AUTORIZZATE Le Autoscuole possono iscrivere i titolari di CQC per la frequenza del corso di formazione periodica anche se non hanno richiesto e ottenuto dalla DGT il nulla osta all’organizzazione dei corsi di formazione iniziale, in tale circostanza iscriveranno i candidati nel comune registro di iscrizione dell’autoscuola e annoteranno sul medesimo di aver demandato tale formazione al Centro d’Istruzione, seguendo le stesse modalità già in uso per i corsi di formazione iniziale. Solo le Autoscuole titolari di nulla osta della DGT alla organizzazione dei corsi di formazione iniziale per il conseguimento della CQC possono organizzare corsi di formazione periodica presso la propria sede, in tale caso dovranno gestire direttamente l’intero corso con conseguente utilizzo dei registri previsti per l’iscrizione e la frequenza. Dalla Circolare Prot. 510 del 10.01.2012 (Corsi di formazione periodica per rinnovo CQC); Inoltre deve considerarsi che il responsabile del corso attesta la conformità del supporto multimediale ai "programmi" e non alle singole lezioni: per le ragioni suesposte è evidente che il programma di formazione periodica non può risolversi nella mera somma di cinque moduli di lezioni di sette ore ciascuno, ma deve assicurare un quid pluris rappresentato dal perseguimento delle finalità che la Direttiva prima, e il decreto legislativo poi, ritengono essenziali al concetto stesso di formazione, ovvero il possesso di conoscenze ed attitudini necessarie per guidare in sicurezza. Tanto esposto, ad integrazione e parziale modifica delle disposizioni in materia di corsi di formazione periodica per il rinnovo di validità della CQC, già poste con circolare prot. n. 85349 del 22 ottobre 2010, si dispone che nell'ambito di ciascun modulo del corso di formazione periodica, ancorché "una o più lezioni del docente possano essere sostituite da lezioni registrate su supporto multimediale" è indispensabile assicurare che almeno due ore di lezione siano svolte con "sistema frontale", ossia alla presenza di un docente in grado di interagire con i partecipanti al corso al fine di verificarne il livello di comprensione ed assimilazione dei contenuti propri di ciascun modulo, offrire chiarimenti e possibilità di approfondimento. (non specifica che sia il medico ndr). Conseguentemente, mentre per la parte di corso svolto con sistema multimediale è necessaria e sufficiente la presenza in aula del responsabile del corso (giusta il disposto del più volte citato articolo 13, comma 4), per l'espletamento delle predette due ore di lezione, svolte con sistema frontale, sarà necessaria la presenza di un docente con la qualifica di insegnante in possesso di abilitazione ovvero di esperto in materia di organizzazione aziendale o figure equiparate, in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di docente nei corsi di qualificazione iniziale. Per quanto su esposto, nei corsi di formazione periodica CQC: - se svolti interamente con lezioni di tipo " frontale", ovvero rese da un docente, il responsabile del corso può essere il legale rappresentante del soggetto erogatore del corso stesso ovvero persona da questi delegata, purché in possesso dell'abilitazione di insegnante o della qualifica di esperto in materia di organizzazione aziendale (e non dell'istruttore in quanto figura non prevista nel corpo docenti dei corsi in parola), prescindendo dall'anzianità e dagli ulteriori requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di docente dei corsi in parola; – se invece svolti avvalendosi di sistema multimediale, il responsabile del corso può essere il legale rappresentante del soggetto erogatore del corso stesso solo se in possesso dell'abilitazione di insegnante o della qualifica di esperto in materia di organizzazione aziendale nonché dei requisiti di anzianità previsti per l'esercizio dell'attività di docente dei corsi in parola. In caso contrario, il legale rappresentante dovrà delegare quale responsabile del corso persona titolare dei predetti requisiti professionali. Nella circolare 85349 del 22.10.2010 è pertanto abrogata ogni disposizione incompatibile ovvero in contrasto con quanto prescritto dalla presente. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici Prot. n. 6239 del 5 marzo 2012 OGGETTO: Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante modifiche all'articolo 13, comma 2, del DM 16 ottobre 2009 in materia di formazione periodica per il rinnovo di validità della carta di qualificazione del conducente. Come è noto, la Direzione generale per la Motorizzazione ha indetto un tavolo tecnico con codeste associazioni al fine di rivedere, alla luce di mutate esigenze di diritto e di fatto, il complesso della normativa in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti adibiti al trasporto professionale di persone o merci. In sede di valutazione delle prime istanze rappresentate al predetto tavolo, la suddetta Direzione ha altresì ravvisato la necessità di intervenire nella stessa materia anche in un'ottica di coordinamento con la disciplina che, in materia di patenti, sarà applicabile dal 19 gennaio 2013, giusta recepimento della direttiva comunitaria 2006/126/CE ad opera del decreto legislativo n. 59/2011. Pertanto stante anche l'impegno degli stessi uffici sul fronte dei decreti legge e dei rispettivi DDL di conversione - una prossima convocazione di codeste associazioni non sarà possibile prima della fine del mese corrente. Peraltro, è altresì noto che, a far data dal 9 marzo p.v., potranno essere avviati i primi corsi di formazione periodica per i conducenti titolari di CQC per il trasporto di persone: in tale occasione è stata rappresentata la problematica delle 14 ore di formazione periodica relativa al trasporto di merci che, a normativa vigente, dovrebbero essere frequentate dai conducenti titolari di entrambe le abilitazioni di CQC. Infatti, l'attuale disposto dell'articolo 13, comma 2, del citato decreto dispone che i titolari di CQC che abiliti tanto al trasporto di persone quanto di merci debbano frequentare, ai fini del rinnovo di validità della stessa, un corso di 49 ore composto da 21 ore di lezioni afferenti ad entrambe le tipologie di trasporto (parte comune) ed ulteriori 14 ore di lezione per ciascuna delle singole tipologie (14 h per parte specialistica merci e 14 h per parte specialistica persone). Come anticipato per le vie brevi, questa Amministrazione ritiene doveroso conformare il diritto interno alla previsione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2003/59/CE, nella parte in cui espressamente prevede che i conducenti che abbiano seguito un corso di formazione periodica per il rinnovo di validità della CQC per una determinata tipologia di trasporto siano esonerati dalla frequenza di analogo corso per l'altra tipologia. L'imminente avvio dei corsi di formazione periodica per il trasporto di persone ha imposto a questa Amministrazione di provvedere, alla necessaria modifica del DM 16 ottobre 2009, in termini di coerenza con il diritto comunitario senza poter ulteriormente attendere gli esiti dei lavori del tavolo tecnico. Ciò posto - ed al fine di scongiurare che l'imminente avvio di corsi di formazione periodica per titolari di CQC per il trasporto di persone (titolari al contempo anche dell'abilitazione per, il trasporto di merci), possa pregiudicare questi ultimi sì da obbligarli, in vigenza dell'attuale articolo 13, comma 2, alla frequenza di ulteriori ore di corso - in data 1 marzo 2012 è stato trasmesso all'Ufficio Legislativo uno schema di decreto di cui all'oggetto. Dell'iter dello stesso si è raccomandata ogni possibile urgenza al fine di assicurarne la pubblicazione entro la data del 9 marzo p.v.: tuttavia, si fa sin d'ora presente, che il comma 3 dell'unico articolo che compone il decreto in parola, assicura che le modifiche normative introdotte "si applicano anche ai primi corsi di formazione periodica avviati a partire dal termine di cui all'articolo 13, comma 10, primo periodo", dello stesso decreto, e quindi a tutti i corsi che saranno avviati a decorrere dalla predetta data del 9 marzo. Nelle premesse di tale decreto, nonché nella relazione illustrativa, si dà atto che ulteriori interventi modificativi del citato DM 16 ottobre 2009 seguiranno agli esiti del tavolo tecnico. Tanto premesso per opportuna conoscenza, si fa riserva di convocare codeste associazioni previo inoltro ai rispettivi indirizzi e-mail di uno schema di decreto recante le ulteriori modifiche del DM 16 ottobre 2009. Il Capo del Dipartimento (Dott. Ing. Amedeo FUMERO)