CODICE DELLA STRADA – CQC - Patenti di guida

Transcript

CODICE DELLA STRADA – CQC - Patenti di guida
Roma, 10 ottobre 2013
CIRCOLARE N. 6.677
Prot. n. 91.714/CDS/CQC
ALLE SEZIONI TERRITORIALI ADERENTI
ALLE IMPRESE DIRETTAMENTE ADERENTI
Loro indirizzi
CODICE DELLA STRADA – CQC - Patenti di guida professionali in
deroga ai limiti anagrafici previo conseguimento di CQC - Circolare
Mintrasporti del 9 ottobre 2013
La Direzione generale MOT con la circolare indicata in oggetto – allegata – è tornata
sul tema del conseguimento delle patenti professionali anche in deroga ai limiti anagrafici di
cui all’art.115 del Codice della strada, previo conseguimento di CQC (cfr circolare n. 6.437
del 14 gennaio 2013).
Come noto, i limiti d’età di 21 e 24 anni previsti rispettivamente per le patenti C, CE,
D, DE possono essere ridotte a 18 e 21 anni qualora il conducente sia in possesso di una
qualificazione professionale CQC cose o persone.
Per iscriversi ad un corso di qualificazione iniziale CQC non è più richiesto il
possesso della patente corrispondente a quella presupposta dalla qualificazione professionale
CQC che si intende conseguire, ma è sufficiente il possesso del foglio rosa prima dello
svolgimento della parte di programma del corso di qualificazione iniziale, relativa alle ore di
guida individuale.
Il candidato al conseguimento di patenti professionali può chiedere di sostenere
l’esame di teoria, comprovando l’iscrizione ad un corso di qualificazione iniziale CQC; in
caso di esito positivo dell’esame di teoria, consegue un foglio rosa per esercitarsi alla guida di
veicoli di corrispondente categoria.
Una volta completato il corso CQC e superato il relativo esame, il candidato può
accedere alla prova pratica di guida per conseguire la patente.
I titolari di foglio rosa per patente C o CE rilasciato entro il 18 gennaio 2013 di età
inferiore a 21 anni potranno conseguire entro la data di scadenza dello stesso una patente di
categoria C1 o C1E oppure una patente di categoria C o CE previa frequenza e superamento
dell’esame per il corso di qualificazione iniziale CQC (sia ordinario che accelerato).
Analogamente, avverrà per il titolare di foglio rosa per patente D o DE rilasciato alla stessa
data, di età inferiore a 24 anni.
Il nuovo testo dell’art.18 del D.L.vo 286/2005 in vigore dal 19 gennaio 2013 che
stabilisce i principi sopra esposti non è tuttavia applicabile in quanto mancante della disciplina
relativa ai requisiti e criteri che devono soddisfare i soggetti erogatori dei corsi, ai programmi
ed alle procedure d’esame per l’acquisizione della formazioni iniziale CQC, funzionale al
conseguimento di una patente professionale in deroga ai suddetti limiti anagrafici.
Finchè pertanto non sarà registrato e pubblicato il Decreto Ministeriale che stabilirà
tale disciplina, non si potrà dare attuazione ai contenuti del richiamato art.18 del D.Lvo
286/2005.
A decorrere dalla data di applicazione dell’emanando DM – che sarà resa nota
mediante un apposito “file avvisi” – i soggetti che hanno sostenuto entro il 18 gennaio 2013
con esito positivo un esame di teoria per il conseguimento di patenti C, CE, D e DE ed hanno
potuto conseguire per le ragioni suesposte soltanto patenti di categoria C1, C1E, D1 e D1E e
che intendano conseguire le patenti inizialmente previste, previo conseguimento di una CQC
con modalità che saranno disciplinate con il suddetto DM, sono ammessi direttamente alla
prova di guida senza ripetizione della prova teorica, anche in deroga ai limiti anagrafici.
Nel rimandare alla lettura della circolare, inviamo i migliori saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
- Circolare Mintrasporti 9 ottobre 2013