IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori

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IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori
Decisione N. 1748 del 07 settembre 2011
IL COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
- Prof. Avv. Antonio Gambaro
Presidente
- Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi
Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla
Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Mario Blandini
Membro designato dal Conciliatore
Bancario e Finanziario
- Avv. Guido Sagliaschi
Membro designato
(Estensore)
dal
C.N.C.U.
nella seduta del 12 luglio 2011 dopo aver esaminato
x il ricorso e la documentazione allegata;
x le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
x la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.
FATTO
Il 6.11.2010 il ricorrente ha stipulato un contratto di compravendita con una società terza
per l’acquisto di un’opera editoriale multimediale, unitamente ad altri beni (“n° 1
forno/cucina della SMEG, n° 1 PSP della Sony, n° 5 giochi per la PSP, n° 1 lettore dvd/blu
ray della Samsung”). In relazione a tale acquisto, il ricorrente ha richiesto un
finanziamento all’intermediario convenuto, prestito che è stato concesso in data 9.11.2010
per un importo di € 5.400,00.
Con il ricorso il ricorrente lamenta la mancata consegna di parte dei beni acquistati e
chiede “la risoluzione/cancellazione del contratto [di compravendita] per inadempienza del
fornitore e contestualmente, anche la risoluzione/cancellazione del contratto di
finanziamento con la [convenuta]. Richied[e] inoltre, anche il rimborso delle rate
effettivamente pagate, in quanto tali contratti sono da ritenersi nulli come previsto anche
dall’art. 125 quinques del D.Lgs. 1-9-1993 n. 385 Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia e artt. 1454 1455 del codice civile”.
L’intermediario convenuto respinge le richieste del ricorrente, osservando “che la
doglianza del [ricorrente] si fonda sulla condotta attribuita alla società [fornitrice], cui
controparte imputa un grave inadempimento rispetto al contratto di fornitura tra le parti”. A
parere dell’intermediario “In queste condizioni, risulta evidente la lesione del diritto di
difesa [della convenuta] che, essendo estranea ai rapporti intercorsi tra l’odierno ricorrente
e la [società fornitrice], non è posta … nelle condizioni di poter verificare se le
contestazioni sollevate dal cliente siano fondate. Si ritiene, dunque, che il ricorso al quale
si replica avrebbe dovuto essere rivolto anche al [fornitore] e che, conseguentemente, le
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domande del ricorrente avrebbero dovuto essere azionate avanti all’Autorità Giudiziaria al
fine di consentire l’intervento della società venditrice”.
Ciò premesso, nel merito l’intermediario sottolinea che il cliente «conferma di aver ricevuto
la consegna … dell’enciclopedia su CD pacificamente acquistata presso la ditta venditrice
... La doglianza del cliente risiede solamente nella circostanza per la quale [il fornitore] non
avrebbe consegnato ‘n° 1 forno/cucina della SMEG, n° 1 PSP della Sony, n° 5 giochi per
la PSP, n° 1 lettore dvd/blu ray della Samsung’”. A tale riguardo, l’intermediario precisa
che “il contratto di finanziamento sottoscritto dal [ricorrente] ed allegato al ricorso
introduttivo reca quale bene finanziato solamente del ‘Materiale didattico’ e, dunque, la più
volte citata enciclopedia su CD ... Anche il contratto di fornitura allegato agli atti [dal
ricorrente] indica espressamente quale bene acquistato solo la nota ‘Opera editoriale
EXPLORER NEWMEDIA – la tua biblioteca multimediale’ e, quali meri omaggi (testuale
sul contratto: ‘AGG. GRATUITO’), il forno di marca SMEG, il lettore dvd/blu ray ed una
PSP completa di giochi”. In conclusione l’intermediario sostiene che: (a) “non pare vi sia
stato alcun inadempimento da parte del [fornitore], attesa la circostanza per la quale il
bene effettivamente acquistato da parte del [cliente] – l’enciclopedia multimediale – è stata
pacificamente consegnata ed installata al domicilio del cliente”; (b) “a tutto voler
concedere, i beni dei quali il cliente lamenta la mancata consegna ... sono solamente una
parte di quelli che il [ricorrente] assume aver acquistato e, dunque, non potrà farsi luogo a
risoluzione del contratto di vendita e di finanziamento in ragione di un presunto
inadempimento parziale”; (c) “il contratto di finanziamento … è stato stipulato solamente al
fine di acquistare l’enciclopedia multimediale ... e, dunque, l’eventuale omessa consegna
degli omaggi … non incide in alcun modo sulla validità e sull’efficacia del rapporto
intercorrente con l’esponente società”.
Infine, l’intermediario precisa che l’erogazione del finanziamento avviene a favore della
società fornitrice “con espressa dispensa da ogni verifica in relazione alla consegna del
bene o alla prestazione del servizio, dal mancato completamento della
fornitura/prestazione, dalla garanzia eventualmente concessa dal venditore e dalla casa
fabbricante o, comunque, da qualsiasi difetto della cosa acquistata e dal rendimento della
stessa, non essendo opponibili [all’intermediario] le eccezioni relative al rapporto di
compravendita o di prestazioni di servizi intervenuto tra il cliente ed il fornitore, posto che
non esiste tra quest’ultimo e [l’intermediario] alcun accordo di esclusiva per la concessione
di credito”.
DIRITTO
Il Collegio ritiene opportuno valutare preliminarmente la legittimazione passiva
dell’intermediario convenuto rispetto alle domande formulate dal ricorrente. Il ricorrente
chiede sia (a) “la risoluzione/cancellazione del contratto [di compravendita] per
inadempienza del fornitore”, sia (b) “la risoluzione/cancellazione del contratto di
finanziamento”.
È con riguardo alla prima di tali domande – ossia la “risoluzione/cancellazione” del
contratto di compravendita – che il Collegio ritiene non sussista la legittimazione passiva
dell’intermediario convenuto, e ciò in quanto quest’ultimo non è parte del contratto di
compravendita, che è stato stipulato dal ricorrente con una società terza, non convenuta
avanti all’ABF. Come osservato in alcune precedenti decisioni (Pronuncia n. 1270/2011)
“l’intermediario convenuto non può essere legittimato passivo rispetto alla domanda di
annullamento di un contratto di cui non è parte e, specularmente, la domanda di
annullamento non può essere nemmeno delibata in assenza della controparte contrattuale
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la cui posizione giuridica sarebbe incisa dall’accoglimento della domanda e che
evidentemente ha diritto a difendersi ed a contraddire”. La domanda deve pertanto
ritenersi inammissibile.
Quanto invece alla domanda di “risoluzione/cancellazione” del contratto di finanziamento,
sussiste la legittimazione passiva in capo all’intermediario convenuto che è parte del
suddetto contratto. Con riferimento a tale domanda, inoltre, non merita accoglimento
neppure l’eccezione sollevata dalla convenuta, che invoca una sorta di litisconsorzio
necessario con la società venditrice, che tuttavia non trova alcun fondamento normativo.
L’accertamento dell’inadempimento della società venditrice e della sussistenza dei
presupposti per la risoluzione del contratto di compravendita costituisce questione
pregiudiziale per la decisione del caso in esame, ma tale accertamento non fa ovviamente
stato nei confronti della società venditrice.
Passando al merito della domanda di “risoluzione/cancellazione” del contratto di
finanziamento, ai fini di una corretta decisione il Collegio ritiene di dover preliminarmente
rilevare quanto segue: (i) l’oggetto del contratto di compravendita consiste nell’“opera
editoriale multimediale” e nelle “merci in abbinamento”, segnatamente una TV 42”
Samsung, un forno SMEG, un lettore DVD blu-ray, una PSP e 5 giochi per PSP; (ii) la
clausola “AGG. GRATUITO” riportata nel contratto, diversamente da quanto sostenuto
dall’intermediario convenuto, parrebbe voler includere nell’oggetto del contratto altresì
l’aggiornamento dell’opera multimediale; (iii) dalla documentazione in atti emerge che
soltanto l’opera multimediale e la TV Samsung sono state effettivamente consegnate dalla
società venditrice. Date queste premesse, il Collegio ritiene che la mancata consegna del
forno SMEG, del lettore DVD blu-ray, della PSP e di 5 giochi per PSP rappresenti un
inadempimento grave della società venditrice alle proprie obbligazioni contrattuali, tale da
legittimare la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 cod. civ. Ciò tenuto
conto del numero e del valore economico dei beni non consegnati, rispetto a quelli
consegnati, ma soprattutto del fatto che in simili offerte l’acquirente è indotto all’acquisto
proprio dalla molteplicità dei beni che compongono l’offerta, per cui è ragionevole ritenere
che, in assenza dei beni non consegnati, il ricorrente non avrebbe concluso il contratto.
Ciò detto, come dedotto dal ricorrente, il Collegio ritiene che nel caso di specie trovi
applicazione l’art. 125-quinquies del TUB, secondo cui “Nei contratti di credito collegati, in
caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo
aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione
del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono
le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile”. Il Collegio dichiara dunque risolto il
contratto di finanziamento tra il ricorrente e l’intermediario convenuto, con il conseguente
“obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro
onere eventualmente applicato”, ai sensi del secondo comma del citato art. 125-quinquies
TUB.
Per completezza, il Collegio rileva che i diritti sanciti a favore del consumatore dall’art.
125-quinquies TUB possono essere fatti valere a prescindere dalla sussistenza di un
rapporto di esclusiva – che nel caso in esame non sussiste – tra il soggetto finanziatore e
la società venditrice (Corte di Giustizia delle Comunità Europee, I sezione, 23 aprile 2009).
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario rimborsi al
ricorrente le rate già versate del finanziamento che deve considerarsi risolto.
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Decisione N. 1748 del 07 settembre 2011
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario
corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese
della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma
versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
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