Decisione N. 8443 del 16 dicembre 2014

Transcript

Decisione N. 8443 del 16 dicembre 2014
Decisione N. 8443 del 16 dicembre 2014
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) MARINARI
Presidente
(NA) CONTE
Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAIMERI
Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore MAIMERI FABRIZIO
Nella seduta del 04/11/2014 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Con ricorso presentato l’8 maggio 2014, il ricorrente, rappresentato da un legale di fiducia,
espone che in data 14 settembre 2009 stipulava con la parte resistente un contratto di
finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per complessivi € 31.080,00
rimborsabile in n. 120 rate da € 259,00 ciascuna; corrispondeva, tra l’altro, € 1.114,65 a
titolo di commissione in favore della parte resistente, € 1.864,80 a titolo di commissioni
intermediario incaricato/agente/mediatore e € 737,92 a titolo di costi assicurativi. Il
finanziamento veniva anticipatamente estinto in data 24 dicembre 2013 in corrispondenza
della 48a rata di rimborso.
Con il reclamo il ricorrente lamentava che, in sede di conteggio estintivo, non erano state
opportunamente stornate le commissioni e i premi assicurativi per la quota relativa al
tempo del finanziamento non goduto. Ottenuto dall’intermediario un riscontro non
soddisfacente, la parte ha reiterato integralmente contestazioni e conseguenti richieste
dinanzi all’ABF.
Nelle controdeduzioni, l’intermediario ha eccepito la carenza di legittimazione attiva
[dell’associazione consumeristica], la quale non sarebbe stata iscritta all’elenco di cui
all’art. 137 del Codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005) e, in ogni caso, sarebbe stata
priva dei necessari requisiti di rappresentatività e diffusione sul territorio prescritti dal
Pag. 2/5
Decisione N. 8443 del 16 dicembre 2014
Codice stesso per le associazioni dei consumatori. In secondo luogo, ha eccepito la
propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla richiesta di rimborso di quota parte
del premio assicurativo. In proposito, ha svolto ampi richiami alla normativa in argomento,
in particolare all’art. 22, comma 15-quater, della legge n. 221/2012 ed all’art. 49 del
Regolamento ISVAP n. 35/2010.
Nel merito, la parte resistente ha in primo luogo precisato di aver stornato in sede di
estinzione anticipata la somma di € 427,68, quale quota parte delle commissioni
finanziarie, eseguendo un calcolo proporzionale in funzione dell’incidenza degli interessi
per il periodo di ammortamento non goduto rispetto agli interessi totali del finanziamento.
In secondo luogo, ha riferito di aver offerto al ricorrente, con nota del 25 giugno 2014,
l’ulteriore importo di € 250,00, quale ristoro delle commissioni finanziarie già stornate in
quota parte in sede di anticipata estinzione, in aggiunta al contributo per la presentazione
del ricorso pendente davanti all’ABF (€ 20,00), per un totale di € 270,00, rilevando che il
complessivo importo di € 677,68 (= € 250,00 + € 427,68 già stornati in occasione del
conteggio di anticipata estinzione), rapportato all’importo originariamente addebitato a
titolo di commissioni finanziarie (€ 1.114,65), è da considerarsi abbondantemente
satisfattivo della pretesa di parte ricorrente, quand’anche volesse applicarsi il criterio “pro
rata”.
Quanto alle commissioni spettanti al mediatore, l’intermediario ne ha sostenuto la natura
up front, richiamando le specifiche di tali voci di costo indicate in contratto ed alla lettera D
del relativo documento di sintesi.
Con riferimento al rimborso del premio assicurativo, la parte resistente ha eccepito il
difetto di legittimazione passiva, precisando di aver inoltrato alle compagnie assicurative la
relativa richiesta di rimborso.
Con nota del 7 febbraio 2014 una delle due compagnie assicurative interessate
comunicava al ricorrente che avrebbe corrisposto quanto di spettanza mediante invio di
assegno di traenza. L’assegno, dell’importo di € 152,78, veniva regolarmente incassato
dal ricorrente in data 25 febbraio 2014.
In data 10 febbraio 2014, l’altra compagnia assicurativa comunicava la propria disponibilità
ad effettuare il rimborso del rateo del premio non goduto, dell’importo di € 21,52,
richiedendo contestualmente la trasmissione delle coordinate bancarie della stessa, ad
oggi non ancora avvenuta.
Nelle repliche trasmesse con nota del 3 luglio 2014 la parte ricorrente ha evidenziato di
aver ricevuto l’assegno di € 270,00 da parte dell'intermediario “a tacitazione di ogni
ulteriore pretesa” e di averlo restituito in quanto l’importo non è stato ritenuto
soddisfacente rispetto alla somma richiesta a rimborso, restando pertanto in attesa della
decisione dell’ABF.
In relazione alle relative argomentazioni, il ricorrente ha chiesto all’Arbitro di condannare la
parte resistente “al rimborso, al netto di quanto decurtato da conteggio estintivo e di
quanto rimborsato [dalla compagnia assicurativa], di € 1.649,96 oltre agli interessi al tasso
legale, da calcolarsi a partire dal giorno dell’estinzione anticipata del finanziamento”.
L’intermediario ha chiesto a sua volta:
a) in merito alla ripetizione della quota parte del premio assicurativo:
- in via pregiudiziale, previo accertamento della propria carenza di legittimazione passiva
con riferimento al rapporto assicurativo, dichiarare il ricorso avversario
inammissibile/irricevibile;
- in via principale: accertare e dichiarare l’insussistenza del diritto al rimborso di quota
parte del premio assicurativo, stanti i rimborsi già effettuati, o di cui si sono dichiarati
disponibili, dalle compagnie assicurative ai sensi della legge n. 221/2012;
Pag. 3/5
Decisione N. 8443 del 16 dicembre 2014
b) in merito alla ripetizione della quota parte delle provvigioni: respingere la richiesta
accertando che le provvigioni corrisposte all’agente in attività finanziaria remunerano
un’attività che si è esaurita con il perfezionamento del contratto di finanziamento;
c) in merito alla ripetizione della quota parte delle commissioni finanziarie:
- rigettare il ricorso dichiarando che la quota ricevuta dal ricorrente “è congrua a ritenere
pienamente soddisfatte le pretese di riduzione del costo di estinzione del debito”.
DIRITTO
Con riferimento alle questioni pregiudiziali sollevate, il Collegio osserva che l’eccezione
relativa alla carenza di legittimazione attiva è stata già esaminata dal Collegio di Napoli
che l’ha ritenuta infondata; cfr. la decisione n. 3065/2013: “quanto al primo aspetto, si deve
rilevare che l’eccezione muove innanzitutto dalla rilevata mancata iscrizione
dell’associazione all’elenco delle associazioni rappresentative degli interessi e dei diritti dei
consumatori a livello nazionale, disciplinato all’art. 137 cod. cons. Orbene, tale eccezione
appare infondata: le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, infatti, non prevedono tale
legittimazione soltanto in capo alle associazioni di cui al codice del consumo; al contrario
espressamente è previsto che il ricorso possa essere presentato per conto del cliente ‘da
un’associazione di categoria alla quale il cliente medesimo aderisca, dal rappresentante
legale o da un soggetto munito di procura’ (cfr. sez.VI, par. 1)”.
Circa la seconda delle questioni pregiudiziali (carenza di legittimazione passiva
dell’intermediario), questo Collegio l’ha più volte disattesa innanzitutto sul piano
processuale, ove è pacifico che “la legittimazione (…) si fonda sulla mera allegazione fatta
in domanda, sicché una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo
quando l’attore (…) pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur
deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso”: cfr. Cass. civ., 30
maggio 2008, n. 14468. Nel merito, deve parimenti rilevarsi che, nell’ambito della
consolidata giurisprudenza dell’ABF, è ormai ampia la casistica in cui si è riconosciuta la
fondatezza della pretesa del ricorrente che abbia richiesto all’intermediario collocatore la
restituzione di somme già corrisposte ad altro soggetto – anche – per un servizio
assicurativo connesso al principale rapporto di finanziamento. Come persuasivamente
rilevato “rispetto a queste fattispecie, si impone una considerazione unitaria dell’assetto
degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia e
complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del
rapporto principale (finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio
(assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si
rileverebbe, di fatto, priva di causa. Sul punto, si è già pronunciato più volte questo
Collegio, riconoscendo – anche in forza del collegamento negoziale sussistente tra
contratto di finanziamento e contratto di assicurazione – il diritto del cliente al rimborso
della quota parte del premio assicurativo per il periodo di copertura non goduta in esito ad
estinzione anticipata del relativo rapporto creditizio”: ex plurimis: v. Collegio ABF di Napoli,
decisioni nn. 873/13, 796/13, 298/13, 140/13, 46/13, 2613/12, 2612/12, 2610/12, 2280/12,
1720/12, 746/12; n. 5622/13; nello stesso senso Collegio ABF di Roma, decisioni nn.
1138/13, 1979/12, 491/12; Collegio ABF di Milano, decisioni nn. 980/13, 480/13, 432/13,
2730/12, 2055/12, 776/12, 195/12).
Rigettate le questioni preliminari e venendo al merito della domanda, il Collegio rileva che
la parte resistente ha utilizzato, per calcolare gli importi da restituire, il criterio c.d. alla
francese, non ritenuto corretto dalla decisione del Collegio di coordinamento n. 6167 del
22 settembre 2014, dovendosi adottare invece quello pro rata temporis. A meno che un
Pag. 4/5
Decisione N. 8443 del 16 dicembre 2014
diverso metodo di calcolo non abbia formato oggetto di specifica clausola contrattuale fra
le parti.
In relazione alle commissioni di intermediazione (risultando documentalmente provato
l’intervento in contratto dell’agente), considerate up front dall’intermediario, si riporta il
testo della relativa clausola contrattuale, tratto dalle controdeduzioni dell’intermediario: “le
provvigioni alla rete di vendita esterna (agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi o
intermediari finanziari) a cui si è rivolto il Cedente, per: i) ricercare ed attivare la soluzione
finanziaria di interesse del Cedente, definita con il Contratto, ii) concorrere all’attività di
istruttoria del mutuo; iii) la definizione dei relativi rapporti contabili; iv) assistere il cedente
sino all’erogazione del mutuo ed alla ricezione dell’assegno corrispondente; v) ogni altra
attività eventualmente prestata. Il Cedente può liberamente negoziare la misura delle
indicate provvigioni con l’agente, il mediatore o l’intermediario al quale si è rivolto”. Il
riferimento generico riportato al punto v) fa sì che, sempre a giudizio della menzionata
decisione del Collegio di coordinamento, debbono considerarsi comprese in dette
commissioni compresa una quota da ritenersi recurring, sufficiente a fondare la richiesta di
restituzione avanzata dal ricorrente.
Quanto al premio assicurativo, quando, come nel caso di specie, la determinazione della
somma da retrocedere è stata effettuata direttamente dalla compagnia assicuratrice, la
costante giurisprudenza del Collegio di Napoli escludeva la propria cognizione nel merito
e, per l’effetto, accoglieva i criteri adottati dalla compagnia di assicurazione, purché non
affetti da alcun elemento di illogicità ed irrazionalità che ne inficiassero la validità (in tal
senso cfr. Collegio ABF Napoli, decisioni n. 602/2013 e 3720/13). Peraltro, alla luce della
già richiamata decisione del Collegio di coordinamento n. 6167/14 la proposta
dell’intermediario assicurativo va ritenuta inidonea ad escludere l’operatività tout court del
criterio proporzionale, a motivo, da un lato, della mancata esplicitazione dei criteri di
calcolo del restituendo premio e, dall’altro, della mancata preventiva rappresentazione al
mutuatario degli effetti economici della estinzione anticipata.
Alla luce delle considerazioni fin qui riportate, il Collegio ritiene che al ricorrente debbano
essere riconosciute, in applicazione del criterio proporzionale e tenuto conto di quanto già
restituito dalla parte resistente, le seguenti somme:
- per commissioni finanziarie
€ 241,11
- per commissioni di intermediazione € 1.118,88
- per oneri assicurativi
€ 281,84
per l’importo complessivo di € 1.641,83.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla
restituzione dell’importo di € 1.641,83, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario
corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese
della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma
versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
Pag. 5/5