Comune di Anzola dell`Emilia
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COMUNE DI ANZOLA Lunedì, 29 febbraio 2016 COMUNE DI ANZOLA Lunedì, 29 febbraio 2016 Cronaca 28/02/2016 Bologna Today 1 I primi diplomati in Italia e nel mondo del corso di "Analisi sensoriale... Sport 29/02/2016 Il Resto del Carlino (ed. Bologna) Pagina 26 2 La coppia SpettoliNobis spinge in alto Granarolo 29/02/2016 Il Resto del Carlino (ed. Bologna) Pagina 26 3 Magik Parma 65 Anzola 71 Pubblica Amministrazione 29/02/2016 Il Sole 24 Ore Pagina 2 4 Nella girandola dei parametri c' è chi rischia di guadagnare meno 29/02/2016 Il Sole 24 Ore Pagina 2 GIANNI TROVATI Pubblico impiego, ecco tutti i nodi dei nuovi contratti 29/02/2016 Il Sole 24 Ore Pagina 3 8 Palazzo Chigi prova a difendere il suo isolamento «dorato» 29/02/2016 Il Sole 24 Ore Pagina 3 9 Per i sindacati più piccoli la strada dell' aggregazione 29/02/2016 Il Sole 24 Ore Pagina 3 10 Rispettare le vere esigenze 29/02/2016 Il Sole 24 Ore Pagina 4 GAIA GIORGIO FEDI Il ticket per il pasto nel nuovo formato tutto digitale 29/02/2016 Il Sole 24 Ore Pagina 5 MARCO MOBILI Equitalia, incassi 2015 oltre 8 miliardi 29/02/2016 Il Sole 24 Ore Pagina 31 ALBERTO BARBIERO Acquisti centralizzati con tre soglie 29/02/2016 Il Sole 24 Ore Pagina 31 FRANCESCO CLEMENTE Recupero crediti insoluti, apertura agli affidamenti 29/02/2016 Il Sole 24 Ore Pagina 31 PATRIZIA RUFFINI Referendum 2016, la riforma dei bilanci complica la gestione 29/02/2016 Il Sole 24 Ore Pagina 31 LUIGI LOVECCHIO Rifiuti, la riforma della tariffa mette a... 29/02/2016 Italia Oggi Sette Pagina 13 29/02/2016 Italia Oggi Sette Pagina 13 VINCENZO DRAGANI Sanzioni Sistri, sconto a tempo ANGELO COSTA Danni della p.a., prove solide 29/02/2016 Italia Oggi Sette Pagina 207 Appalti, un soccorso istruttorio 29/02/2016 Italia Oggi Sette Pagina 207 Regioni, il 14 16 18 20 22 26 Istanza con effetti retroattivi 29/02/2016 Italia Oggi Sette Pagina 206 12 24 Esenzione Ici libera dal catasto 29/02/2016 Italia Oggi Sette Pagina 18 6 DARIO FERRARA 27 30 32 33 28 febbraio 2016 Bologna Today Cronaca I primi diplomati in Italia e nel mondo del corso di "Analisi sensoriale dedicato al gelato" Redazione 28 febbraio 2016 16:47 Condivisioni Approfondimenti I migliori musei in Europa da visitare con i bambini? Nella top five c' è anche il Carpigiani 25 febbraio 2016 I Musei più originali al mondo? C' è anche il Museo del Gelato Carpigiani nella lista 4 novembre 2015 Happy Halloween al Museo del Gelato Carpigiani 29 ottobre 2015 Eccoli i primi diplomati in Italia e nel mondo del corso di "Analisi sensoriale dedicato al gelato" organizzato dalla Carpigiani Gelato University di Anzola Emilia (Bologna) e dal Centro Studi Assaggiatori di Brescia. Come succede per i sommelier o per i degustatori di caffè e di cioccolato hanno imparato le tecniche di base per distinguere un buon prodotto artigianale piacevole al palato e di buona fattura. Il percorso formativo, della durata di 8 ore, è stato studiato per avvicinare gelatieri, chef, pasticceri e golosi alle basi scientifiche dell' assaggio del gelato imparando a riconoscere pregi e difetti dell' alimento. Nel 2016 sono previste al momento altre due date il 14 maggio e il 9 luglio ma visto il grande interesse già dimostrato da pubblico e professionisti si sta già pensando all' ampliamento del calendario. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 1 29 febbraio 2016 Pagina 26 Il Resto del Carlino (ed. Bologna) Sport La coppia SpettoliNobis spinge in alto Granarolo Rimpianto Romagna amara per il Medicina di Biguzzi Giacomo Gelati Bologna PIOVE su Bologna nell' ultimo weekend di febbraio e ad allagarsi sono anche i parquet della C Gold, con tutti club bolognesi sconfitti (turno di riposo per i New Flying Balls Ozzano). Accarezza due punti chiave per continuare a incalzare il sogno playoff la Salus di coach Giuliani, che esce battuta 5352 dal derby contro la capolista Spes Vis Imola (i gialloneri al nono brindisi consecutivo) e resta all' ottavo posto. Spreca un' occasione d' oro la Bsl, che viene piegata tra le mura domestiche da Castelfranco 7483 e non approfitta così dello stop di Bertinoro contro Piacenza per centrare il decimo posto, la zona franca per evitare i playout. Nulla da fare per la Pontevecchio, al quarto stop dopo l' 8977 sul campo di San Marino, e per il fanalino di coda Ghepard, 6151 contro Modena. Poteva essere, almeno sulla carta, la settima vittoria consecutiva per la Virtus Medicina di coach Curti, ma sul campo di Riccione i gialloneri sono usciti sconfitti 6855, permettendo così a Lugo, che compie l' impresa contro l' ex capolista Montecchio (8275), di avvicinarsi a 2: Castelnovo è adesso prima in solitudine. Dalle retrovie vittorie importanti per Castel Guelfo, 7654 nel derby contro gli Stars, e Granarolo, due punti all' overtime contro Cavriago (6968). Nel girone A di serie D il Cvd non concede sconti alla Veni e col 5260 sul campo di San Pietro in Casale gli uomini di coach Loperfido consolidano la leadership con +4 su Anzola, bene a Parma 6571. Passo falso in terra reggiana per la Vis Persiceto, terza della classe, superata 5653 da La Torre: si avvicinano a 4 lunghezze gli Schiocchi Ballers Modena. Nel girone B l' Olimpia Castello appone una firma che odora di promozione: 8369 contro i Titans Ozzano e +8 da Molinella, fermata in casa da Forimpopoli 6472. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 2 29 febbraio 2016 Pagina 26 Il Resto del Carlino (ed. Bologna) Sport Magik Parma 65 Anzola 71 Magik Parma 65 Anzola 71 MAGIK PARMA: Bazzoni 2, Donadei 5, N. Malinverni, L. Malinverni 2, Montagna 3, Aimi 6, Caravita 4, Allodi, Diemmi 11, Croci 17, Guidi 14, Fava. All. Lopez. ANZOLA: F. Poluzzi 4, D. Venturi 7, N. Venturi 9, Boldini 6, L. Poluzzi, Lambertini 4, Kalfus, Bastia 2, Mazza 19, Regazzi 14, Zanata 6. All. Coppeta. Arbitri: A. Resca e Paolazzi. Note: parziali 2023; 3438; 5255. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 3 29 febbraio 2016 Pagina 2 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione L' altro «ostacolo». Obbligo di dividere i premi individuali in base a tre fasce di «merito» Nella girandola dei parametri c' è chi rischia di guadagnare meno E se nella girandola dei parametri messi in moto dall' incrocio delle riforme qualche dipendente pubblico, dopo aver atteso anni, finisse per perdere dei soldi proprio a causa del rinnovo dei contratti? L' ipotesi è tutt' altro che peregrina e anzi, a dar credito alle leggi, non è nemmeno un' ipotesi ma una certezza. Nelle parti della legge Brunetta rimasta in naftalina negli anni della crisi di finanza pubblica non c' è solo il taglio dei comparti, ma anche la «meritocrazia» che nel 2009 infiammò il dibattito ma fu poi accantonata per il congelamento delle buste paga pubbliche. Tradotto in pratica, il meccanismo impone di destinare ai premi individuali più del 50% delle risorse per la produttività che oggi sono ancora distribuite a pioggia, e di dividere i dipendenti nelle famose tre fasce: alla più alta, riservata al 25% del personale giudicato più brillante, andrebbe il 50% dei fondi, l' altro 50% andrebbe distribuito alla fascia intermedia (composta dal 50% dei dipendenti), mentre l' ultimo quarto del personale, i meno produttivi, rimarrebbe a secco. I 300 milioni di euro messi a disposizione dalla manovra (a cui si aggiungono i fondi che Regioni ed enti locali dovranno trovare nei propri bilanci) si tradurrebbero in un aumento fra i 6 e i 10 euro lordi mensili secondo i calcoli dei diversi sindacati. Lo scambio fra i miniaumenti nazionali e i tagli allo stipendio accessorio sarebbe quindi in perdita per il 25% del personale, quello che dovrebbe essere confinato nella fascia più bassa, e potrebbe portare qualche sorpresa spiacevole anche all' interno della fascia intermedia. La «meritocrazia», del resto, ha un costo e, sempre che le amministrazioni riescano a mettere in campo sistemi di valutazione individuali e a prova di ricorso, è inevitabile che a pagare pegno siano i dipendenti caratterizzati dai risultati individuali più opachi. Attenzione, però, perché nel gioco entra un' altra variabile che potrebbe cambiare il risultato finale: gli 80 euro. La questione interessa chi ha un reddito lordo all' anno compreso fra i 24mila euro, soglia fino alla quale spettano gli 80 euro pieni, e i 26mila, cifra che fa azzerare il bonus dopo il decalage per le fasce intermedie. Per chi è a cavallo di queste somme, può bastare un miniaumento a far perdere il diritto al bonus, e un minitaglio a farlo guadagnare. Certo, il dareavere cambia a seconda delle situazioni individuali, e si fa più significativo man mano che ci si avvicina alle soglie che cambiano il bonus: chi Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 4 29 febbraio 2016 Pagina 2 Il Sole 24 Ore < Segue Pubblica Amministrazione oggi guadagna 26mila euro, per esempio, non ha diritto all' aiuto, ma se il taglio alla produttività gli costasse 100 euro lordi scatterebbe il diritto al bonus da 160 euro netti. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 5 29 febbraio 2016 Pagina 2 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione Pubblico impiego, ecco tutti i nodi dei nuovi contratti I prossimi rinnovi dovranno fare i conti con la riforma che impone la riduzione dei comparti da 11 a 4 La cornice è praticamente fatta, ma poi tocca dipingere il quadro: e lì arrivano i problemi veri. Per gli statali che da sei anni hanno i contratti congelati, e da sette mesi si sono sentiti dire dalla Corte costituzionale che il blocco va superato, si entra ora nella fase decisiva, dopo che nei giorni scorsi il ministro della Pa Marianna Madia ha firmato l' atto di indirizzo all' Aran per chiudere la riforma dei comparti: la mossa indica che il lungo cantiere sulla riscrittura della geografia pubblica è arrivato all' ultima curva, dopo di che si potrà cominciare a discutere di rinnovi, e di soldi (pochi). Un problema diventato ancora più urgente dopo che il tribunale di Reggio Emilia ha riconosciuto l' illegittimità della sospensione post 30 luglio, aprendo la porta al rischio indennizzi (si veda Il Sole 24 Ore di sabato). Riforme vecchie e nuove A prima vista, l' obbligo di ridurre a quattro i dodici comparti in cui oggi è divisa la Pubblica amministrazione sembra una questione da burocrazie amministrative e sindacali, ma non è così. A ogni comparto, infatti, corrisponde un contratto nazionale, per cui gli accorpamenti a suo tempo imposti dalla riforma Brunetta e rimasti nel cassetto perché subito dopo la crisi di finanza pubblica ha bloccato i rinnovi promettono di interessare da vicino la vita e le prospettive dei dipendenti pubblici. Vediamo come. La geografia della Pa Come ogni matrimonio che si rispetti, anche quelli fra le amministrazioni dovranno avvenire «per affinità». La sanità, che ha caratteristiche troppo particolari, rimarrà da sola, e lo stesso accadrà a Regioni ed enti locali. La scuola, invece, sembra destinata a unirsi a università, ricerca e alta formazione artistica e musicale nel «comparto della conoscenza», e tutte le altre Pa dovrebbero unirsi per formare la famiglia dei «poteri nazionali», che gli addetti ai lavori già chiamano il "compartone": un nome che gli deriva non tanto dai numeri (305mila dipendenti circa), ma piuttosto dalle tante differenze che è chiamato ad amalgamare. Le buste paga Per capire il problema è bene partire dal dato più concreto, quello dei soldi. Nel compartone dovrebbero finire in particolare i ministeri, le agenzie fiscali (i cui vertici non a caso nei mesi scorsi hanno lanciato allarmi sulla stessa sopravvivenza delle loro strutture), e gli enti pubblici non economici (Inps, Istat, Aci, Enav, Coni e via siglando). Oggi, però, le distanze nelle buste paga medie fra questi settori che dovrebbero unirsi sono importanti: solo nelle voci stipendiali di base, cioè quelle Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 6 29 febbraio 2016 Pagina 2 Il Sole 24 Ore < Segue Pubblica Amministrazione regolate dai contratti nazionali, secondo la Ragioneria generale il ministeriale medio si attesta a 22.852 euro lordi all' anno, il dipendente delle agenzie fiscali arriva a 24.101 euro mentre quello degli enti non economici sale a 26.321 euro. Queste differenze sono figlie di storie e organizzazioni diverse, e si ripetono, anche se spesso a parti invertite, guardando solo al «tabellare», cioè alla base su cui si innestano tutte le altre voci della busta paga. Prendiamo per semplicità una casella di fascia alta fra i non dirigenti, il funzionario appena sotto il direttore di divisione: negli enti non economici (dove ci pensa poi l' indennità «di ente» a far salire la cifra) è il più basso, 27.062 euro lordi per 12 mesi, nelle agenzie fiscali sale a 28.984 euro e nei ministeri arriva a 30.648 euro. Come si fa a riportare il tutto in un contratto unico? Le conseguenze Semplificando al massimo, le strade sono tre, ma due sono chiuse in partenza. È impossibile, infatti, ipotizzare un livellamento sia verso il basso, che porterebbe dipendenti e sindacati sulle barricate, sia verso l' alto, che costerebbe miliardi. Una terza via, allora, porterebbe a fissare il nuovo tabellare di entrata per il comparto unico, mantenendo fisse le somme già maturate da ogni dipendente nel tempo, in attesa di un allineamento progressivo. In pratica, se nei tre comparti attuali il tabellare è di 100 negli enti pubblici, di 107 nelle agenzie e di 113 nei ministeri, il livello d' ingresso nel nuovo compartone potrebbe essere fissato a 100,5 (i soldi sul piatto sono pochi), mantenendo inalterate le somme aggiuntive di ciascuno in attesa dei prossimi rinnovi. Si tratterebbe di una replica in larga scala del meccanismo dello «zainetto», poi accantonato per mancanza di fondi, con cui ogni ex provinciale avrebbe dovuto trasportare nel nuovo ente di destinazione le somme in più maturate nel corso della carriera. I soldi in più sarebbero poi «riassorbiti» nei futuri rinnovi, ma nei settori con le medie più "ricche" un meccanismo così renderebbe di fatto impossibile ogni ritocco per molti anni. Per riavviare la macchina, l' atto di indirizzo arrivato da Palazzo Vidoni apre alla possibilità di articolare i contratti in «parti comuni», in cui scrivere le regole che si prestano meglio a un' applicazione trasversale, e «parti speciali», in cui disciplinare ciò che non può essere uguale per tutti. Questa scelta, avverte però la Funzione pubblica, si potrà praticare in «casi limitati», e per disciplinare solo «alcuni aspetti del rapporto di lavoro», senza provare a riproporre in modo gattopardesco la situazione attuale. Proprio la mobilità delle Province, del resto, ha spinto in più di un' occasione il ministro Madia a ricordare che le esigenze di flessibilità e di innovazione della macchina pubblica spingono verso l' idea di un «personale unico della Repubblica», abbandonando la vecchia geografia sclerotizzata dei comparti. È una prospettiva importante, che potrebbe passare dal nuovo testo unico in cantiere con la riforma della Pa ma chiederebbe tempi e sforzi di attuazione imponenti: difficili da allineare con la cronaca quotidiana delle attese dei dipendenti pubblici dopo sette anni di stop. [email protected] © RIPRODUZIONE RISERVATA. GIANNI TROVATI Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 7 29 febbraio 2016 Pagina 3 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione Il caso. Prove di «resistenza» all' unificazione con le altre aree Palazzo Chigi prova a difendere il suo isolamento «dorato» Una sigla sindacale rappresentativa ogni 56 persone. Il record, probabilmente mondiale, è di Palazzo Chigi, dove l' ultimo contratto per i 282 dirigenti è stato firmato da cinque sindacati: in sette, invece, sono stati impegnati nelle trattative sull' ultima intesa per i poco più di 1.900 dipendenti. La galassia della Pa italiana ruota infatti intorno a un piccolo nucleo, che abbraccia lo 0,07% dei dipendenti pubblici ma fino a oggi ha rappresentato un comparto a sé: con regole diverse, e retribuzioni medie che superano del 35% quelle degli altri ministeri nelle voci fisse, e del 95% nella busta paga totale. Sulla possibilità di continuare in questo splendido isolamento anche dopo la riforma dei comparti si è accesa la discussione, che dietro alla battaglia a colpi di commi nasconde ovviamente un braccio di ferro tutto politico. Decreti alla mano, la questione è complicata dalle «norme transitorie» della legge Brunetta, in cui si dice che sono i decreti di Palazzi Chigi a definire «limiti e modalità di applicazione» della riforma alla stessa presidenza del consiglio. Di decreti, da allora, ne sono stati approvati tre, ma si sono ben guardati dal citare l' articolo sul taglio dei comparti tra quelli applicabili anche a Piazza Colonna: ergo, spiegano i diretti interessati, la rivoluzione della geografia del pubblico impiego non interessa la presidenza. Questa lettura però incontra molte voci contrarie, anche nel variegato panorama sindacale, che poggiano sulla regola generale in base alla quale i nuovi comparti può prevedere «fino a un massimo di quattro comparti». Tutte le ipotesi di articolazione a tre del resto della Pa, che lascerebbero spazio a Palazzo Chigi come quarto comparto, sono naufragate nel corso del lungo confronto di questi mesi, e la strada alternativa del «4+1» è tutta da costruire. Ma come sempre quando si parla di Palazzo Chigi, il punto è politico: un precedente di peso come un' uscita ufficiale della presidenza dalla gabbia dei quattro comparti finirebbe per moltiplicare le richieste di deroghe ed eccezioni, complicando parecchio la trattativa. Ma l' ultima parola, com' è ovvio, spetta a Matteo Renzi. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 8 29 febbraio 2016 Pagina 3 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione Il tavolo della trattativa. Più difficile raggiungere i parametri per la rappresentatività Per i sindacati più piccoli la strada dell' aggregazione Ad affollarsi intorno al tavolo delle trattative che ha portato alla firma, il 21 luglio di sei anni fa, dell' ultimo contratto per i dirigenti di agenzie fiscali ed enti non economici erano 12 sigle sindacali. Nel caso dei dirigenti ministeriali i sindacati erano "solo" 7, mentre sono stati in sei a firmare le ultime intese per il personale non dirigente, sia nei ministeri sia nelle agenzie. Da Palazzo Vidoni, l' allora ministro Renato Brunetta aveva ingaggiato una lotta contro quello che considerava l' eccesso delle prerogative sindacali, e accanto al taglio secco di distacchi e permessi l' obbligo di riduzione dei comparti fu l' arma chiave di questa battaglia. Il primo effetto degli accorpamenti è infatti quello di ridurre le sigle sindacali in grado di raggiungere i requisiti per partecipare alle trattative e, di conseguenza, anche alla distribuzione di permessi e distacchi. Per aver accesso ai tavoli bisogna raggiungere almeno il 5% nella media di iscritti e voti, e per le confederazioni il parametro va rispettato in due comparti. È ovvio, quindi, che se la base di calcolo si allarga aumenta il numero dei consensi necessario a centrare l' obiettivo: e il fenomeno si annuncia forte nel comparto della conoscenza e nel «compartone» nazionale, mentre nulla cambia per sanità, regioni ed enti locali. Se i tre confederali guardano con un certo distacco la partita, che non mette in pericolo la loro presenza, sono le sigle più piccole, che spesso si concentrano in uno degli attuali comparti destinati alle fusioni, a guardare con più apprensione la riscrittura dei confini fra le Pubbliche amministrazioni. L' ostacolo ha frenato a lungo la trattativa, e la soluzione prospettata nei giorni scorsi dall' atto di indirizzo affida alla contrattazione il compito di trovare la via per arrivare a «tempestivi processi di aggregazione o di riorganizzazione» fra le organizzazioni sindacali. Nemmeno l' ipotesi di articolare, quando serve, i nuovi comparti in sezioni, caratterizzati da «spiccata specificità professionale» e da numeri importanti, non sembra poter risolvere il problema: perché la legge è chiara quando spiega che la base di calcolo sono i comparti, e non le eventuali sezioni interne. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 9 29 febbraio 2016 Pagina 3 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione L' ANALISI Rispettare le vere esigenze Il rapporto tra legge e contrattazione è un punto nevralgico del tentativo più che ventennale di regolare al meglio il rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni. La cattiva prova della contrattazione collettiva, soprattutto a causa della mancanza di un vero datore di lavoro, ha portato il legislatore del Dlgs 150/2009 a intervenire fortemente in molti ambiti della iper regolamentazione contrattuale. Francesco Verbaro Uno degli ambiti toccati dall' intervento legislativo è stato quello della definizione dei comparti di contrattazione, che certamente erano cresciuti notevolmente negli anni, senza una giustificazione logica e funzionale, generando una differenziazione retributiva non fondata su specificità e specialità di organizzazione e prestazioni, ma per esigenze di rappresentanza sindacale e di rappresentanza corporativa di settori. L' Atto di indirizzo del Governo all' Aran giunge dopo quasi sette anni dalla modifica normativa del Dlgs 165/2009 per addivenire a una regolamentazione dei comparti prevedendone un numero non superiore a quattro. Il blocco della contrattazione collettiva contenuto nel Dl 78/2010 aveva portato a soprassedere sulla modifica voluta dal legislatore del Dlgs 150/2009, fino alla sentenza della Corte costituzionale (178/2015) che ha poi dichiarato illegittimo il «reiterato protrarsi della sospensione delle procedure di contrattazione economica». La legge di Stabilità 2016 ha stanziato poche risorse per il rinnovo della contrattazione, pertanto non sarà semplice immaginare una ripresa della contrattazione senza un adeguato stanziamento. La ridefinizione dei comparti dovrebbe portare a una omogeneizzazione dei trattamenti economici e giuridici a livello nazionale oggi auspicata anche dalla legge 124/2015. Il tema dell' omogeneizzazione non è nuovo per la Pa italiana: già con il Dlgs 29/93 ci si era posto il problema di superare le frammentazioni e le tante specialità di trattamento per singola amministrazione e i n d i v i d u a l i e s i s t e n t i n e l l a f a s e "pubblicistica" , o b i e t t i v o s o l o i n p a r t e r i u s c i t o . L a proliferazione delle amministrazioni, le spinte corporative a livello nazionale, il policentrismo amministrativo italiano e la nefasta riforma del Titolo V della Costituzione hanno poi favorito la proliferazione dei comparti. distanti e diversi. L' assenza di attenzione sull' organizzazione del lavoro ha portato ad avere tanti comparti, astratti, più strumenti di spesa speciale che di governo della complessità. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 10 29 febbraio 2016 Pagina 3 Il Sole 24 Ore < Segue Pubblica Amministrazione Purtroppo anche un processo di semplificazione rischia di complicarsi, in caso di mancato raccordo con le scelte operate nella legge Madia. La legge delega 124/2015, infatti, prevede importanti modifiche sull' organizzazione della dirigenza, tra cui l' organizzazione in ruoli unici e l' omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio nell' ambito di ciascun ruolo unico. I ruoli previsti dal legislatore della delega sono tre: per le amministrazioni dello Stato (ministeri, presidenza del Consiglio, enti pubblici non economici nazionali, università statali, enti pubblici di ricerca e agenzie governative); per le regioni; per gli enti locali. Pertanto il necessario raccordo dovrebbe prevedere Aree contrattuali per la dirigenza corrispondenti ai ruoli. Al contempo i comparti, secondo voci ricorrenti, dovrebbero invece essere organizzati in maniera diversa. Si parla ancora di un comparto per la presidenza del Consiglio dei ministri, data l' alta specializzazione del personale ivi presente; di un comparto delle amministrazioni centrali; di un comparto scuola, università e ricerca; di un comparto sanità, regioni e d enti locali. Il comparto presidenza del Consiglio potrebbe confluire nel comparto ministeri, salvaguardando invece la specificità del comparto sanità, che meriterebbe specifica disciplina e non una sezione tecnica. Comunque, l' indirizzo all' Aran del ministro Madia ricorda di tenere conto che la legge 124/2015 prevede che la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale confluisca nel ruolo dei dirigenti delle Regioni. Quando il legislatore ha disegnato i ruoli della dirigenza poteva ben immaginare le aree e i comparti di contrattazione, avrebbe limitato le incertezze di oggi. Ma l' omogeneizzazione è la chiave di riforma che serve al lavoro nel settore pubblico? Ridurre, semplificare, omogeneizzare sono le parole chiave della spendig review all' italiana. Ma tutto ciò risponde a esigenze (se esistono ancora) di funzionamento e miglioramento dei servizi? Ancora una volta spunti di riflessione ci vengono dal privato. Ormai le organizzazioni, i datori di lavoro, le parti sociali e il diritto del lavoro guardano con favore al secondo livello di contrattazione, che costituisce il miglior strumento per rispondere alle esigenze di flessibilità e funzionamento delle aziende. Nel pubblico, invece, visti i guasti del passato, il secondo livello di contrattazione è stato bloccato, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista giuridico. Oltre che applicare una legge del 2009, magari non in contraddizione con una legge del 2015, sarebbe il caso di riflettere su quale bisogno di regolamentazione ha oggi il settore pubblico. Quanta omogeneizzazione e su cosa, quanta flessibilità e perché. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 11 29 febbraio 2016 Pagina 4 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione Il ticket per il pasto nel nuovo formato tutto digitale Possibile anche l' utilizzo da smartphone Dal primo luglio scorso la Legge di stabilità 2015 ha modificato il regime fiscale dei buoni pasto elettronici, rendendoli quindi più convenienti rispetto a quelli tradizionali: la soglia di esenzione dei primi è stata innalzata a 7 euro, mentre quella dei buoni tradizionali è rimasta invariata a 5,29 euro. Al di là di questo aspetto, ha chiarito l' associazione Altroconsumo, non ci sono molte differenze tra le due tipologie di strumenti, e il cambiamento nella normativa non comporta automaticamente il divieto di utilizzare per la spesa anche i buoni elettronici, che sono sottoposti alle stesse regole applicate per i vecchi ticket di carta. «Al pari di quelli cartacei, i buoni pasto elettronici sono un servizio sostitutivo di mensa», spiega Andrea Keller, amministratore delegato di Edenred Italia. Quindi «non sono cumulabili, ne´ cedibili, ne´ commercializzabili, ne´ convertibili in denaro e possono essere utilizzati dai lavoratori beneficiari in ristoranti, supermercati, bar, alimentari e gastronomie, trattorie e take away», aggiunge Keller. Le regole, in definitiva, sono le stesse: anche il buono di carta, per esempio, non è cedibile né cumulabile, anche spesso queste limitazioni vengono ignorate. Quello che cambia è semmai che, trattandosi di uno strumento tracciabile, è più complicato farne un uso improprio. Se i buoni cartacei vengono consegnati in carnet, con foglietti staccabili segnati con un numero di serie progressivo che possono essere consegnati manualmente all' esercente alla cassa, quelli elettronici possono essere caricati su una card (senza bisogno di ritiro in azienda) o addirittura con soluzioni mobile come Ticket Restaurant Mobile di Edenred che permettono di pagare con lo smartphone tramite i terminali NFC (Near field communication). Con questo sistema, si riduce il rischio di perdere il valore dei buoni in caso di furto o smarrimento, perché a differenza di quanto accade con i carnet, le card possono essere bloccate e riemesse, con il recupero delle somme non utilizzate. Secondo Keller «il buono pasto digitale ha introdotto dei vantaggi innegabili: rapidita` e comodita` nelle transazioni, semplicita` ed efficienza». Questo perché consente di evitare errori e perdere tempo sui conteggi, «visto che tutte le informazioni sono salvate nel Pos e trasmesse agli emettitori in digitale». Inoltre si sono dei vantaggi a livello di sistema, perché il buono elettronico «consente di risparmiare sui tempi e di non avere costi di spedizione dei buoni, di ridurre la carta stampata e le emissioni di CO2 grazie all' Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 12 29 febbraio 2016 Pagina 4 Il Sole 24 Ore < Segue Pubblica Amministrazione utilizzo di card in plastica riciclabile», aggiunge Keller. I vantaggi per le aziende e per i dipendenti sono soprattutto di natura fiscale: «In qualita` di servizio sostitutivo di mensa, il buono pasto elettronico non prevede oneri fiscali o previdenziali, ne´ a carico del datore di lavoro, ne´ del lavoratore, fino a un valore di 7 euro per singolo buono. Inoltre, il costo del servizio e deducibile e l' Iva e` detraibile integralmente». Questo vuol dire anche che le aziende che finora hanno distribuito ticket sotto i 7 euro possono essere invogliate a innalzarne il valore fino alla massima soglia esentasse. «Da questa riforma fiscale sono attesi un rilancio dei consumi e importanti benefici per tutto il sistema economico. Il valore dell' esenzione a 7 euro, infatti, produce benefici a cascata su tutto il sistema economico: da un lato il lavoratore può spendere di piu in ogni pausa pranzo, dall' altro non intacca la busta paga che potrà`essere quindi destinata ad altri settori di consumo», osserva Keller. Secondo l' ad di Edenred, inoltre, l' innalzamento a 7 euro del valore esentasse dei soli buoni pasto elettronici darà una spinta a questo mercato: nel giro di tre anni i buoni pasto digitali, che oggi hanno una quota di mercato del 1520%, saranno la meta`di quelli in circolazione». E questo porterà anche a «una maggiore domanda di soluzioni digitali da parte degli esercenti». I numeri del resto sono importanti: i buoni pasto in Italia, spiegano da Edenred, vengono vengono distribuiti a circa 2,3 milioni di lavoratori (1,3 milioni nel settore privato e circa 900mila nel settore pubblico, pari al 40% dei lavoratori che pranzano fuori casa per lavoro), per un totale di oltre 500 milioni di transazioni annue, e vengono utilizzati presso una rete di circa 150mila esercizi convenzionati. Parliamo di un valore complessivo del mercato intorno a 2,7 miliardi. Anche se i numeri sono promettenti, è tuttavia facile prevedere che in questa prima fase ci possa essere qualche difficoltà per chi utilizza i buoni elettronici, perché sono ancora pochi gli esercenti che gli accettano. Inoltre, osserva Altroconsumo, ogni società emittente ha un suo Pos, quindi un esercente che voglia accettare diversi tipi di ticket elettronici dovrà dotarsi dei rispettivi terminali. Non a caso, l' associazione sta premendo per l' introduzione di un Pos unico, che possa essere utilizzato per tutti i tipi di buoni elettronici. Un altro aspetto negativo è legato alle commissioni di incasso, più alte rispetto a quelle dei ticket cartacei. Ma anche per gli esercenti ci sono innegabili vantaggi, legati in particolare a una contabilizzazione più rapida e all' eliminazione del rischio di furto o smarrimento dei ticket incassati. © RIPRODUZIONE RISERVATA Sono un lavoratore dipendente. La mia azienda, che negli ultimi anni ci dava dei buoni pasto cartacei, ha annunciato che passerà ai buoni pasto elettronici per questioni di convenienza fiscale e contabile. Ma io ho sentito dire che ci sono alcuni svantaggi per i dipendenti, perché i ticket elettronici non si possono dare ad altri e, a differenza di quelli cartacei, non si possono utilizzare per pagare la spesa al supermercato. È corretto? GAIA GIORGIO FEDI Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 13 29 febbraio 2016 Pagina 5 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione Equitalia, incassi 2015 oltre 8 miliardi Riscossione coattiva in aumento di oltre l' 11% Incrementi in tutte le regioni, eccetto il TrentinoAlto Adige Alla voce riscossione coattiva 2015 Equitalia può indicare un sostanzioso +11,2% rispetto al 2014. Percentuale che tradotta in euro equivale a un aumento di 832,6 milioni. La crescita registrata già nel 2014, quando Equitalia era passata dai 7,10 miliardi recuperati nel 2013 a 7,41 miliardi, si è quasi triplicata nel 2015 attestandosi a 8,24 miliardi. Il risultato, poi, è ancor più significativo se si pensa che fino a giugno 2014 imprese e cittadini hanno potuto rottamare i ruoli più vecchi senza pagare gli interessi, beneficiando della sanatoria prevista dalla Stabilità 2014. A rendere noto l' ammontare riscosso coattivamente nel 2015 è stato l' ad dell' agente pubblico della riscossione, Ernesto Maria Ruffini, la scorsa settimana nel corso dell' audizione davanti alla Commissione di vigilanza sull' anagrafe tributaria. Un dato secco, riportato in una riga della relazione sulle banche dati ed Equitalia, vero oggetto dell' audizione, ma che a ben vedere rappresenta un cambio di tendenza importante per le casse dello Stato e soprattutto per la stessa Equitalia. «Basta osservare i numeri sottolinea Ruffini per capire che Equitalia restituisce alla collettività più di 8 miliardi l' anno, risorse indispensabili per tutti gli italiani». Non sono così lontani i tempi in cui le misure dell' Esecutivo sostenuto dalla "strana maggioranza" decise di «spuntare le unghie a Equitalia». Tra il 2012 e il 2013 sono arrivate rateizzazioni più ampie, avvisi bonari, divieti di pignoramento di prime case e beni strumentali per citare soltanto alcune di quelle misure. Che in un primo momento hanno ridotto l' azione di recupero di Equitalia, ma nel medio lungo periodo hanno iniziato a produrre, come testimonia il +11,2% del 2015, effetti positivi anche per le casse dell' Erario in termini di maggior recupero dei crediti vantati. Oltre 8 miliardi che finiranno a comporre il gettito complessivo del 2015 del recupero di evasione. Dato, quest' ultimo, che il ministro dell' Economia, Pier Carlo Padoan, e la direttrice dell' agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, presenteranno ufficialmente domani a Roma. Il successo in termini di incassi è attribuibile a più fattori. Da una parte c' è stata sicuramente una maggiore propensione a mettersi in regola, e questo anche grazie alla possibilità di rateizzare il proprio debito sia in tempi più veloci, senza troppi paletti e giustificazioni almeno fino a 50mila euro. Oggi oltre il 50% dei crediti vantati dai vari enti viene incassato a rate da Equitalia. C' è poi una maggiore produttività dell' agente pubblico. «Sono in Equitalia da pochi mesi sottolinea Ruffini . Abbiamo aperto una stagione di riforme e di Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 14 29 febbraio 2016 Pagina 5 Il Sole 24 Ore < Segue Pubblica Amministrazione modernizzazione per mettere Equitalia sullo stesso fuso orario del Paese. Sarà un lavoro di squadra. Una squadra composta da quasi 8mila persone al servizio dei cittadini». C' è, poi, una maggiore propensione al dialogo con cittadini e imprese. «Equitalia non potrà mai risultare simpatica aggiunge l' ad di Equitalia . Ma deve imparare a essere e apparire sempre al fianco delle persone e non contro di loro». Nel 2015 gli sportelli di Equitalia hanno ascoltato 5 milioni di contribuenti e il call center ha evaso oltre 17mila telefonate. E per capire cosa chiedono i debitori lo stesso Ruffini confessa di aver trascorso più di un giorno in prima persona dietro lo sportello «ad ascoltare e servire i contribuenti in diversi momenti». E questo perché Ruffini crede fortemente che «l' ascolto sia l' unico modo per iniziare a far cambiare passo a Equitalia, che anche se ha un ruolo scomodo è e deve essere al servizio di tutti gli italiani». I dati del 2015 (si vedano le tabelle) dimostrano come almeno il 50% dei recuperi effettuati da Equitalia e pari a oltre 4,2 miliardi di euro è intestato all' agenzia delle Entrate. A questi si devono sommare altri 403, 4 milioni di entrate erariali. I recuperi contributivi ammontano a circa 2,5 miliardi (Inps 2,3 miliardi e Inail 111,4 milioni). Mentre spiccano i 550 milioni recuperati nel 2015 per conto dei Comuni, nonostante l' uscita dell' agente pubblico dalla riscossione dei tributi locali viva di proroga in proroga. Sul fronte territoriale la Lombardia ancora una volta è in testa alla classifica delle somme riscosse con 1,8 miliardi, crescendo rispetto al 2014 del 16,7 per cento. Abruzzo (+11,1%), Calabria (+10,9%) e Basilicata (+10,8%), da sempre inserite tra le aree svantaggiate del Paese, mostrano comunque una crescita della riscossione in linea con il dato nazionale. Il Molise, grazie anche ai versamenti di un "grande debitore", ha toccato un sorprendente +20,9 per cento. Il crollo del TrentinoAlto Adige (25,6%) è invece legato soprattutto al venir meno della sanatoria delle cartelle, che ha caratterizzato tutti gli incassi del 2014. L' obiettivo è quello di procedere su questa strada. Come spiega ancora Ruffini, «andremo avanti sulla rotta tracciata nel 2015 e quindi più trasparenza, misure innovative per stringere un nuovo patto con chi ha debiti come è avvenuto con il fermo auto (si veda «Il Sole 24Ore» dell' 8 febbraio scorso) , investimenti in nuove tecnologie per semplificare la vita ai contribuenti, meno costi, taglio delle tre società di riscossione, taglio della burocrazia, maggiore determinazione nella lotta all' evasione. È una vera sfida». © RIPRODUZIONE RISERVATA. MARCO MOBILI Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 15 29 febbraio 2016 Pagina 31 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione Spending. La bozza di decreto legislativo di attuazione del nuovo Codice appalti cambia ancora una volta le regole da seguire Acquisti centralizzati con tre soglie Scelte autonome fino a 150mila euro per i lavori e a 40mila euro per beni e servizi La centralizzazione degli acquisti di beni e servizi cambia volto, con un assetto su tre livelli, e si correla con la qualificazione delle stazioni appaltanti. I l n u o v o Codice d e g l i appalti e d e l l e concessioni assorbe nel suo quadro normativo la disciplina dei modelli di aggregazione per le acquisizioni di servizi, forniture e lavori, definendo gli spazi di intervento delle singole amministrazioni, delle centrali di committenza su base locale e dei soggetti aggregatori. Le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo, che sarà varato dal Consiglio dei ministri nei prossimi giorni, individuano un primo livello, rapportato alla soglia dei 40mila euro per i beni e i servizi e alla soglia dei 150mila euro per i lavori, nell' a m b i t o d e l q u a l e l e amministrazioni aggiudicatrici possono operare autonomamente, senza necessità di qualificazione, rispettando gli obblighi di utilizzo degli strumenti elettronici (Mepa e piattaforme telematiche). Lo stesso margine di operatività in autonomia è garantito in relazione all' utilizzo degli strumenti di acquisto (ad esempio convenzioni e accordi quadro) messi a disposizione dai soggetti aggregatori (Consip, centrali di committenza regionali, alcune città metropolitane e province). Per effettuare acquisti di importo superiore alle due soglie, le amministrazioni devono ottenere, come stazioni appaltanti, la qualificazione, che ne dimostri le capacità organizzative e funzionali a gestire appalti di maggiore rilievo. Nella fascia di valore compresa per i beni e servizi tra i 40mila euro e la soglia comunitaria (attualmente 209mila euro), nonché per i lavori tra i 150mila euro e un milione di euro, le stazioni appaltanti dotate di adeguata qualificazione sviluppano le procedure utilizzando le piattaforme telematiche messe a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e, solo in caso di indisponibilità dell' infrastruttura informatica, svolgono la procedura in modo tradizionale. In tale fascia di valore i Comuni non capoluogo sono tenuti a ricorrere a centrali di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, oppure a unioni d i Comuni già costituite e operanti come centrali di committenza già qualificate. Spetterà a un Dpcm definire i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza, in Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 16 29 febbraio 2016 Pagina 31 Il Sole 24 Ore < Segue Pubblica Amministrazione forma di aggregazione di Comuni non capoluogo, nonché individuare gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. In ogni caso le amministrazioni potranno fare ricorso a centrali di committenza qualificate, le quali possono svolgere attività ausiliarie a favore di altre centrali di committenza o di stazioni appaltanti. Le disposizioni introducono anche la possibilità di appalti congiunti (recependo la novità contenuta nelle direttive comunitarie), ma questi possono essere realizzati solo da stazioni appaltanti qualificate, potendo peraltro le stesse cumulare le loro qualificazioni in relazione al valore dell' appalto. Proprio la qualificazione assume rilievo nel sistema complessivo: il nuovo Codice delinea i criteri in base ai quali potrà essere ottenuta dalle amministrazioni, demandando all' Anac la gestione del procedimento. Tra gli elementi che le amministrazioni devono possedere, rilevano la presenza di un' organizzazione stabile che si occupi di programmazione, affidamento e esecuzione degli appalti, un sistema di formazione e di aggiornamento dei dipendenti impegnati nella gestione delle gare, nonché il numero e il valore delle procedure svolte nell' ultimo triennio. © RIPRODUZIONE RISERVATA. ALBERTO BARBIERO Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 17 29 febbraio 2016 Pagina 31 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione Riscossione. Ddl sulle misure per le somme non pagate Recupero crediti insoluti, apertura agli affidamenti N e l l a riscossione d e i tributi locali, c o m e indicato negli anni dalla Corte dei conti, regnano tempi lunghi e bassi incassi, sistemi coattivi diversi e non sempre trasparenti, e costi di gestione spesso superiori alle entrate effettive. Il caos normativo fa il resto. Da una parte per la rimandata uscita di scena di Equitalia fissata al 2012 dal decreto sviluppo 2011 è stata prorogata otto volte fino a giugno 2016 che dall' estate obbligherà i Comuni a l l a riscossione i n v i a d i r e t t a , associata, o con concessionari privati iscritti all' albo. Dall' altra per l' attesa della riforma della disciplina, prima prevista dalla Delega fiscale (legge 23/2014) e poi non attuata, sebbene la fase attuativa abbia introdotto, tra le altre cose, la mediazione obbligatoria sulle liti fino a 20mila euro (Dlgs 156/2015). Per dare più certezze alla Pa, nei giorni scorsi la senatrice Lucrezia Ricchiuti (Pd) ha presentato un Ddl sulle "Misure per il recupero dei crediti insoluti della pubblica amministrazione" che sposta l' iter su una fase stragiudiziale, cioè tra la scadenza dei crediti e il recupero coattivo, affidando a società private i l patto conciliativo coi cittadini. Per Kpmg, rispetto alla fase esecutiva, la Pa incasserebbe 5 miliardi di euro in più. «Gli enti locali spiega Ricchiuti , anche alla luce delle nuove regole sul bilancio armonizzato e nuovi principi contabili, dovranno sempre più far fronte all' incertezza sulla disponibilità delle risorse finanziarie in un quadro in cui i tempi della riscossione coattiva risultano ancora troppo lunghi», da qui la proposta per «un intervento tempestivo per il recupero delle somme loro spettanti non pagate, attribuendo alle imprese di recupero crediti un' esplicita legittimazione normativa». Stando alla bozza, l' attività sarà affidata con gara pubblica ad agenzie con licenza e requisiti di qualità, con un contratto di servizio senza trasferimento di funzioni pubbliche. Varrà per tutte le tasse locali di «modesta entità» e il gettito sarà versato direttamente agli enti (nei bilanci natura, anzianità, possibilità di recupero dei crediti). Per l'«idonea copertura finanziaria» del servizio, le spese potranno essere addebitate ai morosi purché «eque», ma il parziale o mancato incasso «non potrà in alcun modo influire» sul contratto. Favorevole è l' Unione nazionale imprese a tutela del credito (Unirec), l' associazione confindustriale con più di 200 aziende del settore l' 85% in Italia, 19mila addetti che nel 2014 hanno recuperato 10 miliardi su 56 gestiti. «Il Ddl è estremamente positivo e appropriato commenta il presidente Marco Pasini , evitiamo che i mancati incassi riversino sui cittadini virtuosi con un aumento del costo del Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 18 29 febbraio 2016 Pagina 31 Il Sole 24 Ore < Segue Pubblica Amministrazione denaro, delle tariffe e dei servizi». © RIPRODUZIONE RISERVATA. FRANCESCO CLEMENTE Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 19 29 febbraio 2016 Pagina 31 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione Armonizzazione. L' effetto sul voto di aprile Referendum 2016, la riforma dei bilanci complica la gestione Le spese previste per l' organizzazione del referendum del 17 aprile sulle trivelle non possono essere imputare in partita di giro. Secondo i nuovi principi contabili, le partite di giro e per conto terzi non possono accogliere stanziamenti di spesa corrente destinati al finanziamento delle funzioni del comune. Il principio della competenza finanziaria potenziata (punto 7.1) prevede infatti che non hanno natura di "Servizi per conto di terzi" e, di conseguenza, devono essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio le spese sostenute per conto di un altro ente che comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate, quali le spese elettorali sostenute d a i comuni p e r a l t r e amministrazioni pubbliche, le spese di giustizia, ecc.. Il piano dei conti integrato prevede, tra l' altro, la voce "Beni p e r c o n s u l t a z i o n i e l e t t o r a l i " (U.1.03.01.02.010) e la voce "Altre spese per c o n s u l t a z i o n i e l e t t o r a l i " d e l l ' ente (U.1.03.02.99.004) destinata ad accogliere le s p e s e s o s t e n u t e d a l l ' ente p e r l ' organizzazione tecnica e l' attuazione delle elezioni. I Comuni che hanno già approvato il bilancio di previsione 20162018 possono effettuare una variazione di bilancio per inserire la previsione di entrata per il rimborso dallo Stato e aumentare gli stanziamenti di spesa dei capitoli relativi alla gestione del referendum. Questi enti possono anche effettuare un prelevamento dal fondo di riserva, riservandosi la variazione definitiva dei capitoli di entrata e di uscita in un momento successivo. Per tutti gli altri Comuni gli strumenti a disposizione sono più limitati, poiché possono far riferimento solo a quelli concessi in esercizio provvisorio (punto 8.12 e 8.13 del principio). Il primo riguarda l' utilizzo del fondo di riserva, il cui prelevamento è consentito nel corso dell' esercizio provvisorio per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l' avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l' ente. Il principio stabilisce però che, a seguito dell' approvazione del bilancio di previsione 2016, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva deve essere ridotto dell' importo del fondo già utilizzato. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 20 29 febbraio 2016 Pagina 31 Il Sole 24 Ore < Segue Pubblica Amministrazione Nel corso dell' esercizio provvisorio è poi possibile effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all' interno dei programmi e dei capitoli, compensative all' interno dei macroaggregati, anche prevedendo l' istituzione di nuovi capitoli. Non è invece concesso effettuare, nel corso dell' esercizio provvisorio, variazioni contestuali di entrata e di spesa. Questo limite ricorda agli enti locali che nel nuovo contesto dell' armonizzazione occorre cercare di approvare il bilancio di previsione prima dell' inizio dell' esercizio. © RIPRODUZIONE RISERVATA. PATRIZIA RUFFINI Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 21 29 febbraio 2016 Pagina 31 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione Ambiente. In cantiere un' entrata di natura patrimoniale Rifiuti, la riforma della tariffa mette a rischio gli incassi Un salto nel buio: è quello che accadrà se verrà approvato il nuovo regolamento sulla tariffa rifiuti, senza che venga disegnata la disciplina normativa di riferimento. Il ministero dell' Ambiente ha elaborato lo schema del regolamento di determinazione della futura tariffa rifiuti, destinato a sostituire il Dpr 158/1999. Il provvedimento, che deve ancora terminare l' iter di approvazione e che alla luce del collegato ambientale (legge 221/2015) dovrà essere emanato sotto forma di decreto entro la fine dell' anno, è previsto dall' articolo 1, comma 667 della legge 147/2013. In tale disposizione è infatti stabilito che la nuova tariffa sarà articolata sulla base di due criteri alternativi: la tariffazione puntuale, che dovrebbe misurare i rifiuti conferiti dal singolo utente, ovvero una tariffazione su basi presuntive, elaborata apportando correttivi finalizzati a realizzare un prelievo rappresentativo del servizio reso. Dovrebbe quindi trattarsi di una entrata di carattere patrimoniale e non tributario, come conferma la lettura dello schema di regolamento. A prescindere dalla preferibilità dell' una o dell' altra tipologia di entrata, desta perplessità il fatto che la nuova tariffa non abbia una disciplina di riferimento. La norma delegante è infatti inserita all' interno della Tari, che tuttavia è un tributo e quindi non si presta a supportare una entrata patrimoniale. Così, ad esempio, non è chiaro quale è il presupposto del prelievo. Nella Tari, si tratta dell' occupazione dei locali, mentre in una entrata di altra natura dovrebbe essere identificato nel conferimento di rifiuti al servizio pubblico. Ma, se così fosse, nel totale silenzio della legge, il contrasto all' evasione risulterebbe molto complesso, se non proibitivo. Il gestore infatti sarebbe tenuto a dimostrare che l' utente si è effettivamente rivolto al servizio pubblico, senza poter beneficiare di presunzioni di sorta. È altrettanto evidente che la normativa Tari su esenzioni e agevolazioni non si presta ad una automatica trasposizione nel contesto di una tariffa non tributaria. Ed invero, la riduzione prevista, ad esempio,in caso di usi discontinui dell' immobile (articolo 1, comma 659, legge 147/2013) ha poco senso se l' ammontare dell' entrata è direttamente legata alla fruizione del servizio. Senza contare che si riproporranno le solite annose questioni della inapplicabilità delle sanzioni Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 22 29 febbraio 2016 Pagina 31 Il Sole 24 Ore < Segue Pubblica Amministrazione tributarie e della mancanza di disposizioni idonee a prevedere forme alternative di misure punitive o para risarcitorie. L' esperienza pregressa fatta in materia di Tia, che non ha evidentemente insegnato nulla, impone inoltre di farsi carico di precisare modalità e procedure della riscossione coattiva. Occorre invece collocare questo futuro regolamento nell' ambito di un contesto normativo implementato rispetto a quello della Tia2 (articolo 238 del Dlgs 152/2006). Altrimenti, si assisterà all' ennesimo assurdo di una tariffa patrimoniale sganciata da qualsiasi punto di riferimento legislativo, con problemi operativi facilmente prevedibili. © RIPRODUZIONE RISERVATA. LUIGI LOVECCHIO Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 23 29 febbraio 2016 Pagina 13 Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione Sentenza della Ctr Cagliari. Non c' è soluzione condivisa tra giudici di legittimità e merito Esenzione Ici libera dal catasto Per i fabbricati rurali la categoria non è rilevante PAGINA A CURA DI SERGIO TROVATO Per il riconoscimento dell' esenzione Ici p e r i fabbricati rurali s t r u m e n t a l i n o n c o n t a l a categoria catastale. L' immobile va considerato rurale se utilizzato per la manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli dei soci. Questa regola vale non solo per l'Ici ma anche p e r l ' Imu. Lo ha stabilito la Commissione tributaria regionale di Cagliari, quarta sezione, con la sentenza n. 29 dell' 1 febbraio 2016. Per i giudici d' appello, «è da considerare abbandonata fin dall' introduzione Ici, come criterio di esclusione dal pagamento dell' imposta, la distinzione della appartenenza dei fabbricati a una piuttosto che ad altra categoria catastale». Viene richiamata nella sentenza una pronuncia della Cassazione (16979/2015), secondo la quale non è soggetto a imposizione «il fabbricato della società cooperativa che, indipendentemente dalla sua iscrizione nel catasto fabbricati, è rurale in quanto utilizzato per la manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli dei soci». Si tratta di una questione dibattuta da tempo e che non ha trovato una soluzione condivisa nella giurisprudenza di legittimità e di merito, anche per via dei continui cambiamenti normativi riguardo al trattamento fiscale dei fabbricati rurali. In realtà, contrariamente a quanto affermato dalla Ctr di Cagliari, la posizione assunta dalla Cassazione dopo la pronuncia a sezioni unite (18565/2009) è stata sempre quella di legare l' esenzione Ici alla categoria catastale. Infatti, da ultimo, anche con l' ordinanza 22195/2015 ha riconosciuto l' esenzione Ici solo per i fabbricati inquadrati catastalmente nelle categorie A/6, se destinati a abitazione, o D/10, se utilizzati per l' esercizio dell' attività agricola. Tutto questo, nonostante siano intervenute delle modifiche normative sulla disciplina dei fabbricati rurali che attribuiscono rilevanza giuridica solo all' annotazione in catasto del requisito di ruralità. Nello specifico, è stato riaffermato che è decisivo per il riconoscimento dell' esenzione Ici dei fabbricati rurali l' inquadramento catastale. «Qualora l' immobile sia iscritto in una Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 24 29 febbraio 2016 Pagina 13 < Segue Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l' esenzione dall' imposta, impugnare l' atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad Ici. Allo stesso modo, il comune dovrà impugnare autonomamente l' attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l' assoggettamento del fabbricato all' imposta». Mentre l' Agenzia del territorio, con la circolare 2/2012, ha invece chiarito che non conta più la classificazione catastale per avere diritto al trattamento agevolato Ici p e r i fabbricati rurali. E che possono mantenere le loro categorie originarie. È sufficiente l' annotazione catastale, tranne per i fabbricati strumentali che siano per loro natura censibili nella categoria D/10. La circolare ha fornito delle indicazioni sulla corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale emanato il 26 luglio 2012, che ha previsto, in dettaglio, quali adempimenti devono porre in essere i titolari dei fabbricati interessati a ottenere l' annotazione negli atti catastali della ruralità, al fine di fruire anche per l' Imu delle agevolazioni tributarie, così come disposto dall' articolo 13 del dl «salva Italia» (201/2011). Il trattamento Imu e Tasi. Va posto in rilievo che oggi è assicurato un trattamento diverso, rispetto all' Ici, relativamente agli immobili in questione per l' imposta municipale e l' imposta sui servizi indivisibili. I titolari di fabbricati rurali sono soggetti al pagamento della Tasi, a meno che i comuni non li abbiano esonerati dal pagamento azzerando l' aliquota. L' esenzione è limitata all' Imu, ma solo per i fabbricati rurali strumentali. Mentre i rurali destinati ad abitazione devono pagare sia l' Imu sia l' imposta sui servizi indivisibili senza fruire di alcun trattamento agevolato. La disciplina Tasi assoggetta al prelievo tutti i fabbricati, tranne quelli destinati ad abitazione principale. Ai fabbricati rurali strumentali l' articolo 1, comma 678, della legge di Stabilità (147/2013) assicura solo un trattamento agevolato. I comuni non possono applicare un' aliquota superiore all' 1 per mille. Ex lege, sono considerati fabbricati strumentali quelli diretti alla manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli. L' esenzione Imu non può essere estesa alla Tasi nonostante l' articolo 13 del dl «salva Italia» (201/2011) richiami le stesse regole per la determinazione della base imponibile. Del resto, è principio pacifico che le norme che prevedono agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate in via analogica. Nessun trattamento agevolato viene assicurato ai fabbricati destinati a abitazione di tipo rurale, che scontano l' Imu e la Tasi in modo ordinario. ©Riproduzione riservata Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 25 29 febbraio 2016 Pagina 13 Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione Istanza con effetti retroattivi Le variazioni catastali e le annotazioni di ruralità richieste dai titolari di fabbricati rurali hanno effetto retroattivo per i 5 anni antecedenti a quello in cui sono state presentate le relative domande. Lo prevede l' articolo 2, comma 5ter del dl 102/2013, in sede di conversione nella legge 124/2013. L' efficacia retroattiva di questa disposizione di interpretazione autentica può arrivare fino all' a n n o d ' imposta 2006, considerato che i contribuenti avrebbero potuto inoltrare le prime istanze di variazione entro il 30 settembre 2011. In base a questa norma, quindi, le domande di variazione catastale, disciplinate dall' articolo 7, comma 2 bis, del dl 70/2011, e l' inserimento negli atti catastali della ruralità degli immobili producono effetti per i 5 anni antecedenti a quello in cui sono state presentate. Quindi non c' è più alcun dubbio, come è accaduto in passato, sulla valenza retroattiva delle istanze. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 26 29 febbraio 2016 Pagina 18 Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione La conversione del dl 210/2015 dimezza le pene per omessa iscrizione e contribuzione Sanzioni Sistri, sconto a tempo Per altre violazioni confermata la punibilità solo dal 2017 Riduzione del 50% delle sanzioni amministrative pecuniarie per omessa iscrizione al sistema di tracciamento telematico dei rifiuti e mancato pagamento del relativo contributo. Lo sconto sulle sanzioni Sistri, seppur temporaneo e limitato alle citate violazioni, arriva con la legge di conversione del dl 210/2015, approvata in via definitiva dal parlamento il 24 febbraio 2016. La legge di conversione del «Milleproroghe 2016» conferma parallelamente lo slittamento al 2017 dell' applicabilità delle altre pene ex dlgs 152/2006 (c.d. Codice ambientale) p e r l ' inosservanza delle regole di stretto tracciamento telematico dei rifiuti, già previsto dal testo originario del decreto d' urgenza. Le sanzioni ridotte. Pur lasciandone immutata l' applicabilità (già operativa dallo scorso 1/4/2015) la legge di conversione del dl 210/2015 dispone che le sanzioni ex commi 1 e 2, articolo 260bis del dlgs 152/2006, relative a omessa iscrizione e regolarizzazione tributo, «sono ridotte del 50%», ma solo «fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedura a evidenza pubblica, indetta da Consip Spa con bando pubblicato il 26 giugno 2015». Di conseguenza la cornice edittale delle sanzioni passa, seppur temporaneamente, dai «range» di 2.60015.500 euro (per le violazioni relative ai rifiuti non pericolosi) e 15.50093 mila euro (per i pericolosi) a quelli, rispettivamente, coincidenti con le gamme 1.3007.750 e 7.75046.500 euro. La riduzione prevista, essendo formulata in termini matematici, non appare però incidere sull' ulteriore sanzione prevista dallo stesso comma 2 del citato articolo 260bis, laddove per l' omesso pagamento del contributo (evidentemente da parte degli iscritti) si dispone anche la sospensione immediata del servizio Sistri. Ad alleggerire ulteriormente le sanzioni in parola appaiono concorrere fin da subito due meccanismi già applicabili del dlgs 152/2006 (commi 9bis e 9ter, articolo 260bis): il «cumulo giuridico» delle pene per il concorso di reati, che prevede la punibilità del solo evento più grave; il «ravvedimento operoso», che da un lato non punisce chi entro 30 giorni dalla commissione dell' illecito vi pone riparo adempiendo agli obblighi sottesi e dall' altro ammette al pagamento di ¼ delle sanzioni chi definisce la controversia, previo adempimento, entro 60 giorni dalla contestazione. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 27 29 febbraio 2016 Pagina 18 < Segue Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione Le altre novità Sistri. A ridurre il potenziale novero dei soggetti obbligati a iscrizione, e quindi pagamento del contributo Sistri, concorre invece dallo scorso 2 febbraio 2016 la legge 221/2015 (c.d. «Green economy»), che con la riformulazione del dl 201/2011 ha allargato i confini del regime semplificato di tracciamento rifiuti riservato agli operatori del comparto benessere. Ciò sia estendendolo a tutti i residui pericolosi prodotti che rendendolo satisfattivo (anche) degli obblighi previsti dal Sistri. In base al rinnovato regime semplificato i gestori di servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, istituti di bellezza, attività di tatuaggio e piercing (Codici Ateco 96.02.01, 96.02.02, 96.09.02) produttori di rifiuti speciali pericolosi che effettuano l' autotrasporto degli stessi in quantità massima di 30 Kg/giorno a impianti di smaltimento possono assolvere gli obblighi di tracciamento sia tradizionale (registri di carico e scarico, Mud) che (ora) Sistri con la tenuta dei soli formulari di trasporto ex dlgs 152/2006 e loro conservazione. L' osservanza di detto regime semplificato non esclude, lo ricordiamo, l' obbligo d' iscrizione all' Albo gestori ambientali per il trasporto e l' osservanza delle norme specifiche su classificazione, imballaggio, etichettatura e movimentazione delle sostanze pericolose. L' iscrizione al Sistri (insieme alla regolarizzazione del relativo contributo) è invece già dovuta da parte dei vettori esteri che a titolo professionale effettuano il trasporto d i rifiuti sul territorio nazionale. A ricordarlo, evidentemente basandosi sull' articolo 188ter del dlgs 152/2006, è un comunicato pubblicato il 1° febbraio 2016 sul portale istituzionale sistri.it che invita detti operatori a formalizzare l' adempimento tramite «Contact center». Una riduzione del contributo Sistri dovrebbe invece arrivare, in base alla relazione di accompagnamento della citata legge di conversione del «Milleproroghe», con il nuovo decreto ministeriale in itinere sulla semplificazione e lo snellimento dell' attuale sistema. Regime transitorio e obblighi operatori Sistri. Come accennato, la legge di conversione del «Milleproroghe 2016» conferma la già prevista sospensione fino al 31/12/2016 dell' applicazione delle altre sanzioni (anche penali) Sistri che puniscono la violazione delle regole operative di tracciamento dei rifiuti, lasciandone però immutate le relative cornici edittali. Tali sanzioni, previste dagli articoli 260bis, commi da 3 a 9, e 260ter del dlgs 152/2006 puniranno la violazione delle regole sulla compilazione delle Schede elettroniche Sistri, l a predisposizione di falsi certificati di analisi, il trasporto dei rifiuti senza i previsti e corretti documenti di accompagnamento cartacei. Solo dal 2017 sarà altresì applicabile l' articolo 260ter del dlgs 152/2006 che prevede le sanzioni amministrative del fermo o della confisca del mezzo di trasporto per le ipotesi più gravi. La legge di conversione del «Milleproroghe» conferma parallelamente l' operatività fino allo stesso 31/12/2016 del periodo transitorio del c.d. «doppio binario» in base al quale anche i soggetti obbligati al Sistri devono continuare a effettuare il tradizionale tracciamento dei residui (tramite registri di carico/scarico, formulari di trasporto e dichiarazione Mud) dietro minaccia delle relative e diverse sanzioni ex Codice ambientale. In relazione al Mud si ricorda la vicina scadenza del 30 giugno 2016 entro cui occorrerà presentare la nuova annuale denuncia dei rifiuti prodotti o gestiti nel corso del 2015. Tale dichiarazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni dettate dal Dpcm 21 dicembre 2015 (G.U. del successivo giorno 28, n. 300) che da un lato conferma l' utilizzo «modello unico di dichiarazione» recato dall' omonimo provvedimento del 17 dicembre 2014 ma dall' altro prevede «informazioni aggiuntive» che saranno diramate tramite i siti sviluppoeconomico.gov. it, minambiente.it; isprambiente.gov.it, unioncamere. it, infocamere.it; ecocerved. it, informazioni che potranno dunque recare nuove indicazioni da rispettare. La corretta dichiarazione Mud 2016, è opportuno sottolinearlo, presuppone a monte il rispetto della nuova classificazione dei rifiuti introdotta dalla decisione 2014/995/Ue, pienamente e integralmente applicabile sul piano nazionale dal 1° giugno 2015 con prevalenza sulle analoghe norme con esse in contrasto contenute negli allegati alla Parte quarta del dlgs 152/2006, ancora formalmente non allineati alle disposizioni Ue. © Riproduzione riservata. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 28 29 febbraio 2016 Pagina 18 < Segue Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione VINCENZO DRAGANI Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 29 29 febbraio 2016 Pagina 206 Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione Consiglio di stato: ai fini della responsabilità rilevano azione illegittima e dolo o colpa Danni della p.a., prove solide Non sufficiente il solo annullamento dell' atto lesivo La configurabilità della responsabilità della pubblica amministrazione per i danni provocati dall' azione amministrativa esige l' adozione di un provvedimento illegittimo, la dimostrazione del dolo o della colpa, da valersi quale elemento costitutivo del diritto al risarcimento, dell' autorità che lo ha emanato, non essendo sufficiente il solo annullamento dell' atto lesivo. È quanto affermato dai giudici della terza sezione del Consiglio di stato con la sentenza n. 559 dello scorso 9 febbraio. I giudici amministrativi hanno altresì evidenziato che occorre la prova che dalla colpevole condotta amministrativa sia derivato, nella sfera patrimoniale del presunto danneggiato, un pregiudizio economico direttamente riferibile all' assunzione od all' esecuzione della determinazione illegittima. Inoltre, nella stessa sentenza in commento, circa, poi, la risarcibilità del danno da perdita di chance, i giudici del Consiglio di stato, hanno riconosciuta nelle sole ipotesi in cui l' illegittimità dell' atto ha provocato, in via diretta, una lesione della concreta occasione di conseguire un determinato bene e quest' ultima presenti un rilevante grado di probabilità (se non di certezza) di ottenere l' utilità sperata, e ciò anche in ossequio ad un ormai recente orientamento giurisprudenziale (si veda: Cons. st., sez. V, 1° ottobre 2015, n.4592). È stato, inoltre, chiarito, che, nelle pubbliche gare, il predetto diritto risarcitorio spetta solo se l' impresa illegittimamente pretermessa dall' aggiudicazione illegittima riesca a dimostrare, con il dovuto rigore, che la sua offerta sarebbe stata selezionata come la migliore e che, quindi, l' appalto sarebbe stato ad essa aggiudicato, con un elevato grado di probabilità (Cons. st., sez. V, 22 settembre 2015, n.4431). Il danneggiato risulta, perciò, gravato dell' onere di provare l' esistenza di un nesso causale tra l' adozione o l' esecuzione del provvedimento amministrativo illegittimo e la perdita dell' occasione concreta di conseguire un determinato bene della vita (Cons. st., sez. VI, 4 settembre 2015, n.4115), con la conseguenza che il danno in questione può essere risarcito solo quando sia collegato alla dimostrazione della probabilità del conseguimento del vantaggio sperato, e non anche quando le chance di ottenere l' utilità perduta restano nel novero della mera possibilità (Cons. st., sez. IV, 23 giugno 2015, n.3147). © Riproduzione riservata. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 30 29 febbraio 2016 Pagina 206 < Segue Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione ANGELO COSTA Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 31 29 febbraio 2016 Pagina 207 Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione Tar Palermo: l' azienda può produrre in un secondo momento la documentazione Appalti, un soccorso istruttorio L' impresa torna in gioco. Se iscritta in banca dati Anac Può essere il soccorso istruttorio a salvare l' azienda che punta all' appalto pubblico, ma solo se si è iscritta per tempo alla banca dati dell' Anac, l' autorità nazionale anticorruzione: il fatto di aver adempiuto all' obbligo di registrazione consente all' impresa candidata di produrre soltanto in un secondo momento il PassOe, vale a dire il documento che attesta la possibilità di verificare l' operatore economico con Avcpass, il sistema di controllo dei requisiti per ottenere lavori pubblici. Diversamente l' azienda sarà esclusa dalla procedura. È quanto emerge dalla sentenza 150/16, pubblicata dalla prima sezione del Tar Palermo. Dal 1° luglio 2014 un' impresa che vuole partecipare alle procedure pubbliche deve iscriversi alla banca dati dell' Anac, che apre un fascicolo virtuale per ogni operatore economico: grazie alle credenziali ottenute l' azienda inserisce di volta in volta il Cig, codice che identifica la gara che la interessa, per poter generare il PassOe, lo strumento necessario alle stazioni appaltanti per verificare tramite interfaccia web che la società candidata ha le carte in regola. E il pass deve essere presentato dall' impresa concorrente nella domanda per partecipare alla selezione. Una volta perfezionata l' iscrizione al registro Anac, il prerequisito è soddisfatto e il PassOe può essere qualificato come «dichiarazione», in quanto serve al controllo dei requisiti di partecipazione e in quanto tale risulta funzionalmente analogo alle «dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti» di cui al codice dei contratti pubblici. DARIO FERRARA Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 32 29 febbraio 2016 Pagina 207 Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione edilizia Regioni, il piano casa non deroga Sorpresa. Il piano casa della Regione non può derogare a regolamenti edilizi e n o r m e tecniche di attuazione sui prg d e i Comuni. Almeno per quanto riguarda le distanze minime fra pareti con finestre di costruzioni differenti: gli atti dell' amministrazione locale riproducono comunque norme statali di principio nel settore urbanistico e sarebbe dunque incostituzionale la legge regionale che pretendesse di disciplinare la materia senza quei limiti. È quanto emerge dalla sentenza 19/2016, pubblicata dalla prima sezione del Tar Molise. La presentazione della Dia non può prescindere dalla legittimità dell' intervento. Sbaglia il titolare dell' immobile quando invoca l' articolo 2 della legge regionale che consente la deroga a regolamenti edilizi e N t a d e g l i s t r u m e n t i urbanistici adottati dai Comuni: non per ciò solo la deroga deve ritenersi estesa all' articolo 9 del decreto ministeriale 1444/68 e alle altre relative previsioni recepite negli atti adottati dalle amministrazioni locali. E ciò perché la stessa legge regionale non può derogarvi. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 33