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LEZIONE “DIRITTO SANITARIO DI BASE (PARTE SECONDA)” PROF. MAURO DI FRESCO Università Telematica Pegaso Diritto sanitario di base Indice 1 Introduzione ------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2 L’orario di lavoro ------------------------------------------------------------------------------------------ 4 3 Il lavoro notturno. ----------------------------------------------------------------------------------------- 7 3.1 Durata della prestazione. -------------------------------------------------------------------------------- 9 3.2 Agevolazione della legge 104/92 e incompatibilità al lavoro notturno. -------------------------- 9 3.3 Trasferimento al lavoro diurno. ---------------------------------------------------------------------- 10 3.4 Va rispettato il tempo libero dei lavoratori. -------------------------------------------------------- 11 4 Lo straordinario. ----------------------------------------------------------------------------------------- 12 4.1 Il recupero delle ore di straordinario. ---------------------------------------------------------------- 12 5 Il riposo.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 6 Il cambio a vista ------------------------------------------------------------------------------------------ 15 7 Le figure assistenziali nella turnazione. ------------------------------------------------------------- 18 Bibliografia ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 2 di 19 Università Telematica Pegaso Diritto sanitario di base 1 Introduzione Prosegue la lezione di diritto sanitario di base con la seconda parte dove vengono disaminati, pragmaticamente, gli istituti giuridici del lavoro infermieristico e le problematiche connesse alla specificità della professione sanitaria. Il diritto disciplina alcune delle più spinose situazioni conflittuali che rendono lo svolgimento del lavoro infermieristico penoso, come l’obbligo del cambio a vista e il lavoro notturno. La prassi oramai adottata nei servizi sanitari, che costringono l’infermiere a proseguire il proprio turno di lavoro senza alcuna tutela e considerazione, sarà confutata e alla luce della normativa vigente e della giurisprudenza, l’infermiere potrà riacquistare la professionalità e la consapevolezza che attengono al suo ruolo. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 3 di 19 Università Telematica Pegaso Diritto sanitario di base 2 L’orario di lavoro L’orario di lavoro è regolato dal: • • C.C.N.L.. Regolamento del datore di lavoro rientrando nel potere direttivo, controllo e di vigilanza ex art. 2104 C.C. e 13 Legge 20.05.70 n. 300, gerarchico ex artt. 2086 C.C. e 2103 C.C. (ius variandi). • D.Lgs. 08.04.2003 n. 66 (comunitario). Per fare luce sulla complicata esegesi del D.Lgs. comunitario, è intervenuta la direzione generale del Ministero del Lavoro che con circolare n. 8, prot. n. 210 del 03.03.2005 ha chiarito alcune punti che di seguito si riportano: • Nel nostro ordinamento non vige più un limite positivo alla durata giornaliera del lavoro ma, semmai, un limite che può ricavarsi, a contrario, dal combinato disposto dagli articoli 7 e 8 del decreto nella misura di 13 ore giornaliere, ferme restando le pause. Tale individuazione risulta conforme al dettato costituzionale che impone alla legge di definire la durata massima della giornata lavorativa. • L’orario settimanale, sia in presenza, sia in assenza di contrattazione applicabile, non può superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, per ogni periodo di sette giorni calcolate, come media, su un periodo di riferimento non superiore a 4 mesi. Per la media si devono dividere le ore lavorate per 16 in quanto in 4 mesi ci sono 16 settimane). • Nella settimana lavorativa si potrà superare il limite delle 48 ore settimanali purché vi siano settimane lavorative di meno di 48 ore in modo da effettuare una compensazione e non superare il limite delle 48 ore medie nel periodo di riferimento. Ad esempio, in un periodo di 4 mesi dal 1 gennaio al 30 aprile, l’orario settimanale di lavoro del Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 4 di 19 Università Telematica Pegaso Diritto sanitario di base mese di gennaio potrebbe essere di 60 ore, di 40 ore il mese di febbraio e di 35 ore il mese di marzo e di 48 ore il mese di aprile. La contrattazione collettiva, oltre che determinare la durata massima settimanale dell’orario di lavoro, ha facoltà di elevare il periodo di riferimento, in relazione agli specifici interessi del settore cui i datori di lavoro ed i lavoratori appartengono, da 4 fino a 6 mesi e, in caso di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, fino a 12 mesi. Il C.C.N.L. Comparto sanità 2006/2009 vigente, all’art. 5 “Orario di lavoro”, prevede che il periodo di riferimento sia di 6 mesi. Il C.C.N.L. suindicato, per la parte giuridica, è efficace dal giorno successivo alla sua stipulazione e cioè dall’11 aprile 2008. Per passare gradualmente ad una computazione di sei mesi, l’art. 5, co. 1 del C.C.N.L. succitato, in ottemperanza al D.Lgs. n. 66/2003, dall’11 aprile 2008 al 10 aprile 2009 il periodo di riferimento in cui computare l’applicazione dell’art. 4, co. 4 è stato di 9 mesi. Poi dall’11 aprile 2009 il periodo di riferimento è stato ridotto da 9 a 6 mesi. Lo scopo della riduzione è indicata espressamente dall’art. 5 del C.C.N.L. citato ovvero “al fine di garantire, senza soluzione di continuità, livelli ottimali di assistenza e tutelare il diritto alla salute dei cittadini, a fronte di eventi non pianificabili”. Per quanto attiene alle modalità di computo delle 48 ore settimanali, va tenuto presente che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2003: “i periodi di ferie e i periodi di assenza per malattia non sono presi in considerazione ai fini del computo della media”. Sembra possibile equiparare a tali assenze quelle dovute ad infortunio e gravidanza (così come hanno confermato l’ARAN e l’INAIL). Tutti i restanti periodi di assenza con diritto alla conservazione del posto restano pertanto ricompresi nell’arco temporale di riferimento, sia pur con indicazione delle ore pari a zero. In riferimento invece all’arco temporale di quattro, sei o dodici mesi sul quale va calcolata la media delle ore di lavoro effettuate, si precisa che lo stesso è da considerarsi scorrevole Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 5 di 19 Università Telematica Pegaso Diritto sanitario di base limitatamente ai periodi di ferie e malattia e periodi equiparabili alla malattia a differenza di quanto avviene negli altri periodi di sospensione (ad es. sciopero). In altre parole “scorrevole” significa che l’arco temporale di riferimento può superare il quadrimestre ovvero il semestre o l’anno in quanto nella sua determinazione non vanno computate le assenze dovute a ferie e malattia o periodi equiparabili alla malattia; ad esempio, nel considerare il quadrimestre gennaio/aprile, tale periodo, in considerazione delle assenze dovute a malattia per un mese, scorrerà fino al mese di maggio. La dottrina critica la tassatività degli istituti su cui computare i periodi di assenza per il calcolo della media delle ore di lavoro e prende in considerazione altri istituti di rango costituzionale come la gravidanza e il puerperio. Inoltre critica anche il divieto applicativo dello sciopero, anch’esso istituto costituzionale, perché il lavoratore, ritornando sul posto di lavoro dopo lo sciopero, potrebbe essere sottoposto ad estenuanti straordinari che, per via del computo negativo, non supererebbero la soglia limite. In questo modo non si permetterebbe al lavoratore di utilizzare uno dei pochi strumenti di lotta ancora concessi. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 6 di 19 Università Telematica Pegaso Diritto sanitario di base 3 Il lavoro notturno. Il lavoro notturno è disciplinato dal: • R.D.L. 15.03.1923 n. 692; • D.Lgs. 26.11.1999 n. 532; • D.Lgs. 08.04.2003 n. 66 (comunitario). Lo Statuto degli impiegati civili dello stato e norme di esecuzione di cui al D.P.C.M. 30 novembre 1995, Articolo 1, co. 2, par. f) - Turnazioni, definisce l’orario notturno quello che inizia alla ore 22 e termina alle ore 06. Ai fini retributivi (e solo per il lavoro straordinario), per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 alle ore 00 del giorno festivo. Ai fini retributivi è anche previsto il turno notturno/festivo (si noti la / anzichè il -) cioè lo straordinario corrisposto durante la fascia notturna feriale oppure diurna festiva. La circolare n. 8 del 03 marzo 2005, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITA’ ISPETTIVA - DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO, prot. n. 210, ad oggetto: Disciplina di alcuni aspetti dell’organizzazione dell'orario di lavoro di cui al D.Lgs. n. 66/2003 e D.Lgs. n. 213/2004, all’art. 16 “Definizione di lavoro e di lavoratore notturno”, definisce il lavoro notturno come “… quello prestato in un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Il lavoratore notturno è il lavoratore che svolge, durante il periodo notturno, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; è, inoltre, lavoratore notturno anche colui che svolge durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro”. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 7 di 19 Università Telematica Pegaso Diritto sanitario di base Qualora la disciplina collettiva nulla stabilisca sul punto è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga, durante il periodo notturno almeno una parte del suo tempo di lavoro giornaliero, per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno. Quest’ultimo criterio di definizione del lavoratore notturno non va a sovrapporsi con il primo, in quanto prende in considerazione lo svolgimento di una prestazione lavorativa in parte esercitata durante il periodo notturno, a prescindere che l’attività in oggetto rientri nell’orario normale di lavoro. Quindi, deve considerarsi lavoratore notturno anche colui che non sia impiegato in modo normale durante il periodo notturno ma che, nell’arco di un anno, svolga almeno 80 turni notturni. Il lavoratore, per poter svolgere prestazioni di lavoro notturno, deve esserne ritenuto idoneo mediante accertamento ad opera delle strutture sanitarie pubbliche competenti o per il tramite del medico competente. Oltre a questa iniziale valutazione che deve precedere l’esecuzione di prestazioni di lavoro notturno, lo stato di salute dei lavoratori notturni deve essere periodicamente verificato. Alla luce delle diverse definizioni normative di lavoratore notturno, non vi è dubbio che anche l’infermiere turnista rientri in una delle suindicate definizioni e sia, così, oggetto della tutela qui apprestata. Hanno facoltà di rifiutare la prestazione notturna: o la lavoratrice subordinata, madre di un figlio di età inferiore di tre anni o, qualora la stessa non abbia esercitato la facoltà di rifiutare l’esecuzione di prestazioni di lavoro notturno, il lavoratore padre convivente che sia anch’esso lavoratore subordinato; o l’unico genitore affidatario e convivente di un minore di età inferiore a 12 anni; o coloro che abbiano a loro carico un soggetto disabile ai sensi della legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. (L. n. 104/92). Tale formulazione prevede un vero e proprio diritto potestativo in capo al lavoratore, il quale è titolare di un diritto di resistenza all’impiego durante la fascia di orario notturna. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 8 di 19 Università Telematica Pegaso 3.1 Diritto sanitario di base Durata della prestazione. Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 66/2003, tutti i lavoratori notturni, non possono lavorare mediamente più di 8 ore nell’arco di 24 ore calcolate dal momento di inizio dell’esecuzione della prestazione lavorativa fino a 24 ore successive (in poche parole devono essere consentite mediamente 16 ore di riposo ogni 24 ore comprensive di lavoro). Tale limite costituisce, data la sua formulazione, un media fra ore lavorate e non lavorate pari ad 1/3 (8/24) che, in mancanza di una esplicita previsione normativa, può essere applicato su di un periodo di riferimento pari alla settimana lavorativa, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo più ampio sul quale calcolare detto limite. Il C.C.N.L. Comparto Sanità 2006/2009 nulla prevede, per cui la media deve essere stabilita nell’arco della settimana. Non svolgendo turni notturni continuativi (cioè ogni notte) su cui ponderare la media, la norma in questione, secondo la tesi qui presentata dallo scrivente, deve essere applicata sulla base del principio sussumibile dalla norma stessa e cioè che il turno notturno non deve superare 8 ore di lavoro continuativo onde garantire 16 ore di riposo. La conferma della tesi qui esposta, perviene dalla direttiva 93/104/CE, la quale prescrive che: “Per alcune lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, il limite orario è di otto ore nel corso di ogni periodo di 24 ore. In questo caso il limite è fisso e non va considerato come media”. Resta da vedere se l’assistenza infermieristica notturna è fonte di tensioni fisiche o mentali (SPDC, rianimazione, pronto soccorso, chirurgia d’urgenza, neurologia, stroke unit, psichiatria infantile, sala parto, unità coronarica, centro degenza AIDS, ambulanza ed eliambulanza, ecc.) perché, in tal caso, il turno notturno superiore alle 8 ore sarebbe illegale. 3.2 Agevolazione della legge 104/92 e incompatibilità al lavoro notturno. Chi fruisce della Legge 104 non è obbligato a svolgere il lavoro notturno né ad impegnarsi nella pronta disponibilità. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 9 di 19 Università Telematica Pegaso Diritto sanitario di base Ai sensi del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26.4.2001) e Decreto Legislativo 23 aprile 2003, n. 115 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27.5.2003), art. 53, comma 3 nonché dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. 3.3 Trasferimento al lavoro diurno. Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l’inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, il lavoratore può essere trasferito al lavoro diurno. La sopraggiunta inidoneità deve essere accertata dalle competenti strutture sanitarie pubbliche o dal medico competente. Il decreto n. 66/2003 dispone che il trasferimento al lavoro notturno sia subordinato all’esistenza e alla disponibilità di un posto di lavoro la cui esecuzione sia relativa a mansioni equivalenti a quelle svolte. In mancanza di tali condizioni, il datore di lavoro ha facoltà di risolvere il rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo. Il lavoratore che chiede, invano, di essere spostato dal turno di notte per motivi di saute, deve essere risarcito. La Suprema Corte di Cassazione, sez. lavoro, sent. 05.05.2005 n. 9353 ha liquidato 5000 euro di risarcimento per danno non patrimoniale a favore del lavoratore che ha rappresentato al proprio datore di lavoro un pericolo psico-fisico che avrebbe potuto realizzarsi per via del turno di lavoro svolto durante la notte. Se il danno paventato si realizza o la patologia denunciata si aggrava (es: diabete), il lavoratore così danneggiato dall’inerzia del datore, obbligato ad intervenire ai sensi dell’art. 2087 C.C., deve essere completamente risarcito anche per violazione delle regole di comune prudenza in quanto il fatto dannoso si poteva evitare. Difatti la L. 5 febbraio 1999, n. 25, art. 17, par. f), alla voce Lavoro notturno, recita: “garantire, anche attraverso la contrattazione, il passaggio ad altre mansioni o altri ruoli diurni in caso di sopraggiunta inidoneità alla prestazione di lavoro notturno”. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 10 di 19 Università Telematica Pegaso 3.4 Diritto sanitario di base Va rispettato il tempo libero dei lavoratori. La modifica della regolare turnazione deve essere comunicata con ragionevole anticipo, rispettando la programmazione del tempo libero del lavoratore. Così ha stabilito Cassazione Civile, sez. lavoro, 21 maggio 2008, n. 12962. In base all’art. 10, L. 14.02.1958, n. 138, anche le aziende sanitarie devono affiggere i turni di servizio nelle apposite bacheche informative o pubblicarli nel sito ufficiale dell’azienda consentendo ai lavoratori di accedervi. La ratio sta nel consentire al lavoratore di poter programmare in tempo l’attività recuperatoria con la propria famiglia e non sacrificare inutilmente il tempo libero a sua disposizione (sportivo, ricreativo, culturale, sociale, politico e scolastico). In caso contrario si lesionerebbe la dignità del lavoratore nonché l’integrità psico-fisica sancite dagli artt. 2087 C.C. e 32 Cost.. Si ricordi, pure, l’obbligo di cui ai canoni di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto (art. 1375 e 1175 C.C.). Secondo la Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 12962/2008: “Anche i lavoratori 'part-time' hanno diritto di essere avvisati per tempo dei cambi di turno. Diversamente si rischierebbe di ledere la dignità del lavoratore tutelata dall'art. 32 della Costituzione”. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 11 di 19 Università Telematica Pegaso Diritto sanitario di base 4 Lo straordinario. La direzione generale del Ministero del Lavoro, con circolare n. 8, prot. n. 210 del 03.03.2005 ha finalmente chiarito l’applicazione del D.Lgs. 08.04.2003 n. 66 all’art. 4: “Le eventuali ore di incremento prestate e non recuperate assumono la natura di lavoro straordinario e devono essere compensate secondo le modalità previste dai contratti. I contratti collettivi possono stabilire che la durata dell’orario normale sia ridotta rispetto al limite legale delle 40 ore. Questa facoltà ha ad oggetto una riduzione d’orario valida ai soli fini contrattuali. Concertando questo dato esegetico con il C.C.N.L. che segue, siamo in grado di interpretare ed applicare correttamente l’istituto dello straordinario. Il C.C.N.L. Comparto Sanità 1998/2001, all’art. 34 prevede: 1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. 2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile. 3. Le parti si incontrano almeno tre volte l’anno per valutare le condizioni che ne hanno resa necessaria l’effettuazione. 4. I limiti individuali potranno essere superati - in relazione ad esigenze particolari ed eccezionali - per non più del 5% del personale in servizio e, comunque, fino al limite massimo di n. 250 ore annuali. 5. Nella determinazione dei limiti individuali si tiene particolare conto: del richiamo in servizio per pronta disponibilità; della partecipazione a organismi collegiali, nella sola ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi; dell’assistenza all’organizzazione di corsi di aggiornamento. 4.1 Il recupero delle ore di straordinario. Il C.C.N.L. Comparto Sanità 1998/2001, all’art. 34, comma 6 permette di recuperare le ore in eccesso: “Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere compensate a domanda del Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 12 di 19 Università Telematica Pegaso Diritto sanitario di base dipendente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, nel mese successivo”. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 13 di 19 Università Telematica Pegaso Diritto sanitario di base 5 Il riposo. Non può più essere applicata la regola che prevede un giorno di riposo ogni sei giorni lavorativi. Così il Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 01.12.2006 n. 7065 che ha innovato la giurisprudenza sul punto. Ricordando che l’onus probandi (cioè la prova del fatto lamentato) incombe sui lavoratori che azionano il giudizio, il Consiglio di Stato deduce che: “La normativa vigente (D.Lgs. n. 66/2003), nell’oggetto del contendere, prevede che di norma il giorno di riposo cade di domenica ovvero dopo sei giorni lavorativi. Nella modalità della turnazione, detta regola può essere disattesa perché non vi è una norma precettiva che imponga perentoriamente che il riposo debba cadere il settimo giorno; per cui, pur rispettando la ratio della norma, cioè che ogni sei giorni si debba accreditare un riposo e che il riposo persegua finalità recuperatorie delle energie psico-fisiche (a beneficio anche del datore di lavoro) nonché finalità ricreative, sociali e familiari, il riposo può cadere in diverso giorno pur mantenendone la media prevista (4 mese)”. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 14 di 19 Università Telematica Pegaso Diritto sanitario di base 6 Il cambio a vista Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 11 febbraio, n. 34), “Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il comparto del personale delle Università, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-87”, all’art. 8 “Turnazioni”, stabilisce che “Laddove l'orario ordinario e l'orario flessibile o frazionato non riescano ad assicurare l'effettuazione di determinati servizi, ovvero lo svolgimento di attività particolarmente articolate o diluite nel tempo o che per essere concluse devono attenersi a tempi tecnici non comprimibili o modificabili, l'organizzazione del lavoro può essere articolata su due o più turni, secondo quanto stabilito dall'art. 2 della legge 29 gennaio 1986, n. 23. I criteri direttivi che devono essere osservati per l'adozione dell'orario di lavoro su turni sono i seguenti: a) l'adozione del lavoro su turni deve corrispondere ad esigenze non sopprimibili o comprimibili in quanto imposte dall'osservanza di particolari prescrizioni o dalla sequenza di operazioni tecniche collegate od interdipendenti; b) l'adozione di turni può essere altresì correlata, e quindi limitata nel tempo, allo svolgimento di determinati compiti a stretto tempo di adempimento, ovvero a scadenze periodiche, che ancorché conosciute, non consentano una programmazione di tipo ordinario per le fasi finali o di completamento di specifici processi, specie tecnici; c) l'adozione dei turni può anche prevedere, per limitate aliquote di personale del turno subentrante, una sovrapposizione, da definirsi in sede di negoziazione decentrata, con il turno precedente ai fini dello scambio di consegne, di materiali specifici e di istruzioni, ovvero di affiancamento per esecuzione di attività particolarmente delicate o pericolose, nonché per il controllo dei sistemi sussidiari di sicurezza, in senso generale e di allarme; d) il ricorso al lavoro su turni presuppone, specie quando non connessi a particolari fasi del processo produttivo, la distribuzione del personale, nei vari turni, ripartito sulla base delle professionalità che devono essere presenti in ciascun turno, con assoluta preminenza, quindi nell'interesse dell'amministrazione su ogni altro”. Pur riguardando il personale universitario, questa regola conferma un principio generale che va applicato in qualsiasi settore e più volte confermato dalla giurisprudenza e cioè che in base al potere direttivo datoriale che incombe sul lavoratore subordinato, la sovrapposizione delle Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 15 di 19 Università Telematica Pegaso Diritto sanitario di base turnazioni o il cambio a vista, come comunemente chiamato l’obbligo di attendere la presenza del collega subentrante prima di terminare il proprio servizio, deve essere necessariamente disciplinata dalla contrattazione o collettiva o integrativa. Da quanto qui stabilito, discendono alcune importanti riflessioni e considerazioni che non possono essere taciute: 1. l’infermiere non può, autonomamente, decidere di prolungare il proprio turno di servizio sulla base di una circolare o di una norma regolamentare interna che lo autorizza in assenza di cambio a vista. Il motivo è fondato sull’art. 2104 C.C.: il lavoratore deve eseguire diligentemente le istruzioni impartire dal datore dal quale gerarchicamente dipende. La giurisprudenza applica questa norma ogni qualvolta il lavoratore esegua o realizzi prestazioni di lavoro non autorizzate o presti lavoro oltre l’orario di lavoro contrattualmente previsto. Prolungare l’orario di servizio senza alcuna espressa autorizzazione datoriale è fonte di responsabilità disciplinare e, il datore di lavoro, è autorizzato a non retribuire tale prestazione. 2. Il C.C.N.L. Comparto sanità 1998-2001 all’art. 34, co. 2 - Lavoro straordinario, stabilisce che: “Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile. Le parti si incontrano almeno tre volte l’anno per valutare le condizioni che ne hanno resa necessaria l’effettuazione”. 3. Le circolari che comunemente stabiliscono l’obbligo del cambio a vista, non prevedono quasi mai la possibilità che il collega non si presenti al lavoro. Una circolare vincolante, deve necessariamente riportare i dati relativi all’accordo integrativo occorso tra le parti sociali. In mancanza di un accordo sindacale che stabilisca le modalità del prolungamento del turno di servizio in assenza del cambio a vista, l’infermiere deve necessariamente informare il proprio superiore gerarchico il quale dovrà disporre un ordine di servizio per il prolungamento dell’orario. L’ordine di servizio così redatto non può giacere sine die all’interno della struttura articolata (U.O.C. U.O.S. U.O.D., ecc.) ma deve essere comunicato ovvero trasmesso (anche successivamente) alla direzione sanitaria o generale affinché possa essere registrato ai fini del comma 2, parte b dell’art. 34 del C.C.N.L. Comparto sanità 1998-2001 cioè per permettere ai sindacati di verificare la quantità e la legittimità degli straordinari effettuati all’interno dell’azienda. 4. L’infermiere che deve prolungare l’orario di lavoro deve sapere che non può lavorare, nell’arco delle 24 ore della giornata, più di 13 ore. L’amministrazione deve provvedere prontamente Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 16 di 19 Università Telematica Pegaso Diritto sanitario di base ad una sostituzione perché la violazione dell’art. 7, co. 1 del D.Lgs. n. 66/2003 comporta la sanzione pecuniaria fino a 100 euro (prima della riforma Berlusconi l’ammenda era stabilita in 630 euro) oltre agli eventuali danni sofferti dal lavoratore e da questi dimostrati. Ergo, l’ordine di servizio non può disporre un prolungamento orario complessivo superiore a 13 ore (il C.C.N.L. ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 66, può derogare l’art. 7, ma fino ad ora il C.C.N.L. non lo ha previsto). Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 17 di 19 Università Telematica Pegaso Diritto sanitario di base 7 Le figure assistenziali nella turnazione. L’ausiliario, sia esso agente, OTA o OSS, deve essere presente in ciascun turno perché i bisogni corporali, domestici e alberghieri del paziente hanno necessità di essere sempre soddisfatti (in qualsiasi ora del giorno e della notte). La mancanza di queste figure inducono gli infermieri a supplire, obbligandoli, di fatto, allo svolgimento di mansioni improprie (nella prima parte è stato trattato l’istituto delle mansioni inferiori e superiori). Il D.Lgs. 26.11.1999 n. 532 “Disposizioni in materia di lavoro notturno” a norma dell’art. 17, co. 2, L. 05.02.1999 n. 25, all’art. 11, comma 1, recita: ”Durante il lavoro notturno il datore di lavoro assicura un livello di servizi equivalente a quello previsto per il turno diurno”. In poche parole anche durante il turno di notte, si deve assicurare la stessa qualità e quantità assistenziale che si provvede nel periodo diurno. La responsabilità determinata dalla carenza di risorse umane, ricade indubbiamente, sul datore di lavoro che dovrà rispondere ai sensi degli artt. 1218 e 1321 C.C.. L’infermiere dovrà comunicare ai propri superiori la carenza di personale, il disservizio e la limitata assistenza nonché l’eventuale svolgimento di mansioni inferiori. Il datore così informato non potrà liberarsi dalla presunzione di colpevolezza che, processualmente, incombe su di lui. Da tutte queste considerazioni, specialmente riguardo l’obbligo del cambio a vista, nascono problematiche relative alla possibilità che determinati comportamenti adottati a seguito dei suddetti obblighi, si configurino speciali reati che attengano particolarmente la professione infermieristica. Nella lezione che seguirà, tratterò, appunto, la materia penale sanitaria. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 18 di 19 Università Telematica Pegaso Diritto sanitario di base Bibliografia • C.C.N.L. Comparto Sanità 1998-2001 e 2006-2009. • Artt. 2086, 2103 e 2104 C.C.. • Legge 20.05.70 n. 300. • D.Lgs. 08.04.2003 n. 66 (comunitario). • Circolare Ministero del Lavoro n. 8, prot. n. 210 del 03.03.2005. • D.Lgs. n. 66/2003. • R.D.L. 15.03.1923 n. 692. • D.Lgs. 26.11.1999 n. 532. • D. P.C.M. 30 novembre 1995, Articolo 1, co. 2, par. f. • Direttiva 93/104/CE. • Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151. • Suprema Corte di Cassazione, sez. lavoro, sent. 05.05.2005 n. 9353. • Legge 05 febbraio 1999, n. 25, art. 17, par. f. • Legge 14.02.1958, n. 138. • Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 12962/2008. • Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 01.12.2006 n. 7065. • Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567. • D.Lgs. 26.11.1999 n. 532. • Artt. 1218 e 1321 C.C.. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 19 di 19